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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1985

Cassazione n. 41070/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/11/1985 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, in parte, quanto alla condotta tenuta dal ricorrente, ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 9), e, in altra parte, quanto alle doglianze relative all'elemento psicologico del reato, propone delle censure non dedotte con l'atto di appello e, comunque, di contenuto meramente confutativo rispetto alla ricostruzione risultante dalle sentenze di merito da cui si evince chiaramente anche la sussistenza del dolo specifico rispetto all'atto che stavano compiendo i due agenti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/11/1985 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, in parte, quanto alla condotta tenuta dal ricorrente, ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 9), e, in altra parte, quanto alle doglianze relative all'elemento psicologico del reato, propone delle censure non dedotte con l'atto di appello e, comunque, di contenuto meramente confutativo rispetto alla ricostruzione risultante dalle sentenze di merito da cui si evince chiaramente anche la sussistenza del dolo specifico rispetto all'atto che stavano compiendo i due agenti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 41070/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris