CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 01553/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazione all'art. 648 cod.pen. per la detenzione di supporti audiovisivi abusivamente duplicati, è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 19/04/2024 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena è generico e comunque manifestamente infondato. Il giudice dell'impugnazione ha condiviso la misura della pena come determinata dal primo giudice in ragione delle circostanze dell'azione e della sussistenza di precedenti penali dando conto di avere operato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. di cui ha valorizzato la gravità del fatto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 este