CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 ter c.p. (capo X dell'imputazione provvisoria). 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal primo Giudice, costituita essenzialmente da captazioni telefoniché e ambientali. Erano, dunque, analizzate quelle intercettazioni che, ad avviso dei giudici della cautela, davano contezza delle modalità con le quali si era svolta la campagna elettorale, nel corso della quale Megha, all'epoca vicesindaco del Comune di Neviano e candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del settembre 2020, al dichiarato fine di assicurarsi un risultato elettorale che riteneva incerto, si rivolgeva a Giangreco nella piena consapevolezza della sua caratura criminale, in ragione della appartenenza al clan Coluccia, chiedendo di procacciargli i voti necessari per la vittoria. Tali captazioni davano, in particolare, contezza delle seguenti circostanze: i) Megha accettava l'appoggio offerto dal capo clan, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di Giangreco, nella consapevolezza della illiceità della sua condotta; ii) prometteva in cambio la somma di 3.000,00 euro, oltre alla personale messa a disposizione del sodalizio, nonché della funzione pubblica che avrebbe rivestito; iii) una volta risultato vittorioso alle elezioni, corrispondeva in più tranches la somma di denaro concordata. Sintomatica della cointeressenza tra Megha e il sodalizio mafioso si riteneva la successiva, totale disponibilità assicurata dal ricorrente a Giangreco per trovare un impiego a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Michele, nonché a [OSCURATO:PERSONA], nipote dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ritenuti sussistenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale - disattendendo la tesi difensiva dell'insussistenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe fondata sul duplice presupposto delle dimissioni di Megha dalla carica di assessore e di consigliere comunale sin dall'8 febbraio 2022 e l'avvenuta istituzione di una Commissione d'inchiesta per il Comune di Neviano - riteneva attuale l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. e) cod. proc. pen., rimarcando come il reato oggetto di addebito provvisorio potesse essere certamente commesso anche da chi non ha o non ha più alcun rapporto con la pubblica amministrazione, ad esempio, in qualità di intermediario tra altri soggetti. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 4.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di reiezione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione dei presupposti cautelari. L'obiezione difensiva è stata disattesa dal Tribunale del riesame sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità che mal si attaglia a un caso come quello che ci occupa, in cui la richiesta e l'ordinanza cautelare sono perfettamente sovrapponibili e manca qualsiasi considerazione dalla quale inferire una valutazione propria e personale da parte del Gip. Si tratta di un approccio ermeneutico, lesivo del diritto di difesa, che non può essere sanato con la circostanza - erroneamente enfatizzata dal Tribunale - che il Gip aveva disatteso la richiesta del Pubblico ministero in relazione a capi d'incolpazione non contestati al ricorrente, poiché la motivazione per relationem deve dare contezza del fatto che il giudice abbia valutato in autonomia ciascuna posizione e non può concernere semplicemente la "tenuta" complessiva del provvedimento. A nulla vale affermare, come ha fatto il Tribunale, che il Gip abbia dato dimostrazione di autonoma valutazione attenuando la richiesta del Pubblico ministero con l'applicazione di una misura gradata, avendo invece omesso qualsiasi valutazione sulle ragioni della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di rigetto dell'eccezione di nullità dei decreti (R.I. 1078/2020 datato 8/9/2020 ore 16:20 e R.I. 1054 datato 5/9/2020 ore 9:00), emessi dal GIP presso il Tribunale di Lecce, con i quali è stata autorizzata l'attività captativa in relazione alle utenze telefoniche e telematiche inerenti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta che il Tribunale ha reso una motivazione apparente e, comunque, contraria alle risultanze in atti, posto che il Giudice si è limitato a riportare il contenuto della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero procedente, senza aggiungere alcun vaglio critico. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 274, comma 1, let. c), cod. proc. pen. in punto di errata valutazione dei nova posti dalla difesa a fondamento della dedotta mancanza di pericolo di recidivanza. Una volta preso atto delle dimissioni di Megha e del commissariamento del Comune di Neviano, costituisce mera congettura ritenere che egli possa reiterare condotte analoghe a quelle per le quali si procede. Il pericolo di reiterazione è stato erroneamente dedotto dalla sola gravità del reato, senza alcuna doverosa valutazione dell'incensuratezza del ricorrente. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate. 2. Manifestamente infondata è la censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari, che si appalesa aspecifica, a fronte delle puntuali deduzioni con cui il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza del vizio. Né essa adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. E' appena il caso di richiamare, in proposito, il principio espresso da questa Corte secondo cui, «In tema d'impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento, che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403- 01; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648-01), come dal ricorrente non efficacemente contestato. 3. Anche la doglianza di cui al secondo motivo, che attiene all'asserito difetto di motivazione nei decreti di convalida delle intercettazioni disposte dal Pubblico Ministero in via d'urgenza, è infondata. difatti principio consolidato che, in tema di decreti d'intercettazione, l'onere di motivazione risulta sufficientemente adempiuto mediante il richiamo per relationem al provvedimento del Pubblico ministero e alle note di polizia (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, Gatto, Rv. 226484;Sez. 1 n. 9764 del 10/02/2010, Femia, Rv. 246518) con implicito giudizio (valutazione) di adesione a quelle. Va d'altro canto rimarcato che esiste una ben chiara differenza tra mancanza di motivazione (o motivazione apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo) ed eventuale difetto, integrabile e sanabile, della motivazione. Nel caso che ci occupa le censure formulate dalla difesa non colgono nel segno, atteso che il Tribunale del riesame ha posto in risalto come, se è vero che il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato per incorporazione le richieste di convalida avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] (ciò che già sarebbe stato sufficiente ai fini della reiezione del motivo), è altrettanto innegabile che lo stesso Giudice, in chiusura dei provvedimenti di convalida, ha illustrato con motivazione sintetica, ma contenente specifici e puntuali riferimenti al caso concreto, le ragioni per le quali ha inteso ritenere condivisibili quelle dell'istante. 4. Quanto all'ultimo motivo, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo a fronte del richiesto standard motivazionale e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici oggettivi e soggettivi che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identificabili nelle intervenute dimissioni dalla carica di assessore e consigliere comunale, intervenuta successivamente all'applicazione della misura cautelare, né l'avvenuto commissariamento del Comune di Neviano. Pertinente è il richiamo al principio espresso in sede di legittimità secondo cui) «In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione di reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'indagato non è di per sé escluso dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici» (Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, Carletti, RV. 278338; Sez. 2 n. 388 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139). Sotto questo profilo il Tribunale, con motivazione non illogica, ha valorizzato conversazioni captate successivamente alla competizione elettorale, con la nuova Amministrazione ormai insediata, nelle quali l'indagato ha fatto esplicito riferimento a dazioni di denaro in cambio di appatti e ne ha inferito l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe. 5. Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,