CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 08589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]OGiovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 27/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza perché estinto il reato ascritto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 15 luglio 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di evasione, commessi in data 23 ottobre 2012 2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione delle norme in materia di prescrizione, essendo la stessa intervenuta prima della sentenza di appello. 2.2. Vizi di motivazione nella dosimetria della pena Considerato in diritto Il ricorso è fondato, essendo la prescrizione maturata prima che venisse pronunciata la sentenza di secondo grado. Deve darsi atto che era contestata nell'originario decreto la recidiva infraquinquennale, che di fatto è stata disapplicata, non essendosene tenuto conto alcuno nelle sentenze di primo e secondo grado. Avuto riguardo al momento consumativo dei reati, che per entrambi è indicate nel 23 ottobre 2012 e tenuto conto delle sospensioni verificatesi nel processo (dal 18 settembre 2013 al marzo 2014 per adesione del difensore all'astensione; dal 5 marzo 2014 al 24 settembre 2014 per rinvio su richiesta del difensore), il termine, per entrambe le fattispecie, è venuto a scadere nel luglio 2020. Anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione imposta dal legislatore nel periodo 9 marzo 2020 - 10 maggio 2020 in conseguenza della emergenza sanitaria, alla data del 27 gennaio 2021, in cui veniva resa la sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione era già spirato con conseguente estinzione di entrambi i reati. PQM Annullamento senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso il 12/01/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia [OSCURATO:PERSONA]