CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11241-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580; Ric. 2021 n. 11241 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - -intimato - avverso la sentenza n. 713/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha riformato la pronuncia della CTP di Messina ove erano apprezzate le ragioni della parte privata nel ritenere dovuta l’agevolazione IRAP prevista dalla legislazione regionale. Nello specifico, per contro, la CTR riteneva che l’aiuto di Stato non potesse riguardare la contribuente -in disparte il principio de minimis- perché operante con esportazioni su mercati esteri. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte pubblica con tempestivo controricorso. VISTA la memoria di parte ricorrente e l'istanza di sospensionedalla stessa formulata ex art. 5, secondo comma, l. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, l. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinviaa nuovo ruolo della V sezione civile – Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti