CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 1970
Cassazione n. 38418/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/12/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA] CALASELICE e Stefano APRILE; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PERELLI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Maria \ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: - avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile INPS, che conclude associandosi alle richieste del P.G., riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui si riporta; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta; - avv. [OSCURATO:PERSONA]' Davide che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta; con annullamento della sentenza impugnata; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta; - avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento, illustrando i motivi di ricorso cui comunque si riporta;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 giugno 2019, ha, per quanto qui interessa: - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) quale promotore, dirigente, organizzatore dal primo luglio 2011 sino al 31 luglio 2018 (artt. 99, 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo, cod. pen.), B) (artt. 99, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma secondo, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), riqualificato nella fattispecie tentata di cui agli artt. 56, 629, comma secondo, cod. pen., C) (artt. 81, 99, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628 comma secondo, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), D) (artt. 99, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma secondo, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), G) (artt. 99, 110, 633, 639-bis cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), N) (artt. 99, 110, 2, 4, 7 legge n. 895 del 2 ottobre 1967, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), limitatamente alla fattispecie di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 0) (artt. 99, 110, 12-quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), R) (artt. 99, 110, 12-quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), S) (artt. 99, 110, 12- quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), T) (artt. 99, 110, 12-quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), U) (artt. 99, 110, 12-quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), V) (artt. 99, 110, 12-quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), Z) (artt. 99, 339, 612 comma secondo, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. quanto al capo A), ritenuta la recidiva infraquinquennale e ridotto la pena ad anni diciannove di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa armata di ‘ndrangheta - clan [OSCURATO:PERSONA], operante nella Provincia di [OSCURATO:PERSONA] fino al 31 luglio 2018 (artt. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. - capo A), esclusa l'aggravante del sesto comma v del medesimo articolo, di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] - deceduto - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) in estorsione continuata e aggravata (perché commessa dai partecipi dell'associazione mafiosa, nonché avvalendosi del metodo mafioso e al fine di favorire detta associazione) ai danni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], titolari del "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81, 629, secondo comma, 628, secondo comma, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. - capo C), di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) in intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso e al fine di favorire detta associazione del circolo Hazzard intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capo S), di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso e al fine di favorire detta associazione del bar Assocuori intestato a [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capo T), di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso e al fine di favorire detta associazione del centro scommesse Assocuori di Pellaro intestato a [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capo U), e ridotto la pena ad anni undici e mesi quattro di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) quale partecipe dal 17 febbraio 2012 sino al 31 luglio 2018 (artt. 99, 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen.), D) (artt. 99, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma secondo, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), I) (artt. 99, 339, 612, comma secondo, cod. peri.), L) (artt. 99 cod. pen., 2, 7 legge n. 895 del 2 ottobre 1967), M) (artt. 99, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma secondo, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), P) (artt. 81, 99, 110, 12-quinquies d.l. n. 306 del 8 giugno 1992, oggi 512-bis cod. pen.), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. quanto al capo A), pronunciato l'assoluzione relativamente al reato di cui al capo D) e rideterminato la pena in quella di anni dodici e mesi otto di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) quale partecipe dal 3 febbraio 2003 sino al 31 luglio 2018 (artt. 99, 416-bis, comma secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. peri.), B) (artt. 99, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma secondo, n.n 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), riqualificato nella fattispecie tentata di cui agli artt. 56, 629, comma secondo, cod. pen., D) (artt. 99, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628 comma secondo, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), F) (artt. 99, 110, 629, in relazione all'art. 628, comma secondo n. 3, cod. pen. 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), G) (artt. 99, 110, 633, 639-bis cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), H) (artt. 61 n. 2, 81, 99, 610 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.) N) (artt. 99, 110, 2, 4, 7 legge n. 895 del 2 ottobre 1967, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416- bis.1 cod. pen., 71 d. Igs. n. 159/2011), limitatamente alla fattispecie di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, T) (artt. 99, 110, 12-quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), V) (artt. 99, 110, 12-quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. quanto al capo A), assolto l'imputato dai reati di cui ai capi O) e S) per non aver commesso il fatto, e rideterminato la pena in quella di anni dodici mesi quattro di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A) quale partecipe "battezzato" dall'anno 2011 sino al 31 luglio 2018 (artt. 99, 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen.), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e rideterminato la pena in anni otto di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A) quale partecipe sino al 31 luglio 2018 (artt. 99, 416-bis, comma secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen.), O) (artt. 99, 110, 12- quinquies, d. I. n. 306 del 8 giugno 1992, 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., e rideterminato la pena in anni otto mesi otto di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa armata di 'ndrangheta - clan [OSCURATO:PERSONA], operante nella Provincia di [OSCURATO:PERSONA], dal 10 gennaio 2013 e fino al 31 luglio 2018 (artt. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. - capo A), esclusa l'aggravante del sesto comma del medesimo articolo, e ridotto la pena ad anni nove e mesi quattro di reclusione; - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa armata di ‘ndrangheta - clan [OSCURATO:PERSONA], operante nella Provincia di [OSCURATO:PERSONA], fino al 31 luglio 2018 (artt. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. — capo A), esclusa l'aggravante del sesto comma del medesimo articolo, e ridotto la pena ad anni otto di reclusione; - confermato la condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso (con [OSCURATO:PERSONA] - deceduto - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) in estorsione continuata e aggravata (perché commessa dai partecipi dell'associazione mafiosa, nonché avvalendosi del metodo mafioso e al fine di favorire detta associazione) ai danni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], titolari del "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 81, 629, secondo comma, 628, secondo comma, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. — capo C); - confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo S) (artt. 99, 110, 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, oggi 512-bis cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, oggi 416-bis.1 cod. pen.), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, sulla base, tra l'altro, delle intercettazioni, dei contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, delle indagini di polizia giudiziaria, delle dichiarazioni di testimoni e delle parti offese. I giudici di merito, sulla base della specifica valenza probatoria derivante dalla scelta del rito, hanno ritenuto provata la perdurante operatività della cosca di 'ndrangheta "[OSCURATO:PERSONA]", anche attraverso l'analisi di una serie di reati fine relativi alle attività economiche del sodalizio (intestazioni fittizie, sortite estorsive, reati in materia di occupazione di immobili pubblici), inerenti alla spartizione secondo logiche mafiose degli appalti di lavori esercitati nella zona di influenza e riguardanti la ripetuta violazione delle legge sulle armi, utilizzate per garantire il potere di intimidazione e di assoggettamento della popolazione alla cosca.e 1.2. La decisione di primo grado, alla quale si rifaceva sul punto il giudice di appello che pure integrava il panorama probatorio con sopravvenuti elementi, aveva analizzato le fonti di prova, le caratteristiche dell'associazione di stampo mafioso nel caso concreto, anche alla luce dei precedenti giudiziari irrevocabili che ne attestavano l'esistenza, la struttura organizzativa della cosca ed il ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'attività delittuosa della cosca, l'esistenza di una cassa comune del sodalizio mafioso, il potere territoriale e la capacità militare della cosca per l'imposizione della sua forza anche con l'uso delle armi, la disponibilità di armi da parte del sodalizio mafioso, il funzionamento interno della cosca e le regole di mutua assistenza e solidarietà, l'esercizio del potere di intimidazione e le cautele adottate per eludere i controlli delle forze dell'ordine. 1.3. Già nella sentenza di primo grado, che si basava sulle risultanze investigative che avevano portato all'emissione del titolo cautelare, ma più specificamente in quella di appello, venivano affrontate le doglianze difensive articolate dalle difese con riguardo alla gravità e convergenza indiziaria, all'interpretazione delle conversazioni intercettate, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla loro concludenza accusatoria, anche alla luce del complesso degli elementi acquisiti. Analoga attenzione veniva riservata, sia in primo che in secondo grado, alla disamina delle doglianze difensive sulle singole posizioni degli imputati e sulle questioni di diritto formulate in relazione a talune ipotesi di reato. Per alcuni imputati e con riguardo a specifiche ipotesi di reato già il primo giudice aveva pronunciato sentenza di assoluzione; in appello veniva esclusa per il capo A) la circostanza aggravante dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. ed erano assolti alcuni imputati per specifiche ipotesi loro contestate. 2. Ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite degli avv.ti S. Silvestro e E. Genovese, deduce quattordici motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione al reato di cui al capo B), violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. Si rimarca, preliminarmente, che la motivazione rappresenta mera riproposizione degli argomenti del primo giudice, senza il puntuale, esaustivo esame degli argomenti devoluti con il gravame. Sicché, senza accedere agli atti di istruzione probatoria, la Corte di Cassazione può rilevare la mancanza di tenuta, sia informativa che logico-argomentativa della motivazione della pronuncia impugnata. Si rileva che la responsabilità in relazione al capo B) (tentata estorsione ai danni del titolare della Stazione IP, sita in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si basa sull'assenza di rapporti commerciali leciti tra [OSCURATO:PERSONA] e il titolare dell'impianto di rifornimento, sulla circostanza che vi era stato l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], in data 31 dicembre 2013, presso l'impianto senza che la visita fosse stata giustificata dal rifornimento di carburante e che, poi, Logiudice era stato costretto a giustificarsi della momentanea indisponibilità di danaro, senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato alcuna richiesta, insistendo, peraltro, l'impianto in una zona di competenza della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe di argomenti che trascurano quanto affermato dallo stesso ricorrente, nel corso delle spontanee dichiarazioni, rese in data 29 aprile 2019, dichiarazioni che, invece, i giudici di merito hanno indicato come conferma alla ricostruzione recepita. Invero, l'imputato ha assunto di avere un rapporto di pluriennale amicizia con Logiudice e di aver concesso allo stesso un prestito perché si trovava in provvisoria situazione di difficoltà economica. Mancherebbe l'escussione della persona offesa e, comunque, dalle intercettazioni non sarebbe possibile comprendere la causale della richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 125 e 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria con riferimento all'escussione di [OSCURATO:PERSONA]. Nei motivi di appello si evidenziava la necessità di disporre la rinnovazione istruttoria per procedere all'escussione del Logiudice, persona offesa dal reato di cui al capo B)."r/ Si è ritenuto di respingere la richiesta in quanto considerata tardiva perché l'imputato non vi aveva subordinato la scelta del rito. La Corte territoriale non ha considerato, però, che nel momento in cui l'imputato ha optato per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato cd. secco, lo stesso si è confrontato con una piattaforma probatoria inidonea a formulare un giudizio di gravità indiziaria. Al riguardo si rimarca che il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria in appello si sottrae al sindacato di legittimità solo quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti a una completa valutazione in ordine alla responsabilità. La disposizione di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita ma, nel caso in esame, la necessità dell'invocata rinnovazione appare evidente poiché è assolutamente necessario verificare la fondatezza della ricostruzione alternativa, offerta dall'imputato, circa le relazioni personali e patrimoniali intercorse con la persona offesa. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C), in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. La motivazione su tale capo di imputazione si fonda sulla conversazione intercorsa, in data 4 gennaio 2014, tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo rappresenta la necessità di incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] perché Gino ([OSCURATO:PERSONA]) ha fatto "una cazzata" facendo eseguire degli interventi per il rifacimento di un impianto elettrico a tale Basile e non a [OSCURATO:PERSONA] e per farsi perdonare si parla della consegna di 500 €. Dalla stessa conversazione, a parere del ricorrente, emergono rilevanti elementi di prova che, sebbene siano stati puntualmente evidenziati nell'atto di appello, non sono stati valutati dalla Corte territoriale. Si versa, dunque, per il ricorrente in un caso di travisamento per omissione da intendersi come mancanza di motivazione rispetto ad un elemento probatorio già acquisito al processo, rilevante nella fattispecie perché di contenuto suscettibile di disarticolare l'intero ragionamento su cui fonda la pronuncia di condanna per il reato di cui al capo C). Il contenuto della citata conversazione consente di ritenere che le somme che si ritiene siano frutto di pagamento di estorsione non vengono consegnate, neanche indirettamente, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza di adeguata motivazione si coglie, poi, dal contenuto della conversazione intercettata alle ore 15:00, intrattenuta dall'odierno ricorrente con la propria compagna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'abitazione. In tale conversazione, contrariamente a quanto risulta dalla prospettazione delle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha più volte ribadito alla propria compagna la sua estraneità al "discorso". Inoltre, tra le prove non valutate, deve aggiungersi la conversazione intercorsa il 5 gennaio 2014 alle ore 12:00, tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che ribadire, in tale occasione, che non intendeva accettare la somma e, dinanzi all'insistenza del suo interlocutore, aveva specificato di non volere la somma di denaro da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Né può integrare il concorso il generico riferimento ai rapporti intrattenuti con il suocero [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva ciò che emergerebbe dalle risultanze probatorie, a parere del ricorrente, è la presa di posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha inteso accettare somme di denaro da chi comunque già le mandava a Pasquale, senza la possibilità di individuare, in tale atteggiamento, alcun contributo causale alla perpetrazione dell'illecito. Si ribadisce il principio interpretativo affermato (dalla Sezione Seconda penale di questa Corte, n. 43067 del 13/10/2021), secondo il quale in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del ricorrente morale possa manifestarsi attraverso forme atipiche della condotta criminosa non esime il giudice dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione, nella fase ideativa e preparatoria del reato, nonché di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dai concorrenti. 3.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al capo D), con riferimento agli artt. 110, 629 cod. pen. La Corte territoriale muovendo dalla premessa che nella prima fase della fornitura a [OSCURATO:PERSONA] i toni tra il ricorrente e il predetto sono affabili, giunge a ritenere lo che la successiva evoluzione del rapporto contrattuale tradisca una condotta sussumibile nella fattispecie estorsiva, quando si registrano opposizioni all'acquisto di forniture da parte dei titolari del bar [OSCURATO:PERSONA], per come rivelato da [OSCURATO:PERSONA] allo stesso [OSCURATO:PERSONA], così esaltando il contenuto delle conversazioni riportate da pagina 220 a 223 della sentenza di primo grado. La motivazione, a parere del ricorrente, è illogica e contraddittoria. In particolare, in data 15 maggio 2014, nel corso della conversazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intercettata a bordo del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene di volersi recare personalmente dall'esercente per convincerlo ad ordinare cinque chili di ricotta alla settimana. A distanza di due giorni i due conversanti tornano sull'argomento e il ricorrente, che nel frattempo si era accordato sul prezzo con [OSCURATO:PERSONA], lo invitava a recarsi presso l'esercizio commerciale per prendere le ordinazioni, indicandogli l'esatta ubicazione del bar. Secondo i giudici di merito l'acquisto appare essere dovuto non già ad esigenze commerciali ma alla volontà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. È indubbio che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, quello che emerge dal contenuto della conversazione è un rapporto tra fornitore e acquirente improntato alla più ampia libertà di contrattazione e autodeterminazione. Nei giorni successivi peraltro vengono registrate conversazioni dalle quali emerge che nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato l'ordinazione, quindi concluso l'accordo negoziale, la consegna non si era perfezionata per fatto non imputabile al ricorrente. La consegna della ricotta ordinata da [OSCURATO:PERSONA] non avveniva in data 27 maggio 2014, il 3 giugno 2014 e neanche il 6 giugno 2014, come comunicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], atteso che i titolari del bar l'avevano rifiutata, rinviandola di volta in volta al venerdì successivo nonostante la produzione del prodotto che non poteva non tener conto dell'ordinazione. Deve pertanto ritenersi, secondo il ricorrente, la sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] che, pur avendo concordato quantità e prezzo della merce, ha ritenuto di differirne la ricezione e quindi il pagamento senza alcuna ragione. La comunicazione del rifiuto di ricevere la merce da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] suscitava poi la reazione di quest'ultimo che si proponeva di recarsi personalmente al bar, per fargli ricevere la ricotta preparata a seguito della pregressa produzione. Non si ha però contezza alcuna delle modalità di approccio di [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto del colloquio intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, non si può escludere che questi si sia limitato a rimproverare il suo interlocutore per l'inadempimento contrattuale. Non vi è prova, secondo il ricorrente, che la fornitura abbia determinato un danno ingiusto per il titolare del bar, non emergendo né il prezzo praticato né le modalità di pagamento; la consegna di cinque chili di ricotta non può non ritenersi compensativa di quella precedentemente ordinata e per tre volte rifiutata all'acquirente. In ogni caso, non risulta escussa la persona offesa per meglio comprendere il rapporto economico e personale intrattenuto tra le parti. Il giudice di merito, quindi, non ha tenuto conto che il momento in cui si è perfezionato l'accordo contrattuale deve essere individuato in epoca precedente al 6 giugno 2014 e, più precisamente, nel momento in cui, libero da ogni condizionamento, il titolare del bar aveva effettuato l'ordine. Sarebbe stato, per il ricorrente, il successivo comportamento inadempiente dell'acquirente a determinare l'intervento del ricorrente. L'elemento psicologico del reato di estorsione è caratterizzato dalla consapevolezza dell'agente di usare violenza fisica o morale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che si sa ingiusto. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, il contesto sopra evidenziato fa emergere che l'accordo per la fornitura era intervenuto tra le parti e nonostante la produzione, la consegna era stata ingiustificatamente rimandata dall'acquirente. Sicché non sussiste alcuna minaccia nel momento genetico della formazione dell'accordo contrattuale. Inoltre, il ricorrente non ha conseguito un ingiusto profitto perché la fornitura di ricotta è stata effettuata a prezzo scontato dopo che, in più occasioni, quella preparata per la consegna era andata perduta. 3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 cod. pen.La sentenza ha omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali ha disatteso le censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado con il quarto motivo di appello, ove era stata richiesta la riqualificazione della condotta nel reato di cui all'articolo 393 cod. pen. Il ricorrente, infatti, sarebbe intervenuto per costringere la persona offesa a ricevere la ricotta ordinata in epoca prossima al 17 maggio 2014 e ingiustificatamente non ricevuta dall'acquirente in almeno tre occasioni. Quindi [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto cioè di soddisfare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, a causa dell'inadempimento da parte dell'acquirente. I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione, infatti, si distinguono in relazione all'elemento soggettivo del reato: nel primo caso, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole pur se infondata, di esercitare un suo diritto ovvero di esercitare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo invece l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. 3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo G), in ordine al ritenuto concorso del ricorrente nell'occupazione abusiva dell'immobile di proprietà dell'INPS, in relazione agli artt.125, 192, 533 cod. proc. pen. e 633, 639-bis cod. pen. Il ragionamento del giudice di appello a sostegno della decisione appare non condivisibile. A parere del ricorrente, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esplorato la possibilità che l'immobile, una volta sgomberato, venisse occupato dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], abbia concordato con il ricorrente l'assegnazione dello stesso a [OSCURATO:PERSONA], non può integrare il concorso nella fattispecie delittuosa contestata. La Corte territoriale ha ritenuto il concorso di persone nel reato in forza della condotta finale di occupazione in capo all'ex compagna di [OSCURATO:PERSONA], madre della figlia dello stesso ricorrente che ivi si trasferiva, nonché per il mercanteggiare del ricorrente con i componenti del clan Zindato, al fine di stabilire quale delle compagne dei boss dovesse appropriarsi del bene.Unico soggetto che invece aveva la detenzione dell'immobile era [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed è stato quest'ultimo ad immettere nel possesso dell'abitazione [OSCURATO:PERSONA], senza che il ricorrente avesse anche indirettamente goduto del possesso del bene. Anche dopo la formale messa a disposizione del bene, in favore dell'ex compagna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è sempre [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, a continuare a rendere manifesto il potere che esercitava sull'immobile, garantendo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la sostituzione della serratura della porta d'ingresso, la collocazione del serbatoio dell'acqua e tutti i momenti di confronto con la pubblica amministrazione. 3.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui al capo O), con erronea applicazione degli artt. 110, 512-bis cod. pen. Il ricorrente avrebbe deciso di avviare l'impresa individuale denominata L'arcobaleno dei Sapori, formalmente intestata ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe anche occupata della stessa, ma con titolarità effettiva in capo al ricorrente che ne aveva curato ogni investimento. Il delitto contestato è a forma libera e si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità e della disponibilità di denaro o altre utilità, realizzate in qualsiasi forma. Il fatto reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità del bene difforme dalla realtà, con il fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Dal punto di vista soggettivo, il reato richiede che tutti i concorrenti necessari abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. Nel caso di specie, l'iniziativa imprenditoriale è stata avviata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che, materialmente, ha poi espletato la relativa attività commerciale senza alcuna interferenza rilevante da parte del ricorrente. Tale interferenza non può trarsi dalla conversazione intercettata il 27 marzo 2014 nella quale il ricorrente si confronta con la coimputata sull'opportunità di avviare un'attività economica in forma societaria con il cugino Fabio, ma con modalità del tutto diverse da quelle che hanno caratterizzato le vicende della L'Arcobaleno dei Sapori. È, invece, proprio la coimputata che si sarebbe attivata per individuare l'impresa che ha eseguito i lavori nel locale, sede dell'attività, che ha accompagnato il titolare dell'impresa edile (ditta di costruzioni G.F.) ad effettuare in loco un sopralluogo e a chiamarlo, in data 2 ottobre 2014, apprendendo che non era ancora pronto il preventivo, ad avere i contatti con il proprietario dell'immobile che doveva farsi carico delle spese di ristrutturazione dei locali, a interfacciarsi con i fornitori, a scegliere il commercialista, senza mai spendere il nome del compagno. Si evidenzia che, nel testo dello sms inoltrato alla compagna, [OSCURATO:PERSONA] non parla al plurale nell'indicarle di dire al titolare della ditta edile che, eventualmente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiamato altra ditta. Ogni altro interessamento di [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio in relazione all'arredamento dell'esercizio commerciale, o circa le disposizioni e direttive nello svolgimento dell'attività economica impartite) troverebbe giustificazione nel rapporto di convivenza tra i due. Si rimarca che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario, per integrare il reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che vi sia l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di danaro, beni o altre utilità, sicché non assume rilievo il simulato trasferimento di compiti di amministrazione di una società, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata all'elusione dell'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 37375 del 2014, ric. Filardo). Né, si sostiene, gli accorgimenti segnalati dal commercialista — già utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda relativa all'apertura del circolo Hazzard, onde apparire in regola rispetto ai penetranti controlli che avrebbe subito per essere la compagna di [OSCURATO:PERSONA] — è circostanza, a parere della difesa, di rilievo, tenuto conto che si tratta di un mero consiglio di natura tecnica. Di qui l'illogicità della motivazione nella parte in cui non riconosce una valida giustificazione all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività economica da questi svolta e che reputa provato l'espletamento, nell'interesse del congiunto, dell'attività imprenditoriale avviata da [OSCURATO:PERSONA].3.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai capi O) ed R), in relazione agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. riguardo all'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale ritiene la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in base al mero espletamento dell'attività imprenditoriale, schermata quanto all'effettiva titolarità da sua madre, quanto al capo R) e per essersi interessato ad avviare l'attività anche nel suo interesse, quanto al capo O). La sentenza sarebbe immotivata sia sotto il profilo della eccepita inoffensività della condotta sia sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il reato contestato è a concorso necessario e a dolo specifico per il quale, quindi, non è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità. È, invece, necessario che, rispetto a questi beni, permanga intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione patrimoniale per conto e nell'interesse del quale questa è operata. Ciò, tanto con riferimento al momento iniziale dell'impresa quanto nella fase successiva, senza che sia necessariamente richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione. Secondo la difesa, il reato contestato è reato di pericolo per la cui commissione è sufficiente che l'agente, sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale, e il concorrente necessario, compiano qualsiasi negozio con la finalità elusiva prevista dalla norma, con una valutazione del pericolo di elusione da compiersi ex ante, su base parziale, alla stregua delle circostanze che al momento della condotta erano conosciute o conoscibili. Tali essendo i principi interpretativi di riferimento, a parere del ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere atto che l'intestazione a congiunti conviventi non avrebbe avuto alcuna rilevanza, nel procedimento di prevenzione che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto attivare nei confronti dell'imputato, atteso che, nel caso in esame, avrebbe operato la presunzione prevista dall'articolo 26 comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Si tratta di presunzione iuris tantum di fittizietà dei trasferimenti e intestazioni anche a titolo oneroso, a favore di determinati soggetti, tra i quali devono annoverarsi la madre, la moglie e la convivente more uxorio. Cioè, i beni trasferiti o intestati a tali soggetti si presumono, fino a prova contraria, appartenenti alla persona sottoposta a misura di prevenzione o, comunque, potenzialmente destinataria della stessa. L'ad 12-quinquies cit. è norma penale sostanziale, volta a punire, con la sanzione della reclusione, l'atto di fittizia intestazione di un bene ad un qualsivoglia soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che l'applicazione della norma non esclude quella di cui all'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965. In tema di reato di trasferimento fraudolento di valori la valutazione della natura fittizia e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale, anche solo eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'adozione dei provvedimenti di cautela e di abiezione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi, rispetto all'atto del trasferimento, capaci di concretizzare la finalità elusiva dell'operazione patrimoniale. La configurabilità del reato, cioè, non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto a misura di prevenzione siano intestati fraudolentemente a soggetti come i conviventi, indicati dalla legge, per i quali opera la presunzione di interposizione fittizia, ma ciò con la precisazione che in tali casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori, rispetto al mero atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice sul piano oggettivo e su quello soggettivo. Quando, quindi, la fittizia intestazione sia fatta in favore di uno dei soggetti menzionati, ai fini della sussistenza del reato è necessario poter trarre la prova da elementi fattuali di cui si dispone, con particolare riferimento alla capacità elusiva. Prova che, nella fattispecie in esame, non sarebbe stata data dalla parte pubblica e che, comunque, non è stata considerata nell'apparato argomentativo offerto a sostegno della decisione di secondo grado. Anzi può affermarsi al contrario, a parere del ricorrente, che lo strumento utilizzato dagli imputati per sottrarre i beni ad eventuali provvedimenti ablativi, attraverso intestazioni alla madre o alla convivente, sarebbe stato assolutamente inidoneo a sortire il risultato perseguito, trattandosi di imprese, appunto, sicuramente destinatarie di provvedimento ablativo. 3.9. Con il nono motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ai capi S), T), U), con riferimento agli artt. 110, 512-bis cod. pen., in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia. La norma, dal punto di vista oggettivo, punisce la fittizia attribuzione della titolarità di beni, da parte di soggetto che ne conserva la titolarità sostanziale e di fatto, formalmente attribuita ad altri. Il circolo ricreativo Hazzard, secondo la contestazione, sarebbe stato attribuito formalmente alla convivente del figlio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, in relazione al capo S), però, sarebbe incorsa in evidente travisamento della prova nell'interpretare in chiave accusatoria le conversazioni intercettate. In particolare, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha agito, dal punto di vista soggettivo, per aiutare il figlio e dare a questi l'opportunità di avere una propria attività economica. Il circolo non era di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e solo formalmente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] ma, invece, il ricorrente si è solo interessato di anticipare dei capitali, per l'avviamento dell'attività, senza alcun accordo societario che ne vedesse la sua partecipazione a qualsiasi titolo, come emergerebbe, per il ricorrente, dalle conversazioni del giorno 11 agosto 2013 intercorse tra il ricorrente e la sua convivente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il reato ipotizzato, quindi, non può reputarsi sussistente dal punto di vista dell'elemento soggettivo tipico (finalità di elusione), nemmeno se si volesse ipotizzare la provenienza illecita delle somme anticipate dal ricorrente al figlio. Quanto ai capi T) ed U), si osserva che non è possibile ricavare la sussistenza dei delitti dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], indicate come non assistite da riscontro. Questi ha parlato dell'esistenza di un vero e proprio monopolio nell'apertura di centri scommesse in alcune zone di Reggio da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], monopolio non compatibile con l'accertata esistenza di soli due centri scommesse, che si assumono riconducibili al ricorrente.3.10. Con il decimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui al capo V), con riferimento all'omessa motivazione rispetto ai motivi di appello relativi all'elemento soggettivo del reato. Si sostiene, da parte della Corte territoriale, che il ciclomotore che si assume essere stato oggetto di plurime intestazioni fittizie, risultava intestato alla ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ma si rileva che si tratta di trasferimenti di intestazioni che sono intervenuti dopo la separazione dei coniugi. Quindi, a parere del ricorrente, il continuo cambio di intestazioni era determinato non dalla volontà di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ma dall'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di evitare la confisca del mezzo, ove fosse controllato alla guida del ciclomotore. 3.11. Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo O), con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si rileva che, con riferimento alla ritenuta intestazione fittizia della ditta L'Arcobaleno dei Sapori, non è logicamente giustificata la sussistenza della circostanza aggravante speciale. La motivazione della Corte territoriale fonda sul principio secondo il quale l'occultamento di attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione, risulta tale da implementare la forza del sodalizio, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio, attraverso il controllo dell'attività economica e la sua strumentalizzazione. Non vi è, invece, per il ricorrente, alcun collegamento tra l'attività economica di cui al capo O), peraltro fallimentare e gli interessi della cosca. Inoltre, l'agevolazione deve riguardare l'intero sodalizio, non soltanto uno degli associati, anche se in posizione apicale. Quanto al metodo mafioso, che la sentenza trae dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato l'inserimento dell'azienda nel quartiere Gebbione della città, è circostanza che non si confronta con la natura istantanea del reato, che si consuma con l'intestazione fittizia e in quel momento, senza che possano avere rilievo le condotte successive, realizzate nelle fasi di operatività concreta dell'attività da schermare.3.12. Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi R), S), T), U), con riferimento agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. Il metodo, espressione della sussistenza della indicata circostanza aggravante, sarebbe relativo, comunque, ad un momento, quello dell'espletamento dell'attività imprenditoriale, successivo al perfezionamento della fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori che è reato istantaneo e si consuma al momento della realizzata intestazione. Quanto alla ritenuta agevolazione della cosca, si rileva che il fatto - reato al momento dell'intestazione, è stato realizzato a fini esclusivamente personali (capo R) e familiari (capi S, T, U). Non rilevano, invece, per la configurabilità della circostanza aggravante fini indiretti, perché lo scopo di favorire l'associazione deve essere l'obiettivo diretto della condotta. 3.13. Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui al capo A), con erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. La Corte territoriale ha ribadito la motivazione del primo giudice secondo la quale il sodalizio criminoso è una emanazione dell'operatività della cd. cosca [OSCURATO:PERSONA] la cui esistenza è già stata accertata con sentenze passate in giudicato. Tale continuità deriverebbe dal collegamento determinato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sarebbe prosecutore della consorteria precedentemente già acclarata in quanto coinvolto in procedimenti per associazione mafiosa per l'appartenenza alla stessa cosca. Sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in precedenti procedimenti per associazione mafiosa il ricorrente assume che non vi possono essere contestazioni, ma che da tale dato non si può ricavare, anche in considerazione di lunghi periodi di carcerazione sofferta, la prosecuzione e l'apporto personale alla medesima famiglia. In ogni caso, il ricorrente non può essere considerato vertice di una consorteria criminosa emanazione della cosca [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza non permette di considerare autonomamente gli elementi necessari per ritenere la sussistenza del contestato capo A), tenuto conto dell'interruzione dei rapporti del ricorrente con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e la sua più volte manifestata determinazione di non volerne sapere più nulla, emergente dai contenuti delle captazioni. Si delineano gli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, se ne ribadisce la sussistenza sulla base di tre parametri caratterizzanti cioè la forza intimidatrice del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e di omertà, con la capacità del gruppo di intimidazione, indipendente dal compimento di specifici atti da parte degli associati. Elemento qualificante di un organismo associativo è il raggiungimento dello scopo come conseguenza del metodo e dell'assoggettamento mentre, nel caso di specie, non vi sono elementi caratterizzanti il contestato reato sub A, cioè la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà. Manca, inoltre, il requisito dell'a ffectio societatis, l'apporto di ogni singolo socio per l'associazione al di là del singolo reato. Si tratta di meri accordi delittuosi estemporanei che possono anche essere reiterati, ma che restano fini a loro stessi per ottenere nell'immediato un profitto e non per sostenere l'associazione. 3.14. Con il quattordicesimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. La Corte territoriale è partita dalla pena base per il più grave reato di cui al capo A), riconosciuta al ricorrente la qualità di organizzatore e capo dell'associazione di stampo mafioso, indicando quale pena quella di anni 18 di reclusione, aumentata ad anni 22 per la ritenuta recidiva infraquinquennale, ulteriormente aumentata ai sensi dell'articolo 81 cod. pen., per un totale di aumenti di anni sei e mesi sei di reclusione. Ciò senza la specifica indicazione della motivazione dell'entità degli aumenti operati per ciascuno dei capi relativi ai reati satellite. Si richiama, quindi, la violazione dei principi di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127 del 24 giugno 2021. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa complessivamente dodici motivi di ricorso.4.1. Il primo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 187, 192, comma 3, 533, 546 cod. proc. pen., 110, 629, 628, 416-bis.1 e 43 cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla responsabilità per il capo C) poiché basata su elementi inconsistenti e comunque privi di riscontro. Ricorda la difesa che l'imputazione di cui al capo C) riguarda il presunto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella condotta estorsiva ai danni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma l'intero quadro indiziario ruota attorno al di lui padre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione della vicenda passa dal contenuto delle conversazioni autoaccusatorie che hanno impegnato il padre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], vero e proprio dominus della condotta estorsiva, le affermazioni del quale, secondo l'errata e illogica valutazione dei giudici di merito, attingerebbero anche il figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda estorsiva ruota intorno a tre sole intercettazioni: la prima, nella quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] racconta alla sorella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] una sua versione dei fatti; una seconda, nella quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quanto appreso nel corso della mattinata dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; la terza, nella quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] affronta la questione direttamente con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ma la prima delle tre intercettazioni non è comprensibile là dove [OSCURATO:PERSONA] "parlerebbe" con la sorella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, il dato più sconcertante investe l'errore in sede di trascrizione dell'intercettazione del 4 gennaio 2014 ore 15:00, dove la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ("a mio figlio?") diviene incomprensibilmente un'affermazione ("a mio figlio ... "). Sarebbe stato sufficiente che la Corte d'appello avesse ascoltato l'intercettazione per verificare quale delle due trascrizioni è quella più vicina alla realtà. Tutto il procedimento "Teorema" cela numerosi errori e si nutre di "temerarie" deduzioni investigative. La difesa stigmatizza che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non parla mai di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], se non per replicare alle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, mai lascia intendere che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia preso soldi per suo conto, tant'è vero che, nella terza intercettazione, nell'affrontare la questione direttamente con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] afferma: "se poi li voglio i soldi vado e glieli cerco io direttamente ... non c'è bisogno che faccio le cose per avere questi soldi".Peraltro, la presunta estorsione è stata oggetto di attività investigativa da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: la persona offesa ha smentito le affermazioni riportate nelle intercettazioni, ma ha pure soggiunto di non aver dovuto ottemperare a pagamenti di natura estorsiva. D'altra parte, la somma di 500 euro data dai [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non era dovuta quale "tangente", bensì per placare l'ira di [OSCURATO:PERSONA] per non avere, i [OSCURATO:PERSONA], appaltato i lavori a [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, i rapporti tra padre e figlio erano tali (in alcune intercettazioni si parla di "odio") da doversi escludere qualunque interessenza tra i due. D'altra parte, l'esistenza di un rapporto commerciale tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (per le ricariche delle slot machines) consente di rintracciare le origini dell'equivoco, strumentalmente utilizzato dai [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'amico [OSCURATO:PERSONA]: insinuare che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse preso soldi dai [OSCURATO:PERSONA] era una scusante utilizzabile proprio perché equivocabile: intanto, avrebbe fermato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal commettere azioni ritorsive sui [OSCURATO:PERSONA]; poi, grazie all'azione di persuasione prima di [OSCURATO:PERSONA], quindi, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cosa avrebbe assunto sempre meno valore. In verità, lo specifico contenuto della minaccia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] comprova come gli stessi non fossero sottoposti a richieste di natura estorsiva, ma solo compulsati ad affidare un lavoro a un terzo, dato questo rafforzato dalla circostanza che la zona di via del Torrione non è di competenza della cosca [OSCURATO:PERSONA]. L'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda estorsiva, e, più in generale, dai fatti dell'associazione, si ricava dalla pacifica circostanza che egli fosse privo di mezzi di sostentamento: si tratta di un dato incompatibile con il delitto contestato e con la partecipazione alla ‘ndrangheta. In conclusione, le numerose incertezze sul significato complessivo delle conversazioni, l'assenza di indizi attendibili e convincenti, ma soprattutto l'assenza di credibilità dei conversanti, alla luce del rapporto di amicizia tra i [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], lasciano seri dubbi sul valore probatorio delle suddette captazioni. Sarebbe stata quindi necessaria una rigorosissima valutazione delle captazioni, fornita di solidi riscontri esterni al narrato, ponendosi il problema della attendibilità delle affermazioni contenute nelle conversazioni "etero-indizianti".Ciò, soprattutto, alla luce del fatto che le conversazioni sono costituite da ripetuti passaggi di informazioni da un conversante all'altro: è [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a narrare a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di un fatto a lei raccontatole dal proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - fatto estraneo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - il quale, a sua volta, lo ha appreso da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, inoltre, non si confronta con un dato dirompente emerso durante la istruttoria dibattimentale svoltasi in appello e cioè le dichiarazioni dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso categoricamente che durante il lunghissimo periodo durante il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto ad intercettazione egli abbia mai avanzato richieste estorsive o abbia mai dato disposizioni in tal senso. Il capo d'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] consistita nella dazione di denaro da parte di quest'ultimo per ottenere protezione. [OSCURATO:PERSONA] nega di aver subito alcuna estorsione, ma viene ritenuto inattendibile. La conclusione logica che si può ricavare tutt'al più è che, in virtù della inattendibile deposizione di [OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che ci sia stata l'estorsione. Ciò non significa, tuttavia, che, solo in virtù di tale testimonianza, la presunta estorsione possa essere affermata con certezza. Altrimenti, ci si confronterebbe illogicamente con il dato probatorio a disposizione. Che poi la sentenza d'appello, al pari di quella di primo grado, si confronti in maniera illogica coi dati emergenti dal compendio probatorio in atti, risulta con prepotenza anche in relazione ad un ulteriore profilo. Il teorema seguito è doppiamente presuntivo e apodittico: siccome non si ha la prova che nel corso dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'oggetto della conversazione sia stata una richiesta estorsiva (fosse anche larvata), con versamento di somma di danaro, allora si pretende di recuperare il fatto ignoto sulla base dell'altrettanto ignota circostanza che l'incontro era stato determinato da precedenti svariate richieste qualificate come estorsive ai danni del [OSCURATO:PERSONA]. Il problema sta proprio qui: in realtà non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto svariate richieste estorsive da altri componenti la cosca o da cosche diverse, di talché si finisce per desumere l'ignoto da un altro ignoto (Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013 - dep. 2014, Cianfardino, Rv. 259138). 4.1.1. Con riferimento alla aggravante dell'impiego del metodo mafioso, è evidente che non possa trovare applicazione una sorta di principio di territorialità, (r" idoneo a determinare un mero automatismo tra il dato oggettivo del territorio con presenze mafiose e la conseguente configurabilità di tale aggravante speciale. Anche quando un delitto venga consumato da parte di soggetti dal notorio spessore criminale, la configurabilità della circostanza aggravante in esame è comunque subordinata alla sussistenza, nel caso concreto, di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, e non dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso, idonee a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà (Sez. 6, 23 settembre 2010, n. 37030). Del resto, non si ha nessuna prova di una rappresentazione mentale in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di una condotta connotata da caratteristiche mafiose. 4.1.2. Quanto alla finalità di agevolazione della cosca, nella vicenda in esame quello che si può al più sostenere è che l'azione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzata ad agevolare sé stesso in vista del sostentamento del circolo Hazzard, in tesi di accusa a lui riconducibile. Ma ciò non basta per l'applicazione della aggravante. Del resto, è la ratio stessa della circostanza aggravante a comportare la necessità che sia data specifica prova dell'intento del soggetto agente di favorire l'associazione nel suo complesso, piuttosto che il singolo associato. 4.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché il terzo e il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 187, 192, comma 3, 533, 546 cod. proc. pen., 110, 512-bis, 416-bis.1 e 43 cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla responsabilità per i capi S), T) e U) poiché basata su elementi inconsistenti e comunque privi di riscontro. Anzitutto, la sentenza ricostruisce erroneamente la fattispecie di reato accontentandosi, ai fini della sua consumazione, della mera disponibilità in capo ad un soggetto di un bene di cui altri è titolare. È chiaro che tale ricostruzione è assolutamente erronea in diritto. Non ogni disponibilità di un bene di altri è reato; né viene spesa alcuna parola in ordine all'elemento soggettivo che deve necessariamente accompagnare il trasferimento fraudolento di valori. La Corte d'appello ha trascurato un dato di estremo rilievo, rappresentato dal fatto che la totale mancanza di riconducibilità al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei beni o delle risorse impiegate nell'esercizio commerciale di cui sono titolari ora [OSCURATO:PERSONA] (capo S), ora [OSCURATO:PERSONA] (capo T), ora Domiziani (capo U), in assenza di elementi di segno contrario, avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di assenza di rilievo penale della condotta. In estrema sintesi: manca qualsiasi elemento che depone nel senso della provenienza dei beni dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe colui il quale li intesterebbe al terzo concorrente necessario nel reato: il reato è, anche in astratto, non configurabile. La sentenza impugnata è silente circa il fatto che i capitali utilizzati per costituire e/o gestire le attività dì cui si predica la illecita intestazione siano stati forniti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Rappresenta un prius logico l'individuazione del bene asseritamente proveniente dal patrimonio del gestore occulto; passaggio, questo che consente la (secondaria) effettiva verifica della provenienza del bene dal patrimonio di costui. Orbene, la Corte d'Appello ricostruisce i fatti sostenendo, invece, un ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe dimostrativo della sua effettiva titolarità delle attività commerciali di cui si discute. Il fatto che, ad un certo momento, una persona abbia iniziato a gestire una attività intestata ad un altro soggetto non dimostra affatto che il nuovo gestore abbia trasferito denaro, beni o altre utilità all'iniziale titolare e sia divenuto socio occulto dell'impresa. Resta senza risposta il quesito di quale bene [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità, o proprietà o esclusivo dominio, prima di trasferirlo fittiziamente al circolo Hazzard (capo S), o alle imprese a marchio Assocuorisport (capi T e U). In concreto, poiché non vi è alcuna dimostrazione che i beni di cui si parla non sono parte del patrimonio aziendale di nessuna delle imprese di cui al capo di imputazione, si deve, invece, verificare se il presunto ingresso come socio occulto nell'attività di tali imprese sia conseguito al trasferimento di denaro o di altri beni da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle stesse, così da utilizzare tale società come paravento per nasconderli. Nessun timore di essere sottoposto a misure di prevenzione poteva presentarsi nella mente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], incensurato e privo di pendenze giudiziarie. Inoltre, come già si è messo in luce per altre imputazioni, le intercettazioni telefoniche e ambientali sono state erroneamente interpretate. La difesa aveva evidenziato gli errori riscontrati nelle trascrizioni della polizia giudiziaria: si va dagli errori di punteggiatura - lì dove, ad esempio, punti interrogativi sono stati sostituiti da punti esclamativi - ai "vuoti nelle trascrizioni", ovvero segmenti di dialoghi non trascritti che non essendo stati segnalati hanno creato un'apparente continuità dei dialoghi distorcendone gravemente il significato. 4.2.1. In relazione al capo S), va premesso che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto supposto in sentenza, non ha mai negato di essere stato, insieme con la propria compagna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], gestore del circolo Hazzard. Come emerge dalla corretta interpretazione delle conversazioni (tra le quali spicca quella del 24 luglio 2013 ore 17:23, non trascritta), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sfrutta il momento di bisogno del figlio per riaffermare il proprio ruolo genitoriale e recuperare così il rapporto con il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], ormai da tempo incrinato, aiutandolo nell'apertura dell'attività. Merita pertanto severa censura la tesi accusatoria, condivisa dalla Corte, secondo la quale gli investimenti nel settore delle scommesse erano l'attuazione di un programma criminale volto all'inserimento della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle scommesse ed attuato grazie ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: se mai tale intenzione è esistita essa è ancora oggi da ricercare nel foro interno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spiega chiaramente quali sono le sue intenzioni: dimostrare alla ex moglie [OSCURATO:PERSONA] e a "tutto l'hinterland" di poter riavvicinare il figlio a sé, evitando così di fare il "loro gioco"; che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mirasse ad altri scopi, quale quello di una "ri-espansione" territoriale nel settore delle scommesse, non è un dato provato, ed anche a volere ammettere l'esistenza di riscontri in tal senso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] andrebbe semmai ricondotta ad un tentativo di manipolazione e sfruttamento dell'attività che i due giovani [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stavano avviando. Le intercettazioni, infatti, attestano un contributo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di natura meramente pratico-burocratica. Un dato è certo: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato 10.000 euro alla giovane coppia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: l'intercettazione (11 agosto 2013 ore 13:54), parcellizzata, crea un problema di esatta comprensione; ancora una volta il dato testuale è smentito dai diversi elementi emersi dall'ascolto dei file audio. A sostegno della tesi che vuole [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dominus del circolo Hazzard, i giudici di merito richiamano l'intercettazione dalla quale emergerebbe il contributo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei lavori di rifacimento dei locali. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per affrontare i lavori d'interesse del figlio, ha fatto ricorso ad ogni sua amicizia e conoscenza: questo non può dirsi un comportamento anomalo. Non è anomalo che un figlio chieda al padre aiuto, o - come nel caso di specie - che un padre si dica disponibile ad aiutare il figlio e provveda a contattare falegnami, fabbri, muratori di propria conoscenza; così come non è anomalo che un padre contatti un amico stretto per chiedergli un aiuto. Il contributo di [OSCURATO:PERSONA], che evidentemente aveva del tempo libero, ha riguardato l'installazione del bancone e le modifiche da apportare allo stesso; che poi fosse [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a valutarne il risultato e ad approvarne il progetto è un dato che nessuno ha mai smentito. 4.2.2. I capi d'imputazione T) e U) contengono una serie arruffata di dati e riscontri che generano solo confusione. Basti rilevare che i fatti riportati sub capo T), che involge la vicenda dell'impresa Assocuori sita in via Ciccarello a [OSCURATO:PERSONA], e sub capo U), dedicato alla Assocuori di Pellaro, vengono trattati senza neanche aver cura di ordinarne cronologicamente gli avvenimenti. Va in primo luogo rilevato che l'entusiasmo manifestato telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla compagna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'occasione che gli era stata prospettata circa un nuovo canale di centri scommesse da proporre al figlio, oltre a non riguardare il centro intestato a [OSCURATO:PERSONA], è stata una proposta che non ha trovato accoglimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che non ha mai aderito alla proposta del padre; l'intercettazione, alla quale si riferisce erroneamente la Corte d'appello, è del novembre 2013 e non riguarda l'attività di [OSCURATO:PERSONA] che verrà avviata il 18 dicembre del 2014. Soggiunge la difesa: "Gli inquirenti creano una connessione tra la presente intercettazione telefonica del novembre 2013 ad una serie di intercettazioni che vanno dagli ultimi mesi del 2014 sino al 2015, con vuoto assoluto di riscontri di ben più di un anno tra la prima intercettazione e le successive, e, inoltre, senza aver rintracciato nella prima intercettazione richiami specifici che possano collegarla alle successive o a qualsivoglia altro fatto specifico". L'intercettazione dell'Il dicembre 2014 ore 13:20 è, del resto, stata travisata: l'ascolto dell'intercettazione lascia emergere come la parte utilizzata per ricavare una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fosse in realtà uno scherzo! 7tki Del resto, non è vero che [OSCURATO:PERSONA] abbia autorizzato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ad aprire la cassa e prelevare l'importo richiesto; la ricostruzione, oltre ad essere basata su parte soltanto della più ampia conversazione tra i due loquenti, ha una spiegazione tecnica: i centri scommesse aprono dei fidi per poter eseguire le c.d. "giocate" con flussi in media di 500-800 euro (ed anche più) che migrano tra i centri scommesse e i promoter, questi ultimi per conto delle società che gestiscono i siti. L'episodio - chiaramente frainteso - riguardava proprio i fidi aperti a [OSCURATO:PERSONA]: i soldi, cioè, che [OSCURATO:PERSONA] doveva alla società per la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lavorava. In ragione del rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo aveva chiesto al secondo se potesse prelevare in anticipo il proprio credito in quanto scoperto altrove con i pagamenti; del resto, [OSCURATO:PERSONA] non preleverà mai i soldi: tanto si evince dalla successiva conversazione delle ore 19:21. 4.2.3. Con riferimento al capo U), la Corte d'appello, ripetendo l'operazione di pedissequo richiamo alla sentenza di primo grado, riporta l'intercettazione del 17 novembre 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale [OSCURATO:PERSONA] afferma "di fare come sì era fatto per Pellaro". [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non rivestisse alcun ruolo di vertice emerge non solo dal tipo di incombenze affidategli, ma anche dalla circostanza che nell'agosto del 2014 lo stesso non avesse ancora il contatto telefonico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tanto emerge dalle conversazioni captate, ha ricevuto indicazioni lavorative per lungo tempo solo da Puntorieri, suo datore di lavoro, ed è emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non intrattenevano conversazioni. Infine, il giudice riporta le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ma le affermazioni di Gennaro, oltre a rappresentare un quadro conoscitivo indiretto, sono ricche di approssimazioni. 4.2.4. Sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è sufficiente ricordare, secondo il ricorrente, che le Sezioni Unite hanno stabilito che "L'aggravante agevolativa dell'attività mafiosa ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta". Il giudice avrebbe dovuto dimostrare, non soltanto un'operazione di schermatura, ma la volizione piena e specifica ovvero la piena consapevolezza della finalità agevolatrice.È pacifico in giurisprudenza l'orientamento prevalente in base al quale: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01; Sez. 6, n. 294 dell'08/11/2007, Volpe, Rv. 238399-01). Nel caso specifico non è emerso alcun elemento dal quale possano ritenersi integrati i sopra indicati dettami giurisprudenziali. Non si comprende da dove emerga il fine di agevolare l'associazione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: egli costituisce un circolo ricreativo per svolgere una attività in proprio e per fini personali (capo S). Né il circolo ha una idoneità a porsi quale ditta di riferimento della cosca. Medesime osservazioni valgono in riferimento ai capi T) e U), là dove l'unico elemento emerso a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguarda i rapporti con soggetti ([OSCURATO:PERSONA]) che trovano la loro ragion d'essere nei collegamenti che costoro hanno con i gestori delle piattaforme di gioco e, pertanto, non sono in alcun modo indicative di condotte agevolatrici delle consorterie mafiose. 4.3. Il quarto e quinto motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 187, 192, comma 3, 533, 546 cod. proc. pen., 110, 416-bis e 43 cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla responsabilità per il capo A) poiché basata su elementi inconsistenti e comunque privi di riscontro. La Corte di appello - reiterando in ciò l'errore della pronuncia di primo grado - ha basato la prova del reato associativo su elementi incapaci di riempire di contenuti effettivi la contestazione di partecipazione mafiosa, pur a fronte di analitici motivi di appello che avrebbero imposto un serrato confronto sull'asserita partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo mafioso denominata "cosca [OSCURATO:PERSONA]", in ossequio ai principi stabiliti in materia. La sentenza sembra avere basato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] su dati meramente emblematici, indicativi - al più - di un suggestivo, ma non meglio definito, carisma mafioso, quindi sprovvisti di reale efficacia dimostrativa di una condotta funzionale al rafforzamento o (anche solo) alla conservazione delle capacità operative del sodalizio in contestazione. Carisma derivante più dallo status (nipote di [OSCURATO:PERSONA] e figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) che da condotte vere e proprie. Viene erroneamente valorizzato il dato della "rituale affiliazione" del quale parla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione del 24 luglio 2013. Un'affiliazione fatta «tanto per fare», quando il ricorrente era appena sedicenne, alla quale viene dato rilievo in contrasto col dictum delle Sezioni Unite Modaffari; si valorizza una affiliazione, priva di un reale significato operativo, che si sostanzia in una equivoca adesione statica al sodalizio e che necessita, pertanto, di una indagine approfondita che deve prescindere da una acritica adesione formale al modello astratto contenuto nella norma di riferimento. D'altra parte, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che parla della rituale affiliazione, fatta tanto per fare, è un soggetto inattendibile, che ama gloriarsi del proprio presunto potere e che adora compiacere i propri interlocutori. Viene utilizzato, per delineare la figura dell'odierno ricorrente, il dichiarato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non delinea condotte riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; viene valorizzata poi la presunta appartenenza ad un medesimo contesto criminale, un humus delinquenziale di tipo famigliare, che però riporta unicamente a legami di sangue. Il richiamo ai fatti del capo C) non è conferente: non è ammissibile attribuire a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di collettore delle "tangenti" da far confluire nella cassa comune della cosca sulla base di un unico fatto di reato asseritamente commesso. Quand'anche fosse dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato di recuperare i proventi delle estorsioni commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e le avesse portate al proprio padre o al proprio nonno, ciò non sarebbe idoneo a giustificare né l'esistenza di una cassa comune, né consentirebbe di supportare l'addebito associativo poiché ben potrebbe trattarsi del concorso nel reato continuato.7/14 e Ulteriore argomento utilizzato a fini dimostrativi del ruolo assunto all'interno della compagine criminale perseguita al capo A), è rappresentato dall'interesse dimostrato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle scommesse online. Tuttavia, anche in questo caso, a fronte delle risultanze e degli esiti dell'operazione cd "Gambling" — comprensive delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello procede per generalizzazioni assolutamente indebite, identificando l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con quello della cosca [OSCURATO:PERSONA]; confondendo l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con quello del figlio [OSCURATO:PERSONA]; confondendo l'interesse verso un settore economico con l'infiltrazione mafiosa dello stesso. Anche le propalazioni del collaboratore Gennaro non restituiscono condotte specifiche attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], se non nell'ottica di un interesse lecito in quel settore attività. Restano da valutare le acquisizioni probatorie avvenute in grado di appello, in particolare il riferimento e alle conversazioni di cui ai progressivi n. 23 del 12 maggio 2018 e n. 23 del 25 gennaio 2019 captate nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Premessa l'assoluta estraneità del ricorrente alle vicende ora richiamate, vi è da notare come le stesse siano state al centro di una chiara forzatura interpretativa. Quanto alla intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che la questione, lungi dal denotare l'esistenza di un indiscusso organico inserimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nello specifico settore delle estorsioni è, semmai, dimostrativa della assoluta estraneità del ricorrente a questo settore illecito: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non attua nessuna delle condotte che i conversanti auspicano che egli compia. Osservazioni non dissimili valgono con riferimento all'altra intercettazione valorizzata, captata nell'ambito del procedimento c.d. "Malefix", intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla imbasciata da portare a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da parte di alcuni presunti rappresentanti della cosca [OSCURATO:PERSONA]/Tegano, tra i quali spicca [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione dell'estraneità alla cosca, si rifiuta però di incontrare Molinetti. Nel caso di specie, infine, le dichiarazioni etero accusatorie desunte dalle captazioni, sono sprovviste di riscontri esterni che ne corroborino il contenuto e hanno ricevuto smentita dalle attività di indagine svolte nei rispettivi procedimenti poiché nessuna attività estorsiva è stata contestata al ricorrente in quei procedimenti. 4.3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'associazione di cui al capo A) può ritenersi aggravata dalla natura armata del sodalizio. La sentenza d'appello fa leva: sui fatti contestati ai capi L), N) e Z); su una intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella quale si commentano alcuni conflitti interni con alcuni dissidenti intranei all'associazione; sulla presenza nelle file organiche della associazione di un soggetto condannato per omicidio commesso a colpi di pistola, porto di arma da sparo e occultamento di cadavere. Ferma restando la genericità dei riferimenti, non è sufficiente verificare la "disponibilità" di armi, ma è necessario che tale disponibilità sia finalizzata a conseguire gli scopi associativi: su tale elemento vi è il silenzio assoluto; l'aggravante, inoltre, è imputata a titolo oggettivo al ricorrente. 4.4. Il sesto e settimo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen., 62-bis, 133 e 81 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena e della porzione di pena per i reati satellite. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite degli avv.ti S. Silvestro e D. Barillà, sviluppa nove motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai reati ascritti ai capi I) e L), in relazione agli artt. 639, 612, comma secondo, cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967. Si rimarca che la motivazione rappresenta mera riproposizione degli argomenti del primo giudice, senza il puntuale, esaustivo esame degli argomenti devoluti con il gravame. Sicché, senza accedere agli atti di istruzione probatoria la Corte di Cassazione può rilevare la mancanza di tenuta sia informativa che logico argomentativa della pronuncia impugnata.In particolare, con riferimento alla minaccia con uso di arma comune da sparo e di possesso della relativa pistola in capo al ricorrente, la sentenza di appello (cfr. pag. 194) si limita a riproporre la motivazione del primo giudice. La frase sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] mentre telefona al figlio, a tenore della quale, rivolgendosi al ricorrente, questa avrebbe detto "mio padre deve venire qua? Per prenderti a schiaffi e prenderti questa pistola e tirartela in testa?" non è sufficiente ad integrare la fattispecie contestata. Pur non necessitando, per il contenuto delle intercettazioni, un riscontro esterno individualizzante, la frase esternata da [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, non è frutto di ciò che è caduto sotto la sua diretta percezione, ma di ciò che la donna aveva appreso dalla ricostruzione degli eventi a lei offerta dalla moglie del ricorrente, nel corso della conversazione. Il mancato utilizzo dell'arma da parte del ricorrente, quindi, dimostrerebbe l'insussistenza della fattispecie oggetto di imputazione e può essere apprezzato interpretando le emergenze probatorie secondo la logica. Appare, infatti, a parere del ricorrente, illogico immaginare che se fosse stata effettivamente minacciata con un'arma la moglie dell'imputato, poi, avrebbe potuto effettuare le numerose telefonate che ha fatto a [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso non è mai stata rinvenuta la pistola evocata nella conversazione intercettata. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione al capo M), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, nel corso dei lavori edili per la realizzazione del centro scommesse ubicato in [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente avrebbe costretto il titolare Campolo ad avvalersi della propria impresa per la realizzazione dell'impianto elettrico. La vicenda, come enucleabile dalle attività di intercettazione, è stata interpretata dalla presunta persona offesa nel verbale di sommarie informazioni testimoniali in atti acquisito, reso in data 7 novembre 2018. Questa ha riferito di aver commissionato i lavori, presso il suo esercizio commerciale, all'impresa Stivilla, di cui il ricorrente titolare. Non sussiste rilievo, ai fini dell'imputazione, della circostanza della ritenuta intestazione fittizia dell'impresa alla moglie del ricorrente; ciò che rileva a parere della difesa è che questi ha sempre esercitato la propria attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia. In tale veste [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato da Campolo, in data 1° marzo 2013, rimarcando che, dalle prime conversazioni si apprezza l'esistenza tra i due di un lineare rapporto personale ed imprenditoriale. A distanza di dieci mesi risultano altre due conversazioni, in data 16 ottobre 2013, tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente dalle quali, secondo quanto si legge nella sentenza, dovrebbe emergere la contrarietà dell'imprenditore che pur avendo pagato il prezzo pattuito per i lavori non avrebbe ottenuto il certificato di conformità. I dialoghi intercettati, secondo la sentenza, consentirebbero di ricostruire la vicenda estorsiva individuando Campolo quale vittima che, in tale veste, sarebbe stato costretto a piegarsi alla pretesa estorsiva del ricorrente per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto elettrico del centro scommesse di cui è titolare, rinunciando all'esecuzione dei lavori da parte del sito di scommesse cui era affiliato a condizioni più vantaggiose. Tale affermazione, tuttavia, non si confronta col contenuto delle sommarie informazioni testimoniali, rese dallo stesso Campolo, che invece ha ricostruito il rapporto imprenditoriale e ha precisato che, inizialmente, si era accordato con il ricorrente per la realizzazione dei lavori e che le opere erano state realizzate da [OSCURATO:PERSONA] in quanto il prezzo praticato era risultato più conveniente. In tale contesto, le argomentazioni della Corte territoriale sono soltanto ripetitive della sentenza di primo grado e non sono convincenti rispetto alla mancanza di prova che la realizzazione dei lavori da parte della piattaforma di scommesse Betuniq sarebbe stata più conveniente rispetto a quelli eseguiti dal ricorrente. I giudici di merito hanno ritenuto sufficiente ad integrare la fattispecie estorsiva il tracotante comportamento tenuto dal ricorrente, senza considerare che questo è stato realizzato dopo l'intervenuto accordo tra le parti e che non vi sarebbe prova della coartazione attuata per la formazione del consenso. Inoltre, non sono state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa, ma la Corte territoriale ha dovuto prendere atto che l'ipotizzato intervento estorsivo si \I sarebbe verificato dopo la conclusione dell'accordo negoziale in un contesto nel quale Campolo aveva manifestato interesse a risolvere il contratto.Sicché, nel caso di specie non può integrare la fattispecie estorsiva la circostanza che, dal contenuto delle intercettazioni, emergerebbe che Campolo aveva ricevuto un'offerta più conveniente e che era stato costretto a non esercitare il proprio diritto di recesso. Nell'offerta rivale Campolo, secondo la sentenza impugnata, non avrebbe dovuto effettuare esborsi di investimento iniziale perché la ditta straniera, con sede in Malta, era disposta a realizzare la ristrutturazione del centro scommesse a loro carico, salvo rivalersi, a rate, sulle future provvigioni. La Corte di appello inserisce la richiesta estorsiva del ricorrente nel momento in cui Campolo voleva esercitare il suo diritto al recesso, quantomeno relativamente ai lavori inerenti alla parte elettrica degli iniziali lavori pattuiti, alla luce della sopravvenuta offerta dalla ditta straniera. Per il ricorrente, però, tale motivazione non si confronterebbe, da un lato, con l'inesistenza di un incondizionato diritto della parte contrattuale di recedere dal negozio giuridico che nel caso in esame appare lecito; dall'altro, con la circostanza che la stessa persona offesa aveva sostenuto che il contratto stipulato con il ricorrente era comunque economicamente più conveniente. 5.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta, ai sensi dell'art. 393 cod. pen. In difetto di prova circa l'illiceità dell'accordo originario, il comportamento minatorio del ricorrente imponeva alla Corte territoriale di verificare l'effettiva sussistenza, in capo al contraente, del diritto al recesso incondizionato. Soltanto in tal caso, infatti, avrebbe potuto considerarsi il comportamento del ricorrente privo di giustificazione. In tale ambito, comunque, l'imputato e la società a lui riconducibile avrebbero potuto rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi contrattuali, così ricorrendo lo schema tipico della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 luglio 2020, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e si sottolinea che la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico e non risultare in qualsiasi modo più ampia.Ciò che rileva per la diversa qualificazione è la sostituzione operata dall'agente dello strumento di tutela pubblico con quello privato. 5.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen., con riferimento al capo M). Avuto riguardo alle dinamiche maturate tra il ricorrente e Campolo deve essere ritenuta l'esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale, sia sotto il profilo della condotta agevolativa, sia sotto il profilo della condotta caratterizzata dal metodo, risultando la motivazione della Corte di appello soltanto assertiva (cfr. pag. 224). Non vi è alcuna giustificazione del collegamento tra la condotta che si rimprovera al ricorrente e l'associazione di riferimento e non si spiega quale vantaggio questa avrebbe potuto ottenere dalla condotta del ricorrente. Tale circostanza aggravante ha natura soggettiva e richiede, per la sua configurazione, il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo deve essere il fine diretto della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti o il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca. Il percorso argomentativo dei giudici di merito non è condivisibile anche nella parte in cui collega la condotta con il luogo in cui è stata attuata. Tutte le complessive emergenze probatorie, in ogni caso, non offrono alcuno spunto circa le modalità attraverso le quali le parti hanno raggiunto l'accordo contrattuale che, poi, Campolo ha tentato di rinegoziare. 5.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. in ordine al capo P) (pag. 196 e ss.). Con riferimento al capo P), la Corte di appello addebita all'imputato e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] l'interposizione fittizia della titolarità dell'impresa individuale, con sede in [OSCURATO:PERSONA], operativa nel settore edile, formalmente intestata alla moglie ma riconducibile di fatto al ricorrente. Si ritiene da parte dei giudici di appello che [OSCURATO:PERSONA], pur non svolgendo alcuna mansione nell'ambito della ditta individuale intestata alla moglie, deteneva potere decisionale in quel contesto imprenditoriale, avendo piena disponibilità della cassa. Questi si relazionava ai fornitori clienti e tecnici senza dissimulare il suo ruolo, conducendo trattative, preparando preventivi, selezionando e assumendo le maestranze e gestendo tutti gli aspetti economico-finanziari della ditta.La sentenza di secondo grado opera, per il ricorrente, un'acritica adesione alle risultanze riprese dal primo giudice. Nei motivi di appello si era ipotizzata l'esigenza dell'imputato di dare continuità all'attività già espletata, avvalendosi di una ditta formalmente intestata alla moglie, ma frutto di una determinazione finalizzata non ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Tale iniziativa è stata semplicemente determinata dalla impossibilità di proseguire le iniziative imprenditoriali trattandosi di soggetto detenuto cui erano venute meno le condizioni soggettive per svolgere l'attività e il possesso delle necessarie autorizzazioni. Il giudice di merito ha finito per confondere le condizioni che potrebbero legittimare la misura di prevenzione patrimoniale con gli elementi costitutivi del reato dì interposizione fittizia contestato. Il reato richiede il dolo specifico ed è configurabile nel caso in cui sia provato che l'intestazione sia finalizzata a eludere la normativa in materia di misure di prevenzione, non essendo sufficiente ritenere provata la sussistenza dell'elemento psicologico, sulla base della mera consapevolezza del carattere fittizio della intestazione. È necessaria, poi, la prova del dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione non semplicemente la prova della fittizia intestazione della titolarità. Nei confronti della moglie convivente, peraltro, vige la presunzione di cui all'art. 26 d. Igs. n. 159 del 2011. Dall'analisi della motivazione il ricorrente ricava che il giudice di merito ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla circostanza che lo stesso avrebbe agito per conto della ditta intestata alla moglie. Con riguardo all'elemento oggettivo del reato il delitto di trasferimento fraudolento di valori è reato a concorso necessario che può essere commesso anche da chi non è ancora sottoposto alla misura di prevenzione. Per la sua configurabilità è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità rispetto al quale permane, intatto, il potere di colui che effettua l'attribuzione patrimoniale per conto e nell'interesse del quale si opera e può legittimamente includere anche un'azienda.Si tratta di reato di pericolo per la cui commissione è sufficiente che l'agente e il concorrente necessario compiano un qualsiasi negozio giuridico con la finalità elusiva prevista dalla norma; quindi, la valutazione del pericolo di elusione deve essere compiuta ex ante, su base parziale alla stregua delle circostanze che al momento della condotta erano conosciute o conoscibili. L'intestazione a congiunti o conviventi non avrebbe in alcun caso avuto rilevanza nel procedimento di prevenzione che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto attivare nei confronti dell'imputato perché, nel caso in esame, avrebbe operato la presunzione prevista dall'articolo 26 citato e prima ancora dall'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965. Si tratta di normativa che prevede una presunzione iuris tantum di fittizietà dei trasferimenti e delle intestazioni anche a titolo oneroso, in favore di vari soggetti, tra i quali deve essere annoverata la moglie. È vero che la Corte di Cassazione ha affermato che diversi sono gli ambiti di operatività della normativa in materia di misure di prevenzione rispetto a quella di cui all'articolo 512-bis cod. pen., con la conseguenza che l'applicazione dell'una norma non esclude quella dell'altra (si richiama n. 5595 del 27 ottobre 2011). Si sottolinea, da parte della Corte territoriale, la situazione di estrema urgenza che, spesso, si verifica in capo ai soggetti raggiunti da misure di prevenzione e, comunque, il bisogno di ricorrere ad una persona anche se a questa legata da uno stretto vincolo familiare, perché c'è la finalità di rivendicare la titolarità di fatto e il relativo godimento degli utili rispetto a questa attività. Tuttavia, si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, sebbene la norma incriminatrice non escluda dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento quanti, ai sensi della legislazione di prevenzione patrimoniale, sono comunque suscettibili di essere sottoposti a indagini patrimoniali prodromiche all'emissione di provvedimenti di sequestro e ablativi, tuttavia nel caso in cui la fittizia intestazione sia fatta a favore di uno di tali soggetti (come ad esempio la moglie convivente i figli o parenti e persone stabilmente conviventi), ai fini della sussistenza del reato è necessario poter trarre la prova, dagli elementi fattuali di cui si dispone, che tale illecito trasferimento è avvenuto in concreto con capacità elusiva. Prova che, nel caso in esame, non è stata data dalla pubblica accusa e, che, comunque non è stata giustificata dalla decisione adottata.z Anzi, in questo caso, lo strumento utilizzato dal ricorrente per sottrarre ad un eventuale provvedimento ablativo l'impresa sarebbe stato assolutamente inidoneo a sortire l'effetto perseguito. Non è sufficiente, quindi, un mero atto di trasferimento, ma sono necessari altri elementi di fatto, da apprezzare, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice non solo sul piano oggettivo ma anche su quello soggettivo. 5.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Parimenti illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione dell'impugnata sentenza, a parere del ricorrente, nella parte in cui giustifica la sussistenza della circostanza ad effetto speciale. La circostanza aggravante può essere contestata nella duplice dimensione oggettiva, del metodo mafioso, e soggettiva, relativamente al fine di agevolare l'attività mafiosa. La finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della deduzione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova. Richiamando giurisprudenza di legittimità, si riporta a pagina 20 del ricorso la motivazione resa dalla Corte territoriale e si rimarca che la sentenza impugnata non si confronta con il contenuto delle conversazioni indicate nell'atto di appello. In particolare, si fa riferimento all'intercettazione del 2 dicembre 2013 ore 09:00 nell'abitazione di Caterina [OSCURATO:PERSONA], intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emerge che comunque né quest'ultimo né la cosca di riferimento hanno percepito alcun vantaggio economico dall'espletamento dell'attività imprenditoriale. Inoltre, si richiama l'intercettazione del 14 gennaio 2014 ore 13:00 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il compagno [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], durante la quale i due si confrontano sulla ristrutturazione di un negozio e si ipotizza il ricorso all'impresa del ricorrente, senza utilizzare il plurale, ma parlando sempre al singolare escludendo, quindi, una influenza su tale realtà imprenditoriale che la difesa ritiene di esclusiva pertinenza dell'odierno ricorrente. Né risulta privilegiato il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei termini evocati in sentenza atteso che l'agevolazione deve riguardare non il singolo, anche se di ruolo apicale, ma l'intera cosca.5.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A). La Corte territoriale, muovendo dalla premessa che all'odierno imputato risultano contestati reati fine di cui ai capi D), I), L), M), P), ritiene dimostrata la penale responsabilità anche con riferimento al reato associativo ascrittogli. Il capo di imputazione, invece, riconosce la partecipazione del ricorrente in quanto soggetto inserito nel sodalizio contestato, collocandolo nella cosca [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di partecipe, con il ruolo di principale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in quanto esecutore delle sue direttive, autore delle richieste estorsive, preposto alla custodia o spostamento di armi e al mantenimento dei contatti con altri associati. Nel momento cruciale della vita del sodalizio, manifestato attraverso la collocazione sul territorio di riferimento di slot machine e la gestione delle scommesse online con il controllo della zona nonché attraverso l'intestazione fittizia di beni, in nome e per conto dell'associazione non è possibile individuare alcun contributo da parte del ricorrente. Dato il contesto ambientale, i rapporti di conoscenza con i coimputati in assenza di ulteriori approfondimenti circa la natura, l'entità e la collocazione temporanea dei rapporti del ricorrente, la mera presenza dell'imputato nei contesti emersi risulta di non univoca interpretazione. È pacifico che la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico funzionale. Si richiama la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale indirizzo la mera contiguità compiacente, vicinanza o disponibilità anche con esponenti di spicco del sodalizio criminoso non qualificano la condotta quanto alla partecipazione. La mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio per motivi di parentela, amicizia o affari ovvero la presenza di contatti occasionali non costituiscono elementi diversi e sintomatici dell'appartenenza all'associazione. Si richiama giurisprudenza e si sostiene che l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato del tutto estemporaneo.Anche la messa a disposizione da parte del ricorrente della propria attività imprenditoriale, in favore del sodalizio, non è emersa sulla base della condotta estorsiva che è stata attribuita al ricorrente con riferimento ai rapporti intrattenuti con Campolo, quanto all'ipotizzata posizione di monopolio assunta dall'impresa del ricorrente per la sua mafiosità. I giudici della sentenza impugnata non hanno tenuto conto della conversazione intercettata il 21 marzo del 2014 sull'autocarro [OSCURATO:PERSONA] in uso al [OSCURATO:PERSONA] intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportata a pagina 24 e ss. del ricorso, che sarebbe espressione della carenza di prova della messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al sodalizio. Si richiama ancora il contenuto della conversazione del 2 dicembre 2013 delle ore 09:00, captata all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso ricorrente. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non rappresenti al ricorrente l'opportunità di fare il lavoro insieme, ma di farlo lui, è, secondo la difesa, elemento sintomatico della natura del rapporto improntato sull'amicizia e sulla frequentazione, ma non sull'appartenenza al clan. Unico possibile contributo che si può riconoscere è quello del pagamento del telone del maneggio, contributo univocamente prestato in favore del singolo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e non dell'associazione. Nessuno dei collaboratori escussi nella fase delle indagini ha riferito fatti e circostanze di rilevanza associativa che possano aver indicato nel ricorrente un appartenente all'organismo. Le risultanze delle intercettazioni captate nell'ambito del procedimento cd. Black bike, messe in correlazione tra loro attraverso la deposizione dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], a parere della difesa, non aggiungerebbero nulla al quadro probatorio a carico del ricorrente, contrariamente a quanto si legge nella sentenza, seppure emerga dai dialoghi riportati dall'ispettore di polizia la vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di circostanza che induce a ritenere il ricorrente non soggetto a disposizione del sodalizio; non si tiene conto che i conversanti abbiano potuto fare riferimento al ricorrente come soggetto vicino ai [OSCURATO:PERSONA] non in termini di attualità, ma come soggetto vicino in base ad una pregressa appartenenza.5.8. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'articolo 416-bis cod. pen., ha determinato la pena base in quella di anni 12 di reclusione, operando sulla stessa, degli aumenti per la riconosciuta continuazione partendo, come reato più grave, da quello sub A). Si eccepisce l'illegittimità della pena così determinata e si sottolinea invece che il reato più grave è la fattispecie estorsiva pluriaggravata, descritta al capo D) della rubrica. Ciò in quanto la pena edittale massima è quella che va considerata, ai fini della individuazione del reato più grave, per l'applicazione dell'istituto della continuazione. 5.9. Con il nono motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura degli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. La sentenza impugnata ha operato sulla pena base di anni 12 di reclusione, l'aumento per la continuazione, di mesi sei di reclusione, in relazione ai fatti di cui al capo I), di un anno di reclusione in relazione ai fatti di cui al capo L), di un anno di reclusione in relazione ai fatti di cui al capo M), di mesi sei di reclusione in relazione al capo P). Ciò, senza offrire alcuna motivazione circa l'entità degli aumenti disposti per ciascun reato satellite. Si richiama l'orientamento di legittimità dal quale, quindi, la Corte di appello si sarebbe discostata, sancito dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24 giugno 2021. 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. F. Calabrese, devolve sette motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. L'atto di impugnazione lamenta, preliminarmente, una generale carenza motivazionale della sentenza di appello, la quale integra violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con particolare riferimento alle censure difensive che erano state introdotte con l'atto di gravame e in relazione alle regole procedurali di valutazione delle prove indiziarie raccolte, delle dichiarazioni dei collaboratori e degli esiti delle attività di intercettazione.Si deduce che le dichiarazioni dei collaboratori non sono né sovrapponibili, né accompagnate da elementi di riscontro individualizzanti secondo i canoni interpretativi dettati, sul punto, dalla Corte di legittimità indicati a pag. 4 del ricorso. 6.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione al capo A) (pag. 426 e ss. della sentenza di appello), violazione di legge, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 238-bis, 187, 192, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 416-bis, comma primo, terzo, quarto e quinto cod. pen. 6.1.1. Le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ed utilizzate, anche con riferimento alla motivazione e non solo quanto al dispositivo, quali fonti di prova dei fatti in esse accertati, ma non in modo automatico, bensì con valutazione a norma degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., di cui il giudice deve dare conto con motivazione che renda esplicite le ragioni per le quali, anche per il reato sub iudice, siano state considerate le risultanze formatesi in altro procedimento. La condanna del ricorrente per il reato associativo avviene in base alle sentenze irrevocabili versate in atti, con mero rinvio per relationem operato dalla Corte territoriale, senza dare conto delle ragioni per le quali ha condiviso gli esiti di diversi procedimenti, quanto alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla locale di 'ndrangheta denominata cosca [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, violando anche i canoni interpretativi sanciti da questa Corte di legittimità in tema di motivazione per relationem, riportati a pag. 9 del ricorso ed in violazione degli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.Inoltre, si denuncia violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. posto che l'utilizzazione quale prova a carico, dei precedenti giudicati, è avvenuta senza contestualizzare quegli esiti rispetto al tempo del commesso reato di cui al capo A). 6.1.2. Sotto altro profilo si denuncia la carenza motivazionale della sentenza impugnata, in relazione all'avvenuta ricostruzione della prova in modo circolare, facendo riferimento alla riconosciuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati fine, con particolare riferimento a plurime fattispecie estorsive e intestazione fittizia di beni, oltre che all'ipotesi di detenzione di armi, tutti fatti aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, anche nelle forme dell'agevolazione mafiosa, con ragionamento che, secondo il ricorrente, si traduce in un "circolo vizioso".6.1.3. Quanto alla contestazione della circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen. si deduce che il possesso di armi in capo ai sodali, per la Corte territoriale riguarderebbe il possesso di una pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA], la vicenda di cui al capo N), relativa allo spostamento di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA] appena appreso da [OSCURATO:PERSONA] di perquisizioni in zone limitrofe; il possesso di un'arma da fuoco, con riferimento al capo Z), da parte di quest'ultimo. La Corte territoriale, dunque, trae dal possesso di armi da parte dei singoli presunti associati il carattere armato dell'intera cosca, sulla base di un ragionamento illogico, posto che l'aver consumato, da parte di [OSCURATO:PERSONA], un unico reato in materia di armi, non dimostra che questi abbia avuto la consapevolezza della presenza di armi della cosca e della disponibilità delle stesse per le finalità del sodalizio. Di qui l'eccepita carenza di dolo in relazione alla circostanza aggravante. 6.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, erronea interpretazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione al capo B), con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., artt. 56, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628 n. 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991. 6.2.1. Il ricorrente, a pag. 18 e ss. dell'atto di impugnazione, ricostruisce in fatto la vicenda del tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Stazione di rifornimento IP di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della motivazione della Corte territoriale, precisando che la sentenza impugnata ritiene la partecipazione alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di considerazioni. In particolare, la Corte di appello si basa sull'assenza di rapporti commerciali leciti tra [OSCURATO:PERSONA] e il titolare dell'impianto di rifornimento, sulla circostanza che vi era stato l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], in data 31 dicembre 2013, presso l'impianto senza che la visita fosse stata giustificata dal rifornimento di gasolio del proprio furgone e che, poi, Logiudice era stato costretto a giustificarsi della momentanea indisponibilità di danaro, senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato alcuna richiesta, insistendo, peraltro, l'impianto in una zona di competenza della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si valorizza il dato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ne aveva confermato il coinvolgimento, anche se non quale concorrente nella richiesta estorsiva, ma quale creditore di Logiudice.Dunque, si reputa sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 soltanto perché i proventi erano destinati a foraggiare la cosca e sostenere le spese necessarie. Si sostiene che la Corte territoriale non indica le ragioni per le quali esclude che il rapporto di debito-credito con Logiudice potesse essere relativo a [OSCURATO:PERSONA], come ammesso, quanto al suo coinvolgimento, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il ricorrente, si è qualificato come creditore di Logiudice. Dunque, alla luce di tale lettura ben potrebbero apparire giustificati i restanti comportamenti descritti. Peraltro, che la zona in cui si trova la stazione di rifornimento fosse inserita in un territorio di riferimento della cosca [OSCURATO:PERSONA] è mera illazione dei giudici di appello. La partecipazione dell'agente alla cosca poi, non è circostanza che può essere utilizzata per provare la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale, con ragionamento, peraltro, circolare, che trae la prova della partecipazione dalla commissione dei reati fine. 6.2.2. Si chiede, comunque, l'esclusione delle circostanze aggravanti contestate al capo B). Quanto all'aver partecipato alla condotta, in quanto partecipe di una cosca, si tratta di affermazione fondata su mera illazione basata, peraltro, su ragionamento circolare che ritiene provata la partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA], per il concorso nella commissione dei reati fine. Con riferimento al metodo mafioso, la Corte territoriale non ha spiegato sotto quale profilo la condotta di [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto modalità tali da integrare la circostanza aggravante e non si sia, invece, limitata ad un comportamento intimidatorio proprio dell'ordinaria condotta estorsiva. In relazione all'agevolazione della cosca, si rileva che la circostanza aggravante ha natura soggettiva e deve essere accompagnata da dolo intenzionale, mentre la Corte territoriale, senza affrontare il tema della condizione psicologica di [OSCURATO:PERSONA], non spiegherebbe in base a quale elemento di prova possa desumersi che l'atteggiamento intimidatorio posto in essere dal ricorrente avesse potuto agevolare l'intera cosca, partendo da una mera convinzione personale sull'idoneità della richiesta estorsiva ad agevolare il sodalizio. 6.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, erronea interpretazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione al capo D) (pag.144 e ss. della sentenza di appello), con violazione degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. 56, 629, comma secondo, in relazione all'art.628, n. 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991. 6.3.1. Si rileva che [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda in questione, si sarebbe limitato a lamentarsi con [OSCURATO:PERSONA] dell'atteggiamento della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante l'acquisto, non voleva ricevere la fornitura per il suo bar e ad accompagnare sul posto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quando questi si era stancato del comportamento del debitore. Non sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a provocare la reazione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua risposta dopo l'iniziale affabile rapporto tra le parti. La manifestata perdita della pazienza da parte del ricorrente sarebbe stata soltanto generica e, comunque, giustificata dal comportamento del debitore, non potendo integrare la sua condotta né l'agevolazione, né il rafforzamento del proposito criminoso altrui. Infine, il mostrato compiacimento per la condotta poi adottata da [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe mera connivenza non punibile a titolo di concorso. 6.3.2. Inoltre, si deducono medesimi vizi in relazione alle circostanze aggravanti contestate al capo D), giustificate dalla Corte territoriale con le stesse argomentazioni poste a base della ritenuta fattispecie sub B). Sicché il ricorrente richiama le stesse argomentazioni critiche esposte al § 6.2.2. Non si ravvisa, specificamente quanto alla condotta attuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alcun atteggiamento intimidatorio, essendosi [OSCURATO:PERSONA] limitato a comunicare a [OSCURATO:PERSONA] la condotta del debitore e, successivamente, a compiacersi della condotta del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Con il quarto motivo si denuncia in relazione ai capi F), G), e H) (pag. 163 e ss. della sentenza di appello), violazione di legge, erronea applicazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 125, comma 3, 192, cod. proc. pen., 56, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628 n. 3, 633, 639-bis cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991. 6.4.1. Si fa riferimento alla cd. vicenda INPS che vede [OSCURATO:PERSONA] irrompere in un appartamento per costringere l'occupante abusivo a sgomberarlo forzatamente, siccome ne rivendica la proprietà in favore del gruppo di riferimento, informandone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].L'immobile si sarebbe dovuto assegnare all'ex amante di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dopo aver escluso [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] che, dunque, avrebbe trovato altro alloggio. Si tratta, per la difesa, di mera contesa tra [OSCURATO:PERSONA] e coloro che lo avevano preceduto nell'occupazione abusiva dell'appartamento, con conseguente esclusione di qualsiasi natura estorsiva della condotta e delle circostanze aggravanti contestate. 6.4.2. Si deducono, poi, i medesimi vizi in relazione alle circostanze aggravanti e si rileva che ove si volesse considerare sussistente una condotta violenta da parte dell'imputato, con natura estorsiva, non sarebbe possibile ascrivere a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante di cui al capo F), per aver agito in quanto partecipe di una cosca. Si tratta di mera illazione, provata sulla base di un ragionamento circolare che trae, a sua volta, la prova quanto alla partecipazione al reato sub A) del ricorrente, dalla commissione dei reati fine. Inoltre, si rileva che nell'attività di occupazione abusiva, la qualità di intraneo alla locale di 'ndrangheta non viene neanche evocata e si dà per scontato che, attraverso la propria condotta, [OSCURATO:PERSONA] ha agevolato la cosca, quando poi, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, stante la natura della circostanza aggravante ad effetto speciale ritenuta, non si tiene conto in alcuna parte della condizione mentale con la quale il ricorrente ha agito. 6.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge, erronea applicazione di legge pena e vizio di motivazione, in ordine al capo N) (pag. 228 e ss. della sentenza di appello) in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 110 cod. pen., 2, 7 legge n. 895 del 1967, 7 legge n. 203 del 1991. La difesa, quanto alla detenzione dell'arma, aveva dedotto con l'atto di appello la genericità dei colloqui intercettati tali da impedire l'individuazione di armi quali oggetto della discussione e l'incerta identificazione dell'imputato, avvenuta soltanto in base al prenome [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente si rileva che non può reputarsi idoneo elemento a carico il rapporto fiduciario che legava il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tale da escludere che quest'ultimo avesse potuto scegliere, per la delicata operazione di trasferimento delle armi, altro soggetto.In relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale si svolgono le medesime argomentazioni di cui ai precedenti reati fine. Non si comprende, in definitiva, a parere del ricorrente, in che modo lo spostamento delle armi, ove effettivamente avvenuto, abbia potuto agevolare la cosca, mancando ogni approfondimento dal punto di vista soggettivo della condizione mentale dell'agente. 6.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ai capi T) e V), con violazione degli artt. 125, comma 3, 192, cod. proc. pen., 110 cod. pen., 12-quinquies d.l.n. 306 del 1991, art. 7 legge n. 203 del 1991. Con riferimento al capo T), [OSCURATO:PERSONA] sarebbe titolare effettivo dell'esercizio commerciale solo formalmente intestato a Maria [OSCURATO:PERSONA]. In ordine al capo V), questi figurerebbe quale titolare apparente di un motociclo in sostanza riferibile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La prova fonda sulle intercettazioni, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che attesterebbero, quanto al capo T), l'assenza di ogni capacità decisionale di Maria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che dai dialoghi deriverebbe soltanto l'esistenza di meri consigli resi dal ricorrente alla titolare dell'esercizio commerciale. Non vi sarebbe prova, quanto al capo V), del fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale. Peraltro, le due condotte sarebbero, tra loro, in contraddizione posto che, da un lato, si assume che [OSCURATO:PERSONA] ha intestato alla [OSCURATO:PERSONA] l'esercizio commerciale per eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniali a proprio carico, mentre, dall'altro, gli si contesta di essere stato formale intestatario di un bene (motociclo) riferibile a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti, poi, si rilevano i medesimi vizi e si sostengono le stesse argomentazioni svolte, sul punto, anche per gli altri reati fine. 6.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena irrogata. La motivazione circa la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. non sarebbe tarata sulla persona dell'imputato.L'entità degli aumenti operati per i reati satellite non è giustificata quanto alla misura della pena irrogata ex art. 81 cod. pen. con violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost.7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. D. Putrino, denuncia due vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 7.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo A). Si reputa, da parte dei giudici di merito, l'imputato colpevole del reato quale battezzato a seguito di affiliazione alla cosca e con attribuzione della dote di picciotto, nonché quale preposto al mantenimento dei contatti con i familiari dei detenuti. Prova principale a carico viene indicata nella trascrizione della conversazione del 24 luglio 2013, captata nell'ambito di diverso procedimento, riguardante un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], zio dell'imputato, e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ove lo zio afferma di aver "battezzato" [OSCURATO:PERSONA] nel 2011. Si riporta, a pag. 2 e ss. del ricorso, stralcio dell'indicata conversazione dal quale si ricaverebbe la riluttanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai rituali di 'ndrangheta, confermando che, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] (cioè l'imputato) non era in alcun modo legato al sodalizio e, dall'altro, non consente di comprendere con quale rituale sia avvenuta la presunta affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso zio indica come superflui ed imprudenti vetusti rituali, precisando che il battezzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano avvenuti "tanto per farli". In ogni caso, a voler individuare un contributo, assicurato al sodalizio, da parte del ricorrente, si sostiene che si tratterebbe di soggetto a disposizione della cosca per i giudici di merito, mentre non risulta che questi abbia mai svolto azioni criminose. Inoltre, dalle captazioni registrate emerge che lo zio, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è persona orgogliosa che esalta sempre come proprie tutte le iniziative, ma ciò non rappresenta un dato che può rilevare nel valutare il contenuto del materiale captativo. A conferma di una diversa interpretazione dei colloqui, si riporta stralcio della conversazione del 24 luglio 2013 delle ore 12:00, rilevando che si tratta di colloquio sottoposto a tre differenti trascrizioni, una da parte della polizia giudiziaria, un'altra del perito e la terza da parte del Prof. Romito e si rimarca che soltanto nella trascrizione della polizia giudiziaria vi è il riferimento individualizzante al "nipotino". In definitiva, si sottolinea che pur a fronte del cd. battesimo da parte dello zio, mancherebbe ogni prova di eventuali comportamenti tipici, corrispondenti alla carica e al ruolo che si contesta all'imputato (quello di picciotto). Si valorizza, poi, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] descritto come soggetto che aveva avuto una relazione extraconiugale, con nascita di altri figli illegittimi, avendo in tal modo posto in essere un vero e proprio affronto alla ex moglie, [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'anziano capo clan Pasquale, deceduto nel luglio 2017. Di qui il distacco di [OSCURATO:PERSONA] dalla famiglia e la perdita di ruolo quale capo o reggente trattandosi, dunque, di soggetto non legittimato ai "battezzi". Si sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], dopo la separazione della figlia Silvana, non ha mai avuto frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Né si comprenderebbe come mai il primo maschio della discendenza del capo clan si sarebbe battezzato a ventuno anni quando invece l'età media si attesta per l'inserimento nelle associazioni mafiose intorno ai 16 anni. Del resto, il battezzo sarebbe dovuto avvenire da parte del capo assoluto della famiglia, [OSCURATO:PERSONA], e non sarebbe stato necessario aspettare l'uscita dal carcere di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'attribuzione della dote. Il giudice di appello, a riprova dell'intraneità nell'associazione dell'odierno ricorrente, riporta un'intercettazione, del 9 agosto 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] commenta e descrive con il collega di lavoro Ranieri, un litigio che ha avuto con tale Ivan e di un successivo chiarimento. Si riporta, nel ricorso, parte della conversazione intercettata e se ne propone una lettura diversa da quella resa in sede di merito, nel senso che la lite appare dominata da atteggiamenti protervi, ma è priva di contenuti sostanziali che possano lasciare intendere un agire di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato ad agevolare l'associazione criminale. Inoltre, la sentenza di secondo grado non farebbe alcun riferimento alle dichiarazioni svolte dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, a chiarimento dei motivi della lite.Si contesta l'interpretazione, resa dal giudice in sede di gravame, perché riporterebbe soltanto una parte delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, invece, intendeva mettere in risalto la contraddizione che caratterizzava l'agire di tale Totò che, da un lato, intratteneva assidue frequentazioni con esponenti dell'Arma dei carabinieri e, dall'altro, assumeva comportamenti da malandrino. [OSCURATO:PERSONA] se ne rende, nella motivazione censurata, una interpretazione che valorizza un commento dispregiativo rivolto all'Arma dei carabinieri, invero inesistente. In ogni caso, si ritiene carente, quanto al profilo indiziario, il contenuto della conversazione dalla quale non emerge alcun elemento per trarre la prova dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione sub A).Si commenta l'episodio, avvenuto il 14 dicembre 2019, nei confronti della sorella del ricorrente quando questa veniva aggredita, all'interno dell'abitazione della madre, dal fidanzato della giovane e si descrive detto episodio quale gesto di protezione per la sorella e di affermazione del proprio ruolo che cercava di ricoprire nei confronti della donna, ma non quale atteggiamento mafioso. Altro episodio che viene letto in modo diverso dalla sentenza è quello relativo alla vicenda Cuzzola, indicata nel provvedimento impugnato, come riscontro della tesi che vuole [OSCURATO:PERSONA] autore della spendita del nome del nonno [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza trae la prova da intercettazioni che, però, vengono lette in maniera diversa dalla difesa, la quale sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito materiale edile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dato questo che contraddice l'assunto accusatorio. Inoltre, si sostiene che questi non aveva detto al Leopatri di riferire a Cuzzola di essere anch'egli nipote di [OSCURATO:PERSONA], ma gli aveva detto "digli che sei il nipote di [OSCURATO:PERSONA]". Del resto, che Cuzzola fosse un soggetto vicino a [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe anche dalla nota riportata dai Carabinieri nell'ambito del processo denominato Testamento. Comunque, le intercettazioni proseguono nel senso che sarà poi [OSCURATO:PERSONA], imbarazzato e preoccupato dalla condotta infastidita di Cuzzola rispetto alla circostanza che Leopatri si era presentato quale nipote dei [OSCURATO:PERSONA], a rivolgersi ai suoi familiari ai quali chiederà aiuto per capire come gestire il disguido.Si rimarca che Cuzzola non si è palesato intimidito dal peso criminale di [OSCURATO:PERSONA] e da quello di Leopatri. Inoltre, si sottolinea che, poi, l'intervento era avvenuto da parte di [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente, soggetto che nulla aveva in comune con l'associazione [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva la vicenda Cuzzola sarebbe significativa di una lamentela impulsiva e di modi inadeguati, in un linguaggio non criptico per Cuzzola che riconosce in Leopatri l'assenza di padronanza e non riconosce a [OSCURATO:PERSONA] alcun peso criminale. A riprova della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di tenere i nipoti lontani dal contesto mafioso, assumerebbe rilievo, per il ricorrente, la conversazione del 17 ottobre 2013, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente. Alcun rilievo, poi, potrebbe attribuirsi all'ulteriore episodio relativo al cd. cavallo di ritorno che vede coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi il 16 settembre 2014 aveva chiesto aiuto a [OSCURATO:PERSONA] per il recupero dell'autovettura che poco prima era stata rubata alla sorella. Il ricorrente, quindi, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso abitava vicino alla zona dove da tempo vi è la comunità zingara di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rimprovererà Leopatri di aver ceduto alla richiesta estorsiva degli zingari di pagare 500 € con un contenuto della conversazione dalla quale non può essere ricavato, secondo il ricorrente, alcun elemento indiziante di un agire criminale, perché si tratta di prassi cui accede gran parte dei cittadini che vivono in grandi città. Quanto alla solidarietà ai detenuti della cosca si fa riferimento nei provvedimenti di merito a sei brevi conversazioni telefoniche. Si esclude da parte del giudice anche di appello che si faccia riferimento ad una tesi di laurea che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Elemento di riscontro verrebbe ricavato dalle sentenze di merito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] determinatasi a collaborare con la giustizia. Si rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] era, in quel periodo, in difficoltà economica, con due figli a carico, e che [OSCURATO:PERSONA] ha aiutato la donna esclusivamente per questa ragione, consegnandole 500 €. Dunque, non si sarebbe trattato di elargizione di denaro a titolo di sostegno.In ogni caso, gli episodi ascritti al ricorrente si giustificano per la giovane età e l'impulsività dell'imputato; si rimarca che nessun fatto addebitato può definirsi sintomatico di un agire criminale, mentre emerge soltanto un atteggiamento poco ortodosso in episodi non sfociati in azioni illecite. Le intercettazioni e il periodo di osservazione, peraltro durato dal 2012, hanno dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], al di là di tali comportamenti non corretti, non ha dato alcun contributo alla realizzazione degli scopi dell'associazione, né a favore del nonno [OSCURATO:PERSONA] né a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si giustificano alla luce della situazione familiare di [OSCURATO:PERSONA] il quale, abbandonato dal padre, si è fin da giovanissimo dovuto impegnare nello svolgimento di attività lavorative e ha fatto ricorso a prestiti da finanziare per onorare i debiti contratti. Anche il materiale edile acquistato presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato regolarmente pagato come da fatture di acquisto prodotte in sede di merito. Dunque, per il ricorrente è illogico che il nipote di [OSCURATO:PERSONA] si era dovuto assicurare un finanziamento per poter contrarre matrimonio e ristrutturare e arredare casa, dando a garanzia la propria busta paga. In ogni caso, tutte le condotte a favore di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero determinate da semplici rapporti personali di affetto in quanto si trattava di uno zio. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non risulta al corrente della circostanza e non sapeva se [OSCURATO:PERSONA], suo ex collega di lavoro, fosse o meno un affiliato. Si commentano le intercettazioni, riportate a pagina 474 della sentenza impugnata, relative ai primi tre mesi dell'anno 2014 nelle quali vi sono segnalate le frequentazioni con lo zio [OSCURATO:PERSONA] e i suoi adepti. Si commentano le intercettazioni poste dal giudice a conferma della preoccupazione dei sodali per eventuali attività di indagine. Da ultimo si commenta la conversazione in data 25 febbraio 2014, tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto accusato di essere intraneo al sodalizio, nei confronti del quale si procede separatamente, nella quale [OSCURATO:PERSONA] confida all'interlocutore il suo progetto di subentro al suocero nella posizione di comando del gruppo, sostituendosi al capo clan (cfr. pag. 24 del ricorso). Di qui la dedotta inverosimiglianza della tesi di accusa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], già nel 2011 aveva potuto procedere all'affiliazione dei nipoti di [OSCURATO:PERSONA], quando ancora nel 2014 questi stava pianificando il subentro all'anziano leader. Si deduce, in definitiva, l'assenza di un ruolo dinamico funzionale, posto che [OSCURATO:PERSONA] (nella carenza, comunque, di prova dell'avvenuta affiliazione tramite battesimo), non ha mai posto in essere alcuna azione in attuazione dell'accordo. Si richiama giurisprudenza di legittimità che valorizza l'aspetto funzionale della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, che non può limitarsi dunque a un "fare parte" del sodalizio ma deve assumere un ruolo dinamico e funzionale rispetto agli scopi del gruppo (Sez. U, n. 36958 del 2021, Sez. 6, n. 39112 del 20 maggio 2015). Per il ricorrente, in definitiva, sarebbe indimostrato il dato formale dell'affiliazione e, comunque, non vi sarebbe prova di un contributo attivo in favore del sodalizio. 7.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, cod. proc. pen, con correlato vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. Il diniego fonda sulla gravità della condotta e non si è tenuto conto della giovanissima età dell'imputato, al momento del fatto, elemento ritenuto significativo non soltanto dagli indirizzi affermatisi in sede comunitaria, ma anche nell'ordinamento interno. Tanto che, all'art. 163 cod. pen. in tema di sospensione condizionale della pena si tiene conto dell'età di chi ha commesso il reato quando era infra- ventunenne. Si richiama anche l'art. 83 n. 3 della legge n. 3 del 23 giugno 2017, in tema di ordinamento penitenziario e precedente di legittimità che impone uno specifico obbligo di motivazione, con riferimento alla giovane età che non può reputarsi mero elemento irrilevante (Sez. 1, n. 11607 del 2018). 8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. S. Silvestro, denuncia cinque vizi nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 8.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 512-bis cod. pen., con riguardo al capo O). Si denuncia, in primo luogo, che la sentenza di appello riprende i contenuti di quella del primo giudice, senza risposte relative alle questioni devolute con il gravame e, dunque, è suscettibile di censura da parte del giudice di legittimità, in quanto priva di tenuta informativa e logica. In secondo luogo, si sottolinea che l'impresa individuale L'Arcobaleno dei Sapori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è stata costituita, in data 5 novembre 2014, con versamento del capitale di 9.000 euro, messo a disposizione da suo padre e con la stipula, successivamente, di un contratto di finanziamento. Si assume che l'iniziativa imprenditoriale è stata esclusivamente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha anche espletato l'attività commerciale, senza alcuna interferenza rilevante da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Nell'occasione della conversazione intercettata il 27 marzo 2014, infatti, [OSCURATO:PERSONA] si confronta con la ricorrente sull'opportunità di avviare un'attività economica in forma societaria, con il cugino della donna, con modalità diverse da quelle che riguardano l'impresa individuale di cui al capo O). È l'imputata, infatti, che si sarebbe attivata per individuare l'impresa che ha eseguito i lavori nel locale, sede dell'attività, che ha accompagnato il titolare dell'impresa edile (ditta di costruzioni G.F.) ad effettuare in loco un sopralluogo e a chiamarlo, in data 2 ottobre 2014, apprendendo che non era ancora pronto il preventivo, ad avere i contatti con il proprietario dell'immobile che doveva farsi carico delle spese di ristrutturazione dei locali, a interfacciarsi con i fornitori, a scegliere il commercialista, senza mai spendere il nome del compagno. Si evidenzia che nel testo dello sms inoltrato alla compagna, [OSCURATO:PERSONA] non parla al plurale nell'indicarle di dire al titolare della ditta edile che eventualmente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiamato altra ditta. Ogni altro interessamento di [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio in relazione all'arredamento dell'esercizio commerciale, o circa le disposizioni e direttive nello svolgimento dell'attività economica impartite) troverebbe giustificazione nel rapporto di convivenza tra i due. Si rimarca che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario, per integrare il reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, che vi sia l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di danaro, beni o altre utilità, sicché non assume rilievo il simulato trasferimento di compiti di amministrazione di una società, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata all'elusione dell'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 37375 del 2014, ric. Filardo).Né, si sostiene, gli accorgimenti segnalati dal commercialista, già utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa all'apertura del circolo Hazzard, onde apparire in regola rispetto ai penetranti controlli che avrebbe subito per essere la compagna di [OSCURATO:PERSONA], è circostanza, a parere della difesa, di rilievo, tenuto conto che si tratta di mero consiglio di natura tecnica. Di qui l'illogicità della motivazione nella parte in cui non trova giustificazione all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] all'attività economica da questi svolta e che reputa provato l'espletamento dell'attività imprenditoriale avviata, nell'interesse del congiunto. Secondo la difesa, il reato contestato è reato di pericolo per la cui commissione è sufficiente che l'agente, sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale e il concorrente necessario, compiano qualsiasi negozio con la finalità elusiva prevista dalla norma, con una valutazione del pericolo di elusione da compiersi ex ante, su base parziale, alla stregua delle circostanze che al momento della condotta erano conosciute o conoscibili. Tali essendo i principi interpretativi di riferimento, a parere della ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere atto che l'intestazione a congiunti conviventi non avrebbe avuto alcuna rilevanza, nel procedimento di prevenzione che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto attivare nei confronti dell'imputato, atteso che, nel caso in esame, avrebbe operato la presunzione prevista dall'articolo 26 comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Si tratta di presunzione iuris tantum di fittizietà dei trasferimenti e intestazioni anche a titolo oneroso, a favore di determinati soggetti, tra i quali deve annoverarsi la madre, la moglie e la convivente more uxorio. Cioè i beni trasferiti o intestati a tali soggetti si presumono, fino a prova contraria, appartenenti alla persona sottoposta a misura di prevenzione o, comunque, potenzialmente destinataria della stessa. L'art 12-quinquíes è norma penale sostanziale, volta a punire, con la sanzione della reclusione, l'atto di fittizia intestazione di un bene ad un qualsivoglia soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che l'applicazione della norma non esclude quella di cui all'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965.In tema di reato di trasferimento fraudolento di valori la valutazione della natura fittizia e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale, anche solo eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti che in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'adozione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi rispetto all'atto del trasferimento, capaci di concretizzare la finalità elusiva dell'operazione patrimoniale. La configurabilità del reato non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto a misura di prevenzione siano intestati fraudolentemente a soggetti come i conviventi, indicati dalla legge, per i quali opera la presunzione di interposizione fittizia; ma ciò con la precisazione che in tali casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori, rispetto all'atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice sul piano oggettivo e su quello soggettivo. Quando, quindi, la fittizia intestazione sia fatta in favore di uno dei soggetti menzionati, ai fini della sussistenza del reato è necessario poter trarre la prova da elementi fattuali di cui si dispone, con particolare riferimento alla capacità elusiva. Prova che, nella fattispecie in esame, non sarebbe stata data dalla parte pubblica e, comunque, non è stata considerata nell'apparato argomentativo offerto a sostegno della decisione di secondo grado. Anzi, può affermarsi al contrario che lo strumento utilizzato dagli imputati per sottrarsi da eventuale provvedimento ablativo — quello delle imprese familiari — sarebbe stato assolutamente inidoneo a sortire il risultato perseguito trattandosi di impresa appunto sicuramente destinataria di provvedimento ablativo. 8.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo O) circa la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale. Questa sarebbe giustificata dalla Corte territoriale con argomenti erronei. In particolare, si rileva che, nel caso in esame, la circostanza è contestata nella duplice dimensione del metodo mafioso e del fine di agevolare l'attività mafiosa ed è circostanza aggravante che deve necessariamente essere sottoposta ad una verifica rigorosa, in sede di formazione della prova, sotto il profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'aiuto prestato al sodalizio. Secondo la motivazione della sentenza, la circostanza aggravante sussiste sotto il profilo della direzione finalistica dell'azione di agevolazione mafiosa. Il compagno della ricorrente è indicato come personaggio di spicco della consorteria di cui al capo A), soggetto legato da rapporti personali con la ricorrente, anch'ella intranea alla cosca, che ha partecipato alla costituzione e gestione delle attività commerciale, preservandola dalla probabile ablazione dell'autorità giudiziaria così mostrando la capacità personale del sodalizio che dirige, di poter facilmente occultare la propria gestione e la possibilità di locupletazione incontrollata e nascosta agli organi inquirenti. Per la ricorrente, la motivazione della Corte territoriale si risolve in una mera petizione di principio secondo la quale l'occultamento di un'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica e la sua strumentalizzazione. Tale ragionamento non si confronta con l'assenza del benché minimo collegamento tra l'espletamento delle attività economiche, peraltro rivelatosi fallimentare e gli interessi della cosca. Né pare ritenersi rilevante il rapporto di convivenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'agevolazione deve riguardare non il singolo partecipe alla cosca, ma l'intera cosca anche se questi riveste un ruolo apicale. Quanto alla sussistenza del metodo la Corte territoriale desume dalla presentazione che [OSCURATO:PERSONA] svolge dell'azienda, allorché la inserisce nell'ambito del quartiere Gebbione della città, la sussistenza della fattispecie aggravata oggetto di imputazione. Tuttavia, il reato contestato al capo O) è reato a consumazione istantanea e quindi il metodo deve sussistere e deve caratterizzare le modalità attraverso le quali viene costituita l'attività da schermare, non nelle successive fasi di operatività concreta di questa. 8.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità della imputata in ordine al capo A). La ricorrente, secondo la sentenza di appello, è privilegiata emissaria di messaggi, veicolati nell'interesse del compagno ad altri sodali, mette a disposizione il suo appartamento perché si effettuino incontri riservati tra il compagno i suoi sodali, durante il periodo di indagine, consiglia ed istiga il compagno nella gestione dei fatti di pertinenza del sodalizio. La ricorrente, invece, si sarebbe trovata coinvolta nel procedimento soltanto perché, nel periodo oggetto di indagine, intratteneva una stabile relazione di convivenza con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e non come ha ritenuto la Corte di appello in forza di una consapevole e rilevante adesione al sodalizio. La Corte territoriale, invero, invece di individuare atti e fatti più o meno concludenti, espressivi del contributo organico al sodalizio si affida ad un ragionamento assertivo di tipo sociologico, ritenendo sufficiente affermare che l'impostazione difensiva si scontra con l'esperienza, in rapida evoluzione, che colloca la posizione della donna all'interno della famiglia di 'ndrangheta attribuendole il ruolo di parte attiva nello svolgimento della criminalità mafiosa. Nella sentenza non viene spiegato, però, in forza di quale proiezione probatoria sia possibile sostenere la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] di operare per conto di un gruppo organizzato su base associativa di stampo mafioso e non di relazionarsi con i soggetti o per il solo fatto di essere convivente di [OSCURATO:PERSONA]. Il particolare rapporto personale ed affettivo che legava la ricorrente al coimputato impone, a parere della ricorrente, di verificare se nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] sia stata un soggetto che durante l'attività investigativa ha attuato rilevanti condotte o si sia semplicemente limitato ad ascoltare e a parlare procedendo all'individuazione di un contributo che la stessa avrebbe potuto offrire l'associazione. Si richiama il contenuto della conversazione del 24 luglio 2013 alle ore 12:00, registrata all'interno dell'abitazione della ricorrente, nel corso della quale questa ha posto una serie di domande al suo convivente che, nel risponderle avrebbe rappresentato le sue conoscenze sulla 'ndrangheta. Secondo la ricorrente si tratta di intercettazione che evidenzia soltanto la rappresentazione delle conoscenze del suo compagno derivanti dalla pregressa affiliazione. Questi si è limitato a rappresentare fatti e circostanze di dominio pubblico, non coperte da alcun segreto a differenza di altre occasioni in cui non ha svelato fatti e circostanze di cui la compagna non poteva essere messa a conoscenza.In altri casi, poi, vi sarebbe stato un mero sfogo e confronto del [OSCURATO:PERSONA] con la propria compagna. Si fa riferimento alla conversazione del giorno 11 agosto 2013 delle ore 13:00, relativa all'intestazione del circolo Hazzard in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che secondo la ricorrente non può essere interpretata come l'esternazione di un timore per le sorti dell'associazione ma è mera espressione della presa d'atto delle conseguenze patrimoniali, per il proprio compagno, nel caso in cui suo figlio [OSCURATO:PERSONA] avesse interrotto il rapporto prima del rimborso delle somme dallo stesso anticipate all'atto dell'avviamento. Ancora si riprendono i contenuti delle conversazioni del giorno 11 gennaio 2014 e del 14 gennaio 2014, entrambe delle ore 13:00, nelle quali non vi sarebbe altro che un confronto della donna con il proprio convivente e che, comunque, potrebbero al massimo essere espressione di casi di connivenza non punibile. Quanto alla messa a disposizione dell'associazione della propria abitazione si fa riferimento all'abitazione coniugale anche di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, nel caso di incontri con il proprio compagno, la ricorrente non ha mai partecipato, né ha preso parte a discussioni con i presunti sodali e non è mai stata consentita la comunicazione dei relativi contenuti. Si fa riferimento in particolare agli accadimenti monitorati il 20 agosto 2014 relativi all'incontro presso l'abitazione coniugale del [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e D'Ambrogio, avvenuto in modo appartato proprio per non far sentire il contenuto ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si impegna nella realizzazione del piano associativo, là dove mette in connessione gli ordini dei sodali e le direttive del compagno, si presta ad intestarsi bene finanziati dal compagno, per preservarli dal sequestro, condividendo un destino comune alle compagne degli 'ndranghetisti, a custodire il rispetto dovuto a [OSCURATO:PERSONA] anche quando lo stesso viene arrestato. Per la difesa, si tratta di comportamenti che non possono ritenersi funzionali all'operatività dell'organismo associativo secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Non si potrebbe, peraltro, sostenere che l'attività economica "L'arcobaleno dei sapori" possa essere considerata una longa manus dell'associazione.r. Anzi, durante il periodo di restrizione intramuraria del compagno emerge l'assoluto distacco tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e gli altri componenti del sodalizio, non avendo mai [OSCURATO:PERSONA] affidato alla donna ambasciate da recapitare agli altri associati in libertà. Tale circostanza emerge dalla deposizione dell'ispettore di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], resa all'udienza del 19 maggio 2021, che ha precisato che dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, la ricorrente non ha intrattenuto rapporti illeciti, né sono provati contatti con altri appartenenti alla cosca. Anche l'episodio relativo all'impegno elettorale profuso dall'imputata per tale Caracciolo, candidata nella tornata elettorale, non è elemento rilevante per la difesa perché si tratta soltanto di un impegno a parlare con i parenti, ma non a spendere il nome o la fama dell'associazione. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della partecipazione del soggetto affiliato ad una cosca, non è sufficiente veicolare notizie in maniera episodica, ma è necessario veicolare abitualmente notizie idonee a fornire un contributo causale, volontario, alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale anche sotto il profilo del rafforzamento. La condotta di partecipazione può estrinsecarsi in singoli atti qualificanti l'adesione al sodalizio risultando ininfluente la modesta durata cronologica degli apporti, rilevando piuttosto la qualità dell'apporto, il tempo e le sue modalità, ma è altrettanto vero che la condotta di partecipazione è riferibile solo a chi in via tendenzialmente durevole e continua spenda le proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito agli associati e della metodologia di sopraffazione del gruppo. 8.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si rileva che la mancata concessione del beneficio non può fondare soltanto sulla rilevante gravità dei fatti, posto che altrimenti il legislatore avrebbe previsto delle esclusioni oggettive alla concessione del beneficio. È necessario invece relazionare la gravità dei fatti al singolo soggetto di volta in volta interessato, considerata la vita antecedente e successiva al reato, la condotta processuale, gli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sentenza si fa riferimento ad un giudizio di ordine etico e morale, rispetto alla condivisione, da parte della ricorrente, dello stile di vita del compagno operando, peraltro, un generico e cumulativo riferimento alle gravi condotte realizzate. 8.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento per la continuazione. La Corte territoriale, partita dalla pena di anni 12 di reclusione per il reato associativo, ha operato l'aumento per la continuazione di anni uno di reclusione in relazione alla contestazione di cui al capo O). Tanto senza offrire alcuna giustificazione sulla misura dell'aumento; si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite di questa Corte n. 47127 del 24 giugno 2021. 9. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia la violazione dì legge, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione sulla partecipazione associativa. L'esame delle emergenze probatorie induce a ritenere la sussistenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di un compendio indiziario connotato da crismi di severa contraddittorietà, nel quale la complessiva e generale sostenibilità dell'ipotesi di accusa si arricchisce di elementi con essa coerenti ma soffre, al contempo, la presenza di condotte di tangibile distonia. Il vizio macroscopico che affligge la sentenza consiste nell'aver preteso di desumere la prova del ruolo di partecipe da elementi, in parte, penalmente neutri, in parte, del tutto incapaci di dimostrare l'effettività dell'apporto di quest'ultimo al rafforzamento o anche solo al mantenimento delle capacità operative della organizzazione. Tali elementi consisterebbero: in presunte attività estorsive realizzate tramite la propria figlia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; nei messaggi che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto uscire dal carcere ove era detenuto il padre al fine dì agevolare la cosca; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe delegato la figlia [OSCURATO:PERSONA] affinché potesse compiere, tramite altro soggetto, attività delittuosa contro il genero [OSCURATO:PERSONA], inottemperante ai suoi doveri di assistenza familiare nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA].Orbene, la difesa ebbe modo di produrre una memoria difensiva a chiarimento, con produzione di documenti utili a chiarire la posizione del ricorrente, ma la sentenza non si occupa di tali elementi. In sentenza non è indicato se vi siano stati accertamenti di polizia circa la presenza della figlia del ricorrente all'interno dell'abitazione dei presunti capi della cosca [OSCURATO:PERSONA], né alcun riferimento circa eventuali incontri con gli stessi, nonostante le numerose operazioni di polizia e captazioni, né prova della realizzazione di estorsioni nell'interesse della cosca. Anche la circostanza della presunta preoccupazione della cosca di un eventuale pentimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (condannato per l'omicidio Puntorieri) non dimostra affatto che egli sia affiliato e che svolga un ruolo dell'organizzazione. 10. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa due motivi di ricorso. 10.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione sulla partecipazione associativa. L'esame delle emergenze probatorie induce a ritenere la sussistenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di un compendio indiziario connotato da crismi di severa contraddittorietà, nel quale la complessiva e generale sostenibilità dell'ipotesi di accusa si arricchisce di elementi con essa coerenti ma soffre, al contempo, la presenza di condotte di tangibile distonia. Il vizio macroscopico che affligge la sentenza consiste nell'aver preteso di desumere la prova del ruolo di partecipe da elementi, in parte, penalmente neutri, in parte, del tutto incapaci di dimostrare l'effettività dell'apporto di quest'ultima al rafforzamento o anche solo al mantenimento delle capacità operative della organizzazione. Tali elementi consisterebbero: in presunte attività estorsive realizzate tramite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; nei messaggi che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto uscire dal carcere ove era detenuto il padre al fine di agevolare la cosca; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe delegato la figlia [OSCURATO:PERSONA] affinché potesse compiere, tramite altro soggetto, attività delittuosa contro il genero [OSCURATO:PERSONA], inottemperante ai suoi doveri di assistenza familiare nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la difesa ebbe modo di produrre una memoria difensiva a chiarimento, con produzione di documenti utili a chiarire la posizione della ricorrente, ma la sentenza non si occupa di tali elementi. In sentenza non è indicato se vi siano stati accertamenti di polizia circa la presenza della ricorrente all'interno dell'abitazione dei presunti capi della cosca [OSCURATO:PERSONA], né alcun riferimento circa eventuali incontri con gli stessi, nonostante le numerose operazioni di polizia e captazioni, né prova della realizzazione di estorsioni nell'interesse della cosca. Anche la circostanza della presunta preoccupazione della cosca di un eventuale pentimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (condannato per l'omicidio Puntorieri) non dimostra affatto che egli, e tanto meno la figlia, sia affiliato e che svolga un ruolo dell'organizzazione. 10.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della ritenuta insufficienza dello stato di incensuratezza. 11. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa complessivamente tre motivi di ricorso. 11.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 110, 629, 628, 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il capo C) poiché il ricorrente si è solo adoperato in aiuto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di merito pone, quale principio del proprio ragionamento, il fatto noto (indizio) dell'avere [OSCURATO:PERSONA] parlato con [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò, risale all'assunto per il quale [OSCURATO:PERSONA] abbia poi parlato con i [OSCURATO:PERSONA] (fatto ignoto). Quest'ultimo elemento è posto quale fonte di ulteriore presunzione, per la quale, dal fatto (ignoto) dell'avere [OSCURATO:PERSONA] parlato con i [OSCURATO:PERSONA], viene ricavato il fatto (anch'esso ignoto) dell'essere stati i [OSCURATO:PERSONA] costretti a versare somme di denaro a terzi.Trattasi di praesumptio de praesumpto: il giudice, che ben può partire da un fatto noto (indizio) per risalire a uno ignoto, non può porre il fatto (originariamente) ignoto come fonte di ulteriore presunzione, perché la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio. Premesso, quindi, che i giudici di appello hanno errato nella valutazione della prova indiziaria, l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era solo finalizzato a proteggere la persona offesa, sicché estraneo all'ipotesi di concorso (Sez. 2, n. 37896 del 2017; Sez. 5, n. 41865 del 2018), come si evince dalla lettura dell'intercettazione del 5 gennaio 2014 ore 12:00. La difesa, inoltre, ha fornito prova documentale, di quanto affermato, allegando l'audio originale dell'intercettazione, dove si è avuto modo di sentire che [OSCURATO:PERSONA], intanto, non ride alla battuta fatta dalla sorella, utilizza un tono astioso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della sorella, quando ricorda il rispetto che [OSCURATO:PERSONA] aveva nei loro confronti e, quando ribadisce che solo il rapporto intimo con l'amico lo ha convinto a prestarsi alle sue richieste per vedere di aggiustare "la cosa". Il ricorrente non era dunque portatore di un interesse personale nella vicenda, sicché non può ravvisarsi alcuna responsabilità nei suoi confronti in quanto egli ha agito, quale intermediario contattato dalla persona offesa, nel solo ed esclusivo interesse di questa e, per quello che più importa, lo si ribadisce, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e non di sua iniziativa. Il ricorso denuncia, poi, l'assenza di prova e di accertamento del conseguimento del profitto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché la mancata dimostrazione dell'avvenuta veicolazione, da parte del ricorrente, ai [OSCURATO:PERSONA] dell'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] di mettersi a posto con le altre famiglie mafiose interessate. 11.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), e il vizio della motivazione con riguardo alla aggravante dell'agevolazione mafiosa, mancando il profilo di addebitabilità soggettiva a [OSCURATO:PERSONA]. 11.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 Cst., 125 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod.\ pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 12. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. D. Putrino, devolve due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 12.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 di cui al capo S). La ricorrente risponde del reato di cui al capo S), in concorso con il compagno [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per la fittizia intestazione della titolarità del circolo ricreativo culturale Hazzard, avente ad oggetto la gestione di un centro scommesse, con annesso bar e sala giochi, dissimulando l'effettiva proprietà in capo ai concorrenti che ne avevano l'esclusiva gestione e amministrazione. A parere della difesa le intercettazioni telefoniche e ambientali, poste a base della pronunciata condanna, sarebbero state mal interpretate, tanto che con l'atto di appello si era evidenziata la serie di errori riscontrati nell'attività di trascrizione dalla polizia giudiziaria. Si rimarcano errori di punteggiatura - lì dove, ad esempio, punti interrogativi sono stati sostituiti da punti esclamativi - "vuoti nelle trascrizioni", ovvero segmenti di dialoghi non trascritti che non essendo stati segnalati hanno creato un'apparente continuità dei dialoghi distorcendone gravemente il significato. Doglianze difensive che sarebbero state del tutto trascurate dalla Corte territoriale che dedica alla odierna ricorrente poche pagine. Secondo la tesi recepita nei provvedimenti di merito, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] forniva insieme alla moglie e a [OSCURATO:PERSONA], un contributo rilevante per l'attività commerciale, riconducibile anche a suo padre [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che, contrariamente a quanto supposto in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha mai negato di essere stato, insieme con la propria compagna [OSCURATO:PERSONA], gestore del circolo Hazzard. Come emerge dalla corretta interpretazione delle conversazioni (tra le quali si indica quella del 24 luglio 2013 ore 10:00 e quella, non trascritta, di pari data ore 17:23) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sfrutta il momento di bisogno del figlio per riaffermare il proprio ruolo genitoriale e recuperarne così il rapporto ormai da tempo incrinato, aiutandolo nell'apertura dell'attività.Merita pertanto, secondo la ricorrente, severa censura la tesi accusatoria condivisa dalla Corte di appello, secondo la quale gli investimenti nel settore delle scommesse erano l'attuazione di un programma criminale volto all'inserimento della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle scommesse ed attuato grazie ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: se mai tale intenzione è esistita essa è da ricercare negli obiettivi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spiega, nel corso del suo interrogatorio, confermando quanto esposto dal figlio il 2 agosto 2018, quali fossero le sue intenzioni: dimostrare alla ex moglie [OSCURATO:PERSONA] e a "tutto l'hinterland" di poter riavvicinare il figlio a sé, evitando così di fare il "loro gioco"; che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mirasse ad altri scopi, quale quello di una "ri-espansione" territoriale nel settore delle scommesse, non è un dato provato, ed anche a volere ammettere l'esistenza di riscontri in tal senso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] andrebbe semmai ricondotta ad un tentativo di manipolazione e sfruttamento dell'attività che i due giovani stavano avviando. Le intercettazioni, infatti, attestano un contributo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di natura meramente pratico-burocratica. Un dato è certo: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato 10.000,00 euro alla giovane coppia: l'intercettazione (11 agosto 2013 ore 13:54), parcellizzata, crea un problema di esatta comprensione; ancora una volta il dato testuale è smentito dai diversi elementi emersi dall'ascolto dei file audio. In definitiva, a parere della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] assiste i due giovani seguendo i lavori di ristrutturazione del circolo e si fa carico di parte delle spese, ma non elargisce danaro, né diviene loro socio. Si ribadisce che, nell'intercettazione del 25 febbraio 2014 delle ore 11:03 emergerebbe, che [OSCURATO:PERSONA] aveva "fatto la saletta" ad [OSCURATO:PERSONA], nel senso che a conti fatti, la saletta era stata da lui realizzata e che, a fronte di tale aiuto, il padre si sarebbe aspettato dal figlio [OSCURATO:PERSONA], altro comportamento. A sostegno della tesi che vuole [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dominus del circolo Hazzard, i giudici di merito richiamano l'intercettazione dalla quale emergerebbe il contributo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei lavori di rifacimento dei locali. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per affrontare i lavori d'interesse del figlio, ha fatto ricorso ad ogni sua amicizia e conoscenza: questo non può dirsi un comportamento anomalo. Non è anomalo che un figlio chieda al padre aiuto, o — come nel caso di specie — che un padre si dica disponibile ad aiutare il figlio e provveda a contattare falegnami, fabbri, muratori di propria conoscenza; così come non è anomalo che un padre contatti un amico stretto per chiedergli un aiuto. Il contributo di [OSCURATO:PERSONA], che evidentemente aveva del tempo libero, ha riguardato l'installazione del bancone e le modifiche da apportare allo stesso; che poi fosse [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a valutarne il risultato e ad approvarne il progetto è un dato che nessuno ha mai smentito. Peraltro, si considera la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] riteneva suo figlio [OSCURATO:PERSONA] privo di capacità (in questo senso deporrebbero le intercettazioni del 24 luglio 2013 ore 10:00, quella del giorno 11 agosto 2013 ore 13:00, quella del 25 febbraio 2014 ore 11:03) e comunque, ne aveva scarsa considerazione. Si rimarca che le sentenze di merito hanno utilizzato, a sostegno della tesi accusatoria, intercettazioni di alcun contenuto indiziante (cfr. pag. 15 e ss. del ricorso) e che, in definitiva, sarebbero stati [OSCURATO:PERSONA] e la compagna a servirsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma mai questi erano diventati soci del padre. In ogni caso, si evidenzia che in alcuna delle intercettazioni emergerebbe l'intestazione fittizia, perché nessuno degli intercettati ha mai fatto riferimento ad aspetti illeciti dell'attività della coppia. Ancora si trascura la captazione del giorno 11 agosto 2013, nella quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] afferma che, dal mese di settembre, anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto titolare dell'attività (ruolo mai ricoperto, per essere, poi, [OSCURATO:PERSONA] diventato promoter). Si confuta, su tale colloquio intercettato, l'interpretazione resa nella sentenza, soprattutto per il riferimento di alcune frasi a [OSCURATO:PERSONA], mentre invece queste erano da ascrivere ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si sottolinea il carattere egocentrico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, nel discorrere con la propria compagna e con estranei, si attribuisce il ruolo di dominus dell'operazione, come in altre. Ma tale ruolo questi non rivendica mai né con il figlio [OSCURATO:PERSONA], né con la [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta, poi, che dalla conversazione ambientale tra Maria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui a pag. 21 del ricorso, emerga la titolarità effettiva del circolo Hazzard in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, infine, esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 per il riconosciuto contrastante rapporto con il suocero.La motivazione, quindi, sarebbe contraddittoria, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcun ruolo di schermo, con il fine di elusione, né ha agito con il dolo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Infine, non verrebbe attribuito alcun rilievo all'attività effettivamente svolta dalla giovane, all'interno del circolo, senza quindi che alla ricorrente potesse essere riconosciuto il ruolo solo formale di prestanome. Si richiama l'indirizzo di legittimità secondo il quale per la configurabilità del reato di intestazione fittizia, necessita che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di misura di prevenzione patrimoniale. Sicché, anche l'intestatario fittizio deve essere a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge e devi agire con il dolo di aggirarle (n. 45080 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non aveva precedenti penali, non aveva rapporti con il padre, non aveva mai assunto comportamenti illeciti, risultando peraltro, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all'epoca della relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], assolto da reato di mafia. 12.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 157 cod. pen. Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, anche considerati i periodi di sospensione, il reato è estinto per prescrizione. 13. La parte Civile IPNS, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria in relazione ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese processuali, come da nota. 14. Le difese degli imputati hanno fatto pervenire tempestive richieste di trattazione orale, ai sensi dell'art. ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.All'esito della discussione, all'odierna udienza, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono fondati limitatamente al reato di cui al capo O), per le ragioni di seguito indicate, con inammissibilità, nel resto, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto, nel resto, di quello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il reato di cui al capo B) è contestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e riguarda la condotta estorsiva, riqualificata in primo grado quale tentata estorsione pluriaggravata, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in veste di mandante, nonché da [OSCURATO:PERSONA] quale materiale esecutore, ai danni del titolare dell'impianto di rifornimento IP sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (pag. 95 e ss. della sentenza di appello). 2.1. Il primo e secondo motivo di ricorso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo B) sono manifestamente infondati. 2.1.1. Si rileva, preliminarmente che pur se, in taluni punti, la sentenza di appello richiama, per relationem, il contenuto di quella di primo grado, questa comunque svolge, con ragionamento non manifestamente illogico, l'esame dei motivi di appello rispetto ai quali rende puntuale, esauriente e corretta disamina. Tanto, in conformità all'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relationem (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252) che esclude l'illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e il giudice abbia dimostrato, con autonoma valutazione, di fare proprie le argomentazioni ivi contenute. I giudici di appello, con ragionamento non manifestamente illogico, giustificano i motivi per i quali alla richiesta ai danni del titolare dell'impianto di rifornimento di cui al capo B) dell'imputazione doveva essere attribuita natura estorsiva, dando atto, senz'altro, anche della versione difensiva resa da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio, per ricavarne il dato coerente della certa riferibilità della richiesta veicolata alla persona offesa da [OSCURATO:PERSONA], all'imputato (cfr. pag. 95 e ss.). Anzi dal contenuto delle spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ricava, secondo un ragionamento articolato e logico, il dato secondo il quale l'imputato ha, in sostanza, ammesso la riconducibilità della somma di danaro pretesa da [OSCURATO:PERSONA] a sé stesso, attuando con la richiesta posta in essere una condotta ben collaudata, messa a segno in plurime circostanze dai due, ritenuta, peraltro, frutto di tecnica di affinamento nelle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], considerazione, quest'ultima, con la quale il ricorso non si confronta compiutamente. Del resto, il motivo non contrasta l'intero ragionamento probatorio perché ripropone la tesi difensiva, già contraddetta con argomenti non manifestamente illogici, ignorando peraltro che la condotta rientrava in un metodo estorsivo collaudato attuato nella zona di riferimento del sodalizio e l'assenza di qualsiasi documento attestante la reale sussistenza del presunto credito di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si rileva che la richiesta attiene ad un potere discrezionale del giudice, quello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. che, nel caso al vaglio, trattandosi di procedimento definito nelle forme del rito abbreviato, è ammissibile soltanto quando per il giudice detta prova è assolutamente necessaria, nei limiti fissati dalla previsione di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Infatti, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti — ivi compreso il pubblico ministero nonostante non abbia più il potere di consenso sulla richiesta del rito speciale — non possono far valere un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andall, Rv. 253729).Va, poi, rimarcato che con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Resta, in ogni caso, sempre salvo, secondo la pacifica lettura dell'art. 603 cod. proc. pen., il potere del giudice di secondo grado, di provvedere d'ufficio alla rinnovazione istruttoria, ai sensi del comma 3 del citato articolo, ove lo ritenga assolutamente necessario, previsione che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, è applicabile al rito abbreviato non condizionato. Si tratta di norma che regolamenta il potere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio, in caso di assoluta necessità, nell'ambito del rito abbreviato anche quando si tratti di elementi di prova sopravvenuti, o scoperti dopo il giudizio di primo grado (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318; Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266145; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Rv.253729). Deve allora rilevarsi come il motivo di ricorso, non solo non ha disvelato le ragioni della presunta decisività delle dichiarazioni della persona offesa, limitandosi a sostenere che l'escussione avrebbe avuto il fine di confermare la versione difensiva e di verificare la natura delle relazioni personali e patrimoniali con l'imputato. Ma la censura, peraltro, non si è confrontata, compiutamente, con la motivazione con cui l'ordinanza di rigetto pronunciata in grado di appello ha respinto l'istanza, non solo perché reputata inedita, rispetto alla richiesta di rito abbreviato cd. secco, ma anche perché ritenuta prova non decisiva, ratio decidendi non avversata se non in modo generico, con il motivo di ricorso. 2.2. Va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], relativo al capo B). Si tratta di censura del tutto corrispondente al motivo di appello devoluto sul punto, al quale la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esaustivo. Si osserva che la motivazione articolata, completa e non manifestamente illogica svolta, sul punto, dalla Corte territoriale, tratta, peraltro, da una lettura lineare e logica delle captazioni registrate riportate in sentenza, non consente di aderire alle censure difensive e, invece, impone di reputare corretta la qualificazione del reato come tentativo di estorsione pluriaggravato nonché di considerare il relativo motivo di ricorso mera reiterazione di quello di gravame (nel senso che il motivo di ricorso non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Del resto, che il distributore si trovasse in una zona di "competenza" della cosca [OSCURATO:PERSONA] è dato che i giudici di secondo grado giustificano non sulla base di mere illazioni, ma spiegando, con ragionamento lineare e logico, che l'attività si trova a circa una decina di minuti da via [OSCURATO:PERSONA], in cui i [OSCURATO:PERSONA] gestivano il circolo Hazzard e l'impresa agricola, formalmente intestata alla madre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di fatto divenuta presidio del sodalizio, luogo dove, proprio dopo aver parlato con Logiudice, il [OSCURATO:PERSONA] si era portato. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale, si rileva che questa è contestata nella duplice forma del metodo e dell'agevolazione della cosca e che è non manifestamente illogico il ragionamento dei giudici di secondo grado secondo il quale il metodo mafioso può ravvisarsi nell'insistenza della pretesa e nella perentorietà dell'approccio, a fronte dell'indifferenza rispetto alle giustificazioni addotte dalla persona offesa, nelle ripetute visite svolte presso l'attività commerciale da parte di uno stretto collaboratore del capo cosca della zona di riferimento. Questa Corte infatti, si è espressa nel senso che nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182 Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884). Tanto, attuando uno scopo tipico della consorteria in esame, che nell'attività estorsiva ai danni delle attività commerciali riponeva una delle proprie principali fonti di reddito e di incremento economico, attraverso attività illecita ben nota al [OSCURATO:PERSONA] perché partecipe di molteplici episodi delittuosi, attuati con analoghe modalità operative di pari spessore criminale, in diretto rapporto di collaborazione con il vertice del sodalizio. 3. Il capo C), contestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riguarda la condotta degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], che entrambi i giudici di merito hanno qualificato all'interno del reato di estorsione pluriaggravata commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente "Gino" e "Franco"), titolari del Punto "SNAI" sito in [OSCURATO:PERSONA], via del Torrione, n. 36/ A, sulla base delle intercettazioni e di una serie di elementi logici, complessivamente valutati. 3.1. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo C) è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Il dedotto travisamento della prova per omissione, invero, fonda sulla sollecitata, inammissibile, rivisitazione del contenuto della principale intercettazione a carico, del 4 gennaio 2014, nonché di quella intercorsa tra il ricorrente e la convivente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorso di contenuto diverso rispetto a quello attribuito ai dialoghi dalle sentenze di merito. Del resto, il ragionamento non manifestamente illogico dei giudici di secondo grado (cfr. pag. 109 e ss.), individua correttamente il concorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella condotta contestata, nella fase ideativa e preparativa del reato, in rapporto di causalità efficiente con l'attività materiale attuata dai concorrenti, nonché quale destinatario della somma estorta. La Corte di appello ricava dalla stessa viva voce intercettata, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i contorni della vicenda e la sistematica attività estorsiva perpetrata ai danni di imprenditori reggini, tra i quali i fratelli [OSCURATO:PERSONA], laddove rivelava nei dialoghi captati come fosse ortodosso rivolgersi al referente mafioso per l'esecuzione dei lavori edilizi e, nel caso di specie, mostrandosi offeso per l'offerta da parte dei [OSCURATO:PERSONA] della somma a titolo di risarcimento per la "mancanza" commessa dagli stessi. Peraltro, si rimarca che non varrebbe ad escludere la responsabilità del ricorrente il rifiuto dell'imputato a ricevere il danaro, comunque avendo questi disposto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, che la somma fosse versata dai [OSCURATO:PERSONA] nella cassa comune della cosca, all'epoca facente capo all'anziano capo clan [OSCURATO:PERSONA].La sentenza, peraltro, valorizza il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui il primo afferma di essere a conoscenza dello sgarbo fatto da [OSCURATO:PERSONA] e di aver avvertito l'impiantista (Basile) di farsi pagare subito, perché dopo 15-20 giorni poteva accadere qualcosa, così alludendo a un intervento punitivo in danno dei committenti [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione ben argomentata e logica dei giudici di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi mostrato offeso allo scopo di riaffermare il proprio ruolo di vertice, aveva rifiutato il danaro, pur accettando le scuse, ma dicendo che dovevano mandarlo a [OSCURATO:PERSONA] (che è la stessa cosa, in quanto "basta che arrivano" alla cosca) e affermando che adesso i [OSCURATO:PERSONA] dovevano mettersi a posto con gli altri, cioè con le altre famiglie, così rendendo palese, secondo il non illogico ragionamento dei giudici di merito, la consapevolezza del rapporto estorsivo e il proprio contributo causale alla consumazione del reato che rientra tra gli scopi della cosca, a beneficio della quale, infatti, erano state versate le somme. 3.2. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo C) sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità e comunque generici. 3.2.1. Il travisamento probatorio, infatti, è denunciato in modo generico e si incentra, piuttosto, su una diversa valutazione del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate (fra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA]). Del resto, sono inammissibili, perché non autosufficienti, le censure concernenti l'interpretazione delle conversazioni intercettate che si basano sulla riproduzione parziale e per stralcio delle verbalizzazioni, senza che il Collegio sia stato messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di riferimento. Si è, infatti, chiarito che «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Sono, in particolare, non consentite le censure che riguardano il "tono" delle conversazioni e la presenza o meno di forme interrogative o indicative, sia perché si tratta della mera reiterazione di analoghe censure già proposte nei gradi di merito (e finanche nella fase cautelare), ma che hanno trovato puntuale risposta, sia perché finalizzate a sollecitare la Corte di legittimità ad una diversa valutazione del materiale probatorio che, in virtù della scelta processuale compiuta dall'imputato, è pienamente utilizzabile così come trascritto. 3.2.2. L'inammissibilità del motivo di ricorso concerne, in particolare, le censure mosse al criterio probatorio seguito dai giudici di merito con riguardo alle intercettazioni di conversazioni intervenute tra soggetti diversi dall'imputato che riferiscono elementi accusatori a suo carico. Il canone probatorio seguito dai giudici di merito è pienamente aderente ai principi espressi in sede di legittimità, ribaditi nella sentenza delle Sezioni Unite Sebbar nella quale si è affermato che «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, che richiama, peraltro, il costante orientamento di legittimità già affermato da Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392 e da altre decisioni, tra cui Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 25181). In particolare, si è affermato che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (in questo senso, si veda Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747). Con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni operate tra soggetti diversi dall'imputato i quali riferiscono di notizie apprese da terzi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042). Con riguardo, poi, alle intercettazioni operate tra soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale i quali riferiscano e discutano di fatti appresi nel contesto associativo, si è affermato che «gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509). In particolare, si è fatto riferimento all'esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro. La sentenza impugnata, allorquando trae le conclusioni sulle captazioni effettuate tra i co-imputati, formula un giudizio di assoluta attendibilità, sia dal punto di vista della credibilità soggettiva, sia dal punto di vista di quella oggettiva e della coerenza del narrato, che il ricorso non contesta specificamente, se non limitandosi ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] un tratto caratteriale egocentrico e a [OSCURATO:PERSONA] un torno burlesco, che anche sul piano logico non contraddicono la circostanza esposta in sentenza. Infatti, con riferimento alla credibilità soggettiva, i giudici di merito hanno evidenziato che le conversazioni si svolgevano in un contesto che gli interlocutori ritenevano senza alcun dubbio sicuro. Quanto all'intrinseca credibilità delle dichiarazioni etero accusatorie, i giudici di merito hanno evidenziato che si trattava di affermazioni reiterate, rese in tempi diversi e sempre coerenti nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il coinvolgimento nell'attività estorsiva. È utile, anche, evidenziare che dette conversazioni afferiscono al contesto associativo dell'associazione «'ndrangheta», della quale i conversanti costituiscono associati di elevato spessore criminale e di elevato grado.I giudici di merito hanno, ampiamente, illustrato la valenza delle conoscenze apprese dai soggetti appartenenti all'organizzazione criminale che, proprio perché ritenuti soggetti qualificati all'interno della medesima associazione, rivestono un notevole valore probatorio perché caratterizzate dalla pregnanza delle relazioni delinquenziali esistenti in un «circuito chiuso» qual è l'associazione mafiosa denominata «'ndrangheta». Le notizie emerse nelle indicate conversazioni integrano, come hanno correttamente evidenziato i giudici di merito, una condivisione delle conoscenze fra gli adepti, realizzando quella diffusione interna al circuito associativo di conoscenze relative alla vitalità stessa dell'organizzazione criminale, e alla sua ordinata operatività nella Provincia. I giudici di merito hanno, con concorde valutazione, concluso che le notizie di cui si discuteva nell'ambito delle conversazioni intercettate riguardavano direttamente i conversanti, quali depositari dell'ordine mafioso all'interno della Provincia e degli equilibri locali della organizzazione, tanto che le stesse, lungi dal poter essere assimilate a pure e semplici dichiarazioni de relato, costituiscono un patrimonio comune degli associati in merito all'attività propria della cosca mafiosa (Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585). Si è, correttamente, evidenziato che quando gli appartenenti alla «'ndrangheta» discutono di questioni dell'organizzazione lo fanno sempre per scienza propria e diretta, seppure ricavata dalle conoscenze condivise all'interno del gruppo criminale, trattandosi di condivisione assolutamente necessaria per la sopravvivenza e il mantenimento degli equilibri interni. Sono, in particolare, caratterizzate da un inammissibile contenuto ipotetico e rivalutativo quelle censure che addebitano a [OSCURATO:PERSONA] una condotta menzognera, che egli stesso nega, e che sarebbe stata facilmente verificabile tirando ingiustamente in ballo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. È, del resto, priva di valore la circostanza che nel periodo durante il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto ad intercettazione non siano state registrate richieste estorsive provenienti dalla sua voce, poiché si tratta di un elemento privo di capacità critica, anche di tipo logico, non escludendosi per ciò solo che egli abbia ricevuto il denaro versato dalle vittime, tanto più che si è evidenziato in sentenza che il ricorrente viveva nello stesso edificio del nonno [OSCURATO:PERSONA] e costituiva un canale sicuro per fargli pervenire il denaro.I giudici di merito, d'altra parte, hanno logicamente spiegato il silenzio omertoso serbato dai [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'estorsione subita che risulta, invece, documentata dalle captazioni che pure li riguardano. Le persone offese, del resto, sono state comunque costrette ad ammettere di avere versato le somme senza, tuttavia, volere spiegare la causale: si tratta di un elemento di fatto che i ricorsi trascurano, così articolando una critica generica alla decisione impugnata. 3.2.3. Anche per quello che riguarda le circostanze aggravanti dell'art. 416- bis.1 cod. pen. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, ove si ponga mente, come ha ricordato la Corte d'appello, alla modalità utilizzata, tipicamente espressiva della forza intimidatrice mafiosa. I fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano destinatari di minacce esplicite e particolarmente gravi (possibilità che accadesse qualcosa di grave che poteva impedire il saldo dei lavori), mentre con riguardo alla direzione finalistica della condotta, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che le somme versate dai [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente convogliate nella cassa comune della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul capo C) è inammissibile. Accantonata, perché inammissibile, la doglianza sull'errata nella valutazione della prova poiché caratterizzata dai medesimi difetti che sono stati rinvenuti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non resta che ricordare quanto logicamente affermato dai giudici di merito circa la natura dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] che, operando di sua iniziativa e non a richiesta della vittima, non era affatto finalizzato a proteggere la persona offesa, ma a sollecitare il rispetto delle regole mafiose che governano quel territorio nel quale egli stesso opera come longa manus dei [OSCURATO:PERSONA] per raccogliere e fare versare il pizzo mafioso («il problema era praticamente che mi sono visto con [OSCURATO:PERSONA] e aveva già ... era aperto, era quasi aperto. Gli ho detto io: "ma hai parlato con qualcuno per questo Punto SNAI?", ma gli ho detto così perché so come vanno le cose a Reggio»). La conversazione, specificamente valorizzata dai giudici di merito, rende evidente non soltanto il ruolo di esattore svolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che presidia il territorio e vessa gli imprenditori ricordando loro "come vanno le cose", ma anche il pieno coinvolgimento dell'organizzazione mafiosa destinataria della somma estorta.Circa la denunciata mancanza di consumazione del reato, va anzitutto evidenziato che l'atto di appello, così come sunteggiato nella sentenza impugnata, non si doleva affatto di tale questione, facendo piuttosto leva sul presunto rifiuto di ricevere la somma da parte del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rifiuto che, comunque, lo stesso ricorrente esclude di avere riferito alle vittime. D'altra parte, come si è poc'anzi ricordato, le persone offese, pur palesemente reticenti per le pressioni subite, sono state comunque costrette ad ammettere di avere effettivamente versato le somme — circostanza pure pacificamente emersa dalle intercettazioni —, sicché è priva di rilievo l'argomentazione difensiva secondo la quale non vi sarebbe la prova del conferimento nella cassa comune della cosca, poiché è risultato accertato, sulla base di un non illogico giudizio di fatto solidamente ancorato alle risultanze probatorie‘ che il ricorso cerca di avversare in modo parcellizzato, che il denaro, indipendentemente dallo stizzito formale rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA] che comunque pretendeva un ulteriore somma a titolo di risarcimento dello "sgarbo subito", è pervenuto al gruppo criminale [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la funzione di esattore svolta dal ricorrente, che si è attivato "di propria iniziativa" a beneficio della cosca per riaffermare il dovere imposto agli imprenditori di pagare il pizzo sulle attività economiche e ha poi incamerato le somme con l'incarico di recapitarle ai destinatari, è stata lucidamente sottolineata dai giudici di merito mediante il puntuale richiamo a specifici elementi di prova (intercettazione 5 gennaio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) che il ricorso omette di esaminare e dai quali è stata positivamente accertata la dazione e l'incameramento della somma («quando gli ho detto io "ma che devi fare?" ... mi ha detto che "gli devi portare qualche cosa ... perché io già li ho dati ad [OSCURATO:PERSONA]" mi ha detto; gli ho detto io non li vuoi dividere in questo modo, mi ha detto "non so chi glieli mette insieme ...gli ho detto "è la stessa cosa" ... e mi ha detto "quando ci devi andare e gli porti i soldi?" ... vabbo' li ho presi e me li sono portati "tutti questi soldi, questi gli dar»). D'altra parte, come risulta dalle non contestate valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, dopo l'iniziale reazione recalcitrante, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha fornito precise istruzioni, che sono state giudicate indicative della consumazione del reato, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di far pervenire a [OSCURATO:PERSONA] la prima somma e di raccogliere le ulteriori dazioni a suo vantaggio, quale ristoro dello "sgarbo" («[OSCURATO:PERSONA]: "o arrivano da una parte ... basta che arrivano ..."; [OSCURATO:PERSONA]: "gliel'ho detto ..."; [OSCURATO:PERSONA]: "la prossima volta quando si rende conto e mi fa fare il lavoro e mi dà i soldi del lavoro a me ..."»), nonché quelle da consegnare agli altri clan. 3.3.1. È inammissibile pure il motivo di ricorso sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, con il quale si contesta l'addebitabilità soggettiva a [OSCURATO:PERSONA], sia perché l'aggravante è contestata anche sotto il secondo profilo del metodo che il ricorso non contesta, così palesandone la non decisività, sia perché la censura è formulata in termini puramente astratti e confutativi, sicché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato il ruolo concretamente svolto dal ricorrente, quale tramite dei [OSCURATO:PERSONA], a vantaggio della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 4. I capi S), T) e U) riguardano le intestazioni fittizie di imprese aventi per oggetto alcuni centri scommesse ubicati nella città di [OSCURATO:PERSONA] e che attestano, secondo i giudici di merito, l'infiltrazione della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle scommesse online, anche grazie alle competenze acquisite da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in tale settore. I contenuti delle conversazioni telefoniche ed ambientali dimostrano, secondo i giudici di merito, il diretto interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell'apertura, avviamento e successiva gestione dei tre esercizi, per i quali si è avvalso del proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], oltre che dei prestanome [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Maria e DOMIZIANI (quest'ultimo assolto per mancanza dell'elemento soggettivo). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente» (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989 - 03). Si è, del resto, chiarito che «il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua integrazione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, sicché la valutazione attinente al pericolo di elusione della misura deve essere compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale» (Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022 - dep. 2023, Santucci, Rv. 284386). Più in particolare, si è precisato che «il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario» (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021 - dep. 2022, Aquino, Rv. 282770 - 03). Circa il ruolo del soggetto interposto, si è precisato che «per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992), è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res» (Sez. 5, n. 48415 del 06/10/2014, Mazzoni, Rv. 261027). Esemplificativamente, si è affermato che «ai fini della configurabilità del reato d'intestazione fittizia di quote sociali (art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) non è sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle già menzionate quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto» (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, P.M. in proc. Mollica, Rv. 265904). Non va, da ultimo, dimenticato che la giurisprudenza di legittimità, esaminando proprio un caso che riguarda uno degli odierni imputati, ha affermato che «in tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico ed operativo al soggetto che risulti essere il prestanome del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest'ultimo fornite, al fine di costituire un'impresa commerciale e di approntare l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività /1) aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione dell'obiettivo illecito consistente nell'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome» (Sez. 2, n. 4450 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276304 - 02). 4.1. Il nono motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], relativo ai reati di cui ai capi S), T), U), il decimo motivo di ricorso sul capo V), nonché il dodicesimo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per i reati di cui ai capi R), S), T) e U) sono manifestamente infondati. 4.1.1. Si richiamano, in via generale, tutte le argomentazioni che verranno svolte ai § 4., 4.3. (posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e 4.4. (posizione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). Va, poi, precisato che il prospettato travisamento delle conversazioni registrate, con riferimento alla sussistenza del reato di cui al capo S) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risulta non correttamente dedotto, considerato che, in definitiva, si sollecita un'alternativa lettura quanto al significato dei colloqui, dei dialoghi intercettati e si prospetta l'omessa valutazione di una captazione (quella del giorno 11 agosto 2013) di cui non si illustra, compiutamente, la decisività. È noto, infatti, che (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado e che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). La censura, poi, con riferimento ai capi T) e U) non è specifica perché non si confronta con il complesso della motivazione della Corte territoriale che si fonda non soltanto, come invece sostiene il ricorso, sulle dichiarazioni del collaboratore Gennaro, che risulta confortato dagli elementi di riscontro esterno che si sono già in precedenza citati.Si richiamano, comunque, sul punto, gli argomenti indicati nel § 4.3. per il concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], provati, secondo il non illogico giudizio della Corte territoriale, sulla base di ulteriori fonti di prova con le quali il ricorso non si confronta compiutamente. La censura di cui al decimo motivo, relativa al capo V) relativa all'assenza di finalità elusiva, è generica e versata in fatto, dunque inammissibile. Si rileva che questa non si confronta con il contenuto preciso e dettagliato della motivazione della sentenza di appello (cfr. pag. 311 e ss.) che, invece, proprio alla stregua di una interpretazione lineare e immune da illogicità manifesta dei dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sottolinea la finalità elusiva dell'originaria intestazione del motociclo, solo formalmente attribuito a [OSCURATO:PERSONA], rispetto a provvedimenti ablativi di imminente applicazione, dei quali gli stessi conversanti non conoscono i tempi, ma che si aspettano e che intendono prevenire, con l'attribuzione a un terzo, non gravato, della titolarità formale del mezzo. Tanto che, successivamente, l'intestazione dello stesso mezzo passa a un ulteriore intestatario formale, [OSCURATO:PERSONA]. Non si comprende, dunque, il contenuto della censura proposta, nella parte in cui sottolinea la collocazione temporale dell'intestazione in epoca successiva alla separazione del [OSCURATO:PERSONA] dalla ex moglie [OSCURATO:PERSONA], risultando dall'esame dei dialoghi intercettati, per come ricostruiti nei provvedimenti di merito, nemmeno contestati dal ricorrente, la sussistenza del chiaro fine elusivo dell'intestazione rispetto a misure ablative penali e non a sanzioni per condotta di guida irregolare. 4.1.2. Il dodicesimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale per i reati di intestazione fittizia di cui ai capi R), S), T), U), è manifestamente infondato. Si propone una lettura alternativa della finalità delle intestazioni fittizie (personale per il capo R), familiare per i capi S), T), U), che non tiene conto della motivazione lineare e logica, offerta dalla Corte territoriale che vede negli investimenti operati, tramite intestazioni fittizie, da parte del leader del sodalizio, attività delittuose risultate funzionali agli interessi economici della cosca, dirette a consentire l'espansione del sodalizio in un nuovo settore, quello delle scommesse online, dalle quali il gruppo nel suo complesso ha tratto incrementi economici.Peraltro, con riferimento al capo R), si è descritta la sede dell'impresa agricola formalmente intestata alla madre non convivente di [OSCURATO:PERSONA], quale vera e propria roccaforte del gruppo, dove avvenivano incontri al vertice, in un evidente rapporto strumentale, rispetto agli scopi e all'operatività della cosca, considerazione non attaccata da specifiche censure con il ricorso. Si tratta, peraltro, di attività di impresa avviata proprio mentre [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (dal 24 febbraio 2012) e quindi soggetto alle relative restrizioni patrimoniali in campo di cessione o acquisto di beni e trasferimento di somme o valori, gestita e finanziata integralmente dal ricorrente, con compiti meramente esecutivi affidati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si occupavano della distribuzione dei prodotti caseari. Sotto tale profilo, deve essere riconosciuta come non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale che, in sostanza, individua nella condotta descritta un'attività di agevolazione dell'intera cosca, tenuto conto che, attraverso l'attività di impresa, [OSCURATO:PERSONA] ha attuato un canale apparentemente lecito di immissione dei suoi proventi illeciti, nonché manifestazione riconoscibile all'interno della comunità locale dell'affermazione della supremazia mafiosa del gruppo. Si richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267299 Sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015, Cosentino, Rv. 262776; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252282) la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.12-quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992) in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie un distributore di benzina) attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica. 4.2. Il nono e decimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sui capi T) e V) sono inammissibili. La censura vede su un'alternativa interpretazione dei brani registrati, che sono la principale fonte di prova a carico, critica non consentita in sede di legittimità, a fronte della lineare e logica interpretazione che, di quei colloqui, ha reso la Corte territoriale (cfr. pag. 272 e ss.).Si contesta, quanto al capo T), l'assenza di ogni attività di gestione del ricorrente che si sarebbe limitato a dare meri consigli a sua moglie, Maria [OSCURATO:PERSONA], formale intestataria dell'attività. Ciò è contraddetto, nei convergenti provvedimenti di merito, dal contenuto dei dialoghi intercettati, in sostanza non contestato specificamente con il ricorso, che attestano, invece, che la ditta individuale, formalmente intestata a Maria [OSCURATO:PERSONA], era gestita ed amministrata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] su impulso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. anche pag. 427 e ss. della sentenza di primo grado, ove Maria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si raccontano i reciproci espedienti azionati per potere rivestire il ruolo di titolare delle licenze e dei centri di scommesse attivati dagli uomini della cosca). Quanto al capo V), poi, si assume che non si ravviserebbe alcun fine elusivo. La censura è generica e non si confronta con il contenuto preciso e dettagliato della motivazione (cfr. pag. 311 e ss.) che, invece, proprio alla stregua di dialoghi intercettati, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sottolinea la finalità elusiva dell'originaria intestazione del motociclo formalmente a [OSCURATO:PERSONA], rispetto a provvedimenti di imminente applicazione, dei quali gli stessi conversanti non conoscono i tempi, ma che si aspettano e che intendono prevenire, con l'attribuzione a un terzo, non gravato, della titolarità formale del mezzo. Tanto che, successivamente, l'intestazione dello stesso veicolo passa a un ulteriore intestatario formale, [OSCURATO:PERSONA]. In relazione, poi, alla contestazione relativa all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, censura limitata al reato di cui al capo T), si richiamano tutti gli argomenti svolti per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al § 4.3.2. 4.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sui capi S), T) e U) è inammissibile. 4.3.1. È generico e manifestamente infondato il ricorso che contesta alla sentenza impugnata di avere ritenuto sufficiente, ai fini della consumazione del reato, la mera disponibilità in capo ad un soggetto di un bene di cui altri ne è titolare, predicando l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle condotte ordite dal padre. Anzitutto, come già si è detto, non è ricevibile la doglianza sull'erronea interpretazione delle intercettazioni. Viceversa, è proprio la diretta disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle imprese fittiziamente intestate a terzi che fa da presupposto giuridico per affermarne la responsabilità; del resto, il ricorso non contesta la pacifica circostanza secondo la quale i titolari formali delle imprese hanno consentito di fungere da intestatari fittizi per conto dei [OSCURATO:PERSONA]. È, poi, evidente che non è necessario che i beni o le risorse impiegate nell'esercizio commerciale, del quale sono titolari [OSCURATO:PERSONA] (capo S), [OSCURATO:PERSONA] (capo T) e Domiziani (capo U), provengano direttamente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], essendo stata attribuita al di lui padre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto al quale sono indubbiamente applicabili in concreto misure di prevenzione (non foss'altro perché già in precedenza applicate), la paternità delle iniziative imprenditoriali, la provvista utilizzata per avviarle e il diretto dominio di esse con l'essenziale apporto causale del figlio, esperto del settore, concretamente inserito, quale alter ego del primo, nella titolarità dell'impresa. Tanto è desunto dai comportamenti imprenditoriali posti in essere, oltre che dalla pacifica conoscenza di ciò da parte di altri soggetti gravitanti nell'ambito famigliare e relazionale dei ricorrenti, come ricostruiti in base a Jteslczivrfl esplicite e incontroverse. È, in particolare, generica la deduzione secondo la quale non vi sarebbe prova che i capitali utilizzati per costituire e/o gestire le attività di cui si predica la illecita intestazione siano stati forniti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e\o dal padre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], poiché, invece, la sentenza impugnata da' conto degli investimenti effettuati per creare le imprese intestate a nullatenenti e dei dati probatori all'uopo valorizzati. Non possono essere, infine, esaminate, le doglianze, tutte articolate in fatto, che si basano sula rilettura delle risultanze probatorie e sui motivi delle condotte, estranei alle fattispecie contestate, sorrette da dolo specifico, adeguatamente accertato e giustificato. 4.3.2. Anche il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sull'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è inammissibile. Già, in precedenza, si è esaminata la natura e l'operatività dell'aggravante in discorso, sicché è ora sufficiente sottolineare che il ricorso omette di confrontarsi con quanto concordemente affermato da entrambi i giudici di merito nel caso di specie. Il richiamo all'autorevole precedente di legittimità (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) circa l'attribuibilità soggettiva dell'aggravante è privo di substrato critico poiché i giudici di merito hanno evidenziato, senza ricevere una critica specifica, che è emerso dalle risultanze probatorie che le attività delittuose sono risultate funzionali e dirette a consentire l'espansione della cosca in un business particolarmente remunerativo, quale quello delle scommesse online, incrementando il prestigio criminale della stessa e dilatando il controllo del territorio. Il complessivo ed unitario disegno criminale, che emerge dalle intercettazioni richiamate dai giudici di merito, vede impegnata la consorteria criminale nel progetto di garantire alla cosca (oltre che ai suoi singoli componenti imputati di tali reati) un canale di approvvigionamento di liquidità: in proposito, i giudici di merito hanno anche richiamato il narrato del collaboratore Gennaro e i legami tra [OSCURATO:PERSONA] e le società maltesi che operano nel settore, elementi coerenti con l'ipotesi accusatoria e tacciati di imprecisione solo in modo generico. 4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo S) è infondato. 4.4.1. Il primo motivo è inammissibile. Il rilievo avente ad oggetto l'erronea interpretazione del contenuto delle captazioni da parte dei giudici di merito è inammissibile perché attinge l'interpretazione del linguaggio, adoperato dai soggetti intercettati, che, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta immune da illogicità manifesta, in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Si richiamano le osservazioni svolte al § 4. con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e si osserva, comunque, che, rispetto a tale operazione, va considerata immune da censure la motivazione nella parte in cui ha rilevato che occultando la riconducibilità di fatto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell'attività, l'imputata ha consentito, attraverso lo schermo dell'intestazione fittizia a sé, di veder scongiurato il rischio di aggressione del bene, peraltro di derivazione dalle attività illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], stante l'indicata assenza di reddito dell'imputata, la sua impreparazione e inesperienza professionale. La prospettazione di una diversa finalità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come ricavabile, secondo la difesa, da plurime conversazioni (tra le quali si indica quella del 24 luglio 2013 ore 10:00 e quella non trascritta, di pari data, delle ore 17:23) tenuta di mira nell'avviare l'attività commerciale, con l'obiettivo, solo personale, di promuovere il riavvicinamento a sé del figlio [OSCURATO:PERSONA], si fonda su una deduzione di merito, estranea al giudizio di legittimità e che implicherebbe la rilettura delle conversazioni registrate e un riesame delle fonti di prova, inibito in questa sede. Il dato certo, peraltro, è la partecipazione del suocero della ricorrente nello svolgimento di lavori di ristrutturazione dei locali ove è allocato l'esercizio commerciale, attività che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] svolge facendosi carico delle relative spese (cfr. conversazione del 25 febbraio 2014 delle ore 11:03). Quanto alla riconducibilità di fatto dell'attività a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di merito traggono da plurime conversazioni captate, interpretate con ragionamento lineare e immune da manifesta illogicità, questa è confutata dalla ricorrente invitando al riesame dei dialoghi e, dunque, sottoponendo in questa sede al vaglio del giudice di legittimità l'inammissibile rilettura di fonti probatorie. Lineare, immune da illogicità manifesta è, infine, la motivazione nella parte in cui riconosce il dolo di elusione anche in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ricostruendo i rapporti non solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente coniuge e suocero) ma anche con [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], persona che risulta, all'esito delle captazioni riportate, assolutamente consapevole della necessità che l'esercizio commerciale figurasse in nome della sola [OSCURATO:PERSONA], per avere i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trascorsi giudiziari assolutamente notori. Quanto all'attività effettivamente svolta dalla giovane che, a parere della difesa, escluderebbe in radice, la sussistenza del reato per la partecipazione effettiva del terzo intestatario formale alla gestione dell'attività commerciale, si rileva che i giudici di merito escludono con ragionamento articolato, ogni partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'attività, segnalando, anzi, che la ricorrente figurava, unicamente, quale intestataria formale, per essere ogni decisione rimessa alla gestione e organizzazione dei soggetti schermati. Del resto, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse stato, all'epoca della fittizia intestazione, assolto da reati di mafia è deduzione che non incide sulla configurabilità del reato ascritto alla ricorrente, peraltro soltanto genericamente dedotta e non compiutamente articolata. Invero, è orientamento pacifico della Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (tra gli altri, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645). Del pari si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che, ai fini della configurabilità del delitto contestato al capo S), non è necessario che la provvista utilizzata sia, senz'altro, proveniente da delitto. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., infatti, deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza da delitto di questi (in motivazione la Corte ha precisato che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità: Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216). 4.4.2. Il secondo motivo è infondato. Il reato di cui al capo S), considerata l'avvenuta esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale da parte del giudice di secondo grado, tenuto conto della pena edittale massima e della plurima sussistenza di cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado resa in data 11 giugno 2019), si prescrive, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., in anni sette e mesi sei. Il dies a quo deve essere considerato quello della costituzione dell'associazione, avvenuta in data 17 luglio 2013. È, infatti, pacifico che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12- quinquies d.l. cit.) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilievo il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (tra le altre, Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427). Qualora vi sia la creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure quando si verifichino plurime intestazioni fittizie di quote dell'unica società coinvolta o cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, la consumazione del reato si sposta in avanti, mentre non assumono rilievo, di contro, le operazioni che attengono alla normale dinamica societaria (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835). All'indicato termine, poi, occorre aggiungere la sospensione dei termini di prescrizione derivanti dalla sospensione di quelli di custodia cautelare nei confronti degli imputati. Al riguardo, si osserva che la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione con riferimento a tutti gli imputati e a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Rv. 279665). Si è aggiunto che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22811 del 25/05/2011 Rv. 250107). Nel caso di specie, occorre, pertanto, considerare i termini di 180 giorni previsti per la redazione di ciascuna sentenza di merito, di primo e secondo grado, ex artt. 544, comma 3, cod. proc. pen, come prorogati a mente dell'art. 154, comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., i giorni di sospensione per la complessità del giudizio di primo grado e di quello di appello, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., periodi, peraltro, indicati anche nella sentenza di merito e non contestati quanto alla indicata sospensione dei termini di custodia cautelare. Ne discende che il termine massimo, scadente in data 17 gennaio 2021, si estende per altri 918 giorni (così giungendo al 24 luglio 2023), cui vanno aggiunti ulteriori giorni 8 per rinvio del giudizio di primo grado, dal 14 al 22 gennaio 2019, richiesto, concordemente, da tutte le parti (nel senso che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., indipendentemente dall'accordo o dalla opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile, Sez. 6, n. 37593 del 13/07/2018, G., Rv. 273827), nonché giorni 18, per rinvio dell'udienza del 7 febbraio 2019 a quella del 25 febbraio 2019, per impedimento a comparire del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con fissazione del termine di prescrizione massima al 19 agosto 2023, dunque, in data odierna non ancora decorso. 5. Il capo D) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pag. 144 e ss. della sentenza di appello). Si tratta della vicenda estorsiva cd. della ricotta ai danni del titolare del bar [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il quarto e quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo D), sono manifestamente infondati. 5.1.1. La vicenda, nei suoi connotati fattuali è descritta nella sentenza di appello con ragionamento congruo, completo e privo di illogicità manifesta, nonché corretto in punto di diritto, quanto all'individuato concorso di persone nel reato estorsivo. Anche la sentenza impugnata, come il ricorrente, rimarca i toni affabili e attinenti esclusivamente all'interesse contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e il titolare del bar, [OSCURATO:PERSONA], come emerge dal primo colloquio sull'argomento, registrato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del ricorrente, quanto al successivo evolversi degli accadimenti, però, sollecita una diversa interpretazione dei colloqui che attengono alla richiesta di natura estorsiva, fatta direttamente dal capo clan, che si colloca nella successiva data del 6 giugno 2014. Secondo i provvedimenti di merito, la visita all'esercizio commerciale è stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] personalmente, accompagnato di persona da [OSCURATO:PERSONA], i quali sul posto, si incontrano anche con [OSCURATO:PERSONA], con una condotta altamente dimostrativa del carattere estorsivo della richiesta, aggravata dal metodo mafioso, vista la partecipazione del vertice del sodalizio in prima persona e dei suoi più stretti collaboratori (anche se nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale pronuncerà assoluzione per non aver commesso il fatto), operazione che andrà a buon fine quanto ai risultati ([OSCURATO:PERSONA] otterrà non solo di effettuare la fornitura t per il doppio della merce originariamente convenuta, quantitativo non necessario all'esercente il bar, ma anche il rimborso delle spese di carburante necessario per le precedenti visite andate a buon fine). Sussiste, dunque, senz'altro il metodo mafioso, quanto all'insistenza della pretesa e alla perentorietà dell'approccio che vede l'arrivo sul posto del vertice del sodalizio in persona, a fronte dell'indifferenza rispetto alle giustificazioni addotte dalla persona offesa, nelle ripetute visite svolte presso l'attività commerciale da parte di uno stretto collaboratore del capo cosca della zona di riferimento, potendo peraltro, il messaggio intimidatorio anche essere "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182 Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884). 5.1.2. Corretta è la qualificazione giuridica della condotta quale estorsione pluriaggravata. È noto, invero, che la minaccia, elemento costitutivo del delitto di estorsione, non è esclusa dal solo fatto che lo strumento utilizzato per la realizzazione di un profitto ingiusto sia la stipulazione con la persona offesa di un accordo che assicuri a questa una qualche utilità (tra le altre, Sez. 2, n. 10542 del 11/12/2008, dep. 2009, Marra, Rv. 243858). Peraltro, nel caso in esame, la successiva fornitura imposta dal titolare dell'esercizio commerciale ha avuto consistenza tale da raggiungere un quantitativo di merce non necessario per l'attività commerciale, avendone già rifiutato un quantitativo inferiore. Ancora, si osserva che, come dedotto, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Nel caso in esame, invece, risulta, dal contenuto dei colloqui riportati nei provvedimenti di merito e dall'articolata motivazione svolta a pag. 154 e ss., che obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] non è stato quello di assicurarsi un profitto, nella ragionevole convinzione di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, tenuto conto che, in definitiva, l'esito del suo intervento è stato quello di imporre una fornitura pari a oltre il doppio, come quantità di quella originariamente convenuta, aggiungendovi anche il "ristoro" per le visite in precedenza non andate a buon fine. Nessun vizio può riscontrarsi in questa sede, quanto al dedotto mancato esame del motivo di appello relativo alla riqualificazione della condotta di cui al capo D), ai sensi dell'art. 393 cod. pen., in considerazione del complesso della motivazione resa, sul punto, dalla Corte territoriale, inconciliabile con la diversa prospettazione, proposta con motivo di gravame, in sé, dunque, manifestamente infondato. Invero, la Corte d'appello sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha imposto l'acquisto della merce, in quantitativo non corrispondente alle esigenze commerciali o produttive del bar (cosa certa per la giornata del 6 giugno 2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva appena rifiutato un quantitativo inferiore, rispetto a quello comprato dopo l'intervento del [OSCURATO:PERSONA]), e che la volontà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], noto leader della cosca, era di imporre la fornitura, non solo per finalità di profitto, ma, soprattutto, per ribadire la propria autorevolezza a fronte delle iniziali opposizioni della persona offesa cui ha finito per imporre l'acquisto di un'ulteriore quantità, nonché il pagamento del carburante speso per recarsi presso l'esercizio commerciale per avanzare la richiesta. In definitiva [OSCURATO:PERSONA], secondo il ragionamento lineare dei giudici di merito, scende in campo assicurandosi la presenza consapevole e adesiva di [OSCURATO:PERSONA] e meramente esecutiva dell'[OSCURATO:PERSONA] (tanto da essere stato assolto costui dall'imputazione sub D), per "mettere a posto" [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva esternato l'esigenza di puntualità e il rispetto di condizioni di rifornimento più consone rispetto all'interesse della pasticceria, rendendo chiari i rapporti di forza tra le parti e il contenuto della prestazione imposta. 5.2. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] relativo al capo D) della rubrica è inammissibile. La sentenza impugnata, come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non nega l'esistenza di toni affabili e limitati al piano dell'interesse contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e il titolare del bar [OSCURATO:PERSONA], che si ricavano dal primo colloquio captato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sull'argomento.Tuttavia, la pronuncia rende conto della modifica dei rapporti tra le parti in corso d'opera, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al referente che lo aveva mandato a suo nome al bar [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il titolare non si mostrava rispettoso ed ossequiente dinanzi ai suoi uomini, al punto da mettere in discussione le forniture o da non consentire la cadenza pretesa dal fornitore nelle consegne (cfr. conversazione del 3 giugno 2014 progr. 47250), per giungere al successivo 6 giugno 2014, quando si era attuata la condotta estorsiva che si contesta al capo D). La reazione, in definitiva, era stata sollecitata, per come ricostruita in fatto nella sentenza impugnata, anche da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della defezione di Fícara, tanto da suscitare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] il quale, avel>14 deciso, in prima persona, di recarsi presso l'esercizio commerciale e di imporre al titolare l'acquisto di merce per un totale (dieci chili di ricotta a settimana) evidentemente non necessario per l'attività commerciale svolta, oltre al rimborso del carburante consumato per le "visite", in precedenza inutilmente fatte sul posto. Peraltro, emerge che la visita all'esercizio commerciale era stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA], accompagnato di persona da [OSCURATO:PERSONA], i quali sul posto, si era incontrato anche con [OSCURATO:PERSONA], con una condotta altamente dimostrativa del carattere estorsivo della richiesta, vista la partecipazione del vertice del sodalizio, in prima persona e dei suoi più stretti collaboratori (come si ricava sia da quanto captato alle ore 11:33:27 in [OSCURATO:PERSONA], sia da quanto captato pochi minuti dopo, allorché l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato, alle ore 11:38 e alle ore 11:42, in sosta in via [OSCURATO:PERSONA], presso il bar [OSCURATO:PERSONA] e, in lontananza, si udivano voci ritenute dagli investigatori appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Dunque, manifestamente infondata è la censura che vuole [OSCURATO:PERSONA] estraneo alla condotta qualificabile come concorso, per avere questi partecipato non solo alle visite plurime, preliminari, presso il bar [OSCURATO:PERSONA], ma per aver accompagnato di persona il capo clan [OSCURATO:PERSONA] alla visita nel corso della quale era stata avanzata la richiesta estorsiva, rivestendo, dunque, un ruolo attivo che non si è limitato, diversamente da quanto dedotto, a provare soddisfazione rispetto all'operato altrui (circostanza questa, comunque, documentata dai dialoghi intercettati).Appare di tutta evidenza la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale contestata, richiamandosi, sul punto, le osservazioni svolte dal Collegio nella parte in cui si esamina la sussistenza della circostanza aggravante in relazione al capo B). In ogni caso il metodo mafioso appare, nella specie, di plastica evidenza, per aver il ricorrente agito, secondo i provvedimenti di merito, in uno al capo clan, il quale, al rifiuto della parte lesa di ricevere la merce e, quel che più interessa, pagarla, è sceso in campo in prima persona e ha ottenuto non solo di imporre una fornitura superiore, per quantità, alle esigenze imprenditoriali del titolare dell'esercizio commerciale, ma anche il rimborso di tutto il carburante consumato "a vuoto" nel corso dei viaggi fatti dai suoi emissari e non andati a buon fine, attuando un'azione estorsiva alla quale la persona offesa non avrebbe potuto in alcun modo sottrarsi, nonostante la diversa volontà già manifestata e l'esuberanza delle forniture rispetto alle esigenze del suo esercizio. Sussiste, poi, piena compatibilità con la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3) cod. pen., per essere la violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di tipo mafioso, secondo quanto contestato al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al capo A), la quale può concorrere con la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 Legge n. 203 del 1991, che si riferisce ad ogni delitto punibile con pena diversa dall'ergastolo commesso avvalendosi del c.d. metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (Sez. 1, n. 43663 del 18/10/2007, Colletti, Rv. 238419; Sez. 2, n. 20228 del 23/05/2006, Rescigno, Rv. 234651). 6. I capi F), G) e H) ascritti a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (il capo G) e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (tutti). 6.1. Il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo G) è inammissibile. Si tratta della contestazione relativa all'avvenuta occupazione abusiva dell'immobile, di proprietà dell'INPS, descritto nella rubrica. La censura proposta mira a introdurre la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] soltanto nella fase successiva all'occupazione, indicando che il ricorrente non ha mai avuto, comunque, la materiale detenzione dell'immobile.[OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura non è specifica posto che non si confronta con il complesso della motivazione della Corte territoriale che, invece, a prescindere dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al "mercanteggiare" con gli Zindato, su chi dovesse occupare l'immobile abusivo, individua il bene come, sostanzialmente, di pertinenza del sodalizio facente capo al ricorrente. Le emergenze probatorie di cui rendono conto i provvedimenti di merito, evidenziano, poi come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle conversazioni registrate, si impegnassero ad invadere l'appartamento di proprietà dell'INPS sito in [OSCURATO:PERSONA], via Ciccarello IV, già abusivamente abitato da terzi, ma destinato ad essere occupato da [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sentimentalmente legato. È, poi, [OSCURATO:PERSONA] a decidere che ad installarsi presso l'abitazione sgomberata da [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere [OSCURATO:PERSONA], impartendo al suo collaboratore le direttive finalizzate a realizzare la condotta, significativamente ordinandogli di non rivelare, se non a persone fidate, l'appropriazione di [OSCURATO:PERSONA] dell'appartamento. È stato, del resto, giudicato, con un ragionamento privo di evidenti vizi logici, emblematico della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dell'azione di materiale occupazione dell'immobile, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] il quale in definitiva, si atteggia, con gli immobili appartenenti alla cosa pubblica, come se si trattasse di un patrimonio immobiliare spettante alla cosca da destinare ai bisogni dei loro maggiorenti in via prioritaria, del quale né lo Stato né, tanto meno, alcun abusivo occupante, medio tempore inseritosi, può disporre senza il loro preventivo consenso o autorizzazione. Del resto è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902), il reato di invasione di terreni ed edifici può avere natura istantanea o permanente, a seconda che l'introduzione sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un'occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto; sicché, in tale ultimo caso, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, senza aver partecipato all'iniziale invasione, abbia successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa. 6.2. Il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] relativo ai capi F) (estorsione aggravata), G) (occupazione di edificio pubblico), e H) (violenza privata aggravata ai danni dell'amministratore), è inammissibile.La censura proposta avverso la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte contestate è generica e non tiene conto della complessiva motivazione, esauriente e immune da illogicità manifesta, che la Corte territoriale rende su tali capi di imputazione (cfr. pag. 163 e ss. della sentenza di appello). Le critiche formulate sono versate in fatto, perché sostanzialmente, mirano a ricostruire le vicende in chiave alternativa a quella recepita nei convergenti provvedimenti di merito e trascurano che il ricorrente si era imposto, grazie alla sua caratura criminale e alla forza di intimidazione della cosca di appartenenza, sia sugli occupanti abusivi, che sull'amministratore dello stabile al fine di garantire la disponibilità, del tutto illegale, dell'alloggio a persone designate dal capo clan. In relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., si osserva che questa sussiste, per la qualità di appartenente all'associazione di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ambito del presente procedimento risulta condannato in doppia conforme anche per il reato associativo di cui al capo A). Inoltre, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, si osserva che la censura è generica e non si confronta con il ragionamento immune da illogicità manifesta, svolto dalla Corte di appello che ravvisa la circostanza ad effetto speciale nell'agire di [OSCURATO:PERSONA], il quale si giova della forza di intimidazione promanante dalla sua collocazione all'interno della cosca dominante in quegli specifici luoghi. Così assicurando, non solo a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi prossimi congiunti, l'occupazione, ma comunque, mantenendo a disposizione del sodalizio l'immobile che viene indicato, nella sentenza impugnata, come da sempre riservato alle esigenze della cosca, agevolate, quindi, consapevolmente dall'agire di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sul punto pag. 186 e ss. della sentenza di appello). 7. I capi I), L), M), P) ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo ai capi I) e L), è inammissibile. Si tratta della contestazione della minaccia aggravata dall'uso dell'arma e della detenzione dell'arma comune da sparo descritta al capo I).Si rileva che la censura si incentra su una presunta mancanza di autonomia della motivazione di appello, rispetto al contenuto di quella del giudice di primo grado, della quale sarebbe mera trasposizione grafica. Sul punto, si rileva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi di impugnazione specifici, con i quali si contesti, in maniera argomentata, la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, «si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello» (tra le altre, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). Rispetto a tale indirizzo si deve però rilevare che il ricorso è inammissibile perché aspecifico, posto che non illustra il contenuto dei motivi di appello svolti sul punto e la ragione della dedotta carenza di motivazione, rispetto a specifiche contestazioni illustrate con l'atto di gravame. In ogni caso, la motivazione della Corte d'appello che pure riporta, in larga parte, le fonti di prova poste a base della condanna del primo giudice, finisce per condividerne il ragionamento, evidenziando gli elementi di prova che, a parere dei giudici di secondo grado, lasciano trasparire plasticamente "il possesso dell'arma e la gravità della minaccia". Del resto, la censura devoluta con il ricorso che valorizza il mancato rinvenimento dell'arma asseritamente usata da [OSCURATO:PERSONA] per la minaccia contestata, non tiene conto del contenuto della sentenza di appello che rende atto dell'immediato intervento delle Forze dell'ordine, a seguito di segnalazione di minacce nell'abitazione dell'imputato con arma, nel corso del quale queste, al loro arrivo, notavano [OSCURATO:PERSONA] lanciare, verso una zona campestre adiacente al cortile dell'abitazione, una busta in plastica che, successivamente recuperata, risultava contenere 5 proiettili per pistola calibro 7,65, a conferma oggettiva della veridicità del contenuto della captazione, il che ha consentito di escludere che l'addebito fosse basato su mere illazioni o false affermazioni della moglie prese nel corso del dialogo con [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativi al capo M), in ordine all'estorsione aggravata commessa ai danni dell'imprenditore edile Campolo, sono manifestamente infondati.Si tratta del reato di estorsione commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costretto ad avvalersi dell'impresa Stivilla, formalmente intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione dell'impianto elettrico presso un centro scommesse in [OSCURATO:PERSONA]. La tesi difensiva, secondo la quale Campolo in sostanza avrebbe scelto liberamente l'offerta di [OSCURATO:PERSONA] perché più vantaggiosa, non è specifica perché non tiene conto della maggiore convenienza dell'offerta proveniente dalla Betuniq, consistente nel pagamento dilazionato, in due anni, con rate detraibili dai guadagni conseguiti senza esborsi immediati (cfr. pag. 217 e ss. della sentenza di secondo grado) cui fanno riferimento i giudici di appello, per i quali Campolo si era dovuto piegare alle pretese di [OSCURATO:PERSONA] senza avere mai denunciato sopraffazioni, nonostante la dichiarata maggiore convenienza della proposta di Betuniq. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 393 cod. pen., il Collegio evidenzia che la censura è manifestamente infondata, posto che, secondo la ricostruzione recepita dai provvedimenti di merito, con ragionamento immune da illogicità manifesta, Campolo aveva tentato di esercitate lecitamente il diritto di recesso dall'accordo per l'esecuzione dei lavori elettrici per l'offerta della Betuniq. Con l'impresa facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] invero, mancava un contratto scritto ed anche un preventivo accettato, di qui per il ricorrente l'impossibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Da ultimo, si osserva che la circostanza aggravante ad effetto speciale è stata ritenuta, in sede di merito, con ragionamento non manifestamente illogico che ravvisa in quella di [OSCURATO:PERSONA] una condotta espressione di minaccia, implicita, derivante dalla sua qualità personale, nota alla persona offesa. Il metodo viene, peraltro, individuato nell'imposizione con modi intransigenti, nonché nell'invito a non scherzare con i "cristiani" (cfr. pag. 224), nella reazione adirata ed insultante, a fronte della legittima richiesta del certificato di conformità, circostanze con le quali il ricorso non si confronta specificamente, per essersi limitato a considerare la motivazione come assertiva. 7.3. I motivi quinto e sesto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] relativi al capo P) sono infondati. Il reato attiene alla intestazione fittizia della ditta individuale, operante nel settore dell'edilizia, alla moglie [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di impresa individuale con sede in [OSCURATO:PERSONA], via Placa di Mosorrofa n. 13, operativa nel settore edile e formalmente intestata a Stivilla, moglie di [OSCURATO:PERSONA], a quest'ultimo riconducibile di fatto nella veste di socio occulto e dominus della impresa, solo apparentemente individuale. Si richiamano tutte le argomentazioni svolte, in diritto, quanto all'intestazione fittizia di beni a familiari conviventi, con riferimento ai reati di interposizione fittizia ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al § 4., nonché quanto al ragionamento svolto circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e alla sua compatibilità con il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. Si precisa, con riferimento alla finalità elusiva, che sul punto la Corte territoriale svolge un ragionamento esauriente e completo. Si dà atto che, già nel 2006, [OSCURATO:PERSONA] era risultato intestatario di un'impresa edile, cessata in seguito al suo arresto avvenuto in data 1° marzo 2006 (nell'ambito dell'inchiesta cd. Rifiuti, che lo vedeva condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso con il clan [OSCURATO:PERSONA]). Mentre l'impresa individuale Stivilla viene indicata come costituita cinque mesi dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione anche di dipendenti della precedente impresa. Questi, pur non svolgendo alcuna mansione formale nell'ambito della ditta intestata alla moglie, secondo i giudici di merito, in sostanza, conservava potere decisionale ed operativo, tenendo contatti con fornitori, clienti e tecnici, avendo peraltro, completa disponibilità della cassa ed attuando una precisa strategia diretta ad inserirsi nel settore degli appalti pubblici, anche grazie alla sua particolare vicinanza alla cosca [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con una veste di titolare effettivo nota anche ai clienti dell'impresa (come Campolo imprenditore persona offesa del reato di estorsione). Peraltro, la motivazione è conforme all'indirizzo di legittimità secondo il quale il reato di trasferimento fraudolento di valori "è configurabile non solo con riferimento al momento iniziale della nascita della impresa (quando, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità formale dell'impresa stessa o della società); ma anche con riferimento al momento successivo relativo alla vita della impresa, quando, una volta che l'impresa o la società sia sorta in modo lecito, si verifichi comunque I 'inserimento in essa di chi se ne avvale per i predetti illeciti fini (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014). Il fine elusivo viene individuato dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, nell'evidente finalità di sottrarre l'impresa, costituita nel 2006, ma che ha continuato ad operare per anni, a misure patrimoniali evidentemente adottabili nei confronti dell'imputato, sottoposto ad indagini, già nel 2006, proprio per la partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA], con contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in diverso procedimento per il quale ha riportato condanna. Infine, si osserva che risulta versata in fatto la critica relativa alla carenza di prova circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., posto che si fonda sull'esame di elementi a carico, la rilettura dei quali non è consentita in questa sede. Del resto, la critica trascura il dato, valorizzato dalle sentenze di merito, della strumentalità dell'impresa individuale ad inserirsi nel settore degli appalti pubblici, quindi aprendo per la cosca, alla quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è stato reputato appartenere, un nuovo settore di interesse economico, avvantaggiandosene. Non è quindi manifestamente illogico ritenere, come notato dalla Corte d'appello, che il ricorrente ha posto al servizio della cosca le sue utilità, tra cui l'impresa, giovandosi per l'ampliamento delle commesse dello spirito di intimidazione promanante dal vincolo mafioso derivatogli dalla sua appartenenza al clan. Va aggiunto che dall'intercettazione del 2 dicembre 2013 (cfr. pag. 411 della sentenza di appello) emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato ad [OSCURATO:PERSONA] affinché prendesse un lavoro "per me", espressione che per la Corte di merito allude alla geireiernianTe(f)("ett -re kalla protezione da questi accordata all'affermazione - imprenditoriale del suo sodale [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il capo N) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta dell'imputazione che attiene alla detenzione illecita di armi comuni da sparo che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per timore di subire attività di perquisizione e sequestro dalle forze dell'Ordine, decide di spostare incaricando [OSCURATO:PERSONA] dell'operazione./11 8.1. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al capo N), è manifestamente infondato. La sentenza di appello mostra di aver preso in esame, compiutamente, tutte le censure mosse con l'atto di gravame, cui ha risposto con ragionamento completo e logico, quanto all'univocità del contenuto dei dialoghi intercettati e la loro conducenza rispetto alla responsabilità del ricorrente (cfr. pag. 230 e ss.), rispondente al nome di [OSCURATO:PERSONA], senza che altri omonimi siano risultati collaboratori e a stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la sentenza di appello è emerso un espresso mandato, conferito dal capo clan, diretto a [OSCURATO:PERSONA], nel senso di provvedere a spostare le armi. Che si tratti di armi (e non di mobilio) il giudice di appello lo spiega con ragionamento corretto e immune da illogicità manifesta, dunque, non censurabile in questa sede. Quanto alla strumentalità della condotta rispetto agli interessi della cosca, si rileva che la circostanza aggravante ad effetto speciale è stata reputata, correttamente, sussistente nella declinazione agevolativa del sodalizio. Invero, appare significativo che provenga dal capo del clan la diposizione di spostare le armi, onde evitare controlli di polizia e possibili sequestri. Peraltro, depone nel senso della sussistenza della circostanza in questione la scelta del capo, ricadente proprio su un adepto, suo uomo di riferimento, con imputabilità al sodalizio nel suo complesso dell'azione di interesse collettivo per l'intero gruppo criminale. Del resto, i provvedimenti di merito rendono conto che il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] era in sostanza, in quel momento, interessato all'affermazione del proprio predominio sul territorio, rispetto a clan con i quali era in contrasto (in particolare con il gruppo di Gallina), tanto da porter ragionevolmente reputare la cosca pronta a fronteggiare scontri armati anche con altre fazioni. 9. I ricorsi quanto al capo O), relativo alla fraudolenta intestazione della ditta L'Arcobaleno dei Sapori, proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sono fondati nei limiti di seguito indicati; sono invece infondati quanto al capo R). 9.1. Il settimo, ottavo e undicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo O) sono fondati nei limiti di seguito illustrati, mentre i motivi di ricorso relativi al capo R) (motivo ottavo e dodicesimo) sono manifestamente infondati. Dalla lettura dei dialoghi captati, proposta dalla Corte territoriale, quanto alle vicende che riguardano l'intestazione e lo svolgimento dell'attività di impresa della ditta denominata L'Arcobaleno dei Sapori, non emerge con tranquillizzante ed univoco ragionamento, che l'iniziativa imprenditoriale sia attribuibile, in via esclusiva, come contestato, a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pur progettando di procurarsi liquidità con un aiuto (secondo la tesi di accusa, fittizio) da parte del padre, ma seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le spese, gli acquisti e anche il commercialista che dava loro istruzioni per evitare controlli, non è risultata, comunque, sulla scorta della stessa motivazione resa dalla Corte di appello, estranea all'attività. Va, poi, evidenziata l'incongruità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, circa l'elemento soggettivo e la finalità elusiva dell'intestazione, non chiarisce se quest'ultima sia stata orientata effettivamente ad eludere misure di prevenzione o, invece, a fornire attività e reddito alla [OSCURATO:PERSONA], soltanto in ragione del legame personale senz'altro sussistente tra i coimputati del quale i provvedimenti di merito rendono pacificamente conto. La difesa, peraltro, sul punto ha sottolineato l'esistenza di una pluralità di attività curate personalmente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], eseguite senza mai spendere il nome del compagno, mentre ne ha evidenziate altre nelle quali ogni interessamento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificato dal rapporto di convivenza tra i due. Soprattutto, per quel che più interessa, anche in ordine al riconoscimento della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, il Collegio rimarca che non emerge, dalla motivazione del provvedimento censurato, il diretto e strumentale collegamento dell'attività, per la specifica tipologia commerciale, con gli interessi della cosca al vertice della quale vi è [OSCURATO:PERSONA]; né è emerso dal ragionamento dei giudici di merito che, senz'altro, il danaro investito nell'attività sia integralmente riferibile al predetto [OSCURATO:PERSONA] e che questi, all'atto dell'intestazione della ditta alla [OSCURATO:PERSONA], sia stato in prima persona esclusivo dominus dell'investimento. Inoltre, il richiamo alla collocazione geografica dell'esercizio commerciale, rispetto alla zona di ordinario interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA] e il preventivo consenso ricercato da parte di [OSCURATO:PERSONA] è argomento soltanto accennato dalla Corte territoriale e non specificamente illustrato ai fini che interessano. La sentenza di appello, invece, risulta adeguatamente motivata anche in relazione all'elemento soggettivo quanto al reato di cui al capo R) e circa la finalità di elusione perseguita con l'attribuzione della formale titolarità alla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dell'omonima impresa agricola, con sede in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 107, descritta, peraltro, come attività strumentale, a tutti gli effetti, agli interessi della cosca, attraverso la quale, dunque, questa era agevolata. Sul punto si richiamano le considerazioni di cui al successivo par. 9.2.1. quanto alla idoneità elusiva dell'intestazione fittizia a parenti stretti (in questo caso la madre di [OSCURATO:PERSONA]). 9.2. Il primo e secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo O) sono fondati, nei limiti innanzi indicati. 9.2.1. La sentenza di primo grado, effettivamente, in alcuni punti è ripresa da quella di appello, quanto al contenuto della decisione e ad alcune fonti di prova ivi utilizzate. La pronuncia impugnata, però, lungi dall'ignorare le censure devolute con il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], le affronta, ma non le supera con argomenti logici e lineari con riferimento al delitto di fraudolenta intestazione della ditta L'Arcobaleno dei Sapori che la tesi di accusa vorrebbe solo formalmente riferibile alla ricorrente, ma di fatto, gestita dal compagno [OSCURATO:PERSONA]. Va, preliminarmente, osservato che l'avvenuta formale intestazione dell'attività alla convivente e comunque a uno stretto familiare, come la madre per il capo R), nell'ottica della difesa inutile perché non idonea a schermare l'attività in modo tale da evitare l'adozione di misure di prevenzione patrimoniali rispetto al reale intestatario, può avere la finalità elusiva che le pronunce di merito le attribuiscono. È principio condivisibile, affermato da questa Corte di legittimità quello secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (già art. 2-bis legge n. 575 del 1965) in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270087; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035). Infatti, il rapporto tra fattispecie penale e misura di prevenzione patrimoniale non può porsi in termini di alternatività potendo i procedimenti procedere parallelamente, stante la loro autonomia, né le presunzioni previste in materia di prevenzione escludono la configurabilità del reato per i beni fittiziamente intestati ai prossimi congiunti, in quanto l'art. 12-quinquies cit. punisce la fittizia intestazione, comunque commessa, di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra (Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, dep. 2016, Scriva, Rv. 266386; Sez. 2, n. 5595/12 del 27/10/2011, Rv. 252696). Né è richiesta, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, la verifica della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, in quanto elemento estraneo alla fattispecie (Sez. 5, n. 30278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261656). Ciò posto, si osserva che le ulteriori censure della ricorrente sono fondate, nella parte in cui valorizzano che, secondo la stessa ricostruzione operata dai giudici di merito, è emersa da parte di [OSCURATO:PERSONA] l'attuazione di una concreta attività di gestione dell'attività, nella quale non è chiaro se il compagno interviene nell'esclusivo interesse della compagna o proprio. Sul punto osserva la Corte che il ragionamento svolto in sede di merito è corretto e in linea con l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale è sufficiente, per la configurabilità di tale ipotesi delittuosa, qualunque azione che si traduca in una scissione fra titolarità o disponibilità effettiva di denaro o altre utilità, e titolarità o disponibilità formale delle stesse, fittiziamente attribuita ad un soggetto o a soggetti diversi da quello o da quelli cui quel denaro o quelle utilità fanno sostanzialmente capo (Sez. 6, n. 15140 del 12/04/2012, Rv. 252610; Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, Rv. 251748; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Rv. 247581; Sez. 5, n. 30605 del 22/05/2009, Rv. 244482).L'espressione utilizzata dal legislatore, "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità dì denaro, beni o altre utilità", non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e non classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'attribuzione fittizia", né intende ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico, ma ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto, idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Rv. 261613). Tuttavia, il ragionamento delle difese coglie nel segno, là dove (undicesimo motivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) evidenzia come, comunque, non sia emerso un significativo collegamento tra l'attività commerciale e la cosca, se non quella della titolarità riferibile anche, sotto certi aspetti, al capo clan. Né può avere univoco significato, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale, che valorizza l'inserimento dell'attività in un quartiere della città, sino a quel momento di competenza di altro gruppo, non risalendo tale interessamento senz'altro al momento iniziale dell'intestazione, quando cioè il reato in questione si consuma. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quanto al delitto del capo O), con rinvio per nuovo giudizio quanto all'intestazione fittizia, all'elemento soggettivo del dolo e alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 10. Il capo A) riguarda l'associazione mafiosa di 'ndrangheta, cosca [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza ed operatività della quale è stata affermata sulla base dì un coacervo di elementi probatori e indiziari (intercettazioni; dichiarazioni di collaboratori; indagini di polizia giudiziaria, ecc.) acquisiti nelle indagini preliminari, confluiti nel processo grazie alla scelta del rito operata dagli imputati, ulteriormente rafforzati dalle nuove prove acquisite all'esito della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta dal Procuratore generale (in particolare, a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]).Tali elementi, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, consentono di affermare che la cosca, da anni viva e vitale sotto il controllo del capostipite (don) [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi "eredi", ha continuato ad operare; che il punto di riferimento, con il passare degli anni e l'invecchiamento del vecchio boss, è diventato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; che la capacità di intimidazione e di infiltrazione nelle attività economiche nel territorio della 'ndrangheta, nella sua articolazione denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], attraverso la forma classica del reato estorsivo è rimasta potente e capace di raggiungere i più svariati settori, ma soprattutto quello edilizio e del commercio, gangli vitali per l'economia del Paese; che l'asservimento dei sodali a questo progetto di condivisione degli obiettivi delinquenziali tipici dell'associazione di stampo mafioso è completo e gerarchicamente asservito ai voleri del capo. A dimostrazione di tali conclusioni si pongono, secondo i giudici di merito: - i precedenti giudicati, in particolare relativi ai procedimenti n. 46/93 [OSCURATO:PERSONA], c.d. Olimpia, "Testamento", "[OSCURATO:PERSONA]" e "Rifiuti2", "[OSCURATO:PERSONA]" (n. 259/06 RGNR), "Meta", "Cosmos", che consentivano di accertare l'esistenza della cosca e la sua evoluzione tesa al progressivo e pregnante inserimento nel tessuto economico e produttivo della città di [OSCURATO:PERSONA]; - il procedimento c.d. Mammasantissima, dal quale, seppure non ancora definitivo, si è tratto parte del materiale captativo utilizzato e ritenuto convergente al tema oggetto di prova; - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Consolato VILLANI, Vincenzo CRISTIANO, Mario GENNARO ed Enrico [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, il narrato di questi ultimi due dichiaranti risulta afferente proprio all'ultrattività della cosca [OSCURATO:PERSONA], specie avuto riguardo a [OSCURATO:PERSONA] che coltivava le sue conoscenze proprio attraverso una militanza interna alla 'ndrangheta, nell'ambito delle articolazioni delle cosche reggine dominanti. Si tratta, peraltro, di un'appartenenza alla 'ndrangheta dallo stesso confessata, prima ancora di essere investito da un procedimento penale nella veste di imputato. Egli veniva in ciò agevolato da una vicinanza anche di natura personale con i membri più autorevoli della cosca [OSCURATO:PERSONA]; - il ruolo di primo piano svolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per come dallo stesso confessato nelle captazioni che lo hanno visto protagonista; - i reati fine relativi: alle attività economiche del sodalizio (principalmente estorsioni, intestazioni fittizie, reati in materia edilizia ed ambientale); alla spartizione secondo logiche mafiose degli appalti; alla ripetuta violazione della legge sulle armi. Si è, poi, accertata "la successione ereditaria" da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 10 gennaio 2006) al fratello Pasquale, nel ruolo di garante del rispetto delle regole all'interno della Provincia, tant'è che quando occorre rivolgersi ad "Archi" è necessaria anche la parola di Pasquale [OSCURATO:PERSONA] che fa parte dei già menzionati vertici di ordine "supremo". Il nuovo assetto di equilibrio tra le cosche locali, fondato anche sull'autorevolezza e sul potere promanante dal clan dei [OSCURATO:PERSONA], emerge, secondo i giudici di merito, dagli esiti dall'operazione cd. Mamnnasantissima, poi confluita nel procedimento Gotha, nella quale è stata valorizzata una captazione acquisita nel corso del presente procedimento ed intercorsa fra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], odierni imputati, relativa alla conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'esistenza di una componente di uomini di vertice dei vari sodalizi reggini, dotata di capacità impositive e sovraordinate ai clan della 'ndrangheta operativi nel mandamento di centro. Da tale rilevante elemento di prova si snoda l'argomentazione giuridica che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di storico capo della società di 'ndrangheta e principale uomo dei [OSCURATO:PERSONA], accanto a [OSCURATO:PERSONA] (custode delle regole dopo la morte del fratello [OSCURATO:PERSONA]), del quale [OSCURATO:PERSONA] è il genero (ha sposato la figlia [OSCURATO:PERSONA]). In questo contesto la sentenza impugnata valorizza i contenuti dell'intercettazione del 24 luglio 2013, cui attribuisce particolare rilevanza dimostrativa, in coerenza con quanto già accertato nel processo c.d. Meta relativo al clan [OSCURATO:PERSONA], le fila del quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si vanta di avere ingrossato, avendo personalmente deciso di affiliarvi due giovani virgulti, e cioè il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], entrambi odierni imputati. L'esistenza di una cassa comune emerge, secondo i giudici di merito, in modo nitido nell'ambito della vicenda estorsiva analizzata al capo C): [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dialogando con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si fa carico di chiarire che i soldi dei proventi estorsivi arrivino sistematicamente al suocero [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, nello specifico, della somma che gli estorti hanno mandato, per il tramite del figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], mentre in altre occasioni i denari venivano inviati direttamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; l'inoltro per tale via raggiungeva comunque lo stesso risultato: «... arrivano a Pasquale, glieli mandano con [OSCURATO:PERSONA], qualche volta li mandano a me ... la stessa cosa ... la stessa cosa è». Secondo i giudici di merito, le captazioni consentivano di accertare anche: - l'esistenza di disposizioni di funzionamento interno alla cosca, caratterizzate da regole di solidarietà e mutua assistenza: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a garantire somme di denaro ovvero favori e ausili di vario genere al sodale detenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi familiari ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]); - l'omertà e la paura generata dal vincolo di solidarietà mafiosa e dalla capacità di intimidazione della cosca [OSCURATO:PERSONA] davanti ai suoi rappresentanti (ad esempio, la reazione di terrore nella quale versava [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato contestato al capo C), atteso che il tenore delle captazioni dipinge lo stato di grave prostrazione nel quale era caduto in ragione dello "sgarro" commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per non aver affidato all'impresa di [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico). 10.1. Il tredicesimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla sua partecipazione all'associazione mafiosa contestata con posizione apicale al capo A), è inammissibile. La contestata prosecuzione dell'attività in posizione apicale, per l'interruzione di rapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], evidentemente a seguito delle vicende personali che hanno visto [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'anziano capo clan Pasquale, non è centrata e, peraltro, non si confronta con il complesso della motivazione del provvedimento impugnato che prende in esame la condotta del ricorrente dall'inizio della contestazione (a partire dal giorno 1 luglio 2011 e sino al 2018). Il tentativo di ricostruire i vari episodi delittuosi, individuati nei molteplici reati fine ascritti al ricorrente per i quali ha riportato condanna, come frutto di accordi estemporanei e non diretti a sostenere l'associazione, per carenza di affectio societatis è soltanto dedotto e non si fonda sulla precisa illustrazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che sostengono la censura. È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere tf conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Tanto, considerata l'ampia e articolata motivazione resa, sul punto, dalle convergenti sentenze di merito (cfr. pag. 341 e ss. della sentenza di appello), quanto all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come sodale impegnato, in prima linea, nella realizzazione del programma associativo avente come obiettivo primario la realizzazione delle estorsioni sul territorio agli imprenditori locali, la collocazione di manodopera ed imprenditori di propria fiducia nella realizzazione degli appalti di lavori pubblici o privati, l'infiltrazione delle attività economiche della zona che, essendo egli ancora sottoposto alla misure di prevenzione personale, non avrebbe potuto gestire in proprio, al fine anche di ottenere il dominio di nuovi emergenti settori di arricchimento (quale quello delle scommesse on line). Tanto, anche utilizzando armi, onde imporsi nelle frizioni con sodalizi avversari (come con la cosca Gallina) e per "ridurre" al silenzio o spaventare le vittime dei suoi soprusi. 10.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02; la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta).Ciò premesso, i ricorsi non contestano l'avvenuta affiliazione fin dal 2011 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sedicenne, che era stato "battezzato" con il ruolo di "picciotto" per intercessione del padre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, proprio in quella circostanza, aveva rinnovato la propria affiliazione dopo la scarcerazione. Sono perciò inammissibili le deduzioni che, per un verso, propugnano una interpretazione scherzosa o millantatoria della captazione, mentre i giudici di merito ne hanno attentamente vagliato la serietà anche per mezzo della consapevolezza di tale affiliazione da parte degli altri associati, e, per altro verso, escludono che il ricorrente abbia fornito alcun effettivo e reale supporto all'organizzazione alla quale, eventualmente, sarebbe stato da giovane affiliato per decisione paterna. Le argomentazioni difensive, sul primo aspetto, sono infatti caratterizzate da una, non consentita, diversa interpretazione delle captazioni, che lo stesso ricorrente propugna nel corso dell'interrogatorio del 19 ottobre 2018, sostenendo che le frasi erano il frutto delle fanfaronate paterne, mentre i giudici di merito hanno compiutamente illustrato le ragioni, con le quali il ricorso non si confronta, che impongono di considerare veritiere le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che descrive pure attentamente i rituali di 'ndrangheta) e precisa che l'intento dell'affiliazione dei giovani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era anche quello di dimostrare che il nucleo della cosca era basato su vincoli famigliari, perciò ancora più soldi e forti. È inconsistente, perché meramente assertiva, la deduzione circa l'irrazionalità della circostanza che l'affiliazione, invece che patrocinata dal padre, avrebbe dovuto essere propugnata dal più autorevole avo [OSCURATO:PERSONA] (padre della madre del ricorrente), ove si consideri l'autorevolezza e il ruolo di spicco da tempo ricoperto proprio da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, nel perfetto schema mafioso di successione salica, introduceva nella società il proprio figlio maschio primogenito, a sua volta nipote del boss [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, quanto al secondo aspetto, non risultano specificamente contestate, per la loro capacità dimostrativa, le circostanze, indicate dal non smentito collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato il padre [OSCURATO:PERSONA] a un summit di mafia, come pure la diretta intercessione del ricorrente che, a nome del padre, aveva sostenuto un'impresa vicina alla cosca.Il ricorso è, poi, privo di specifica capacità critica quanto al ruolo di messaggero dei segreti associativi svolto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto del nonno [OSCURATO:PERSONA], e di collettore dei proventi estorsivi che confluiscono nella cassa comune della cosca, come è accaduto per il capo C). Si tratta di elementi indicativi del ruolo attivo svolto dal ricorrente che i giudici di merito, in perfetta aderenza alla più recente giurisprudenza di legittimità, hanno evidenziato per fondare la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si è, infatti, chiarito che «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; in precedenza: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386- 01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). Tali elementi, già di per sé soli espressivi della messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], d'altra parte, si saldano con altri non meno rilevanti. Non meno rilevante è, infatti, nella prospettiva dell'effettività e della concretezza dell'apporto associativo fornito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ruolo svolto nelle vicende descritte ai capi S), T) e U), in vista anche delle importanti prospettive di guadagno che il gioco online, nel quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si era formato ed aveva saldato validi contatti, assicurava alla cosca, come riferito dal collaboratore Gennaro e riscontrato dalle captazioni che la difesa cerca di interpretare in modo diverso. Non è, del resto, attaccata in modo specifico dal ricorso quella parte dell'apparato motivazionale che riguarda le più recenti acquisizioni probatorie (intercettazioni del 25 gennaio 2019 e del 12 maggio 2019) dalle quali emerge, secondo la logica ricostruzione fornita dai giudici di merito, il ruolo di collettore delle somme raccolte per l'organizzazione e per assicurare la difesa in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (egli, detenuto anche per questa causa e in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, aveva bisogno di soldi per la difesa; alla richiesta inoltrata per il tramite di Mangiola, per mezzo [OSCURATO:PERSONA], a un imprenditore "amico", il primo si era sentito dire che il secondo aveva già inviato 1000 euro per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma che comunque si impegnava a recuperare altro denaro che, nell'immediatezza, consegnava a , Mangiola, pregandolo di farlo avere ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo trasferitosi in Francia, nonché promettendo ulteriori dazioni al ritorno del ricorrente dall'estero). Analogamente, il ricorso si dilunga in censure di merito, proponendo — non consentite — letture alternative del compendio captativo, sulla questione del rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al contatto diretto, senza passare dal reggente [OSCURATO:PERSONA], con un esponente di un'altra organizzazione; è, per un verso, indiscutibile l'interpretazione offerta dai giudici di merito, e, per altro verso, logicamente valorizzata la circostanza che il rifiuto non derivava dall'estraneità alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto dalla necessità di rispettare le regole di ‘ndrangheta che impongono che i contatti tra clan avvengano tra i vertici o reggenti (il capo cosca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era detenuto; CHRICO [OSCURATO:PERSONA] era riparato all'estero; il reggente era [OSCURATO:PERSONA]). 10.2.1. È inammissibile anche il motivo di ricorso sull'associazione armata poiché non si confronta con l'apparato motivazionale che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato una serie di elementi di fatto, che attengono a diversi associati e alla commissione di vari reati fine, indicativi della disponibilità delle armi, della stretta attinenza di esse all'operatività associativa e della pacifica consapevolezza da parte degli associati di tale obiettiva risultanza. La giurisprudenza ha, infatti, precisato che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01). Ciò premesso, il ricorso, che non contesta la disponibilità delle armi da parte dell'associazione di 'ndrangheta e il coinvolgimento di vari associati in reati commessi con l'uso di esse, si limita ad eccepire che la circostanza in questione sarebbe stata attribuita al ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva, senza però confrontarsi con il complesso della motivazione dalla quale si ricava, quanto meno, l'insussistenza della ignoranza incolpevole. 10.3. Il settimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al capo A) è inammissibile.4/721— La motivazione articolata e immune da illogicità manifesta della Corte territoriale viene censurata con argomenti in fatto, diretti a sollecitare la rilettura di conversazioni registrate (del 2 dicembre 2013 e del 21 marzo 2014) o asseritamente trascurate dai giudici di merito, invitando la Corte di legittimità ad un inammissibile riesame del merito. Peraltro, si rileva che le sentenze di primo e secondo grado inseriscono a pieno titolo [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio di una delle principali attività attuate dalla cosca, quella estorsiva, significativa, perché connessa agli interessi economici del clan di riferimento e, dunque, sintomatica, specificamente, di condotta attiva e funzionale agli interessi del sodalizio, nonché attuata con modalità tali da palesare nettamente, in senso univoco, la sussistenza del vincolo. Tale ragionamento, peraltro, è in linea con l'indirizzo di legittimità secondo il quale l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (tra le altre, Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311). Il ruolo delineato per [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non si fonda su mere frequentazioni con gli adepti del sodalizio o su precedenti pronunce irrevocabili relative all'esistenza della cosca che ha visto il ricorrente già condannato per delitto associativo di stampo mafioso proprio nell'ambito del processo cd. Rifiuti quale cellula della cosca dei [OSCURATO:PERSONA], ma fa leva sulla valutazione di nuove condotte ascrivibili al ricorrente come emergenti, peraltro, anche dalla sua viva voce e dai riscontri di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria sulle azioni attuate. 10.4. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quanto alle censure relative alla sua partecipazione al reato di cui al capo A), è inammissibile. La partecipazione del ricorrente è ritenuta, nei convergenti provvedimenti di merito, nella qualità di principale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fondando questa conclusione non soltanto sui provvedimenti giudiziari irrevocabili.[OSCURATO:PERSONA] viene considerato un intraneo al sodalizio per il quale assicura plurime condotte, significative del suo apporto funzionale agli scopi del clan. Questi è indicato come attivo nell'attuare misure di protezione del capo cosca, nel tenere i contatti o nel portare ambasciate agli altri affiliati, nell'eseguire le direttive di [OSCURATO:PERSONA] (come nella vicenda dell'auto rubata ai danni di un familiare di uno dei correi, nel caso del cd. cavallo di ritorno), nel procurare voti alle elezioni comunali per il candidato gradito alla cosca. Dunque, a fronte delle circostanze acclarate attraverso provvedimenti irrevocabili, la sentenza di appello mostra di fare buon governo dei principi che attengono alla valutazione della prova ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione a precedenti giudicati. È noto, infatti, che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414). Infatti, al contenuto delle sentenze irrevocabili, sono stati affiancati una serie di elementi di prova, dai quali è emersa, per i giudici di merito, all'attualità, l'esistenza del sodalizio, operante nella medesima realtà territoriale, con analoghe finalità illecite perseguite e con parziale identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale, riconoscendo all'interno di questa, un ruolo dinamico e funzionale, rispetto agli scopi del sodalizio, in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Questo, invero, risulta ricavato anche dalla realizzazione di condotte che si sono rivelate idonee ad apportare un contributo significativo alla struttura associativa e in vista del perseguimento del suo scopo. A ciò, le convergenti sentenze di merito, aggiungono i molteplici reati fine, per i quali il ricorrente ha riportato condanna. Tanto, senza incorrere in un ragionamento circolare, come dedotto, ma facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, trattandosi di delitti fine rientranti nel programma comune, come si evince anche dalle modalità esecutive di questi, possono essere condotte ritenute manifestazione concreta dell'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254233).Con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante del reato di associazione di tipo mafioso di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., consistente nell'avere l'associazione la disponibilità di armi, è noto che questa deve essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904). Peraltro, in caso di associazione che, come quella in esame, costituisca una ramificazione dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta operativamente legata anche ad altre cosche operanti sul territorio, è necessario, per ravvisare la circostanza aggravante in esame, fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica locale abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Cannarda, Rv. 268677). Tale circostanza aggravante è, inoltre, configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che lo ignorino per colpa (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. cit.) possesso, per l'accertamento del quale, assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254, con riferimento a fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata ndrangheta) a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti — quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti — di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento. Mentre la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente ad un sodalizio mafioso è idonea a fornire dimostrazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416-bis, quarto comma, cod. pen. nei confronti degli altri soggetti che partecipano alla medesima consorteria, in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso. È quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati (Sez. 6, n. 36198 del 03/07/2014, Ancora, Rv. 260272). La sentenza impugnata contiene giustificazione congrua dell'effettiva disponibilità di armi da parte dell'intera organizzazione (cfr. pag. 92 e ss.), tratta, invero, da pronunce irrevocabili che hanno già riconosciuto, ad esempio, nei confronti di un adepto ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) l'esecuzione di un omicidio a colpi di pistola e la responsabilità per i relativi reati inerenti alla detenzione di armi. Si fa riferimento, anche, al contesto in cui agisce il sodalizio e all'esistenza di ragioni di concorrenza con gruppi di pari caratura mafiosa, onde ricavarne, in base a ragionamento non manifestamente illogico, la vocazione militare e di tipo offensivo con armi della cosca descritta sub A. Dotati di idonea capacità dimostrativa circa l'effettiva detenzione delle armi per conto dell'associazione sono, inoltre, i riferimenti operati dalla Corte territoriale ad episodi, comprovati da intercettazioni, che vedono coinvolto proprio [OSCURATO:PERSONA], al quale viene ascritta la detenzione delle armi comuni da sparo, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], proprio a servizio della cosca, fatto per il quale ha riportato condanna (capo N). 10.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 10.5.1. Il primo motivo è infondato. Si reputa, da parte dei giudici di merito, l'imputato colpevole del reato associativo, nella veste di partecipe al delitto di cui al capo A), quale battezzato a seguito di rituale affiliazione alla cosca nel 2011, da parte dello zio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione della dote di picciotto, nonché quale preposto, tra l'altro, al mantenimento dei contatti con i familiari dei detenuti. Tra le prove a carico viene annoverata, dai convergenti provvedimenti di merito, la trascrizione della conversazione del 24 luglio 2013, avente ad oggetto il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ove il primo afferma di aver "battezzato" [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nel 2011, insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, nel riportare, sul punto, stralci delle conversazioni registrate, volendo sostenere la sostanziale contrarietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai tradizionali rituali di affiliazione, sollecita a questa Corte di legittimità l'inammissibile rilettura del contenuto del colloquio citato. Del pari inammissibile è la sollecitazione del ricorrente a rivalutare il contenuto del dialogo registrato, alla luce dell'illustrata personalità dello zio del [OSCURATO:PERSONA], dipinto come persona orgogliosa ed egocentrica, abituato ad attribuirsi, nel discorrere con terzi, la paternità di ogni iniziativa. Inoltre, la censura sollecita, riportandone soltanto stralci, una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati, rimarcando che taluni di questi sarebbero stati frutto di trascrizioni, dal diverso tenore, da parte della polizia giudiziaria e dei periti, tale da inficiarne il significato effettivo, quanto alla corretta identificazione di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, si chiede al giudice di legittimità l'inammissibile rivalutazione, generale e complessiva, del materiale captativo già esaminato dai giudici di merito; il ricorso si sottrae, peraltro, all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Si osserva, poi, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). In definitiva, il motivo di ricorso, da un lato, tende a negare quanto si riscontra, secondo le convergenti sentenze di merito, dalla lettura delle captazioni, di interpretazione univoca e chiara, anche in merito alla corretta identificazione di "[OSCURATO:PERSONA]" con l'odierno ricorrente (al di là del riferimento al rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che si rinverrebbe soltanto in talune delle trascrizioni), circa l'avvenuto battesimo del [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2011 da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] allora al vertice del clan. Dall'altro, il ricorrente pretende di negare la sussistenza di ulteriori condotte, che, di per sé, integrano, per i provvedimenti di merito, un contributo funzionale e dinamico, consistente e rilevante, assicurato al sodalizio, in modo stabile, da [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibili, dunque, sono le interpretazioni alternative dei colloqui registrati, le quali, peraltro, non sono specifiche perché non tengono conto dell'attento vaglio, svolto dai giudici di merito, circa il contenuto, reputato veritiero, delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], mentre conversa con la compagna, in relazione all'espletato rituale di affiliazione e circa l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA], proprio a seguito del rito espletato, da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come "malato" (invasato), cioè come soggetto dotato di sicumera ostentata verso terzi, proprio a seguito dell'affiliazione che l'aveva visto protagonista (cfr. pag. 464 e ss. della sentenza impugnata). In ogni caso, su tale punto, è noto che secondo questa Corte nella sua massima espressione, in tema di associazioni di tipo mafioso, l' affiliazione rituale, come quella avvenuta nella specie con il "battesimo" e l'attribuzione della dote di picciotto, può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. cit.). A tale rituale, invero, la sentenza di appello affianca una serie di condotte materiali, ricavate dalle captazioni registrate, reputate manifestazione di concreto, stabile e fattivo contributo assicurato al sodalizio sub A). La difesa, invece, confuta con argomenti integralmente versati in fatto, il contenuto della captazione del 9 agosto 2013 indicata dai giudici di appello come significativa di condotte espressione di contributo concreto agli interessi della cosca e dell'effettivo riconoscimento della sua caratura mafiosa da parte di esponenti di altre formazioni mafiose nella zona di Archi. Anche gli episodi del 14 dicembre 2019 e quello relativo alla vicenda cd. Cuzzola, sono oggetto di rivisitazione da parte del ricorrente, con argomenti di merito, non consentiti in questa sede a fronte di una motivazione esauriente e immune da illogicità manifesta, resa dai giudici di secondo grado (cfr. pag. 476 e ss.). Quanto alla solidarietà ai detenuti della cosca si fa riferimento nei provvedimenti di merito (cfr. pag. 480 e ss. della sentenza di appello) a una serie di conversazioni telefoniche, il cui contenuto è corroborato anche dalle dichiarazioni di parenti dei detenuti (Tiziana [OSCURATO:PERSONA]) a conferma dell'avvenuta consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una somma di danaro. Dunque, immune da illogicità manifesta risulta la motivazione censurata, nella parte in cui reputa significativo, per la contestata partecipazione associativa, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sostentamento ai sodali detenuti, la risoluzione di questioni attuata evocando il casato di 'ndrangheta di riferimento, nonché convocando e interessando altri sodali, anche in posizione di spicco (si pensi /) all'episodio del cd. cavallo di ritorno per il quale [OSCURATO:PERSONA] interessa [OSCURATO:PERSONA]), il cui intervento sollecitava in suo ausilio sulla scorta dell'evidente legame associativo intercorrente tra gli stessi. Infine, si rimarca che secondo il ragionamento non manifestamente illogico dei giudici di appello, anche il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] si giustifica per la posizione del già menzionato nell'ambito della cosca, tenuto conto, peraltro, che [OSCURATO:PERSONA] è nipote di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto alla stessa estremamente inviso, per le condotte personali tenute nei confronti della ex moglie. Da ultimo, è appena il caso di osservare che la censura proposta, relativa alla sostanziale carenza di potere, in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 2011 ad operare il "battesimo" di figlio e nipote, si fonda soltanto sul commento di una captazione (conversazione registrata in data 25 febbraio 2014, tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] palesa il suo progetto di subentrare al suocero [OSCURATO:PERSONA], mentre non tiene conto della descrizione della biografia del predetto [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata articola compiutamente. 10.6. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A) è infondato. La tesi difensiva secondo la quale la ricorrente sarebbe stata coinvolta nell'indagine solo in quanto convivente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, è stata già presa in considerazione e disattesa dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo (pag. 442 e ss.). La prima parte della censura devoluta a questa Corte, dunque, risulta riproposizione del gravame, senza confrontarsi con le deduzioni svolte nel provvedimento impugnato e, pertanto, è aspecifica. La seconda parte del motivo attinge il contenuto dei dialoghi intercettati e ne ripropone una lettura alternativa, non consentita a fronte del ragionamento lineare e non manifestamente illogico reso, sul punto, dalla Corte d'appello. Direttamente funzionali agli scopi della cosca, invero, appaiono le condotte descritte dai convergenti provvedimenti di merito. Si fa riferimento non solo all'ammissione della conoscenza di notizie riservate sulla cosca, il suo organigramma, le sue regole ed ai messaggi, portati a terzi, provenienti da [OSCURATO:PERSONA], in maniera riservata o protetta dal controllo degli investigatori (che la difesa vuole essere soltanto occasionali) nonché alla messa a disposizione dell'abitazione, consentendo al compagno di interloquire liberamente con i sodali. Ma la Corte d'appello sottolinea i suggerimenti e consigli, anche di strategie operative per il compimento dell'attività illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di altri associati e per la loro difesa, nonché la condivisione di strategie relative alla custodia di armi, nell'interesse del clan, evidenziando, in sintesi, che la ricorrente ha agito quale vero e proprio anello di congiunzione tra il compagno e il sodalizio, facilitando [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento del proprio ruolo apicale nel gruppo e nell'esecuzione di attività illecite, anche di interesse economico, della cosca. 10.7. I ricorsi, sostanzialmente identici, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che censurano la partecipazione associativa, sono nel complesso infondati, pur presentando numerose censure inammissibili perché generiche. 10.7.1. Va premesso che i ricorsi non contestano: - che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - soggetto detenuto che ha già riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ad articolazione di `ndrangheta federata alla cosca [OSCURATO:PERSONA] - comunicava con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale della cosca [OSCURATO:PERSONA], attraverso la figlia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - il versamento di somme di denaro (anche utilizzando il termine criptico di "condoglianze") da parte del "cugino" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca, e per il tramite del "cuginetto" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affiliato alla medesima cosca; - il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei legali che esercitavano attività difensiva nell'interesse del detenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso commesso nel 2011; - alle opportunità di lavoro che, su mandato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il "cugino" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha assicurato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - alla consegna di capi di abbigliamento al detenuto con denaro messo a disposizione da "cugino" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - agli sconti sul prezzo di acquisto di beni e servizi assicurati al detenuto e alla figlia da parte del "cugino" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. L'omessa critica della specifica rilevanza di tali elementi, che i giudici di merito hanno complessivamente valutato come indicativi della partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], consentirebbe di dichiarare inammissibili i ricorsi.10.7.2. Ciò non di meno, a fianco di tali incontestati elementi, i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a pagare le spese legali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma, soprattutto, si è personalmente confrontato con i difensori sulla proficuità delle strategie difensive da intraprendere nell'interesse del detenuto. La circostanza è stata evidenziata perché particolarmente indicativa del comportamento del capo cosca nei confronti dell'affiliato detenuto, in quanto improntata alla mutua solidarietà e all'assistenza ai sodali detenuti, tipici elementi caratteristici delle organizzazioni di 'ndrangheta, nonché espressivi di uno specifico interesse nella vicenda processuale dell'omicidio che, per il silenzio degli imputati, è rimasta priva dell'identificazione dei mandanti. Sotto tale profilo, con riguardo cioè alle importanti informazioni, evidentemente d'interesse della cosca [OSCURATO:PERSONA], di cui disponevano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno ulteriormente sottolineato che i [OSCURATO:PERSONA] convenivano sull'opportunità di informare tempestivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] affinché quest'ultimo intervenisse per tutelare gli interessi della cosca riguardo a quanto gli inquirenti avevano appreso sulla stessa ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sollecitava la figlia a sottolineare a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri sodali che gli inquirenti che lo avevano interrogato avevano dimostrato di essere a conoscenza di molte circostanze che li riguardavano; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], effettivamente messo a parte da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di quanto a sua conoscenza, reagiva con stupore e preoccupazione). Se, dunque, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] godeva del rapporto privilegiato con gli esponenti apicali della cosca, con i quali rimaneva in stretto contatto attraverso la figlia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] anche durante lo stato detentivo, la donna, da un lato, consentiva al padre detenuto di continuare a godere del sostentamento della cosca, e, dall'altro metteva l'intera cosca nelle condizioni di esercitare una costante comunicazione con il detenuto, del quale garantiva il contegno omertoso con gli inquirenti. Il ricorso, inoltre, non contesta specificamente la rilevante circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era costantemente impegnata alla veicolazione di messaggi tra il padre detenuto e l'esterno, anche mediante lo scambio di "pizzini" occultati all'interno di biancheria o indumenti.Emerge, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato, tramite la figlia [OSCURATO:PERSONA], il compimento di attività delittuosa ai danni del proprio genero [OSCURATO:PERSONA], inottemperante ai doveri di assistenza familiare nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] e della nipote, per il tramite di un soggetto gravitante nell'organizzazione. Il ricorso, in proposito, si limita a contestare che l'incaricato era solo uno "zingaro", privo di doti mafiose, senza confrontarsi con la specifica rilevanza della condotta degli imputati e della concreta manifestazione del loro potere intimidatorio. Priva di specificità e decisività è la doglianza relativa all'omesso esame di una memoria difensiva che non è allegata, né indicata nei suoi riferimenti topografici, e della quale, comunque, non è illustrata la decisività. 10.7.3. Concludendo, quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). Alla luce di tale condiviso principio, appare corretta la decisione impugnata che ha reputato sussistere la permanenza del vincolo associativo in capo all'imputato - storico associato in contatto diretto con il capo clan - nonostante la sofferta detenzione, sottolineando come i suoi contatti con il medesimo, e con l'intero gruppo, sono nel frattempo continuati, grazie al ruolo di messaggera svolto dalla figlia e in ragione della periodica erogazione di somme di denaro da parte del sodalizio. 10.7.4. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assumono particolare rilevanza le funzioni operative, significative dell'esistenza di rapporti con i vertici della cosca, che si desumono dall'attività di "messaggera" di messaggi e informazioni afferenti all'organizzazione, nonché di intermediazione nei rapporti tra i capi e il sodale detenuto e di piena conoscenza dei segreti dell'organizzazione, nonché di longa manus del padre. Si è, infatti, chiarito che «ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento» (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, D'Agostino, Rv. 273336). Orbene, la dimostrata stabilità e continuatività nell'attività di comunicazione riservata e illecita posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], insieme al dimostrato contributo fornito all'organizzazione sotto l'angolo visuale della veicolazione di messaggi ritenuti, dagli stessi vertici associativi, essenziali alla difesa del clan dalle investigazioni delle forze dell'ordine, consentono di affermare che, logicamente, i giudici di merito hanno qualificato la condotta alla stregua della partecipazione associativa, con corretta determinazione anche in punto di diritto, non richiedendosi per il perfezionamento della fattispecie partecipativa la rituale a ffi liazione del singolo soggetto che si sia tizigioniumarame messo a disposizione dell'organizzazione. 11. Questioni sulle circostanze attenuanti e la pena. La denuncia della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.Con riferimento agli aumenti a titolo di continuazione, vale il principio di diritto recentemente confermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che, in motivazione, ha ribadito come, con riferimento all'aumento di pena per la continuazione tra i reati, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.». Quanto al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che è possibile procedere senza una particolare articolazione della motivazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), mentre resta imprescindibile, pena l'arbitrio, che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, trovi riscontro nella motivazione, ancorché sia sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 11.1. Il quattordicesimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sull'aumento della pena operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. è inammissibile. Il totale della pena irrogata in aumento, tenuto conto dell'entità della pena base (pari ad anni 18 di reclusione) non si attesta in una misura che supera la media edittale. In ogni caso, i riferimenti operati, ex art. 133 cod. pen. (cfr. pag. 525 e ss.) dalla sentenza appellata appaiono sufficienti a giustificare anche la misura della pena irrogata ex art. 81 cod. pen. per i reati satellite. 11.2. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulle circostanze attenuanti generiche, la porzione di pena per i reati satelliti e il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili.-n Sono generiche le doglianze concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che ha fatto riferimento alla gravità della condotta in concreto, all'intensità del dolo e al comportamento processuale. Sono, del pari, inammissibili le questioni sulla porzione di pena per i reati satellite e sul complessivo trattamento sanzionatorio, poiché il provvedimento impugnato fa applicazione dei parametri legali applicabili nel caso di specie. 11.3. L'ottavo e nono motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Quello relativo all'erronea individuazione della pena base, per il reato ritenuto più grave da parte della Corte territoriale è inammissibile per carenza di interesse. Tanto, tenuto conto che, per effetto della deduzione difensiva, si tratterebbe di riscontrare la mancata applicazione della pena edittale per altro reato, da ritenere più grave. Sul punto si osserva che, non trattandosi di pena illegale, in assenza di impugnazione della parte pubblica, non si ravvisa alcun interesse nella deduzione da parte della difesa. La censura relativa alla mancata indicazione delle ragioni dell'entità della pena irrogata in aumento è deduzione soltanto enunciata e si prospetta manifestamente infondata, sia per la mancata esplicita indicazione delle ragioni su cui fonda, non trattandosi di pena irrogata in aumento maggiore alla media edittale sia perché non si confronta con la sentenza impugnata che, comunque, a pag. 531 e ss. rende motivazione, sia pure implicita sulle ragioni che hanno determinato l'entità della pena irrogata ex art. 81 cod. pen., richiamando il ruolo rivestito nel sodalizio, la risalente fedeltà al gruppo, la diffusività del suo apporto nell'attività estorsiva riferibile alla cosca. 11.4. Il settimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena irrogata in aumento ex art. 81 cod. pen. è inammissibile. Si contesta la natura cumulativa della motivazione resa dalla Corte territoriale, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la censura non tiene conto della specifica motivazione, svolta dalla Corte territoriale, sul punto. Si negano le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. a causa di un giudizio estremamente negativo sulla personalità dell'agente, che la Corte di appello trae, tra l'altro, dalla tracotanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] si è impossessato dell'immobile dell'INPS per "garantirne" l'utilizzo alla cosca, incurante di qualsivoglia diritto della parte pubblica e di coloro che avevano già invaso un bene di appartenenza putativa della cosca [OSCURATO:PERSONA], insistendo nel descrivere l'imputato come soggetto impegnato a pieno titolo nell'azione mafiosa a [OSCURATO:PERSONA]. La misura della pena come rideterminata, in uno all'entità degli aumenti, richiamando i principi fissati dalla pronuncia di questa Corte di legittimità citata, Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], vanno considerati giustificati dalla motivazione della sentenza impugnata che, seppure sinteticamente, a pag. 533 e ss., fa riferimento ai criteri presi in esame, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (alla luce dell'assoluto attivismo delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] che si rivela il sodale più "vicino" al [OSCURATO:PERSONA] e più servente i suoi interessi delinquenziali e di ogni genere - basti pensare alla dedizione con la quale si fa intestare persino la nuova motocicletta che il [OSCURATO:PERSONA] vuole comprarsi ed al ruolo di armiere, di peculiare fiducia all'interno dell'organigramma mafioso), motivazione con la quale il ricorso non si confronta risultando, su tale punto, aspecifico. 11.5. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Si valorizza, da parte del ricorrente, un dato, quello della giovane età dell'imputato all'epoca dei fatti che, tuttavia, deve essere considerato recessivo rispetto alle molteplici considerazioni svolte, in via generale (cfr. pag. 651 e ss. della sentenza di primo grado) in sede di merito, nonché, in particolare, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Già il primo giudice infatti, aveva considerato specificamente, oltre alla gravità del fatto, la negativa condotta processuale e l'assenza di segnali di resipiscenza, nonché l'apporto concreto alle ragioni dell'associazione. Inoltre, la Corte territoriale (cfr. pag. 535) ribadisce il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, tenendo presente proprio la giovane età di questo al momento dell'affiliazione e il suo "ruolo in crescita", ma stigmatizzando il comportamento, descritto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come attribuito a [OSCURATO:PERSONA], dipinto come vero e proprio appassionato (malato) di 'ndrangheta, valutazione negativa che, secondo il ragionamento, non arbitrario e immune da illogicità manifesta, della Corte territoriale, inibisce la concessione di ogni beneficio, pur partendo da una pena nel minimo edittale (nel senso che non è necessario, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della 7t/L- concessione delle attenuanti generiche, prendere in esame tutti gli elementi prospettati dall'imputato e che è, invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). 11.6. Il quarto motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento sanzionatorio è inammissibile. La ragione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, indicata dalla Corte territoriale, più che fondare su un negativo giudizio di tipo morale sull'attività della ricorrente, in sostanza, valorizza, ex art. 133 cod. pen., la negativa personalità di questa, rimarcando con ragionamento logico, immune da vizi e non arbitrario, che [OSCURATO:PERSONA] non esita a rafforzare, in modo costante, il proposito criminoso del compagno [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rammentandogli la sua condizione di leadership, il timore che incute nei singoli e le possibilità di espansione dei suoi confini di dominio, rilevando, dunque, la capacità della ricorrente di rappresentare la longa manus nella prosecuzione delle attività di [OSCURATO:PERSONA], illustrando anche l'assenza di ogni resipiscenza rispetto alle condotte illecite attuate. Risulta, poi, assorbito nel pronunciato annullamento con rinvio quanto al reato contestato al capo O), il quinto motivo di ricorso relativo all'entità della pena irrogata a titolo di aumento per il reato in questione. 11.7. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. Non è consentita la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche perché, nell'atto di appello, l'applicazione di esse non era stata richiesta; si è, in proposito l chiarit