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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37682/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo LI-infAllYks:35‘NcaK bEt [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato condannato alla pena di 5000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.).

1.1. Col primo motivo denuncia l'invalidità della costituzione del rapporto processuale perché l'imputato aveva dichiarato domicilio in Colonnella via [OSCURATO:PERSONA] 87 (come emerge dall'intestazione della sentenza) e non sarebbe stata notificata né la copia della richiesta di cui all'art. 20-bis, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 né copia dell'autorizzazione del Pubblico ministero.

L'imputato sarebbe stato giudicato in assenza, ma non aveva mai eletto domicilio presso il difensore né aveva mai ricevuto alcuna notifica della sua citazione a giudizio.

1.2. Col secondo motivo denuncia violazione dell'art. 34 d.lgs n. 274/2000 e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice ha rigettato la richiesta della difesa di assoluzione per particolare tenuità del fatto, argomentando che non può mai essere ritenuta di particolare tenuità l'inottemperanza ad un provvedimento dell'autorità.

In tal modo il giudice si sarebbe sostituito al legislatore.

2. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, debba essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso non appare fondato, perché dagli atti risulta che l'imputato aveva nominato il proprio difensore di fiducia per questo processo ed era quindi a conoscenza dello stesso agli effetti dell'art. 420-bis cod. proc. pen.

Inoltre, aveva eletto domicilio per tutti gli atti inerenti il procedimento in via Vallecupa n. 87 a Colonnella, mentre il proprio difensore di fiducia, nel corso delle udienze del 18 dicembre 2020, del 22 dicembre 2020 e del 16 febbraio 2021, nulla aveva rilevato in ordine alla citazione dell'imputato.

1.2. Il secondo motivo è generico e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

L'assenza di argomentazioni a sostegno della tenuità del fatto ha impedito al giudice di merito di valutare le circostanze concrete in cui si sarebbe potuta concretizzare l'ipotesi di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.

Tale genericità si ravvisa anche nel ricorso per cassazione proposto, sicché spettava all'imputato indicare le circostanze che avrebbero potuto dare un senso al denunciato vizio di motivazione, nei termini in cui è stato espresso.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo LI-infAllYks:35‘NcaK bEt [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato condannato alla pena di 5000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.). 1.1. Col primo motivo denuncia l'invalidità della costituzione del rapporto processuale perché l'imputato aveva dichiarato domicilio in Colonnella via [OSCURATO:PERSONA] 87 (come emerge dall'intestazione della sentenza) e non sarebbe stata notificata né la copia della richiesta di cui all'art. 20-bis, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 né copia dell'autorizzazione del Pubblico ministero. L'imputato sarebbe stato giudicato in assenza, ma non aveva mai eletto domicilio presso il difensore né aveva mai ricevuto alcuna notifica della sua citazione a giudizio. 1.2. Col secondo motivo denuncia violazione dell'art. 34 d.lgs n. 274/2000 e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice ha rigettato la richiesta della difesa di assoluzione per particolare tenuità del fatto, argomentando che non può mai essere ritenuta di particolare tenuità l'inottemperanza ad un provvedimento dell'autorità. In tal modo il giudice si sarebbe sostituito al legislatore. 2. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, debba essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non appare fondato, perché dagli atti risulta che l'imputato aveva nominato il proprio difensore di fiducia per questo processo ed era quindi a conoscenza dello stesso agli effetti dell'art. 420-bis cod. proc. pen. Inoltre, aveva eletto domicilio per tutti gli atti inerenti il procedimento in via Vallecupa n. 87 a Colonnella, mentre il proprio difensore di fiducia, nel corso delle udienze del 18 dicembre 2020, del 22 dicembre 2020 e del 16 febbraio 2021, nulla aveva rilevato in ordine alla citazione dell'imputato. 1.2. Il secondo motivo è generico e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. L'assenza di argomentazioni a sostegno della tenuità del fatto ha impedito al giudice di merito di valutare le circostanze concrete in cui si sarebbe potuta concretizzare l'ipotesi di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Tale genericità si ravvisa anche nel ricorso per cassazione proposto, sicché spettava all'imputato indicare le circostanze che avrebbero potuto dare un senso al denunciato vizio di motivazione, nei termini in cui è stato espresso. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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