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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1959

Cassazione n. 09755/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1959 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 14 gennaio 2020, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato presupposto, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 5 ha correttamente applicato i princìpi sanciti dalla giurisprudenza di Questa Corte, peraltro richiamati, ritenendo così integrato il delitto presupposto, sulla base della natura dei beni rinvenuti nella disponibilità del prevenuto e delle modalità di occultamento degli stessi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1959 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 14 gennaio 2020, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato presupposto, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 5 ha correttamente applicato i princìpi sanciti dalla giurisprudenza di Questa Corte, peraltro richiamati, ritenendo così integrato il delitto presupposto, sulla base della natura dei beni rinvenuti nella disponibilità del prevenuto e delle modalità di occultamento degli stessi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09755/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris