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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2019

Cassazione n. 14664/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16907 2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, rappresentat o e difes o dall’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente– avverso la sentenza n. 4247/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA, depositata il 29/10/2019 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione propone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1666/2018emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimentodei ricorsi, riuniti, propost i avverso avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delleEntrate aveva rettificato , ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda oggetto di cessione fallimentare in data 18.5.2015. Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo il Fallimento ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedell’art. 44 d.P.R. n. 131/1986 per avere la Commissione tributaria erroneamente ritenuto legittima la rettifica, da parte dell’Ufficio , del valore del complesso aziendale sebbene oggetto di cessione nell’ambito di procedura di cd. «vendita fallimentare»ai sensi dell’art. 107 Legge Fallimentare. 1.2.La censura è fondata. 1.3. Come si legge nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di liquidazione impugnato è la seguente: nell’ambito della procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., su istanza della curatela, il Giudice delegato aveva dapprima autorizzato l’affitto d’azienda aTerrot Italy S.r.L., per poi autorizzarne la vendita; era stat o pubblicato il bando di vendita mediante diffusione a mezzo stampa e siti webspecializzati; stante la mancanza di offerte, l’azienda era stata infine ceduta (senza immobili) a [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., con atto di cessione stipulato in data 29.4.2015; in seguito, l’Ufficio aveva emessol’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, rettificando il valore del compendio aziendale. 1.4.Ciò posto, in diritto occorre evidenziare quanto segue. 1.5. Ad opera del D.Lgs. n. 5/2006per tutte le vendite, mobiliari ed immobiliari, è stato introdotto il modello procedimentale delle c.d. «venditecompetitive». 1.6. L'art. 107, comma 1, l. fall. così come modificato nel 2006, vigente ratione temporis, prevede che « le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive ancheavvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modestovalore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massimainformazione e partecipazione degli interessati», ciòsulla base del dichiarato intento di superare «lefarraginose e poco efficienti norme sulle vendite modellate sul sistema delle esecuzioni coattive individuali » (così la relazion e di accompagnamento alla novella del 2006). 1.7. Successivamente, con il D.L. n. 83/2015 è statomodificato l'art.107 l. fall.ed è stato previsto che, alternativamente al sistema appena delineato, le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di proceduracivile in quanto compatibili. 1.8. Si tratta di due modelli procedurali formalmente distinti, ma sostanzialmente e progressivamente speculari tra loro, la cui differenza caratterizzante, più chenel diverso grado di rigidità del procedimento, risiedenel diverso organo, curatore o giudice delegato, posto a capo della procedura di vendita, fermo restando che entrambi possono affidare le incombenze della procedura ad un professionista terzo. 1.9.Per quanto attiene al caso in esame, in base all'art. 107, comma 1, l. fall. il modulo procedimentale «privatistico» deve rispettare i seguenti principi fondamentali: a) il soggetto che esegue gli atti di liquidazione è il curatore, personalmente, per il tramite di delegati exart. 104-ter, comma 3, l. fall. o avvalendosi di soggetti specializzati ex art.107, comma 7, l. fall.; b) la liquidazione deve avvenire tramite: «procedure competitive»; « sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, salvo che per i beni di modesto valore»;«assicurando la massima partecipazione ed informazione degli interessati a mezzo di adeguate formedi pubblicità». 1.10.Tra le regole specifiche applicabili ad entrambi i modelli mette conto porre in rilievo l'art. 108, comma 1, l. fall., cheattribuisce al giudice delegato, «su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori», il potere discrezionale di « sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi» ovvero, su istanza presentata dai medesimi soggetti entro dieci giorni dal deposito della relazioneinformativa di cui al comma 4, di «impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato». 1.11.Si può, quindi, affermare che il contratto con il quale si dispone il trasferimento della proprietà del bene all’esito di una procedura fallimentare, anche « competitiva », ha sempre natura coattiva, atteso che, in ogni caso, la stessa procedura di vendita persegue finalità liquidatorie,è sottoposta alla legittimazione dell’alienante da parte di un organopubblico nonché ad un regime vincolato di scelta dell’acquirente, è subordinata ai controlli e all’autorizzazione del giudice delegato , essendo prevista la possibilità che il giudice possa sospendere le operazioni di vendita (art.108, comma 1, l. fall.), e si svolge contro la volontà del debitore. 1.12.La natura di vendita coattiva va attribuita, invero, non solo alle vendite nelle quali il giudice aggiudica etrasferisce il bene, ma anche a quelle che si perfezionano per il tramite del curatore con forme privatistiche, trovando la loro legittimazione, la loro origine qualificante, nel provvedimento autorizzativo del giudice delegato a seguito di controllo e verifica di adeguatezza dell'intera procedura. 1.13. Poste tali premesse, i l D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, al comma 1 stabilisce che per la vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibileè costituitadal prezzo di aggiudicazione. 1.14. La norma costituisce, dunque, una deroga espressa alla regola generale prevista nel precedente art. 43, comma 1, lett. A, secondo cui la base imponibile dell'imposta di registro è rappresentata dal valore dell'immobile trasferito(cfr. Cass. n. 25526/2018). 1.15. Nei trasferimenti coattivi - invece - la base imponibile per l'imposta di registro non è mai il valore dell'immobile ma il prezzo pagato, e ciò per quelle ragioni di pubblico affidamento che garantisce la procedura(cfr. Cass. n. 13217/2007). 1.16. La ratio ostativa all’esercizio del potere di accertamento si rinviene, invero, proprio nelle garanzie procedimentali insite nello svolgimento della gara pubblica sotto il controllo dell’autorità giudiziaria (o amministrativa), ingenerando una presunzione iuris et de iure di corrispondenza o di prossimità del prezzo di aggiudicazione al valore venale (cfr. Cass. n.4054/2019; Cass. n 25526 / 2018 ). 1.17. Tale scelta rende, inoltre,evidente la volontà legislativa di non appesantire l'attività di controllo degli uffici finanziari (nonché degli organi giurisdizionali) ove si possa a prioriescludere una collusione delle parti in danno dell'Erario, non configurandosi come plausibile un eventuale giudizio di congruità da parte dell'Amministrazione finanziaria(cfr. Cass.n. 1187/2024 in motiv., Cass. n. 33286/2022in motiv.). 1.18. In ordine a taledisposizione questa Corte ha inoltre già avuto modo di chiarire che la «forma pubblica»delle «vendite» nella procedura fallimentare è volta a perseguire interessi pubblicistici e, pertanto, le vendite all'incanto dei beni che attraverso di essa vengono effettuate, date anche le forme di pubblicità assicurate, sono tali da garantire il miglior prezzo di realizzo dei beni posti in vendita, considerato anche che, in caso di prezzo ritenuto basso dal giudice, quest'ultimo può sospendere la vendita, con facoltà per i terzi di aumentare di un sesto il prezzo di aggiudicazione (cfr. Cass. n.4956/2006, Cass. n. 14148/2003), mentre per la mancanza di quelle garanzie il trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato preventivo con cessione dei beni non può essere compreso, né mediante interpretazione estensiva, né in via di applicazione analogica, tra le ipotesi (espropriazione forzata e trasferimenti coattivi) per le quali l'art. 44 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato, predetermina la base imponibile per l' imposta di registro - con norma di natura eccezionale, sostanzialmente identica a quella di cui al previgente art. 42 D.P.R. n. 634 del 1972- nel prezzo di aggiudicazione o nell'ammontare dell'indennizzo, con la conseguenza che all'amministrazione finanziaria non è precluso l'accertamento di un valore del bene maggiore di quello dichiarato nell'attodi trasferimento. 1.19. In senso analogo, Cass. n. 6403 del 2003, in materia di cessione di beni a trattativa privata in sede fallimentare, ha escluso l’applicabilità dell'art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,atteso che in tale caso non si riscontra alcuna forma pubblica di gara determinativa di un prezzo del bene prossimo ai valori reali, dal quale - quello fissato autoritativamente dal giudice - potrebbe discostarsi per le ragioni più varie. 1.20.Nel caso di specie sussistono, dunque, gli estremi di forma e di sostanza per l'applicazione della norma speciale (che deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini dell'imposizione). 1.21. Sussistono i presupposti formali perché il trasferimento è avvenuto noncon trattativa privata, ma con aggiudicazione a seguito di avviso pubblico di vendita, che fissava un prezzo minimo di offerta e contestualmente richiedeva offerte genericamente superiori al tetto imposto. 1.22. Sussistono parimentii presupposti di sostanza perché nel caso di specie si è svolta – come previsto nelle ipotesi contemplate dalla norma-una pubblica sollecitazione idonea a dimostrare ufficialmente che proprio quello era il valore reale del bene trasferito, e nonè emerso, né è stato dedotto in alcun modo, che il trasferimento del compendio aziendale sia intervenuto per un prezzo inferiore. 1.23.È opportuno, inoltre, evidenziare che sebbene il primo comma dell’art. 44 cit., a differenza del secondo, non contengaalcun riferimento alle aziende, deve tuttavia ritenersi che anche in tale ipotesi il prezzo di aggiudicazione non siasoggetto a rettifica per evitare che i singoli beni, mobili o immobili, inseriti nel complesso aziendale, possano essere oggetto di giudizio di congruità dell’amministrazione finanziaria, considerato peraltro che oggetto di vendita forzatanon è l’azienda nel suo complesso ma i singoli beni che ne fanno parte. 2. Va dunque affermato, all’esito di un percorso interpretativo che non è analogico bensì meramente attuativo degli stessi principi più volte affermati da questa Corte e poc’anzi ricordati, il seguente principio di diritto: in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall., avendo il trasferimento dei beni natura di vendita coattiva, è applicabile l'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che stabilisce che per la vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto,la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, il che esclude che possa essere oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata perché fondata su di un’erronea interpretazione delle conferenti norme,assorbito il secondo motivo (circa i criteri di stima del valore del compendio aziendale), il terzo motivo (sul lamentato omesso esame del fatto decisivo della valutazione «in continuità» dell’azienda al momento della cessione) ed il quarto motivo (sulla violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, in relazione alle applicate sanzioni). 3. La causa -in quanto non bisognevole di nessun accertamento di fatto-ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essere , inoltre, decisa nel merito da questa Corte con l’accoglimento del ricorso di primo grado de lla contribuente 4. Stante la novità della questione trattata si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di partecontribuente; compe
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