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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36316/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso al:e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].); [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha, infatti, correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e del precedente penale del ricorrente; tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contr?.ddittorietà ‹.-• di rnanifest illogicità e perciò insindacabili in questa SC;71€ (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, in proposito, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 se e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso al:e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].); [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha, infatti, correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e del precedente penale del ricorrente; tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contr?.ddittorietà ‹.-• di rnanifest illogicità e perciò insindacabili in questa SC;71€ (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, in proposito, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 se e
Sentenza Cassazione n. 36316/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris