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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37207/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il --ribunale di sorveglianza di Roma, investito della richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non sussistente l'ipotesi di marginEle partecipazione al fatto criminoso, idonea a rendere impossibile un utile collaborazione con la giustizia, in relazione alla condanna inflitta al predetto dalla Corta di appello di Catania, con sentenza del 5 aprile 2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 3C9 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 199:1.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre I interessato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

Assume che il Tribunale di sorveglianza non ha a leguatamente valutato: - la durata limitata del periodo in cui è stato commesso il reato in esecuzione, attribuendo, per contro, rilevanza a vicende pregresse; - l'apporto collaborativo fornito da altri soggetti a conoscenza di maggiori inforinazioni, in ragione del ruolo di spicco ricoperto (Nizza e Seminara); - le limitate i ifDrmazioni in possesso del [OSCURATO:PERSONA], il quale avendo disimpegnato compiti marginali interloquendo solo con il cognato Lombardo, avrebbe potuto soltanto ammette -e i fatti già accertati. 2.1 Con memoria tempestivamente depositata la difesa ricorrente ha espresso ulteriori argomentazioni a sostengo delle denunziate censure.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché pone solo dogliaize in fatto, senza confrontarsi con l'intero contenuto della motivazione. 3.1 Va premesso che, secondo il dato testuale dell'art. 4 bis, comma 1 bis.

Della legge n. 354 del 1975„ la impossibilità di colla Dorazione, quale condizione equipollente alla collaborazione positivamente prestata ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, deve necessariamente derivare 'dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile", ovvero dalla "limitata partecipazione al fatto criminoso" nel senso che "il ruolo marginale svolto dal condannato nella realizzazione del fatto delittuoso gli ha precluso l'accesso ad informazioni spendibili ai fini collaborativi" (Sez. 1, n. 24056 del :_5/04/2015, Consoli, Rv. 263976). 3.2 Tanto ricordato, e diversamente da quanto adombrato nel ricorso, il Tribunale ha motivatamente escluso il presupposto dell'impossibilità della collaborazione attraverso una puntuale analisi della _;entenza di condanna e del ruolo svolto dal condannato all'interno della :ompagine associativa di appartenenza.

Ed invero, il provvedimento impugnato, da un lato, ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai intrapreso un percor ;o di collaborazione con la giustizia; dall'altro, ha rilevato che il livello di co nvolgimento nelle vicende criminose giudicate a suo carico era stato molto rilevante, essendo risultato pienamente coinvolto nell'attività illecita che, pur ternporalmente limitata (mesi febbraio, marzo e aprile del 2010), costituiva, comu lque, la prosecuzione di un traffico di stupefacenti iniziato nel 1997 e prosegu tc anche dopo l'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA].

D'altra parte il [OSCURATO:PERSONA], pur non organico al clan mafioso Ercolano - Santapaola, era assai vicino alla criminalità organizzata ed era certamente consapevole che la sua attività di procacciatore e fornitore era svolta in favore dell'articolazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] o, eccessivamente divenuto collaboratore di giustizia.

Tanto essendo rimasto di -nostrato alla s.,:regua delle convergenti dichiarazioni del collaboratori di giustizia \lizza e Seminara.

3.3. In tal modo il Tribunale di sorveglianza ha iissunto la propria decisione . sulla base di precise risultanze probatorie emerse ne giudizio di cognizione, che l'impugnazione non riesce a confutare, declamando, senza svolgere nessuna specifica deduzione, la limitata partecipazione al tatto criminoso e, dunque, l'inesigibilità della collaborazione per l'impossibilità de r corrente di offrire un utile contributo conoscitivo.

Sicché, a fronte della logicità e congruenza dei rilievi svolti dal Tribunale e della loro perfetta aderenza ai princi pi interpretativi espressi da questa Corte, gli argomenti spesi nel ricorso, di natura meramente confutativa, irrimediabilmente cadono.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugr azione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ara mende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il --ribunale di sorveglianza di Roma, investito della richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non sussistente l'ipotesi di marginEle partecipazione al fatto criminoso, idonea a rendere impossibile un utile collaborazione con la giustizia, in relazione alla condanna inflitta al predetto dalla Corta di appello di Catania, con sentenza del 5 aprile 2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 3C9 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 199:1. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre I interessato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che il Tribunale di sorveglianza non ha a leguatamente valutato: - la durata limitata del periodo in cui è stato commesso il reato in esecuzione, attribuendo, per contro, rilevanza a vicende pregresse; - l'apporto collaborativo fornito da altri soggetti a conoscenza di maggiori inforinazioni, in ragione del ruolo di spicco ricoperto (Nizza e Seminara); - le limitate i ifDrmazioni in possesso del [OSCURATO:PERSONA], il quale avendo disimpegnato compiti marginali interloquendo solo con il cognato Lombardo, avrebbe potuto soltanto ammette -e i fatti già accertati. 2.1 Con memoria tempestivamente depositata la difesa ricorrente ha espresso ulteriori argomentazioni a sostengo delle denunziate censure. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché pone solo dogliaize in fatto, senza confrontarsi con l'intero contenuto della motivazione. 3.1 Va premesso che, secondo il dato testuale dell'art. 4 bis, comma 1 bis. Della legge n. 354 del 1975„ la impossibilità di colla Dorazione, quale condizione equipollente alla collaborazione positivamente prestata ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, deve necessariamente derivare 'dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile", ovvero dalla "limitata partecipazione al fatto criminoso" nel senso che "il ruolo marginale svolto dal condannato nella realizzazione del fatto delittuoso gli ha precluso l'accesso ad informazioni spendibili ai fini collaborativi" (Sez. 1, n. 24056 del :_5/04/2015, Consoli, Rv. 263976). 3.2 Tanto ricordato, e diversamente da quanto adombrato nel ricorso, il Tribunale ha motivatamente escluso il presupposto dell'impossibilità della collaborazione attraverso una puntuale analisi della _;entenza di condanna e del ruolo svolto dal condannato all'interno della :ompagine associativa di appartenenza. Ed invero, il provvedimento impugnato, da un lato, ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai intrapreso un percor ;o di collaborazione con la giustizia; dall'altro, ha rilevato che il livello di co nvolgimento nelle vicende criminose giudicate a suo carico era stato molto rilevante, essendo risultato pienamente coinvolto nell'attività illecita che, pur ternporalmente limitata (mesi febbraio, marzo e aprile del 2010), costituiva, comu lque, la prosecuzione di un traffico di stupefacenti iniziato nel 1997 e prosegu tc anche dopo l'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte il [OSCURATO:PERSONA], pur non organico al clan mafioso Ercolano - Santapaola, era assai vicino alla criminalità organizzata ed era certamente consapevole che la sua attività di procacciatore e fornitore era svolta in favore dell'articolazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] o, eccessivamente divenuto collaboratore di giustizia. Tanto essendo rimasto di -nostrato alla s.,:regua delle convergenti dichiarazioni del collaboratori di giustizia \lizza e Seminara. 3.3. In tal modo il Tribunale di sorveglianza ha iissunto la propria decisione . sulla base di precise risultanze probatorie emerse ne giudizio di cognizione, che l'impugnazione non riesce a confutare, declamando, senza svolgere nessuna specifica deduzione, la limitata partecipazione al tatto criminoso e, dunque, l'inesigibilità della collaborazione per l'impossibilità de r corrente di offrire un utile contributo conoscitivo. Sicché, a fronte della logicità e congruenza dei rilievi svolti dal Tribunale e della loro perfetta aderenza ai princi pi interpretativi espressi da questa Corte, gli argomenti spesi nel ricorso, di natura meramente confutativa, irrimediabilmente cadono. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugr azione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ara mende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammend
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