CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 24770/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce ha dichiaratoinammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale diLecce lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 diammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, ritenendoche non trova applicazione l’art. 585, comma 2-bis, cod. proc. pen. che eleva diquindici giorni il termine di impugnazione per l’imputato assente, dovendo lostesso essere considerato presente anche quando ha espressamente conferito aldifensore specifico mandato a chiedere l’ammissione ad un rito alternativo (cfr.nomina del 17-20 aprile 2023) e questo poi non venga effettivamente chiesto, inconformità al principio affermato da questa Corte in Sez. 4, n. 20976 del14/05/2025, Racco. Rv. 288269-01.2. Nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe presentato daldifensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento in adesione all’orientamento chericonduce la presenza dell’imputato all’effettiva scelta del rito speciale (sirichiama Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01; Sez. 2, n. 13714del 8/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01; Sez. 7, n. 1585 del 7/12/2023, dep.2024, Procida, Rv. 285606-01) osservandosi che una maggiore certezza circa laconoscenza del procedimento da parte dell’imputato può essere data solodall’effettiva scelta del rito abbreviato e non certo dal mero conferimento aldifensore della procura speciale finalizzata all’eventuale scelta del rito alternativoche, notoriamente, costituisce nella maggior parte dei casi una formulaconvenzionale di stile riportata sulle nomine difensive.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10giugno 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va rigettato perché destituito di fondamento.1. Nella vicenda al vaglio l’imputato non poteva considerarsi assente aglieffetti impugnatori dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., avendoespressamente conferito ai suoi difensori (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di lecce) procura speciale in data 17 aprile 2023per la "richiesta di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. o di applicazoine dellapena su richiesta ex art. 444 c.p.p.".Indipendentemente dall’effettiva richiesta di rito alternativio – nella specienon concretizzatasi, essendosi il giudizio di primo grado definito a carico delricorrente nelle forme ordinarie – il prevenuto doveva considerarsi presente alprocesso d'appello alla stregua di quanto testualmente dispone l’art. 420, comma2-ter, cod. proc. pen. (in vigore dal 30 dicembre 2022, secondo cui: «Salvo chela legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontanadall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare allesuccessive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresìconsiderato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle formedi legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentatoin udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di unprocedimento speciale») quand’anche fosse stato indicato come assente nellasentenza-documento di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 14803 del 18/02/2026,Asandei, non mass., in motiv. § 2; Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv.288269-01; Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01).1.1. Detta previsione – il cui chiaro tenore testuale osta alla tesi di partericorrente – è stata introdotta ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n.150 del 2022 e, come indicato anche nella Relazione a cura del Massimario dellaCorte di cassazione del 5 gennaio 2023 e ancor prima nella Relazione illustrativadel d.lgs. n. 150 del 2022, costituisce attuazione del criterio indicato dall’art. 1,comma 7, lett. c), della legge delega n. 134 del 2021, secondo il quale puòprocedersi in assenza quando vi sono elementi idonei a dare certezza chel’imputato era consapevole della pendenza di un processo nei suoi confronti eche la sua mancata partecipazione sia frutto di una scelta consapevole.1.2. La disposizione è del tutto coerente con il conferimento della procuraspeciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto inquanto - come in precedenza già osservato da Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019,Tecle, Rv. 276808-01, in motiv. - «il procuratore speciale agisce come se fossel’imputato... il procuratore speciale esercita i propri poteri secondo lo schemadettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente aquanto previsto dall'art. 1393 cod. civ., depositando l'atto presso l'ufficiogiudiziario».Come afferma – condivisibilmente – Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., inmotiv. (in un caso in cui vi era stata dichiarazione di assenza dell’imputato, mairevocata, e solo in un momento successivo era comparso il difensore munito diprocura speciale che aveva chiesto di accedere al rito abbreviato), l’assenzadell’imputato è una situazione di fatto che viene meno allorquando compare ildifensore munito di procura speciale. Difatti la verifica della condizionedell’imputato di presente o assente deriva dalla situazione di fatto esistente almomento della costituzione delle parti, allorché il giudice verifica l'esistenza deipresupposti ex artt. 420 e 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. (cfr. ad es.Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712-01). Lacomparizione in giudizio, anche mediante il deposito della procura speciale per larichiesta di riti alternativi, dell’imputato già dichiarato assente determina il venirmeno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria,sicché l’assenza viene a cessare indipendentemente dall’esistenza di un formaleprovvedimento di revoca.1.3. D’altra parte, già in tema di contumacia, la giurisprudenza di questaCorte affermò che il mutamento della situazione di fatto determina la cessazionedello stato di contumacia, senza la necessità di un formale provvedimento direvoca, con conseguenti effetti sia sui termini per l’impugnazione (Sez. 5, n.1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712-01), sia sulla notificadell’estratto contumaciale, non più dovuta (Sez. 1, n. 20463 del 27/01/2015,Cristarelli, Rv. 263569-01).1.4. Tale conclusione oggi è vieppiù obbligata alla stregua del tenoretestuale dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., che non ammette letturerestrittive nei termini propugnati dal ricorrente perchè il discrimine non risiedenella scelta del rito alternativo ma nel fatto che l'imputato sia "rappresentato inudienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimentospeciale"; né è dato riscontrare alcun contrasto sincronico nella giurisprudenza diquesta Corteper il semplice fatto che le pronunce richiamate nel ricorso avevanoad oggetto casi di effettiva richiesta di rito abbreviato (cfr. Sez. 3, n. 43835 del12/10/2023, cit., Rv. 285332-01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv.287199-01), sicché, in quelle decisioni, questa Corte non si è dovuta porre ilproblema della portata della previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod.proc. pen. (mentre è del tutto inconferente la richiamata Sez. 7, n. 1585 del07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606-01, perché riguarda la diversaipotesi del giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nelvigore del cessato rito emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137).1.5. Mette conto aggiungere che anche a leggere l'art. 585, comma 1-bis,cod. proc. pen. si evince chiaramente che il termine aggiuntivo di quindici giorniè previsto «per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza»,cioè per il difensore di quegli imputati dichiarati assenti secondo la previsione dicui agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. per cui – come puntualmente spiegaSez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, cit., in motiv. § 6 – «a fronte di un difensoremunito di procura speciale, che lo faculta, tra l'altro, anche a richiedere lo stessogiudizio abbreviato, lo status dell'imputato non può mutare in ragione del fattoche poi la scelta del rito alternativo sia effettivamente operata oppure no. Non èquest'ultima, infatti, che fa sì che l'imputato debba essere considerato presente -come correttamente aveva esplicitato il giudicante di Locri a quello stessodifensore appellante, presente, che oggi, attraverso il suo sostituto processuale,ritiene che il suo assistito sia stato giudicato in assenza - ma è la presenza inudienza di un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimentospeciale».1.6. In definitiva ritiene questa Corte che, in forza del chiaro disposto di cuiall’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., il principio di diritto già affermato nei(soli) casi di effettiva scelta del rito speciale, vada generalizzato nei termini giàaffermati da Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269-01 – cui si èrettamente conformata l’ordinanza impugnata – dovendosi ribadire che laprevisione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta diquindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell’imputato giudicatoin assenza, non trova applicazione in caso di sentenza emessa alla presenza, inudienza, del procuratore speciale dell’imputato nominato per la richiesta di unprocedimento speciale, indipendentemente dall’effettiva richiesta del ritoalternativo, dovendo l’imputato ritenersi in ogni caso presente in giudizio ex art.420, comma 2-ter, cod. proc. pen. anche qualora la sentenza lo abbia indicatocome assente.2. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]