CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Monza che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti meglio descritto nella rubrica provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge per quanto attiene alla sussistenza del reato contestato e per mancata valutazione delle deduzioni difensive proposte in sede di riesame, trattandosi di soggetto incensurato e non essendovi alcuna evidenza che l'indagato fosse introdotto nel settore del traffico di stupefacenti. II) Violazione di legge in ordine all'applicazione della misura cautelare senza valutazione prognostica della pena irrogabile al di sotto dei tre anni. II) Vizio di motivazione in ordine alla necessità di una misura di tipo custodiale ed alle esigenze cautelari, potendo la misura degli arresti domiciliari ritenersi adeguata a salvaguardare le ravvisate esigenze. Ritiene comunque insussistenti le ravvisate esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui, nel segnalare che nelle more il GIP ha sostituito la misura carceraria applicata al prevenuto con quella degli arresti domiciliari, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il proposto ricorso non può trovare accoglimento e deve essere, quindi, rigettato. 5.1. Il primo motivo non intacca in alcun modo la congruenza e logicità della motivazione offerta dal Tribunale in punto di gravità indiziaria. L'ordinanza impugnata ha compiutamente dato conto delle risultanze processuali: in un fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (zii dell'indagato), veniva rinvenuto un laboratorio sotterraneo attrezzato per la coltivazione, l'essiccazione ed il confezionamento di marijuana. All'interno di tale laboratorio veniva rinvenuto un quantitativo di kg. 29,501 di marijuana, già confezionata in sacchetti da 500 grammi, assieme a steli e piante di marijuana, varia strumentazione per coltivare e confezionare la sostanza (bilance, decine di rotoli di cellophane) e dei block notes contenenti annotazioni sulla coltivazione e raccolta della stessa, logicamente reputati fungere anche da "libro contabile" per la registrazione delle operazioni e cessioni effettuate. In seguito, presso l'abitazione dell'indagato, gli operanti rinvenivano un quantitativo di gr. 1.037,40 di marijuana (suddivisa in diversi involucri), gr. 56 di hashish e denaro contante per 520 euro. E' stato osservato che nel fondo agricolo degli zii del ricorrente era stata notata, in più occasioni, l'automobile in uso all'indagato, e che a seguito di perquisizione nell'abitazione del medesimo era stata rinvenuta la sostanza stupefacente indicata, parte della quale aveva tracce evidenti di infiorescenze (segno di un'acquisizione diretta dalla coltivazione di stupefacente degli zii del prevenuto), per cui tali elementi sono stati logicamente valorizzati dai giudici di merito per affermare la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto provvisoriamente contestato al prevenuto, rispetto al quale il mezzo di impugnazione oggi in disamina non eccepisce alcunché, al di la di generiche affermazioni di estraneità dell'indagato al mondo dell'illecito traffico di stupefacenti (trattandosi di soggetto incensurato e con stabile occupazione), non esaminabili in questa sede in quanto attinenti al merito. 5.2. Il secondo motivo non considera che l'ordinanza impugnata ha compiutamente valutato l'applicabilità, nella specie, di una misura di natura custodiate, avendo valorizzato, al riguardo, la gravità del fatto e la severità delle pene previste per il reato per cui si procede, anche in considerazione del contesto complessivo in cui lo stesso veniva accertato, formulando così una - non illogica - prognosi di pena non contenibile nei limiti previsti dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5.3. Anche il terzo motivo è infondato, avuto riguardo alle esaustive, congrue e logiche argomentazioni offerte dall'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari, avendo il Tribunale, al riguardo, valorizzato - in sintesi - l'oggettiva gravità del fatto e l'allarmante contesto in cui l'illecita detenzione di droga riferibile all'indagato si inserisce, elementi ritenuti idonei a delineare con solida concretezza un intenso pericolo di reiterazione del reato, oltre che di inquinamento probatorio, avuto riguardo alla natura della relazione parentale tra i soggetti coinvolti nell'ambito di una vicenda delittuosa composita e articolata. 5.3.1. Le doglianze in punto di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto a quella carceraria sono ormai superate dall'intervenuta sostituzione in tal senso della misura custodiate applicata al ricorrente, come comunicato dallo stesso ricorrente nelle depositate conclusioni scritte. 3 C-: 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc