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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 19 febbraio 2021 la Corte di Assise di appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti di legge l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con: 1) la sentenza emessa della Corte di appello di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia, in data 12/7/2001, alla pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione; 2) la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli in data 10/2/2014, irrevocabile il 21/4/2016; 3) la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli, in data 16/11/1999, irrevocabile il 30/11/2000. 2.Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente respinto la richiesta per la mancata dimostrazione dell'avvenuta ideazione, già nel momento genetico del vincolo associativo, dei delitti di omicidio di cui alle sentenze sub 2) e 3), ritenuti non rientrare nelle finalità dell'associazione di stampo mafioso.

In realtà, sebbene il clan [OSCURATO:PERSONA] fosse operativo sul territorio acerrano sin dal 1993, la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 12/7/2001 ha ritenuto la condotta associativa protratta fino al 2 agosto 1995, mentre con la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 13/12/2002, esecutiva il 19/2/2003, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per una condotta associativa, posta in essere dal luglio del 1999 con condotta perdurante per avere dato vita ad una nuova consorteria camorristica, la cui costituzione era stata sancita dal rito di affiliazione descritto dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], rito tenutosi durante gli incontri nei quali era stata assunta la decisione di eliminare Ferrara e Mariniello, in quanto capi di organizzazioni camorristiche contrapposte, al fine di poter conquistare il controllo delle attività delinquenziali del territorio di appartenenza.

Pertanto, il momento genetico della partecipazione all'associazione del ricorrente coincide con il momento ideativo e deliberativo degli omicidi e già la Corte di appello di Napoli con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva unificato per continuazione le condotte associative.

Il giudice dell'esecuzione è caduto in contraddizione perché le sentenze irrevocabili hanno accertato che il ricorrente era stato promotore ed organizzatore della associazione omonima, il cui scopo era costituito dal controllo delle attività illecite per realizzare vantaggi e profitti ingiusti, sicchè i reati fine, posti in essere per conseguire tali obiettivi, sono indissolubilmente legati alla permanenza dell'a ffectio societatis.

I fatti delittuosi presentano la stessa indole e matrice, sono commessi in un ristretto arco temporale, nello stesso territorio, dagli stessi soggetti e con le medesime modalità, contraddistinta dal metodo mafioso.

Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] hanno reso una ricostruzione degli omicidi e della loro genesi, confermata anche dai collaboratori Caniello, Messina e Gerardi, che è legata al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale capo promotore dell'omonima cosca camorristica, mandante anche degli omicidi, tant'è che egli è stato condannato anche per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato e merita, dunque, accoglimento nei limiti in seguito specificati. 1.L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza difensiva con un corredo di argomentazioni che solo in parte è ampio, diffuso, analitico e coerente con le emergenze disponibili.

Analizzando le vicende fattuali, oggetto di accertamento giudiziale irrevocabile, ha evidenziato che, per quanto risultante dalle due pronunce di merito che avevano affermato la responsabilità di de Sena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., era deducibile che l'organizzazione dallo stesso promossa e capeggiata non aveva avuto origine nel momento di celebrazione del rito di affiliazione descritto dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Ha quindi ripercorso le vicende criminose, ricostruite dalla sentenza del Tribunale di Noia del 13/12/2002 nei seguenti termini: dopo avere militato nella Nuova camorra organizzata, formazione uscita sconfitta nella lotta scatenata dalla nuova federazione di associazioni camorristiche, [OSCURATO:PERSONA], uscito dal carcere nel '93, a fronte del mutato scenario delinquenziale, con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], era riuscito a reinserirsi nel contesto criminale di Acerra, operando dapprima in autonomia, quindi in unione con Nuzzo, di cui aveva raccolto l'eredità criminosa.

Era altresì risultato provato che nell'anno 2000 ad Acerra erano state attive più formazioni camorristiche alleatesi anche con cosche di zone diverse per eliminare gli avversari, così come aveva fatto anche [OSCURATO:PERSONA], il quale più volte aveva incontrato Montesarchio per programmare l'eliminazione dei suoi avversari.

Nel contesto di queste riunioni si era celebrato il rito, descritto da [OSCURATO:PERSONA], che aveva sancito l'alleanza con Montesarchio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti che non erano affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA].1.1 Da tali premesse fattuali il giudice dell'esecuzione ha dedotto che il momento genetico dell'associazione, già attiva ad Acerra, era antecedente alla deliberazione di uccidere Mariniello e Ferrara e che nemmeno dagli apporti conoscitivi forniti dai collaboratori di giustizia, citati dalla difesa, era desumibile una contestualità tra l'ingresso del condannato nella formazione camorristica e l'ideazione e programmazione degli omicidi, giudicati con la sentenza sub 2). 1.2 Anche in riferimento ai delitti giudicati con la sentenza sub 3) la Corte di Assise di appello ha negato la riconducibilità al medesimo disegno criminoso che aveva sorretto la costituzione e la direzione del clan [OSCURATO:PERSONA] e ha giustificato tale statuizione con ampi richiami degli accertamenti condotti in fase di cognizione.

In particolare, ha osservato che l'omicidio di Eterno era avvenuto in data 21/7/1993 per dissapori tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pressato [OSCURATO:PERSONA] perché ne decretasse l'eliminazione, mentre il duplice omicidio di Avventurato e Crispo, avvenuto il 29/9/93, era stato determinato da rivalità criminali per il controllo del contrabbando, nel cui ambito Avventurato aveva raggiunto un ruolo di spicco.

Ha quindi concluso che i delitti in questione erano stati originati da impulsi contingenti e sopravvenuti rispetto al momento genetico dell'associazione. 1.3 Analoga conclusione è stata raggiunta in riferimento alla possibilità di unificare tra loro per continuazione i soli omicidi giudicati con le sentenze sub 2) e sub 3), che è stata esclusa per il diverso contesto di maturazione dei delitti e per le autonome causali, nonché per la distanza temporale di sette anni tra quelli realizzati nel 1993 e quelli del 2000.

2. Osserva la Corte che l'assunto difensivo soffre in parte di una evidente contraddizione perché, da un lato assume che il ricorrente, pur essendo criminalmente attivo per avere partecipato tra il 1993 ed il 1995 ad una formazione camorristica presente in Acerra, una volta scarcerato il 18 maggio 1999 aveva dato vita ad un nuovo sodalizio nell'ambito di una riunione con altri esponenti della criminalità organizzata locale, la cui costituzione sarebbe stata suggellata da un rito di affiliazione e che avrebbe anche decretato l'uccisione di Ferrara e Mariniello, compiuta poi nelle date del 23 marzo 2000 e del 26 novembre 2000.

Da altro lato, afferma che le condotte associative sono state già unificate tra loro per continuazione sin dal giudizio di cognizione, definito con la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 luglio 2004.

Tanto comporta che la condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non può farsi decorrere, come preteso anche in ricorso e diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, dal giugno-luglio 1999, perché la stessa risale all'anno 1993 secondo quanto stabilito con pronuncia ormai irrevocabile ed insuscettibile di diversa considerazione.2.1 Tale rilievo priva di ogni plausibilità e di fondamento giuridico l'assunto difensivo che pretende siano state contestuali le deliberazioni di costituire il clan [OSCURATO:PERSONA] e di eliminare gli avversari Ferrara e Mariniello ed avvalora l'affermata esecuzione dei predetti omicidi sulla spinta di determinazione estemporanea e sopravvenuta all'inizio della militanza camorristica in Acerra, databile nell'anno 1993. 2.2 Ebbene, nel ragionamento valutativo esposto nell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare i vizi logici denunciati, né la violazione del parametro normativo di riferimento.

Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, anche a voler confrontare gli episodi omicidiari con l'evocata militanza camorristica, deve ribadirsi la fondatezza della linea interpretativa, espressa dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora uno dei reati da unificare per continuazione sia un reato associativo o quando l'autore sia un affiliato ad un gruppo di stampo mafioso, se da un lato devono negarsi soluzioni aprioristicamente negative, basate sulla struttura della fattispecie astratta, in sé non incompatibile con l'istituto della continuazione, dall'altro vanno respinte presunzioni legate alla permanenza del vincolo partecipativo ed alla generica indeterminatezza del programma criminoso.

In tali situazioni la questione della configurabilità della continuazione non va impostata «in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso.

Ne consegue che tale problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489).

Si è altresì correttamente affermato al riguardo: "In tema di associazione mafiosa, ovvero di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non può sostenersi che la commissione di reati fine rientri nel generico programma della "societas sceleris", nè che i medesimi siano consumati "per eseguire" il delitto associativo, dal momento che tale reato, in entrambe le forme innanzi richiamate, ha natura permanente ed è, di regola, preesistente rispetto ai fatti delittuosi ulteriori; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita" (Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, rv. 243199, Vitale).In altri termini, l'astratta possibilità che i reati fine rientrino nel programma delinquenziale associativo non esclude che nello specifico siano stati commessi sulla spinta di circostanze contingenti ed occasionali, non presenti al momento dell'ingresso nel sodalizio e quindi non programmabili ab origine, ragione per la quale è richiesta una puntuale e specifica esposizione di emergenze fattuali confermative della ricondicibilità ad un progetto delinquenziale unitario ed anticipato rispetto all'esecuzione frazionata (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569).

Anche un omicidio, un episodio di estorsione o di usura, lo spaccio di droga, ancorchè appartenenti alle tipologie di illecito cui usualmente si dedichino gli affiliati ad organizzazione di stampo mafioso, possono essere commessi per eventi imprevedibili, per effetto di impulsi subitanei o di esigenze estemporanee, ossia in situazioni concrete nelle quali le azioni siano state sollecitate da spinte motivazionali insuscettibili di una preventiva ideazione e deliberazione, nemmeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione all'organizzazione (Sez. 1, n. 13609 del 22/3/2011, Bosti, rv. 249930; Sez. 1, n. 13611 del 22/3/2011, Aversano, Rv. 249931; Sez. 6, n. 2960 del 27/9/1999, Ingarao, Rv. 214555; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, Barresi, Rv. 218397). 2.3 Non può accogliersi il ricorso nemmeno sotto il diverso profilo dell'unificazione per continuazione dei soli episodi omicidiari, che l'ordinanza impugnata ha evidenziato essere distanziati di sette anni ed essere ascrivili a decisioni assunte in via autonoma, per ragioni ed in contesti del tutto differenti.

Si tratta di rilievi logici e immuni da vizi giuridici che il ricorso non può nemmeno scalfire nella loro coerenza e plausibile fondatezza. 2.4 A diverse conclusioni può giungersi quanto al diniego di unificazione del delitto continuato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e degli omicidi commessi in danno di Eterno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre reati già unificati per continuazione tra loro, come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5854 del 20/11/2000, che ha reso irrevocabile la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 16/11/1999.

L'ordinanza impugnata ha osservato al riguardo che «tali omicidi erano stati determinati da cause continenti e, pur rientrando nel generico programma di protratta attività delinquenziale, sicuramente non erano stati deliberati contestualmente al momento genetico dell'associazione» (pag. 5 ordinanza).

Difetta però al riguardo una puntuale considerazione dei tempi di commissione dei delitti rispetto alla costituzione del clan [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso provvedimento impugnato in altro passaggio della sua motivazione ha collocato nell'anno 1993 e che, quanto meno per gli omicidi in danno di Avventurato e Crispo, assume essere stati determinati dall'azione sterminatrice degli avversari, motivata dall'intento di [OSCURATO:PERSONA] di assumere il controllo delle attività delinquenziali della zona.

Inoltre, non è stato attribuito rilievo alla circostanza della già avvenuta unificazione per continuazione in sede di cognizione dei tre omicidi compiuti nel 1993.

Sul punto s'impone l'annullamento parziale dell'ordinanza in esame con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione, dovrà riesaminare I vicende già giudicate e rendere congrua motivazione delle determinazione che assumerà.

Nel resto il ricorso va respinto.

P. Q. M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al rigetto della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i reati di omicidio in danno di Avventurato B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 19 febbraio 2021 la Corte di Assise di appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti di legge l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con: 1) la sentenza emessa della Corte di appello di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia, in data 12/7/2001, alla pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione; 2) la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli in data 10/2/2014, irrevocabile il 21/4/2016; 3) la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli, in data 16/11/1999, irrevocabile il 30/11/2000. 2.Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente respinto la richiesta per la mancata dimostrazione dell'avvenuta ideazione, già nel momento genetico del vincolo associativo, dei delitti di omicidio di cui alle sentenze sub 2) e 3), ritenuti non rientrare nelle finalità dell'associazione di stampo mafioso. In realtà, sebbene il clan [OSCURATO:PERSONA] fosse operativo sul territorio acerrano sin dal 1993, la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 12/7/2001 ha ritenuto la condotta associativa protratta fino al 2 agosto 1995, mentre con la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 13/12/2002, esecutiva il 19/2/2003, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per una condotta associativa, posta in essere dal luglio del 1999 con condotta perdurante per avere dato vita ad una nuova consorteria camorristica, la cui costituzione era stata sancita dal rito di affiliazione descritto dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA], rito tenutosi durante gli incontri nei quali era stata assunta la decisione di eliminare Ferrara e Mariniello, in quanto capi di organizzazioni camorristiche contrapposte, al fine di poter conquistare il controllo delle attività delinquenziali del territorio di appartenenza. Pertanto, il momento genetico della partecipazione all'associazione del ricorrente coincide con il momento ideativo e deliberativo degli omicidi e già la Corte di appello di Napoli con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva unificato per continuazione le condotte associative. Il giudice dell'esecuzione è caduto in contraddizione perché le sentenze irrevocabili hanno accertato che il ricorrente era stato promotore ed organizzatore della associazione omonima, il cui scopo era costituito dal controllo delle attività illecite per realizzare vantaggi e profitti ingiusti, sicchè i reati fine, posti in essere per conseguire tali obiettivi, sono indissolubilmente legati alla permanenza dell'a ffectio societatis. I fatti delittuosi presentano la stessa indole e matrice, sono commessi in un ristretto arco temporale, nello stesso territorio, dagli stessi soggetti e con le medesime modalità, contraddistinta dal metodo mafioso. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] hanno reso una ricostruzione degli omicidi e della loro genesi, confermata anche dai collaboratori Caniello, Messina e Gerardi, che è legata al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale capo promotore dell'omonima cosca camorristica, mandante anche degli omicidi, tant'è che egli è stato condannato anche per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato e merita, dunque, accoglimento nei limiti in seguito specificati. 1.L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza difensiva con un corredo di argomentazioni che solo in parte è ampio, diffuso, analitico e coerente con le emergenze disponibili. Analizzando le vicende fattuali, oggetto di accertamento giudiziale irrevocabile, ha evidenziato che, per quanto risultante dalle due pronunce di merito che avevano affermato la responsabilità di de Sena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., era deducibile che l'organizzazione dallo stesso promossa e capeggiata non aveva avuto origine nel momento di celebrazione del rito di affiliazione descritto dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi ripercorso le vicende criminose, ricostruite dalla sentenza del Tribunale di Noia del 13/12/2002 nei seguenti termini: dopo avere militato nella Nuova camorra organizzata, formazione uscita sconfitta nella lotta scatenata dalla nuova federazione di associazioni camorristiche, [OSCURATO:PERSONA], uscito dal carcere nel '93, a fronte del mutato scenario delinquenziale, con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], era riuscito a reinserirsi nel contesto criminale di Acerra, operando dapprima in autonomia, quindi in unione con Nuzzo, di cui aveva raccolto l'eredità criminosa. Era altresì risultato provato che nell'anno 2000 ad Acerra erano state attive più formazioni camorristiche alleatesi anche con cosche di zone diverse per eliminare gli avversari, così come aveva fatto anche [OSCURATO:PERSONA], il quale più volte aveva incontrato Montesarchio per programmare l'eliminazione dei suoi avversari. Nel contesto di queste riunioni si era celebrato il rito, descritto da [OSCURATO:PERSONA], che aveva sancito l'alleanza con Montesarchio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti che non erano affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA].1.1 Da tali premesse fattuali il giudice dell'esecuzione ha dedotto che il momento genetico dell'associazione, già attiva ad Acerra, era antecedente alla deliberazione di uccidere Mariniello e Ferrara e che nemmeno dagli apporti conoscitivi forniti dai collaboratori di giustizia, citati dalla difesa, era desumibile una contestualità tra l'ingresso del condannato nella formazione camorristica e l'ideazione e programmazione degli omicidi, giudicati con la sentenza sub 2). 1.2 Anche in riferimento ai delitti giudicati con la sentenza sub 3) la Corte di Assise di appello ha negato la riconducibilità al medesimo disegno criminoso che aveva sorretto la costituzione e la direzione del clan [OSCURATO:PERSONA] e ha giustificato tale statuizione con ampi richiami degli accertamenti condotti in fase di cognizione. In particolare, ha osservato che l'omicidio di Eterno era avvenuto in data 21/7/1993 per dissapori tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pressato [OSCURATO:PERSONA] perché ne decretasse l'eliminazione, mentre il duplice omicidio di Avventurato e Crispo, avvenuto il 29/9/93, era stato determinato da rivalità criminali per il controllo del contrabbando, nel cui ambito Avventurato aveva raggiunto un ruolo di spicco. Ha quindi concluso che i delitti in questione erano stati originati da impulsi contingenti e sopravvenuti rispetto al momento genetico dell'associazione. 1.3 Analoga conclusione è stata raggiunta in riferimento alla possibilità di unificare tra loro per continuazione i soli omicidi giudicati con le sentenze sub 2) e sub 3), che è stata esclusa per il diverso contesto di maturazione dei delitti e per le autonome causali, nonché per la distanza temporale di sette anni tra quelli realizzati nel 1993 e quelli del 2000. 2. Osserva la Corte che l'assunto difensivo soffre in parte di una evidente contraddizione perché, da un lato assume che il ricorrente, pur essendo criminalmente attivo per avere partecipato tra il 1993 ed il 1995 ad una formazione camorristica presente in Acerra, una volta scarcerato il 18 maggio 1999 aveva dato vita ad un nuovo sodalizio nell'ambito di una riunione con altri esponenti della criminalità organizzata locale, la cui costituzione sarebbe stata suggellata da un rito di affiliazione e che avrebbe anche decretato l'uccisione di Ferrara e Mariniello, compiuta poi nelle date del 23 marzo 2000 e del 26 novembre 2000. Da altro lato, afferma che le condotte associative sono state già unificate tra loro per continuazione sin dal giudizio di cognizione, definito con la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 luglio 2004. Tanto comporta che la condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non può farsi decorrere, come preteso anche in ricorso e diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, dal giugno-luglio 1999, perché la stessa risale all'anno 1993 secondo quanto stabilito con pronuncia ormai irrevocabile ed insuscettibile di diversa considerazione.2.1 Tale rilievo priva di ogni plausibilità e di fondamento giuridico l'assunto difensivo che pretende siano state contestuali le deliberazioni di costituire il clan [OSCURATO:PERSONA] e di eliminare gli avversari Ferrara e Mariniello ed avvalora l'affermata esecuzione dei predetti omicidi sulla spinta di determinazione estemporanea e sopravvenuta all'inizio della militanza camorristica in Acerra, databile nell'anno 1993. 2.2 Ebbene, nel ragionamento valutativo esposto nell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare i vizi logici denunciati, né la violazione del parametro normativo di riferimento. Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, anche a voler confrontare gli episodi omicidiari con l'evocata militanza camorristica, deve ribadirsi la fondatezza della linea interpretativa, espressa dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora uno dei reati da unificare per continuazione sia un reato associativo o quando l'autore sia un affiliato ad un gruppo di stampo mafioso, se da un lato devono negarsi soluzioni aprioristicamente negative, basate sulla struttura della fattispecie astratta, in sé non incompatibile con l'istituto della continuazione, dall'altro vanno respinte presunzioni legate alla permanenza del vincolo partecipativo ed alla generica indeterminatezza del programma criminoso. In tali situazioni la questione della configurabilità della continuazione non va impostata «in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489). Si è altresì correttamente affermato al riguardo: "In tema di associazione mafiosa, ovvero di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non può sostenersi che la commissione di reati fine rientri nel generico programma della "societas sceleris", nè che i medesimi siano consumati "per eseguire" il delitto associativo, dal momento che tale reato, in entrambe le forme innanzi richiamate, ha natura permanente ed è, di regola, preesistente rispetto ai fatti delittuosi ulteriori; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita" (Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, rv. 243199, Vitale).In altri termini, l'astratta possibilità che i reati fine rientrino nel programma delinquenziale associativo non esclude che nello specifico siano stati commessi sulla spinta di circostanze contingenti ed occasionali, non presenti al momento dell'ingresso nel sodalizio e quindi non programmabili ab origine, ragione per la quale è richiesta una puntuale e specifica esposizione di emergenze fattuali confermative della ricondicibilità ad un progetto delinquenziale unitario ed anticipato rispetto all'esecuzione frazionata (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). Anche un omicidio, un episodio di estorsione o di usura, lo spaccio di droga, ancorchè appartenenti alle tipologie di illecito cui usualmente si dedichino gli affiliati ad organizzazione di stampo mafioso, possono essere commessi per eventi imprevedibili, per effetto di impulsi subitanei o di esigenze estemporanee, ossia in situazioni concrete nelle quali le azioni siano state sollecitate da spinte motivazionali insuscettibili di una preventiva ideazione e deliberazione, nemmeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione all'organizzazione (Sez. 1, n. 13609 del 22/3/2011, Bosti, rv. 249930; Sez. 1, n. 13611 del 22/3/2011, Aversano, Rv. 249931; Sez. 6, n. 2960 del 27/9/1999, Ingarao, Rv. 214555; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, Barresi, Rv. 218397). 2.3 Non può accogliersi il ricorso nemmeno sotto il diverso profilo dell'unificazione per continuazione dei soli episodi omicidiari, che l'ordinanza impugnata ha evidenziato essere distanziati di sette anni ed essere ascrivili a decisioni assunte in via autonoma, per ragioni ed in contesti del tutto differenti. Si tratta di rilievi logici e immuni da vizi giuridici che il ricorso non può nemmeno scalfire nella loro coerenza e plausibile fondatezza. 2.4 A diverse conclusioni può giungersi quanto al diniego di unificazione del delitto continuato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e degli omicidi commessi in danno di Eterno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre reati già unificati per continuazione tra loro, come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5854 del 20/11/2000, che ha reso irrevocabile la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 16/11/1999. L'ordinanza impugnata ha osservato al riguardo che «tali omicidi erano stati determinati da cause continenti e, pur rientrando nel generico programma di protratta attività delinquenziale, sicuramente non erano stati deliberati contestualmente al momento genetico dell'associazione» (pag. 5 ordinanza). Difetta però al riguardo una puntuale considerazione dei tempi di commissione dei delitti rispetto alla costituzione del clan [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso provvedimento impugnato in altro passaggio della sua motivazione ha collocato nell'anno 1993 e che, quanto meno per gli omicidi in danno di Avventurato e Crispo, assume essere stati determinati dall'azione sterminatrice degli avversari, motivata dall'intento di [OSCURATO:PERSONA] di assumere il controllo delle attività delinquenziali della zona. Inoltre, non è stato attribuito rilievo alla circostanza della già avvenuta unificazione per continuazione in sede di cognizione dei tre omicidi compiuti nel 1993. Sul punto s'impone l'annullamento parziale dell'ordinanza in esame con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione, dovrà riesaminare I vicende già giudicate e rendere congrua motivazione delle determinazione che assumerà. Nel resto il ricorso va respinto. P. Q. M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al rigetto della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i reati di omicidio in danno di Avventurato B
Sentenza Cassazione n. 04554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris