CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 31536/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela; lette, altresì, le conclusioni scritte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio per mancanza di una condizione di procedibilità. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca per il furto di una ruota di un'autovettura intestata a FULCERI Andrea, parcheggiata sulla pubblica via, con violenza sulle cose, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e rideterrninato la pena. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla offensività della condotta, avuto riguardo alla condizione dell'auto dalla quale è stata asportata la ruota, un veicolo che la difesa ritiene abbandonato. Sul punto, contesta il ragionamento svolto dai giudici territoriali che hanno ritenuto irrilevante la circostanza che l'intestatario avesse riferito che l'auto non era più in suo possesso avendola ceduta a un rivenditore per la vendita. La conclusione si fonderebbe sulla massima d'esperienza per la quale non può considerarsi abbandonato un mezzo dotato di targa, ma essa finirebbe con il porre una presunzione assoluta di interesse in capo al formale intestatario, non riscontrabile nella comune esperienza. Il formale intestatario, poi, aveva fornito alla PG elementi per contattare il cessionario (che però non veniva rintracciato), precisando che non erano stati completati gli adempimenti formali necessari per il passaggio di proprietà. Tale essendo la ricostruzione fattuale recepita nella sentenza, la difesa rileva che, a voler ritenere il FULCERI ancora proprietario, egli aveva manifestato la volontà di volersi disfare del bene, avendolo ceduto a soggetto poi resosi irreperibile e avendo continuato a manifestare il suo disinteresse anche dopo essere stato interpellato dai Carabinieri; se si ritiene, invece, che vi sia stato il passaggio al fantomatico rivenditore, il disinteresse di questo sta nel mancato recupero di un bene rinvenuto in località lontana dal luogo di pertinenza, anche in questo caso evidenziandosi la chiara volontà di disfarsi del bene stesso. 3. Il processo è stato assegnato, ad esito dell'esame preliminare, alla Settima sezione che lo ha esaminato all'udienza del 20 aprile 2023, rimettendolo alla Quarta sezione. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza di querela. 5. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali, rilevata l'assenza di una valida querela, da escludersi proprio alla luce dell'abbandono del bene, ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio per difetto di una condizione di procedibilità. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, che ha modificato l'art. 624, c. 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha infatti stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 2. Nel caso di specie, la questione è rilevante. Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile, soprattutto avuto riguardo alle doglienze inerenti all'offensività della condotta e alla congruità della risposta approntata dai giudici del gravame in ordine alla condizione di res derelicta del bene, alla manifestata volontà dismissiva da parte del legittimo intestatario di esso e all'omesso reperimento del presunto cessionario. Pertanto, il rapporto di impugnazione deve ritenersi correttamente instaurato, non operando i principi già elaborati dalla giurisprudenza in ordine all mutato regime ci procedibilità, validi solo in caso di impugnazione inammissibile (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino). 3. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità invocata anche dal Procuratore generale, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, non constando querela da parte della persona offesa, neppure ove identificata nel formale ntestatario. Dalla stessa sentenza, infatti, è emersa la volontà contraria di costui (avendo egli dichiarato ai Carabinieri di avere venduto il bene circa un anno prima dei fatti), ma anche la mancata identificazione del cessionario. Pertanto, deve ritenersi il difetto di querela da parte di soggetto identificabile come persona offesa, condizione oggi necessaria per proseguire l'aziore penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]