Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04168/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25461-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA Ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 654/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25461 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 25461/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Roma a conferma della pronuncia del Tribunale di Velletri ha dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] alla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (d'ora in avanti CIPAG), sul presupposto della occasionalità dell'attività libero professionale svolta dal medesimo; la CIPAG ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,

I. 37/1967, 10 e 22,

I. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26,

I. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa"; sostiene che il contributo di solidarietà, pur non assolvendo a una funzione previdenziale in senso stretto, si collega agli scopi mutualistici della previdenza di categoria e partecipa all'obiettivo del finanziamento endo-categoriale; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12,

I. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763,

I. 296/2006 e 1, c. 488,

I. 147/2013) e 2, c.26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa", per avere, la Corte territoriale affermato che le fonti interne dell'Ente abbiano violato i limiti al potere regolamentare sanciti dal d.lgs. 509/1994 (e, successivamente, dalla legge 335/1995); i due motivi, che vanno trattati congiuntamente per evidente connessione, meritano accoglimento; secondo il principio di diritto formulato da questa Corte (Cass. n. 4568 del 2021 e successive), "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla

I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; pertanto il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25461-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA Ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 654/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25461 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 25461/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Roma a conferma della pronuncia del Tribunale di Velletri ha dichiarato illegittima l'iscrizione d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] alla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (d'ora in avanti CIPAG), sul presupposto della occasionalità dell'attività libero professionale svolta dal medesimo; la CIPAG ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, I. 37/1967, 10 e 22, I. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, I. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa"; sostiene che il contributo di solidarietà, pur non assolvendo a una funzione previdenziale in senso stretto, si collega agli scopi mutualistici della previdenza di categoria e partecipa all'obiettivo del finanziamento endo-categoriale; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, I. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, I. 296/2006 e 1, c. 488, I. 147/2013) e 2, c.26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa", per avere, la Corte territoriale affermato che le fonti interne dell'Ente abbiano violato i limiti al potere regolamentare sanciti dal d.lgs. 509/1994 (e, successivamente, dalla legge 335/1995); i due motivi, che vanno trattati congiuntamente per evidente connessione, meritano accoglimento; secondo il principio di diritto formulato da questa Corte (Cass. n. 4568 del 2021 e successive), "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; pertanto il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adun
Sentenza Cassazione n. 04168/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris