CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 03/07/2024, il Tribunale di Civitavecchiacondannavadel reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato, in qualità dititolare della omonima ditta individuale, la documentazione contabile e fiscale dicui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzionedei redditi e del volume di affari della predetta ditta, applicando le peneaccessorie di legge.Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, concedeva il beneficio della sospensionecondizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattromotivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 6, comma 2, CEDU, 27,comma 2, Cost., 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., per illegittimainversione dell’onere della prova.Lamenta la difesa che la Corte di appello, nel ritenere non dimostrate lecircostanze della dispersione involontaria delle scritture e della documentazionedurante il trasloco del ricorrente dall’abitazione nella quale viveva prima dellaseparazione coniugale, non ha motivato con rigore logico la ritenuta provaindiretta di colpevolezza, in tal modo invertendo l’onere della prova e ponendoillegittimamente a carico della difesa l’onere di dimostrare in positivo ladispersione involontaria delle fatture, così sancendo una sorta di presunzione dicolpevolezza.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, inrelazione alla prova del volontario occultamento delle scritture contabili.In sintesi, la difesa deduce che la Corte di appello perviene a conclusionimanifestamente illogiche nella parte in cui pretende di desumere dalla pregressaesistenza delle fatture e dalla assenza di prova della loro distruzione lacontestata condotta di occultamento, quando invece la circostanza di fatto,riferita dall’imputato e confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ilricorrente si era recato nella sua precedente abitazione (da cui si era trasferito)per cercare le fatture, non disponendo delle stesse presso la sua attuale dimora,valeva a dimostrare sia la materiale indisponibilità dei documenti in capoall’imputato, sia la volontà di rinvenirli al fine di consegnarli, per cui tale condottaè logicamente incompatibile con la condotta del doloso occultamento neiconfronti dell’organo accertatore.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc.pen., in riferimento al requisito della concordanza degli indizi.Lamenta la difesa che, nella motivazione della sentenza impugnata, sipretermette l’esame del dato indiziario costituito dalla ricerca delladocumentazione contabile presso la precedente abitazione, che si pone in nettaantitesi con l’impianto accusatorio e con il quale la pronuncia impugnata non siconfronta.2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, inrelazione alla prova dell’elemento soggettivo del reato, con particolareriferimento al dolo specifico del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.Deduce la difesa che l’imputato, nel corso del giudizio, ha prodotto partedelle fatture passive ed è stato assolto dalla imputazione di cui all’art. 5 d.lgs. n.74 del 2000, poiché la base imponibile è risultata confutata dai dati relativi allefatture passive che esponevano i costi sostenuti dalla ditta, unitamente ai datibancari, sicchè l’imputato avrebbe avuto tutto l’interesse a consegnare giàall’organo accertatore le fatture solo successivamente prodotte in giudizio,perché esse avrebbero comunque abbassato la base imponibile e, quindi, ilcomputo della imposta evasa, come effettivamente avvenuto in corso di causa;circostanza che si pone in antitesi, da un punto di vista logico, rispetto allarelativo al capo A) dimostra l’ interesse dell’ imputato a fornire unarappresentazione del reddito effettivo a sé più favorevole rispetto a quellodeterminato in modo automatico dalla Guardia di finanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I quattro motivi di ricorso, incentrati sulla carenza di prova circa ilvolontario occultamento delle scritture contabili, nonché sull’elemento soggettivodel reato, congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamenteinfondati.1.1. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territorialeha precisato, senza vizi logici, che le circostanze della dispersione involontaria,durante il trasloco dall’abitazione nella quale viveva prima della separazioneconiugale, delle scritture contabili obbligatorie erano rimaste indimostrate,essendosi l’ex coniuge del ricorrente limitata a riferire che l’imputato avevalasciato l’abitazione coniugale nell’anno 2017 e solo in un momento successivoera tornato per cercare la documentazione, senza però precisare la data in cuiciò sarebbe avvenuto e lo specifico luogo di custodia: trattasi di circostanze deltutto generiche non dimostrative di una perdita non volontaria delladocumentazione contabile, anche in ragione di quanto argomentato dalla Corte diappello in tema di elemento soggettivo del reato, avendo poi il ricorrenteprodotto in giudizio quella sola parte di documentazione contabile utile adocumentare i costi sostenuti e così rientrare nei limiti della soglia di punibilitàprevista dall’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 al fine di ottenere una pronuncialiberatoria, come in effetti emessa dal giudice di primo grado.I giudici di merito, le cui decisioni costituiscono un unico corpomotivazionale, ricorrendo un’ipotesi di “doppia conforme”, hanno fornito, sulpunto, una motivazione corretta, coerente e non manifestamente illogica,precisando come la mancata produzione della documentazione contabileobbligatoria avesse reso necessari, al fine di ricostruire il volume degli affari e ilreddito d’impresa, l’analisi dei dati bancari e il reperimento della documentazionepresso i soggetti economici entrati in rapporto con la ditta dell’imputato.Per cui dalle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le cuiconclusioni sono state riprese dalla Corte territoriale, contrariamente a quantorappresentato in ricorso, emerge la prova non solo della istituzione delle scritturecontabili, ma anche della loro mancata esibizione ad opera di colui che ha svolto,in continuità, funzioni gestorie della ditta individuale di cui era titolare.Del resto, la motivazione, immune da vizi logici, è stata censurata in modogenerico, prospettando anche violazioni di legge processuale non deducibili(posto che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), percensurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti oacquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse allamotivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., nonpossono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesimadisposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle normeprocessuali stabilite a pena di nullità, Sez.U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020,istruttorie.In altri termini, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fontidimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delledue conformi sentenze di merito circa la non involontaria dispersione dellescritture contabili obbligatorie non presta il fianco alle doglianze difensive,formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.1.2. Né, infine, può sostenersi che la condotta del ricorrente non fosseconnotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine dievasione), avendo questa Corte già affermato che la previsione del dolo specificorichiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000(occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede laprova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi,in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare diun'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez.3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616). E, nel caso in esame, la provadella produzione di reddito e del volume di affari è stata fornita proprio grazieagli accertamenti investigativi, nonchè dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, inforza delle quali era emerso, con riferimento ai ricavi del 2016 e del 2017, chequest’ultimo aveva emesso diverse fatture, non pagate, ed aveva sostenutodiversi costi, tra cui quelli per acquisto materiali. Del resto, ciò riceve ampiadimostrazione dalla produzione documentale offerta dall’imputato relativamenteai soli costi detraibili sostenuti, documentazione che, sottolinea correttamente laCorte distrettuale, era solo parziale e finalizzata esclusivamente all’abbattimentodell’imponibile per ridurre l’imposta evasa, riconducendola al di sotto della sogliadi punibilità. Del resto, proprio la mancata presentazione delle dichiarazionifiscali e il mancato versamento dei tributi negli anni di imposta considerati èdimostrativo del fine di evasione di imposta, tanto che la Corte di appello,sottolinea, in proposito, con argomentazione congrua e non manifestamenteillogica, oltre che in linea con gli esposti orientamenti di legittimità, comel’occultamento delle scritture contabili obbligatorie si sia tradotto non soltantonella assoluta impossibilità di ricostruzione del volume degli affari, ma anchenella carenza di prova in ordine al reato di evasione fiscale (v. pagina 4 dellasentenza impugnata).2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idoneiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appareequo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]