Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:271
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]148/00
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Exporters
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti concessi dagli Stati – Prelievo compensativo – Modalità di finanziamento degli aiuti – Regime di aiuto comunitario per il cotone – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atti impugnabili – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di proseguire un procedimento per inadempimento – Principio dell'autonomia dei mezzi di tutela giurisdizionale»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 16 ottobre 2003
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di proseguire un procedimento per inadempimento – Esclusione
(Art. 230 CE)
I privati non sono legittimati a impugnare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non proseguire un procedimento per inadempimento
avviato nei confronti di uno Stato membro.v. punto 62
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
16 ottobre 2003
(1)
«Aiuti concessi dagli Stati – Prelievo compensativo – Modalità di finanziamento degli aiuti – Regime di aiuto comunitario per il cotone – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atti impugnabili – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di proseguire un procedimento per inadempimento – Principio dell'autonomia dei mezzi di tutela giurisdizionale»
Nella causa T-148/00,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Exporters,
con sede in Salonicco ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos, V. Akritidis e J. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dalla sig.ra M. Condou e dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica ellenica,
rappresentata dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra C. Tsiavou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1999, 2000/206/CE, relativa
al regime d'aiuto per il cotone applicato in [OSCURATO:PERSONA] dall'Ente greco per il cotone (GU 2000, L 63, pag. 27),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione ampliata),
composto dal sig. R. García-[OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J.D. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA] e H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
Il protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica
(GU 1979, L 291, pag. 174; in prosieguo: il
protocollo n. 4) instaura un regime destinato in particolare a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della [OSCURATO:PERSONA] in cui essa
è importante per l'economia agricola, a permettere un equo reddito per i produttori interessati e a stabilizzare il mercato
mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione.
2
Il n. 3 del protocollo n. 4 prevede che tale regime comprende
la concessione di un aiuto alla produzione, che,
per facilitare la gestione ed il controllo, (...) sarà concesso attraverso le imprese di sgranatura.
3
Tale paragrafo indica anche che l'importo di tale aiuto è fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato e il prezzo del mercato mondiale
determinato in base alle offerte ed ai corsi constatati sul mercato mondiale. Il prezzo di obiettivo è stabilito dal Consiglio
(n. 8 del protocollo n. 4), mentre la [OSCURATO:PERSONA] determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto (n. 10 del
protocollo n. 4).
4
In base al n. 5 del protocollo n. 4,
[i]l regime degli scambi della [OSCURATO:PERSONA] con i paesi terzi non deve essere leso [e] non può, in particolare, essere prevista
nessuna misura restrittiva all'importazione.
5
In conformità del n. 9 del protocollo n. 4, il Consiglio ha adottato, il 27 luglio 1981, il regolamento (CEE) n. 2169/81,
che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (GU L 211, pag. 2). Tale regolamento è stato sostituito
dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1554 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone
ed abroga il regolamento [n. 2169/81] (GU L 148, pag. 48).
6
Il terzo
considerando del regolamento n. 2169/81 così recita: [P]er agevolare la gestione e il controllo [del regime di aiuto al cotone], è opportuno concedere l'aiuto alle imprese di
sgranatura; (...) per estendere agli agricoltori il beneficio di tale regime, occorre subordinare la concessione dell'aiuto
alla condizione che gli agricoltori abbiano ottenuto un prezzo almeno pari ad un prezzo minimo da determinarsi; l'importo
di questo prezzo minimo deve essere molto vicino al prezzo d'obiettivo, fissato conformemente al paragrafo 8 del protocollo
[n. 4], ovvero che l'aiuto sarà trasferito su di loro.
7
L'art. 6 del regolamento n. 2169/81 disciplinava i rapporti finanziari tra le imprese di sgranatura e i produttori di cotone.
Esso prevedeva che l'aiuto fosse concesso unicamente alle imprese di sgranatura che ne avessero fatto domanda e che avessero
presentato sia un contratto che prevedesse, tra l'altro, il pagamento al produttore di un prezzo almeno eguale al prezzo minimo
di cui all'articolo 9 di tale regolamento sia, qualora l'impresa effettuasse il lavoro di sgranatura per conto del produttore
singolo o associato, una dichiarazione che specificasse le condizioni in cui la sgranatura veniva effettuata e l'aiuto veniva
trasferito ai produttori. L'art. 9 del regolamento n. 2169/81 precisava che il Consiglio fissava ogni anno, contemporaneamente
al prezzo d'obiettivo, un prezzo minimo per il cotone non sgranato e ciò
ad un livello che garantisca ai produttori che il prodotto potrà essere venduto ad un prezzo per quanto possibile vicino al
prezzo d'obiettivo. L'art. 7 del regolamento n. 1554/95 ha riprodotto, in sostanza, l'art. 6 del regolamento n. 2169/81.
8
L'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2169/81 prevedeva segnatamente che
il diritto all'aiuto [sorgeva] all'atto della sgranatura e che il
versamento dell'aiuto [poteva] tuttavia essere anticipato al momento in cui il cotone non sgranato entra[va] nell'impresa
di sgranatura, a condizione che [venisse] depositata una cauzione sufficiente. L'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1554/95 ha riprodotto, in sostanza, tale disposizione.
9
Il 3 maggio 1989, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di
aiuti per il cotone (GU L 123, pag. 23). L'art. 7, n. 2, di tale regolamento, come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
13 dicembre 1995, n. 2878, che modifica il [regolamento n. 1201/89] (GU L 301, pag. 21), prevedeva che
se [veniva] depositata prima della presentazione della domanda di messa sotto controllo, la domanda di aiuto [poteva] essere
accolta soltanto se [veniva] costituita una cauzione di 12 ECU/100 kg. Il n. 3 dello stesso articolo disponeva che tale garanzia era
costituita in una delle forme previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della [OSCURATO:PERSONA] [22 luglio 1985,
recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli GU L 205 pag. 5)], che essa era
svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali [era] adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e
incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non [era stato] assolto. L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1201/89 prevedeva che
non appena il cotone non sgranato [entra] nell'impresa di sgranatura, quest'ultima [presenta] una domanda di messa sotto controllo. Il n. 8 dello stesso articolo, come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 agosto 1995, n. 2064, che modifica
il regolamento n. 1201/89 (GU L 204, pag. 8), prevedeva dopo l'assoggettamento a controllo, la concessione, da parte degli
Stati membri, agli interessati che ne avessero fatto domanda, di un anticipo sull'aiuto, a condizione della costituzione di
una cauzione pari almeno al 110% dell'importo dell'aiuto da anticipare, il calcolo dell'importo dell'anticipo in base ai quantitativi
messi sotto controllo, e la costituzione della cauzione in una delle forme previste all'articolo 8 del regolamento n. 2220/85,
nonché l'acquisizione della cauzione nella misura in cui l'importo dell'anticipo versato superava l'importo dell'aiuto da
concedere.
10
Il 23 aprile 1992 la Repubblica ellenica ha adottato la legge n. 2040/92 relativa alla regolamentazione delle questioni di
competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle persone giuridiche poste sotto la sua vigilanza (
Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica,
prima parte, n. 70) (in prosieguo: la
legge n. 2040/92).
11
L'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92, intitolato
riassetto delle risorse dell'Ente greco per il cotone dispone quanto segue: A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, le imprese di sgranatura di cotone saranno assoggettate a un prelievo
compensativo a favore dell'Ente greco per il cotone, corrispondente all'1% del prezzo pagato al produttore per chilogrammo
di cotone, non sgranato (...).
12
L'art. 30, n. 3, della legge n. 2040/92 prevede, inoltre, un'imposta speciale a favore dell'Ente greco per il cotone applicata
sul cotone per impiego industriale importato dall'estero, nonché sulle fibre artificiali o sintetiche importate dall'estero,
fino a tre denari, pari all'1% del loro valore (in prosieguo: l'
imposta speciale).
Antecedenti della controversia
13
La ricorrente è un'associazione professionale di diritto greco che riunisce gli sgranatori e i commercianti greci di cotone.
14
L'Ente greco per il cotone è un organismo pubblico senza scopo di lucro che, in base al suo statuto, ha lo scopo di fornire
una serie di servizi ai produttori e sgranatori di cotone. Tali servizi erano finanziati dal prelievo compensativo, menzionato
in precedenza al punto 11 (in prosieguo: il
prelievo compensativo) e dall'imposta speciale.
15
Con lettera 12 novembre 1992, la ricorrente ha indirizzato una denuncia alla direzione generale (DG)
Agricoltura della [OSCURATO:PERSONA] in cui affermava che il prelievo compensativo era illegittimo in quanto era calcolato sull'importo totale
percepito dai produttori per la vendita di cotone non sgranato, e cioè su un importo in cui era compreso quello dell'aiuto
comunitario. Essa sosteneva anche che le imprese di sgranatura non beneficiavano dei servizi summenzionati dell'Ente greco
per il cotone e che quest'ultimo subordinava la restituzione delle lettere di garanzia, che tali imprese dovevano aprire per
poter ottenere un anticipo, al versamento effettivo del prelievo compensativo.
16
In seguito a tale denuncia, la DG
Agricoltura ha indirizzato numerose richieste di informazioni alle autorità greche concernenti il funzionamento dell'Ente greco per il
cotone e dell'
imposta parafiscale, prelevata a suo favore. Le autorità greche hanno risposto a tali richieste e la ricorrente ha presentato osservazioni in
merito a tali risposte.
17
Il 17 giugno 1994, la ricorrente ha informato la DG
Agricoltura del fatto che essa aveva proposto un ricorso contro l'Ente greco per il cotone dinanzi ai tribunali greci per ottenere il
rimborso del prelievo compensativo nella parte in cui esso si applicava all'importo dell'aiuto comunitario.
18
Il 27 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato una lettera al governo greco in cui essa indicava di non avere obiezioni
da sollevare in merito a talune attività dell'Ente greco per il cotone, che altre attività svolte da quest'ultimo sostituivano
servizi di competenza dello Stato e non si [configuravano] pertanto come aiuti a favore di particolari imprese e che essa aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE),
per le restanti attività dell'Ente greco per il cotone.
19
Nella stessa lettera, la [OSCURATO:PERSONA] indicava che
trattandosi di aiuti finanziati attraverso un contributo obbligatorio, nella fattispecie il prelievo compensativo e l'imposta
speciale, [essa aveva] anche esaminato il finanziamento degli aiuti in questione. Essa constatava a tale riguardo quanto segue:
─
l'imposta speciale colpiva anche i prodotti importati dagli altri Stati membri;
─
secondo la giurisprudenza, il finanziamento di un aiuto di Stato mediante un'imposta a destinazione specifica obbligatoria
costituiva un elemento essenziale di detto aiuto, per cui nel valutare tale aiuto si doveva esaminare alla luce del diritto
comunitario sia l'aiuto che il suo finanziamento;
─
anche se gli aiuti sono compatibili sia nella forma che nelle finalità, secondo la giurisprudenza (...) è innegabile che il
finanziamento dei medesimi mediante imposte a destinazione specifica gravanti anche sui prodotti comunitari importati da altri
Stati membri e da paesi dello Spazio economico europeo ha un effetto protezionistico che va al di là dell'aiuto propriamente
detto;
─
infatti, anche qualora i prodotti importati [avessero potuto] beneficiare, in una certa misura, degli aiuti finanziati dall'Ente
greco per il cotone, l'effettiva partecipazione al regime in questione non [sarebbe stata] ugualmente vantaggiosa per tutti,
in quanto è giocoforza che, nella pratica, siano avvantaggiati gli operatori ellenici, dal momento che i risultati perseguiti
e le azioni intraprese si ispir[avano] a specializzazioni, esigenze e lacune tipicamente locali;
─
l'applicazione di un'ulteriore condizione (l'effettivo pagamento dell'imposta parafiscale), estranea alla normativa comunitaria,
per l'erogazione dell'aiuto costitui[va] un'infrazione al regolamento n. 2169/81;
─
l'applicazione dell'imposta speciale [era] in contrasto con l'art. 5 del protocollo n. 4 allegato all'atto d'adesione della
[OSCURATO:PERSONA], nonché all'art. 12 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE).
20
[OSCURATO:PERSONA] precisava che, tenuto conto di tali elementi, essa aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 88,
n. 2, CE, per la totalità degli aiuti,
essendo i medesimi finanziati mediante un'imposta speciale applicabile anche ai prodotti importati dagli altri Stati membri
e dai paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e presentando il finanziamento attraverso il prelievo compensativo
e l'imposta speciale un'apparenza di infrazione alla normativa comunitaria.
21
Infine, con tale lettera 27 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] invitava il governo greco a presentare le proprie osservazioni e
a trasmettere talune informazioni. Con la pubblicazione di tale lettera sulla
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
del 24 ottobre 1995 (GU C 278, pag. 4), gli altri Stati membri e le parti interessate sono stati informati dell'avvio del
procedimento e sono stati invitati ad esporre le loro eventuali osservazioni. Con lettera 12 aprile 1995, il governo greco
ha trasmesso le proprie osservazioni nonché le informazioni che gli erano state richieste. Hanno presentato proprie osservazioni
anche taluni terzi interessati, tra cui la ricorrente con lettera in data 23 novembre 1995.
22
Parallelamente al procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 15 gennaio 1996, avviava il procedimento
previsto all'art. 169 CE (divenuto art. 226 CE) nei confronti della Repubblica ellenica (in prosieguo: il
procedimento di infrazione). Essa considerava, in sostanza, che il fatto che l'Ente greco per il cotone subordinasse la liberazione delle garanzie bancarie
al pagamento effettivo del prelievo compensativo costituiva una violazione degli artt. 7, n. 3, e 9, n. 1, del regolamento
n. 1201/89, delle norme sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del cotone e, in particolare, del regolamento n. 2169/81,
del principio di proporzionalità e dell'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE).
Essa intimava al governo greco di presentare le sue osservazioni e di fornire determinate informazioni. Con telefax in data
25 gennaio 1996, la DG
Agricoltura informava la ricorrente dell'avvio del procedimento di infrazione.
23
Il 14 maggio 1996, la ricorrente indirizzava una seconda denuncia alla DG
Agricoltura contro la Repubblica ellenica, sul fondamento dell'art. 226 CE. Essa faceva valere, da un lato, che l'art. 30, n. 1, della
legge n. 2040/92 violava l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2169/81, l'art. 7 del regolamento n. 1201/89, le disposizioni
del protocollo n. 4, l'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e l'art. 34, n. 2, CE. Dall'altro lato, essa sosteneva
che l'art. 30, n. 3, della stessa legge violava gli artt. 9 (divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE) e 12 (divenuto,
in seguito a modifica, art. 25 CE) del Trattato CE, l'art. 249 CE, le disposizioni del protocollo n. 4, gli artt. 18-27 del
Trattato CE (abrogati dal Trattato di Amsterdam), gli artt. 28 (divenuto, in seguito a modifica, art. 26 CE) e 29 (divenuto,
in seguito a modifica, art. 27 CE) del Trattato CE e gli artt. 113 (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE) e seguenti
del Trattato CE, nonché le norme dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). In un memorandum allegato
a tale denuncia, la ricorrente affermava anche che il meccanismo di finanziamento delle attività dell'Ente greco per il cotone
costituiva un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune. D'altronde, essa chiedeva l'adozione da parte
della [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori, e cioè che essa ottenesse dalla Repubblica ellenica la sospensione dell'applicazione
della legge n. 2040/92.
24
Con telefax in data 19 novembre 1997, la DG
Agricoltura chiedeva alla ricorrente, nell'ambito del procedimento di infrazione, di fornirle taluni documenti. La ricorrente rispondeva
a tale richiesta con lettera 28 novembre 1997 ed ha presentato una serie di osservazioni con lettere in data 8 luglio, 2 e
16 settembre 1998.
25
Il 2 dicembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di archiviare la pratica relativa al procedimento di infrazione.
26
Il 20 luglio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione 2000/206/CE relativa al regime di aiuto applicato in [OSCURATO:PERSONA] per il
cotone dall'Ente greco per il cotone (GU 2000, L 63, pag. 27; in prosieguo: la
decisione controversa).
27
Il punto IV, n. 2, della decisione controversa recita: La problematica riguardante la compatibilità del prelievo compensativo dell'1% sulla produzione locale greca e sugli aiuti
comunitari versati ai produttori greci nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del cotone è stata invece esaminata
nel quadro di una procedura d'infrazione. Poiché le disposizioni del regolamento n. 1554/95 non escludono esplicitamente un
tale prelievo, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, il 2 dicembre 1998, di archiviare la pratica.
28
Il punto IV, n. 3, della decisione controversa è redatto come segue: Dalle osservazioni trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, [CE] risulta
che le imposte parafiscali di cui trattasi costituiscono, in una certa misura, una sovvenzione incrociata. Pur essendo applicate
a livello delle imprese di sgranatura, tali imposte sono dirette a finanziare misure destinate principalmente ai produttori
agricoli. In materia di imposte parafiscali la [OSCURATO:PERSONA] è solita accettare che la riscossione sia effettuata a un livello
diverso dalla filiera produttiva (come nel caso delle imposte applicate a livello dei macelli per finanziare la lotta contro
le epizoozie). Nella fattispecie, non sembra possibile per gli sgranatori trasferire il pagamento dell'imposta ai produttori
agricoli a motivo dei meccanismi che governano l'organizzazione comune dei mercati del cotone.Tenuto conto di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivo di sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87 [CE]-89 [CE]
riguardo alle modalità di finanziamento degli aiuti attraverso un prelievo di un punto percentuale sulla produzione locale
e sugli aiuti comunitari versati ai produttori greci, nella misura in cui dette modalità sono conformi all'organizzazione
comune dei mercati del cotone.
29
Il dispositivo della decisione controversa così recita:
Articolo 1
Gli aiuti di Stato concessi in [OSCURATO:PERSONA] nel quadro delle funzioni statutarie dell'Ente greco per il cotone, finanziati mediante
i prelievi obbligatori previsti all'articolo 30, paragrafo 3, della legge n. 2040/92, sono incompatibili con il mercato comune,
in quanto finanziati mediante imposte parafiscali applicate ai prodotti importati.
Articolo 2
[OSCURATO:PERSONA] modifica il regime di aiuto di cui all'articolo 1 al fine di renderlo compatibile con la presente decisione.
Articolo 3
1. [OSCURATO:PERSONA] prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 1, posto illegalmente
a loro disposizione.2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto interno. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che
decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari, fino alla data del recupero. Gli interessi sono
calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti
a finalità regionale.
Articolo 4
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la [OSCURATO:PERSONA] informa la [OSCURATO:PERSONA] circa i provvedimenti presi
per conformarvisi.
Articolo 5
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Procedimento e conclusioni delle parti
30
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
31
Con atto separato, depositato nella cancelleria il 14 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione di irricevibilità,
conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni
in merito a tale eccezione di irricevibilità il 15 settembre 2000.
32
Con istanza depositata presso la cancelleria il 7 dicembre 2000, la Repubblica ellenica domandava di intervenire nella presente
controversia, a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Il presidente della Quinta Sezione ampliata ammetteva tale intervento
con ordinanza 9 marzo 2001.
33
Con ordinanza 15 dicembre 2000, il Tribunale ha deciso di riunire al merito l'eccezione di irricevibilità sollevata.
34
Il 23 aprile 2001 la Repubblica ellenica depositava la sua memoria di intervento, in ordine alla quale la ricorrente presentava
osservazioni. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava a presentare osservazioni in merito.
35
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) decideva di passare alla fase orale. Nel contesto
delle misure di organizzazione del procedimento, quest'ultimo invitava la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere a taluni quesiti scritti
e a produrre taluni documenti. [OSCURATO:PERSONA] ottemperava a tali richieste.
36
Le parti ha svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 27 febbraio 2003.
37
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso ricevibile;
─
annullare l'art. 1 della decisione controversa,
in quanto dichiara incompatibile con il mercato comune soltanto l'art. 30, n. 3, della legge n. 2040/92 (...) e non l'art. 30,
n. 1, della medesima legge;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
38
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso irricevibile;
─
in subordine, respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
39
La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso irricevibile;
─
in subordine, respingere il ricorso.
In diritto
Argomenti delle parti
40
[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica ellenica sostengono che il ricorso è irricevibile.
41
In primo luogo, il ricorso costituirebbe uno sviamento di procedura.
42
Infatti, per prima cosa la ricorrente,
ignorando gli aspetti relativi all'aiuto di Stato, cercherebbe in realtà di ottenere che il Tribunale si pronunci sulla legittimità del prelievo compensativo e della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere il procedimento di infrazione. Orbene,
considerata isolatamente, una violazione del diritto comunitario, come quella invocata dalla ricorrente, non rientrerebbe nel controllo degli aiuti
di Stato e potrebbe essere esaminata solo nel contesto di un procedimento di accertamento di un inadempimento ai sensi dell'art. 226
CE. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i privati non sarebbero legittimati ad impugnare il rifiuto della
[OSCURATO:PERSONA] di avviare, o di proseguire, un simile procedimento (sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-351, punto 55).
43
In seguito, la ricorrente utilizzerebbe altresì il presente ricorso di annullamento come un ricorso per carenza ai sensi dell'art. 175
del Trattato CE (divenuto art. 232 CE). Infatti essa criticherebbe il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia anche dichiarato
incompatibile con il mercato comune l'art, 30, n. 1, della legge n. 2040/92. Orbene, l'art. 232 CE riguarderebbe la carenza
consistente nell'astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, e non nell'adozione di un atto diverso da quello che
gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario.
44
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica ellenica, afferma che la ricorrente non è individualmente interessata
dalla decisione controversa, la quale è indirizzata alla Repubblica ellenica.
45
Anzitutto, essa afferma che, secondo la giurisprudenza, le associazioni sono considerate come individualmente interessate
da una decisione nel settore degli aiuti di Stato solo qualora riuniscano imprese concorrenti dei beneficiari degli aiuti
in questione, abbiano svolto un ruolo attivo nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE e siano pregiudicate
nella loro qualità di negoziatrici, o proponendo il loro ricorso, siano subentrate a uno o più dei loro membri, da esse rappresentati,
a condizione che i loro membri avessero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile (sentenze della Corte 28 gennaio
1986, causa 169/84, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punto 25; 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85,
Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punti 21-24; 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1125,
punti 28-30, e 23 maggio 2000, causa C-106/98 P, Comité d'entreprise de la Société française de production e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3659, punto 42; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2169,
punto 50). Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non soddisferebbe alcuna di tali diverse condizioni, salvo quella relativa
alla partecipazione attiva al procedimento.
46
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la decisione controversa riguarda un regime generale di aiuti e che, secondo la
giurisprudenza, le imprese concorrenti di un'impresa potenzialmente beneficiaria di un aiuto ai sensi di un simile regime
non sono legittimate ad agire contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha autorizzato il regime stesso (sentenza del Tribunale
5 giugno 1996, causa T-398/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-477). Lo stesso dovrebbe valere a fortiori per
le imprese non concorrenti e per le associazioni che le rappresentano. Essa invoca anche la sentenza del Tribunale 11 febbraio
1999, causa T-86/96, [OSCURATO:PERSONA]Unternehmen e Hapag-Lloyd/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-179, punto
45), in cui quest'ultimo avrebbe considerato che i potenziali beneficiari di un regime generale di aiuti non erano individualmente
interessati da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che riguardava tale regime.
47
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma nel suo controricorso che la ricorrente, anche supponendo che essa rappresenti gli
interessi di imprese beneficiarie delle misure di aiuto in discussione, non ha interesse ad agire. Essa infatti impugnerebbe
la decisione controversa non in quanto nega la concessione di un beneficio ai suoi membri, bensì in quanto essa non è
abbastanza sfavorevole per quanto riguarda il finanziamento dell'aiuto. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso le critiche della ricorrente riguardo all'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92, essa avrebbe
dichiarato gli aiuti di Stati in questione incompatibili con il mercato comune nella loro integralità, vale a dire non soltanto
nella parte in cui sono finanziati con l'imposta speciale, ma anche nella parte in cui lo sono con il prelievo compensativo.
48
[OSCURATO:PERSONA] osserva anche che la ricorrente contesta il fatto che uno dei due modi di finanziamento delle misure di aiuto
in questione non è stato dichiarato incompatibile e, di conseguenza, non mette in discussione il dispositivo della decisione
controversa, il quale riguarda le misure di aiuto e non il loro finanziamento. L'incompatibilità dell'imposta speciale sarebbe
solo il motivo su cui è fondata l'incompatibilità dell'aiuto. Essa fa osservare che gli apprezzamenti espressi nella parte
motiva di una decisione sono idonei a formare l'oggetto di un ricorso per annullamento solo se costituiscono il supporto necessario
del dispositivo dell'atto lesivo per la ricorrente (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2181, punto 31). Nel caso di specie, poiché gli apprezzamenti sulla compatibilità del prelievo compensativo
portano alla dichiarazione di compatibilità delle misure di aiuto nel dispositivo della decisione controversa, la ricorrente,
nella sua qualità di associazione di imprese beneficiarie di tali misure di aiuto, non avrebbe alcun interesse a contestarle.
Inoltre, tali apprezzamenti non costituirebbero il supporto del dispositivo della decisione controversa, in quanto l'incompatibilità
dell'imposta speciale impedirebbe da sola che le misure potessero essere autorizzate.
49
In quarto luogo, nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente ha proceduto, nella sua replica, ad una
radicale rielaborazione dell'atto introduttivo del ricorso e ad una
riformulazione della maggior parte dei motivi originali. In particolare essa fa osservare che la ricorrente nella replica
elude accuratamente la questione della compatibilità del prelievo [compensativo] con l'organizzazione comune del mercato del
cotone, mentre questo era l'argomento principale del suo ricorso. Così, la ricorrente avrebbe non soltanto introdotto dei motivi nuovi, irricevibili in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento
di procedura, ma avrebbe anche adottato una posizione contraddittoria rispetto alle conclusioni del ricorso.
50
La ricorrente contesta, in primo luogo, che il ricorso costituisca uno sviamento di procedura.
51
Nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, essa afferma anzitutto che il ricorso non è diretto contro il prelievo
compensativo, ma che
ha lo scopo evidente di provare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto non adempiendo al proprio obbligo di esaminare
la compatibilità dell'aspetto di aiuto dell'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92, ai sensi delle regole applicabili agli
aiuti di Stato separatamente ed indipendentemente dal modo di finanziamento. La ricorrente in particolare sostiene che essa critica la valutazione giuridica compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto IV,
n. 3, secondo comma, della decisione controversa. Essa spiega in proposito che
la [OSCURATO:PERSONA], quando valuta la compatibilità con il mercato comune di una misura quale l'art. 30, nn. 1 e 3, della legge
n. 2040/92, alla luce degli artt. 87 [CE] e 88 CE, deve, anzitutto, considerare il metodo con cui l'aiuto è finanziato e,
successivamente, considerare separatamente la compatibilità dell'aiuto. Essa considera che, nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato il modo di finanziamento previsto all'art. 30,
n. 3, della legge n. 2040/92
incompatibile con il mercato comune in quanto viola le regole dell'organizzazione comune del mercato del cotone, non era tenuta a esaminare anche la compatibilità di tale disposizione rispetto alle norme applicabili agli aiuti di Stato.
Al contrario, per quanto riguarda l'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92, dal momento che essa lo avevo dichiarato compatibile
con le norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del cotone, spettava ancora alla [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricorrente,
esaminare
l'aspetto di aiuto di Stato alla luce delle regole applicabili agli aiuti di Stato. Essa precisa che, con il presente ricorso,
essa ha l'obiettivo principale di ottenere dal Tribunale che si pronunci confermando che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore
manifesto di valutazione dei fatti, constatando la compatibilità dell'aspetto di aiuto dell'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92
con gli artt. 87 [CE]-89 (...) CE, senza procedere a un'analisi rigorosa e corretta, vale a dire un'analisi della questione
se l'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92 soddisfi le quattro condizioni previste all'art. 87 (...) CE.
52
Successivamente, la ricorrente afferma che, con il presente ricorso, essa non invoca alcuna carenza a carico della [OSCURATO:PERSONA]
né contesta la decisione di quest'ultima di chiudere la procedura di infrazione.
53
In secondo luogo, la ricorrente considera che, nella sua qualità di associazione che riunisce le imprese beneficiarie delle
misure di aiuto in questione, essa deve essere considerata come individualmente interessata dalla decisione controversa. D'altronde,
essa contesta la fondatezza degli argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] ricava dal fatto che la decisione controversa riguarda un regime
generale di aiuti. Essa afferma che i riferimenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]Unternehmen e Hapag-Lloyd/[OSCURATO:PERSONA], sono privi di pertinenza.
54
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa non ha alcun interesse legittimo
a perseguire l'annullamento della decisione controversa in quanto quest'ultima non è
abbastanza sfavorevole è privo di pertinenza. Essa sarebbe legittimata ad impugnare la decisione controversa per la sua sola qualità di associazione
che rappresenta i beneficiari delle misure di aiuto in questione, e quale che sia il motivo che l'ha indotta a proporre il
presente ricorso.
Giudizio del Tribunale
55
Occorre, in primo luogo, considerare l'oggetto del ricorso.
56
Nelle sue conclusioni, la ricorrente intende ottenere l'annullamento dell'
art. 1 della [decisione controversa] in quanto dichiara incompatibile con il mercato comune soltanto l'art. 30, n. 3, della
legge n. 2040/92 (...) e non l'art. 30, n. 1, [della stessa legge].
57
Orbene, l'art. 1 in parola non dichiara ─ come del resto alcun altro passaggio della decisione controversa ─ che l'art. 30,
n. 3, della legge n. 2040/92 è incompatibile con il mercato comune. La dichiarazione di incompatibilità che contiene riguarda,
infatti, esclusivamente le misure di aiuto concesse dall'Ente greco per il cotone e finanziate dall'imposta speciale istituita
da tale disposizione, un aspetto della decisione controversa di cui la ricorrente non contesta affatto la fondatezza.
58
In realtà, la ricorrente rimette in questione non tanto il dispositivo della decisione controversa in sé e per sé, quanto
taluni apprezzamenti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di quest'ultima e, in particolare, quelli relativi al prelievo
compensativo contenuti nel punto IV, nn. 2 e 3, della medesima.
59
Occorre constatare, in secondo luogo, che risulta chiaramente dall'atto introduttivo del ricorso che la ricorrente, contrariamente
alla posizione da essa adottata nelle proprie memorie successive (v., in particolare, punto 51 supra), contesta in via principale
la fondatezza della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il prelievo compensativo è conforme all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del cotone (punto IV, n. 2, della decisione controversa). Così, l'essenziale dell'argomentazione
giuridica da essa svolta nel suo ricorso è dedicato a tale questione e contiene una critica della posizione adottata dalla
[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di infrazione.
60
Orbene, la ricorrente non può essere considerata legittimata ad impugnare tale conclusione.
61
Infatti, da un lato, tale conclusione risulta, per la verità, dalla decisione 2 dicembre 1998 che dispone l'archiviazione
del procedimento di infrazione. Il punto IV, n. 2, della decisione controversa si limita a richiamare la posizione già adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione 2 dicembre 1998 e non contiene alcun elemento nuovo suscettibile di produrre effetti
giuridici obbligatori tali da danneggiare gli interessi della ricorrente, modificando in modo caratterizzato la situazione
giuridica di quest'ultima.
62
D'altronde, è evidente che, contestando in tal modo l'apprezzamento contenuto al punto IV, n. 2, della decisione controversa,
la ricorrente intende in realtà mettere in discussione, sotto l'apparenza di un ricorso di annullamento diretto contro una
decisione in materia di aiuti di Stato, l'esito del procedimento di infrazione. Orbene, oltre al fatto che ciò costituisce
una violazione del principio dell'autonomia dei mezzi di tutela giurisdizionale, si deve ricordare che i privati non sono
legittimati a impugnare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non proseguire un procedimento per inadempimento avviato nei confronti
di uno Stato membro (sentenze della Corte 1° marzo 1966, causa 48/65, Lütticke e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 27, 39; 14 febbraio
1989, causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 291, punti 11 e 12, e 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1981, punti 6 e 7).
63
D'altra parte, la ricorrente si avvale di un argomento in subordine ─ che, nelle memorie successive al ricorso, cerca di far
passare come il suo argomento principale ─ secondo cui, anche a supporre che l'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92 sia conforme
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del cotone, è ancora compito della [OSCURATO:PERSONA] analizzare,
separatamente e indipendentemente dal modo di finanziamento, la compatibilità di tale disposizione
rispetto alla normativa che disciplina gli aiuti di Stato. Essa critica così la valutazione contenuta al punto IV, n. 3, secondo comma, della decisione impugnata e, in particolare,
il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia asseritamente considerato l'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92 compatibile con le norme
in materia di aiuti di Stato sul solo fondamento che esso è conforme all'organizzazione comune dei mercati nel settore del
cotone.
64
Occorre rilevare che tale tesi presentata in subordine ha subito un'evoluzione nel corso del procedimento ma che, quale che
sia la versione che si intende mantenere, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
65
Infatti, l'argomento dedotto in subordine, così come esposto nell'atto introduttivo del ricorso, si fonda sull'idea che l'art. 30,
n. 1, della legge n. 2040/92 costituisca di per sé un aiuto di Stato (v. punti 157-159 dell'atto introduttivo del ricorso)
o che comporti un
aspetto di aiuto di Stato (v. punti 160, 162, 163 e 164 dell'atto introduttivo del ricorso). Orbene, è assolutamente evidente ─ come ammette del resto
la stessa ricorrente nelle sue memorie successive ─ che tale disposizione non costituisce un aiuto di Stato e che neppure
presenta un tale
aspetto, ma che essa è solo uno dei due metodi di finanziamento di aiuti di Stato concessi dall'Ente greco per il cotone. E' altresì
evidente che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto dichiarare la disposizione in parola compatibile o incompatibile con il mercato
comune ai sensi dell'art. 87 CE, dal momento che tale dichiarazione riguarda esclusivamente le misure di aiuto propriamente
dette. In realtà, è chiaro che, equiparando illegittimamente l'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92 a un aiuto di Stato, la ricorrente
ha, ancora una volta, l'unico scopo di ottenere dal Tribunale che controlli la legittimità di tale disposizione, e ciò benché
la [OSCURATO:PERSONA] si sia già pronunciata su quest'ultima nell'ambito del procedimento di infrazione. Procedendo in questo modo,
la ricorrente commette una violazione del principio dell'autonomia dei mezzi di tutela giurisdizionale.
67
Tale conclusione è confermata dal fatto che la ricorrente, nella sua replica, discostandosi dalla sua tesi iniziale, asserisce
di essere
perfettamente consapevole del fatto che un prelievo non può essere assimilato ad un aiuto e di avere
sempre considerato che le misure di aiuto di Stato controverse sono costituite dai servizi forniti dall'Ente [greco per il
cotone] e non dal prelievo in sé (v. punti 3, 17, 36 e 39 della replica). Nella sua replica, essa concentra così in particolare il suo argomento in subordine,
non più sull'art. 30, n. 1, della legge n. 2040/92, in quanto tale, ma su tali servizi, in quanto finanziati dal prelievo
compensativo (v. punti 19, 20, 26 e 39 della replica).
68
Tuttavia, la modifica in tal modo apportata all'argomento in subordine, enunciato nell'atto introduttivo del ricorso, deve
essere respinta. Essa costituisce, infatti, un motivo nuovo, irricevibile in base all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
69
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza che sia necessario pronunciarsi sugli
altri motivi di irricevibilità sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
70
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese,
se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata a sopportare, oltre alle proprie,
le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni di quest'ultima.
71
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, dello stesso regolamento, la Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.
García-[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'inglese.