CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /6> Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste indicata in epigrafe, con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, è stata sostituita la pena inflitta per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada nella pena di euro 47.000,00 di ammenda. L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso: I) Vizio di travisamento della prova, illogicità della motivazione con riferimento alla regola di giudizio per la verifica del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'imputato; II) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con memoria difensiva tempestivamente depositata ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria. Il motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo di ricorso risulta palesemente versato in fatto: la proposizione del vizio di legittimità è solo apparente, sollecitando il ricorrente una non consentita rivisitazione del merito e una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti. La sentenza è invece sostenuta da conferente apparato argonnentativo, rimarcando i giudici che l'impoverita capacità di governare il veicolo condotto dall'imputato, dovuta allo stato di ebbrezza, è stata causa del sinistro nelle condizioni di tempo e luogo di accadimento del fatto. Tale valutazione si colloca del tutto coerentemente nell'alveo dell'orientamento interpretativo di questa Corte (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209 - 01). I rilievi difensivi riguardanti il fondo stradale bagnato, i pneumatici consumati e la mancanza d'illuminazione della strada, hanno formato oggetto di adeguata considerazione da parte della Corte distrettuale, la quale ha osservato in modo logico che proprio tali circostanze avrebbero imposto massima prudenza, mettendo in risalto come la causa dello sbandamento del veicolo, dell'urto contro il guardrail e della invasione dell'opposta corsia fossero riconducibili all'eccessiva velocità serbata dall'imputato. Manifestamente infondate risultano le doglianze in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., che impone al giudice, nel valutare la particolar tenuità di tenere conto, congiuntamente, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01). Ebbene, la Corte di merito, facendo buon governo di tale principio, nel considerare il comportamento serbato dal ricorrente, ha ritenuto che il fatto non fosse connotato da particolare tenuità per l'elevato grado del tasso alcolemico e per la pericolosità della condotta in ragione dell'incidente cagionato, che ha coinvolto anche altro veicolo. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il C