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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 43012/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q(5 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 585 di hashish e g. 5,8 di cocaiana) ed alla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, le modalità dello spaccio della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q(5 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 585 di hashish e g. 5,8 di cocaiana) ed alla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, le modalità dello spaccio della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 I
Sentenza Cassazione n. 43012/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris