CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso- controricorrente -avverso la SENTENZA n. 32/2024 emessa dalla CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del5/6/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10349/2024Nu2m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del16/3/2018, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale diLucca, [OSCURATO:PERSONA], deducendo che quest’ultimo, inqualità di avvocato, aveva ricevuto il pagamento, da parte diterzi pignorati, del “complessivo importo di Euro 191.488,04” eriversato alla società creditrice poi fallita, sua cliente, soltanto lasomma di € 110.535,42 “con assegno bancario n. 7634036696-00, versato sul conto della Anpi in data 21.06.2017”; ha quindichiesto, per quanto ancora rileva, di “revocare”, ai sensi dell’art.67, commi 1 e 2, l.fall., il “pagamento della somma di Euro92.019,95”, “effettuato dalla società Anpi in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]”, e, per l’effetto, di “condannare il … convenuto… alla restituzione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] …, dellasomma di Euro 92.019,95”, “oltre interessi legali e rivalutazionemonetaria dalla data dei singoli versamenti sino al saldo”.1.2. Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda sulrilievo, tra l’altro: - che ogni singolo incarico professionale eraaccompagnato da espressa procura a riscuotere e autorizzazionea trattenere, a titolo di compenso (quantificato, a seconda dellapratica, secondo preventivo o secondo tariffa), eventuali sommericevute dai debitori della cliente; - che i versamenti sul contocorrente del convenuto erano avvenuti nel mese di giugno 2017e, quindi, ben prima del c.d. “semestre sospetto” di cui all’art.67, comma 2, l.fall..1.3. Il tribunale, con sentenza del 23/9/2022, in parzialeaccoglimento della domanda di revoca, ha dichiarato l’inefficaciaverso la massa dei pagamenti relativi alle fatture n. 6, 7, 8 e 9del 13/2/2018, per la somma complessiva di € 58.188,12.1.4. In particolare, il tribunale ha ritenuto che: - si trattadei “pagamenti fatturati il 13.2.2018, appena un mese primadella dichiarazione di fallimento”, essendo, del resto,Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/2024Nu3m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026sintomatico che “il legale, già in possesso delle somme versatedai terzi debitori … fin dal giugno-settembre 2017 si siapremurato di emettere le fatture un mese prima delladichiarazione di fallimento”; - “il legale conosce(va) lo stato didecozione della società, avendo la sua cliente ricevuto in data14.2.2017 un atto di precetto dalla [OSCURATO:PERSONA] … percomplessivi 410.089,96 euro, a fronte di nu mutuo fondiario nononorato (proprio a tale contenzioso si riferiscono le fatture30/2017, 8/2018 e 9/2018)”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avversotale sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dell’appello.2.2. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.2.3. Innanzitutto, la corte territoriale ha, rilevato, infatto, che: - la [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevanotificato ad Anpi un atto di precetto, per la somma di €410.089,86, in ragione di un mutuo fondiario del quale la societàpoi fallita non aveva eseguito da tempo i dovuti pagamenti; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della notifica dell’atto diprecetto; - la banca aveva, quindi, introdotto un’azioneesecutiva, con il pignoramento dei crediti che la società debitricevantava verso la [OSCURATO:PERSONA]; - la Anpi aveva, tuttavia,rinunciato all’azione esecutiva promossa nei confronti dellaCartiera Giusta, promuovendone un’altra, nella quale erariuscita ad ottenere “l’assegnazione delle somme” dovute “daiterzi pignorati (debitori di [OSCURATO:PERSONA])”; - i terzi pignorati,nel giugno del 2017, hanno, quindi, eseguito i versamenti dovutisul conto corrente “intestato personalmente” all’avvocatoCiollaro, in forza di una “procura speciale all’incasso” rilasciatadal legale rappresentante della Anpi, per la somma complessivadi € 133.480,93; - il 20/6/2017 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha emesso lefatture “quietanzate” n. 28-29-30 del 2017, per la sommaRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/2024Nu4m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessiva di € 22.945,49, a saldo di una parte dell’attivitàprofessionale prestata, ed ha riversato ad Anpi la somma residuadi € 110.535,42; - in data 23/6/2017 e 25/9/2017, sempre inforza dell’indicata procura all’incasso, sono, inoltre, pervenuti sulconto corrente personale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “ulterioriversamenti” da parte dei terzi pignorati, debitori di CartieraGiusta, per la somma complessiva di € 58.007,15; - l’avvocatoCiollaro, in data 13/2/2018, ha emesso, a saldo di ulterioren. 6-7-8-9 del 2018, che hanno interamente “assorbito”l’importo di € 58.007,15; - nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso di fallimento nei confrontidi Anpi, costituitasi il 9/3/2018 nel giudizio prefallimentare conil patrocinio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Lucca, consentenza del 16/3/2018, ha dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]2.4. Sulla base di tali fatti, la corte d’appello ha ritenutorevocabile il pagamento dell’importo di € 58.188,12.2.5. In primo luogo, ha affermato che: - tali somme, puressendo pervenute sul c/c del convenuto prima del cd. semestresospetto, erano state incassate ed acquisite dallo stesso solo conl’emissione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], delle fatture 6, 7, 8 e 9 del13/2/2018, “per attività diverse, alcune anche molto anteriori oa titolo di fondo spese”; - prima della emissione di tali fatture,infatti, “le somme pervenute sul conto corrente personaledell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] … erano detenute dal legale per conto dellacliente, in virtù della procura all’incasso ricevuta”; - pertanto,“solo con l’emissione delle fatture e contestuale quietanza” ilconvenuto “ha (autonomamente) incassato e rese proprie lesomme … per onorari”; - in definitiva, attraverso “l’emissione,nello stesso giorno, di quattro fatture quietanzate per diversecomplessiva di € 58.007,15 “mediante acquisizione delle sommeRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/2024Nu5m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026detenute” “sul conto corrente personale” “per conto della societàin forza di procura all’incasso“ e dunque “di spettanza dellasocietà fallenda”; - pertanto, la data di pagamento non potevache essere quella indicata nelle fatture n. 6-7-8-9 del 2018contestualmente “quietanzate”, ovvero il 13/2/2018, e cioè dopol’istanza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e poco più di unmese prima della successiva sentenza di fallimento; - ilpagamento con compensazione non può, del resto, “prescinderedalla comunicazione” e dall’“espressa” e “specifica imputazionedelle somme trattenute per spese o compensi”; - “le sommeerano state versate dai terzi pignorati debitori di [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente personale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di unaprocura all’incasso rilasciata dalla società fallenda Anpi e quindidetenute per conto della stessa”, per cui “solo con l’emissionedelle plurime fatture contestualmente ‘quietanzate’ del 13febbraio 2018 e relativa imputazione-quantificazione a compensie fondo spese possono dirsi intervenuti i pagamenti, conincameramento totale dell’importo sino a quel momentodetenuto per conto della cliente”, poi fallita.2.6. La corte d’appello ha, poi, aggiunto che: - l’avvocatoCiollaro era in quel momento, “a conoscenza dell’atto di precettonotificato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla società Anpi nel febbraio2017 per euro 410.089,86, in relazione ad una morositàrisalente e per la quale da tempo non interveniva alcunpagamento …”, nonché “della procedura esecutiva dipignoramento presso terzi avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] …”;- l’incasso è avvenuto “dopo che era stato ritualmente notificatoalla casella di posta elettronica della società Anpi il ricorso per ladichiarazione di fallimento promosso dalla [OSCURATO:PERSONA]” e“poco più di un mese prima della dichiarazione di fallimento”; -gli elementi esposti, unitamente alla “qualifica professionaledell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]” e alla “attività concretamente svolta a favoreRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/2024Nu6m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026della società fallenda”, nonché il rilascio della stessa procuraall’incasso inducono a ritenersi raggiunta, sia pure in viapresuntiva, la prova della conoscenza dello stato di insolvenzacon riferimento ai pagamenti delle fatture menzionate.2.7. Infine, la Corte territoriale ha ritenuto l’irrilevanzadel fatto che, secondo l’appellante, il tribunale non avevaconsiderato l’esistenza di un giudicato endofallimentarepreclusivo dell’azione revocatoria proposta - poiché il convenutoaveva proposto domanda di ammissione al passivo di creditirelativi ad attività professionale ulteriore rispetto a quella dellefatture oggetto di revocatoria, e in quella sede il Fallimentoaveva dedotto che i pagamenti già ricevuti erano comunquesatisfattivi delle pretese – osservando che “la deduzionedifensiva in ordine all’ammontare complessivo dei pagamentiricevuti in correlazione con l’attività difensiva effettivamentesvolta non è in alcun modo preclusiva della domanda direvocatoria dei pagamenti stessi, in ipotesi dovuti”.3.1. Con ricorso notificato in data 19/4/2024, BiagioGiuseppe Ciollaro ha chiesto, per otto motivi, la cassazione dellasentenza della corte d’appello, notificatagli il 21/2/2024.3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 14/5/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.3.4. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 101, 112, 115, 116 e 194 c.p.c. nonchédell’art. 67 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censura lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto revocabili i pagamenti ricevuti dal convenuto, perl’importo complessivo di € 58.188,12, sul rilievo che le relativesomme, pur essendo pervenute sul suo c/c prima del cd.Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/2024Nu7m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026semestre sospetto, erano state incassate solo con l’emissionedelle fatture n. 6, 7, 8 e 9 del 2018, laddove, in precedenza, lesomme pervenute sul conto corrente personale dell’avvocatoCiollaro erano detenute da quest’ultimo per conto della cliente,poi fallita, in virtù della procura all’incasso ricevuta, omettendo,tuttavia, di considerare che: - i documenti acquisiti in giudiziodimostrano che tra la società poi fallita e il convenuto era invalsala prassi per cui “ogni singolo incarico professionale” era“sempre accompagnato dalla espressa procura a riscuotere edalla autorizzazione a trattenere (seduta stante …) le sommerecuperate dai debitori sino a concorrenza del propriocompenso”; - la società poi fallita, dunque, come risultatestualmente da tutti i mandati sottoscritti, eseguiva ilpagamento dei compensi dovuti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “a mezzodella cessione immediata”, in favore dello stesso, “sino aconcorrenza del dovuto”, “dei crediti vantati dalla stessa ANPISrl verso terzi soggetti”; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dunque, fin dalconferimento dell’incarico, come è accaduto in occasione dellariscossione delle somme versate dai terzi pignorati, è stato“espressamente ed incondizionatamente autorizzato” da Anpi, anorma dell’art. 31 del Codice deontologico forense, “a trattenerefin dal preciso momento dell’incasso sul proprio c/c per sé lesomme di volta in volta recuperate, in misura corrispondentealle spese sostenute ed agli onorari per il proprio compenso,senza alcuna necessità che … andasse poi a manifestare (inqualche ulteriore modo, es. mediante emissione di fattura) una‘successiva’ propria volontà in tal senso”; - il formale accordo tracliente e avvocato prevedeva, dunque, l’immediatotrattenimento delle somme ricevute sino a concorrenza delproprio compenso, senza che fosse a tal fine necessaria qualsiasialtra attività dell’accipiens successiva al momento dell’effettivoincasso, come, ad es., il rilascio di ulteriori dichiarazioni diRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/2024Nu8m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026intento, una formale manifestazione di volontà, unacomunicazione alla cliente, la fatturazione, ecc.; - l’incasso dellesomme da parte dell’accipiens, pertanto, è avvenuto nelmomento della effettiva ricezione dei bonifici sul proprio c/c,quali emergono dalle distinte di pagamento, e non, come haindebitamente ritenuto il consulente tecnico d’ufficio, avendoriguardo alla “data di emissione” delle fatture.4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando lamancanza della motivazione e/o la mera apparenza dellamotivazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., censura lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello avrebbeimmotivatamente ritenuto che l’incasso delle somme da partedell’accipiens non era avvenuto con la materiale ricezione deibonifici sul proprio c/c nelle date risultanti documentalmente,ma nel momento successivo di emissione delle relative fatture.4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 67 l.fall. e/o comunque degli artt. 2727, 2729e 2697 c.c. e/o comunque dell’art. 54 del d.P.R. n. 917/1986 e/odell’art. 6 del d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto che il momento del pagamento dovevaessere identificato nella “data di emissione della fattura” sulrilievo che “solo con l’emissione delle fatture e contestualequietanza” il professionista aveva “incassato e rese proprie lesomme”, omettendo, per contro, di considerare che: - l’azionerevocatoria prevista dall’art. 67, comma 2, l.fall., non colpiscené le eventuali fatture emesse da chi riceve un pagamento daparte del fallito, né le eventuali ricevute fiscali né qualsiasi altraeventuale attività di rilevanza fiscale compiuta da chi riceve talepagamento; - gli unici atti rilevanti ai fini dell’azione revocatoriasono quelli di materiale ed effettiva disposizione patrimoniale daparte del soggetto “attivo” (e cioè la società in bonis), e nonRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/2024Nu9m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026certo quelli, successivi a tale momento e, quindi, solo“eventuali”, posti in essere dal soggetto “passivo” (l’accipiens)per qualsiasi altra finalità, sia di natura fiscale, come l’emissionedi fatture, sia di altra specie; - tra l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e Anpiesistevano accordi scritti in virtù dei quali la cliente avevaespressamente e preventivamente autorizzato il professionistaa trattenere le somme nel preciso momento nel quale le avessericevute; - pertanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], alla data di fatturazione,aveva già da tempo incassato e fatto proprie e, quindi,effettivamente trattenuto tutte le somme ricevute dalle terzepignorate; - la statuizione secondo cui il convenuto aveva resoproprie le somme “solo con l’emissione delle fatture” o,addirittura, dietro “comunicazione ed espressa, specificaimputazione delle somme trattenute per spese o compensi”,sarebbero palesemente contrastanti e antitetiche rispetto a tuttele risultanze documentali ritualmente acquisite e pacifiche tra leparti; - gli atti di conferimento di incarico (cfr. docc. 21, 22, 23,24, 25 e 26) e il successivo conteggio di provvisoria ripartizionenuovamente sottoscritto dalle parti in data 20/6/2017 (cfr. doc.30) attesterebbero, infatti, l’esatto contrario, vale a dire chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano concordato ladestinazione delle somme assai prima e a prescindere dalla lorosuccessiva ed eventuale fatturazione da parte del professionista.4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentandol’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto che il momento del pagamento dovevaessere identificato nella “data di emissione della fattura” sulrilievo che “solo con l’emissione delle fatture e contestualequietanza” il professionista aveva “incassato e rese proprie lesomme”, senza considerare il fatto, emergente dai documentiRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/20241Nu0m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026sopra citati (in particolare dal doc. 30), che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] eAnpi avevano consensualmente stabilito, prima del semestresospetto, l’attribuzione al professionista delle somme di suaspettanza ben prima del loro incasso.4.5. I primi quattro motivi, da trattare congiuntamente,sono inammissibili.4.6. La sentenza impugnata, come visto, ha ritenuto cheil pagamento dell’importo di € 58.188,12 doveva essererevocato sul rilievo (che ne integra, in termini tutt’altro cheapparenti, perplessi o contraddittori, la motivazione in fatto)che: - tali somme, pur essendo pervenute sul c/c del convenutoprima del cd. semestre sospetto, e cioè in data 23/6/2017 e25/9/2017, erano state incassate ed acquisite dallo stesso, perla somma di € 58.007,15, soltanto con l’emissione, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], delle fatture 6, 7, 8 e 9 del 2018; - prima dellaemissione di tali fatture, infatti, “le somme pervenute sul contocorrente personale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] … erano detenute dal legaleper conto della cliente, in virtù della procura all’incassoricevuta”; - il convenuto, pertanto, “solo con l’emissione dellefatture e contestuale quietanza”, “ha (autonomamente)incassato e rese proprie le somme … per onorari”, procedendo,in tal modo, alla necessaria “comunicazione” e alla doverosa,“espressa” e “specifica imputazione delle somme trattenute perspese o compensi”; - il convenuto, attraverso “l’emissione, nellostesso giorno, di quattro fatture quietanzate per diversecomplessiva di € 58.007,15 “mediante acquisizione dellesomme” già “detenute” “sul conto corrente personale” “perconto della società in forza di procura all’incasso“ e dunque “dispettanza della società fallenda”; - “solo con l’emissione delleplurime fatture contestualmente ‘quietanzate’ del 13 febbraio2018 e relativa imputazione-quantificazione a compensi e fondoRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 1reg1is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026spese”, la società poi fallita ha eseguito i pagamenti dovuti alprofessionista, “con incameramento totale dell’importo sino aquel momento detenuto per conto della cliente”.4.7. Tale statuizione, non suscettibile di sindacato inquesta sede per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto che necostituiscono il fondamento (art. 360, comma 1, n. 5 e comma4, c.p.c., che riproduce, per la parte che interessa, la norma giàprevista dall’art. 348-ter, ult.comma, c.p.c.), è, sul pianogiuridico, senz’altro corretta.4.8. Non v’è dubbio, infatti, che, in caso di conferimentoda parte del debitore al creditore di un mandato all’incasso dicrediti che il mandante vanti nei confronti di un terzo, ilpagamento che il mandatario riceva da quest’ultimo è attoautonomamente revocabile, ex art. 67 l.fall., non realizzandosi,a seguito di tale pagamento, alcuna compensazione - cheescluderebbe la revocabilità - tra il credito principale delmandatario e l’obbligazione del medesimo di rimettere le sommeriscosse al mandante (art. 1713 c.c..), che, in realtà, nonsussiste, poiché il mandatario trattiene quanto ricevuto inpagamento diretto del proprio credito (Cass. n. 10208 del 2007).4.9. Il conferimento di un mandato irrevocabileall’incasso di crediti che il mandante vanta nei confronti di unterzo, accompagnato dall’attribuzione al mandatario dellafacoltà di utilizzare le somme così incassate per l’estinzione,totale o parziale, di crediti (anche non ancora sorti) che lo stessovanti verso il mandante, producendo effetti sostanzialmenteanaloghi alla cessione di crediti, riveste, infatti, oltre ad unoscopo (sia pure empirico) di garanzia, soprattutto una funzionesolutoria, poiché si risolve nella precostituzione di un mezzo dipagamento in favore del mandatario in ordine ai debiti (già sortio non ancora sorti) del mandante nei confronti di quest’ultimo(cfr. Cass. n. 13165 del 2004; Cass. n. 11057 del 1998).Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/20241Nu2m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/20264.10. Naturalmente, perché si verifichi l’effetto solutorio,a differenza di quanto (di regola) accade nella cessione di creditoin funzione di pagamento (art. 1198 c.c.), non è sufficiente ilmero conferimento del mandato all’incasso, che attribuisce almandatario solo la legittimazione a pretendere la riscossione delcredito, ma non la sua titolarità, che resta in capo al mandante:è, infatti, necessario che il credito verso il terzo, per il cui incassoil mandante ha conferito mandato al suo creditore, sia daquest’ultimo materialmente riscosso, con conseguente utilizzodelle somme così ottenute per estinguere, in tutto o in parte, ildebito che il mandante ha verso lo stesso mandatario.4.11. Ove ciò accada nel periodo sospetto (e cioè nell’annoovvero nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento delmandante, a seconda che si tratti di azione proposta ai sensi delprimo o del secondo comma dell’art. 67 l.fall.), l’operazione èsenz’altro revocabile - a differenza della cessione del credito, perla quale occorre aver riguardo non al momento dell’incasso delcredito ceduto ma al momento in cui è stato stipulato l’attoformale di cessione - a prescindere dal fatto che tale pattuizionesia coeva o successiva al sorgere del rapporto obbligatorio tramandante e mandatario.4.12. In tema di revocatoria fallimentare, in effetti,l’estinzione di una precedente passività quale mero scopoulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fineutilizzati (secondo lo schema del cd. “collegamento funzionale”)non esclude che l’operazione complessivamente realizzataabbia, in concreto, funzione solutoria, in tali terminiqualificandosi anche l’atto terminale, di per sé neutro, diestinzione del debito, con conseguente revocabilità degli attisuccessivi di pagamento, che può emergere anche in relazionea vicende estintive di passività sorte, in tutto o in parte, dopo laRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 1reg3is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026stipula dei negozi collegati (cfr. Cass. n. 8703 del 1998; Cass.n. 10264 del 2000; Cass. n. 30130 del 2024).4.13. Ciò detto, si tratta di verificare se, sul pianogiuridico, la somma di € 58.007,15 possa dirsi incassata dalprofessionista nel momento in cui i relative importi sono stativersati dai debitori pignorati sul c/c personale dello stesso, ecioè in data 23/6/2017 e 25/9/2017, come sostiene il ricorrente,ovvero, come ha ritenuto la corte d’appello, “solo con l’emissionedelle plurime fatture contestualmente ‘quietanzate’ del 13febbraio 2018”, che hanno provveduto alla necessaria“comunicazione” e all’“espressa” e doverosa “imputazione” dellestesse “a compensi e fondo spese”.4.14. La soluzione della corte d’appello è, nel caso inesame, sicuramente corretta.4.15. L’art. 31 del Codice deontologico forense, nel testopubblicato sulla G.U. del 16/10/2014 - cui i contratti diprestazione d’opera professionale intercorsi tra la società poifallita e l’avvocato convenuto hanno fatto (per come espostopag. 11 s. del ricorso) espresso riferimento - prevede, in effetti,che l’avvocato: i) “deve mettere immediatamente a disposizionedella parte assistita le somme riscosse per conto della stessa”;ii) “ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute arimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darneavviso al cliente”; iii) “ha diritto di trattenere le somme dachiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando”(tra l’altro) “vi sia il consenso del cliente e della parte assistita”.4.16. La suddetta norma - che ha, evidentemente,integrato, ai sensi dell’art. 1374 c.c., il contenuto dei contrattistipulati tra la società poi fallita e il professionista incaricato e,dunque, completato la regolamentazione pattizia dei relativirapporti (cfr. Cass. n. 28914 del 2022, in motiv.) - comporta,evidentemente, che l’avvocato può sempre “trattenere leRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/20241Nu4m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazionisostenuto”, ma ha l’“obbligo di darne avviso al cliente”, e chesolo se il cliente ha espresso sul punto il suo “consenso” (comenel caso in esame, attraverso il conferimento allo stesso di unaprocura all’incasso delle somme versate dai terzi debitori), può“trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolodi compenso”.4.17. L’effetto solutorio del debito del cliente nei confrontidell’avvocato per compenso e rimborso delle spese anticipate, aseguito della ricezione di somme da parte di quest’ultimo perconto del cliente, presuppone, dunque, non già il mero incassoda parte dell’avvocato (a ciò incaricato) di tali somme, ma ancheil compimento da parte dello stesso di atti ulteriori (e, se delcaso, come nella specie, successivi) rispetto alla materialericezione delle somme, e cioè: - quanto al rimborso delle spese,la trasmissione di un avviso al cliente; - quanto al pagamentodel compenso, l’imputazione (espressa o comunque inequivoca)di tali somme fino a concorrenza del corrispettivo (in quelmomento) maturato. Solo dal momento del loro compimento talidisponibilità giuridica delle somme in capo al mandatario - damera detenzione del denaro, ricevuto per conto della societàmandante, a possesso nomine proprio dello stesso - e, diconseguenza, il trasferimento giuridico delle somme dal cliente(che ne era titolare: art. 1706, comma 1, c.c.) al professionista(che, di conseguenza, lo diventa).4.18. Di conseguenza, la statuizione della corte d’appello- lì dove ha ritenuto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto ilpagamento delle somme dovutegli dalla cliente non già almomento in cui i relativi importi gli sono stati versati (dai terzidebitori della cliente, divenuti tali a seguito dell’assegnazione deicrediti pignorati ex art. 553 c.p.c.) sul suo conto correnteRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/20241Nu5m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026personale, in ragione della procura all’incasso a suo tempoconferitagli dalla cliente (e cioè in data 23/6/2017 e 25/9/2017),ma “solo con l’emissione delle plurime fatture contestualmente‘quietanzate’ del 13 febbraio 2018”, che hanno provveduto alladoverosa “imputazione” delle stesse “a compensi e fondo spese”(e cioè il 13/2/2018) – si sottrae ai rilievi critici svolti, sul punto,dal ricorrente.4.19. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentandol’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.,censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenutoche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], al momento degli impugnati pagamenti,era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava lasocietà poi fallita, omettendo, tuttavia, di considerare che: - glielementi di fatto posti a fondamento di tale statuizione, come laconoscenza in capo allo stesso del debito di [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] in forza di un mutuo fondiariorimasto da tempo insoluto, con il relativo atto di precetto,risultano, in realtà, in contrasto con le risultanze emergenti daidocumenti prodotti in giudizio; - tali documenti, infatti, comerisulta dagli atti del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c.promosso dalla società poi fallita con il patrocinio dello stessoprofessionista convenuto, dimostrano che il mutuo dedotto dallabanca era condizionato e non poteva, quindi, costituire un validotitolo esecutivo; - Anpi non era affatto decaduta dal beneficio deltermine perché l’art. 1819 c.c. non è applicabile al mutuooneroso, mentre l’art. 1186 c.c. richiede, per la propriaapplicazione, la sussistenza di uno stato di conclamatainsolvenza del debitore che la banca non ha mai indicato; - labanca, del resto, a fronte del mancato pagamento di una solarata, non aveva alcun diritto ad ottenere la risoluzione delcontratto di mutuo, anche perché la società mutuataria era inRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/20241Nu6m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026regola con i pagamenti fino al 31/12/2016 ed era stata rimessain termini dalla stessa banca rispetto alla rata di gennaio 2017pari ad € 3.391,10; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], haconsegnato alla cliente un assegno di € 110.535,42, dalla stessaregolarmente incassato, con un’iniezione di denaro contantenelle casse della società che smentisce ogni conoscenza da partedel professionista del presunto stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA]4.20. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 67 l.fall., dell’art. 115 c.p.c. e degli art. 2729c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censura lasentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che l’avvocatoCiollaro, al momento degli impugnati pagamenti, era aconoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società poifallita, omettendo, tuttavia, di considerare che gli indizi invocatia tal fine, come il precetto notificato dalla [OSCURATO:PERSONA]Anpi nel febbraio 2017 per €. 410.089,86 e la relativaprocedura esecutiva di pignoramento presso terzi avviata dallastessa banca, erano bilanciati dalle prove contrarie, orali edocumentali, che il convenuto aveva offerto in giudizio, le quali,infatti, avrebbero attestato sicuramente che: - l’attività svoltadal convenuto era stata principalmente tesa al recupero delcredito certo, liquido ed esigibile per € 350.078,59 vantato daAnpi verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - la società si trovava, quindi,in condizioni patrimoniali più che sane, poiché gli unici daticonosciuti (e conoscibili) dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sullo statoeconomico della propria assistita consistevano unicamente nellasuindicata posizione di credito per € 350.078,59 (in fase diriscossione) e nel debito verso la banca, così come risultante daun mutuo ancora in corso, che, comunque, Anpi avrebbe potutoonorare anche solo utilizzando parte della ben più capientesomma di € 110.535,42 ad essa consegnata il 20/6/2017, afronte di un’esposizione pari, nel mese di maggio del 2017, aRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 1reg7is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessivi € 16.955,50; - il convenuto, infine, ha avutoconoscenza della pendenza della procedura prefallimentare indanno di Anpi solo il 7/3/2018, quando ha ricevuto il mandatodifensivo per resistere alla stessa e, dunque, dopo che lo stessoaveva già emesso le fatture n. 6, 7, 8 e 9 del 2018.4.21. I motivi quinto e sesto, da trattare congiuntamente,sono inammissibili.4.22. Il ricorrente ha invero dedotto formalmente vizi diviolazione di norme di legge sostanziale e processuale, ma, nellasostanza, ha lamentato l’erronea ricognizione dei fatti materialiche, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici dimerito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asseriteemergenze istruttorie, hanno ritenuto che la società convenutaera a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui, al momentodegli impugnati pagamenti, versava la debitrice poi fallita.4.23. Ebbene, la valutazione delle prove raccolte,comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n.12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, al paridella scelta degli elementi che ne costituiscono la base e delgiudizio logico con cui se ne deduce l’esistenza del fatto ignoto(Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), un’attivitàriservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale delgiudice di merito (da ultimo, Cass. n. 16788 del 2026, in motiv.).4.24. È vero che questa Corte può essere investita, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui ilgiudice di merito sia incorso nel considerare - o,simmetricamente, nel non considerare - grave una presunzione(cioè un’inferenza che non lo sia, o che, al contrario, lo sia), eche la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriorirequisiti della precisione e della concordanza degli indizi raccolti(richiesti dagli artt. 2727 e 2729, comma 1°, c.c.), con laconseguenza che, ove il giudice di merito qualifichi come gravi,Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 1reg8is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026precisi e concordanti fatti che non siano invece rispondenti a queicaratteri (così sussumendo nell’art. 2729 c.c. elementi privi diquelle caratteristiche) il ragionamento deve ritenersi censurabilealla stregua dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per falsa applicazione di talenorma, spettando alla Corte di cassazione controllare se l’art.2729 c.c. sia stata applicato correttamente a fattispecie concreteeffettivamente ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. Sez. U.,n. 1785 del 2018).4.25. Resta però necessario, “per poter rintracciaremargini di intervento da parte del giudice di legittimità, neitermini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsaapplicazione di legge”, che “vi sia stata da parte del giudice delmerito una macroscopica erronea individuazione della regolainferenziale”, da intendersi come tale, “secondo la miglioreteoria epistemologica”, la “proposizione” di una “conseguenzadeduttiva probabilistica da una determinate premessa fattualeconosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).4.26. L’individuazione e la selezione, tra i fatti noti, diquelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione dellepredette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto delragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessicriteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito diapprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso algiudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo nonapparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi,insufficiente: Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014), non può essereoggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019;Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv., ovesi è ribadito che la critica al ragionamento presuntivo svolto dalgiudice di merito, “quando si concreta”, come nel caso in esame,“o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanzefattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è statoRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 1reg9is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto esserericostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito indefinitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare ilragionamento presuntivo)”, “o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che sidice applicata dal giudice di merito” (e ciò “tanto se questaprospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cuisi è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altrecircostanze fattuali”), “sfugge al concetto di falsa applicazione”dell’art. 2729, comma 1, c.c.).4.27. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tuttaevidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura inun ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n.3, c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.)ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazionedel giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).4.28. Si tratta di un sindacato nella specie inammissibile,a fronte della dichiarata valorizzazione, da parte della corted’appello, di risultanze istruttorie completamente coincidenti conquelle utilizzate dal tribunale, e che, ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, risulta percorribilesoltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso inesame) il ricorrente denunci in modo specifico che il giudice dimerito abbia del tutto omesso l’esame (e cioè la “percezione”)di un fatto controverso, principale o (come nel caso dellepresunzioni) secondario, che, se esaminato, sarebbe statodecisivo ai fini di una diversa individuazione del modo di esseredella suddetta quaestio, sempre che: - tale fatto sia statodedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366,Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 2reg0is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.) mediantel’indicazione dell’atto processuale dal quale risulti la suaemergenza istruttoria e la sua riproduzione (almeno nei suoitermini essenziali) in ricorso; - il vizio non sia stato dedotto intermini di omessa valutazione di una risultanza istruttoria, laquale non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. Sez. U., n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese inmotivazione anche da Cass. Sez. U., n. 1785 del 2018).4.29. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata né quello di procedere ad una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al finedi sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche seindiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), quand’anche il ricorrente prospetti (con leprove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisitiin giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare se costoro abbiano dato effettivamente conto, inordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativoapprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se talemotivazione risulti solo apparente, o perplessa, o contraddittoria(anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. Sez. U., n. 8053 del2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio,qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti aifini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto - com’èin effetti accaduto nel caso in esame - nei limiti del ragionevolee del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 2reg1is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/20264.30. Ebbene, la corte d’appello, dopo aver valutato lerisultanze istruttorie, ha ritenuto, prendendo in esame i fattirilevanti ai fini della decisione, e indicando le ragioni delconvincimento espresso in ordine agli stessi in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che lasocietà convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza incui la debitrice poi fallita versava al momento dei pagamenti.4.31. Ed una volta ritenuto in fatto, con apprezzamentonon adeguatamente censurato, che il creditore era a conoscenzadello stato d’insolvenza in cui si trovava la debitrice poi fallitanel momento in cui ha ricevuto da quest’ultima i pagamentiimpugnati, non si presta a censure, per violazione (o falsaapplicazione) di norme di legge, la decisione che la stessa corted’appello ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimentodella domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta,appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 2, l.fall., didebitrice poi fallita in favore della convenuta.4.32. Se, infatti, è vero che, ai fini della revocafallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenzadell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini dellarevocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramentepotenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che laprova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essereanche fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., mediante ilricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021), tutte le voltein cui gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni permezzo degli altri, siano nel loro complesso idonei a condurre ilgiudice a ritenere che l’accipiens, facendo uso della sua normaleprudenza e avvedutezza (rapportata anche alle sue qualitàpersonali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si ètrovato concretamente ad operare) non possa non averRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 2reg2is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass.n. 13445 del 2023): come, appunto, è accaduto nel caso inesame, ove il giudice di merito, nell’esercizio del potere diprudente valutazione delle presunzioni semplici (come, ingenerale, delle prove: art. 116, comma 1, c.p.c.) conferitoglidalla legge (art. 2729, comma 1, c.c.), ha ritenuto, traendoneuna conseguenza deduttiva probabilistica tutt’altro cheirragionevole, che gli indizi raccolti in giudizio - come laconoscenza da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], “dell’atto di precettonotificato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla società Anpi nel febbraio2017 per euro 410.089,86, in relazione ad una morositàrisalente e per la quale da tempo non interveniva alcunpagamento …”, nonché “della procedura esecutiva dipignoramento presso terzi avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] …”,la ricezione dell’incasso “dopo che era stato ritualmentenotificato alla casella di posta elettronica della società Anpi ilricorso per la dichiarazione di fallimento promosso dalla BancaValdinievole” e “poco più di un mese prima della dichiarazione difallimento” nonché, infine, la “qualifica professionale dell’Avv.Ciollaro”, la “attività concretamente svolta a favore della societàfallenda” e lo stesso rilascio della procura all’incasso -concorrevano a dimostrare che l’accipiens, nel momento in cuiha ricevuto i pagamenti impugnati, era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui versava la solvens poi fallita.4.33. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: - lasussistenza (o meno) dello stato di insolvenza del debitore cheha eseguito un atto pregiudizievole ai suoi creditori, è unaquestione giuridicamente estranea al thema decidendum delgiudizio volto ad ottenere la revoca di tale atto, che lapresuppone in via assoluta, essendo, in tale giudizio, indiscussione soltanto la sua conoscenza o meno; - il terzo (comeil creditore che abbia ricevuto pagamenti in periodo sospetto dalRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 10349/20242Nu3m ero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026debitore dichiarato insolvente) che voglia contestare (non laconoscenza dello stato d’insolvenza del debitore che l’ha pagato,ma, più radicalmente) la sussistenza stessa di tale stato, può, inquanto interessato, proporre reclamo, a norma dell’art. 18,comma 1, l.fall., avverso sentenza dichiarativa del fallimento.4.34. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 96 l.fall. e/o dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda di revocadei pagamenti senza, per contro, considerare che il curatorefallimentare, nel giudizio di opposizione allo stato passivopromosso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sul credito ai compensi maturatiper l’ulteriore attività professionale svolta su incarico dellasocietà poi fallita, aveva dedotto espressamente che leprestazioni professionali poste a fondamento di tale domanda,relativamente all’importo di € 44.561,41, erano già statefatturate e incassate dallo stesso, fondando così espressamentele proprie difese sulla validità e sull’efficacia dei pagamentiimpugnati con la domanda di revoca, da considerarsi perciòinammissibile in ragione della preclusione pro iudicato che nesarebbe conseguita, non potendosi proporre la domanda direvoca degli stessi atti dispositivi sui quali abbia fondatoun’eccezione svolta in sede di ammissione al passivo.4.35. Con l’ottavo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha accolto la domanda di revoca dei pagamenti senza,per contro, svolgere alcuna motivazione in ordine alla questionesollevata con il motivo che precede.4.36. I motivi settimo e ottavo, da trattarecongiuntamente, sono infondati.Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 2reg4is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/20264.37. Il decreto con il quale il giudice delegato respinge ladomanda di ammissione al passivo per il compensoprofessionale sul rilievo che le prestazioni poste a fondamentodi tale domanda risultino essere già state pagate, non impedisceaffatto, per la mancanza di qualsivoglia preclusione sul punto dagiudicato endofallimentare, che tali pagamenti, ove (come quelliin esame) eseguiti dal debitore in periodo sospetto e ricevuti dalcreditore nella consapevolezza dello stato d’insolvenza in cui sitrovava in quel momento il debitore poi fallito, siano, poi, in sedeordinaria, revocati a norma dell’art. 67 l.fall..4.38. La pronuncia del giudice fallimentare su taledomanda, infatti, implica soltanto l’intervenuto accertamentodell’esistenza del titolo giustificativo del credito azionato (e cioèl’esecuzione delle prestazioni professionali) e di un fattoestintivo del conseguente diritto ai compensi (e cioèl’intervenuto pagamento degli stessi): non implica anchel’accertamento dell’opponibilità alla massa di tali pagamenti e diconseguenza non preclude - avendo lasciato del tuttoimpregiudicate la relativa questione - la successiva dichiarazioned’inefficacia di questi ultimi, ai sensi dell’art. 67 l.fall., ad operadi altro giudice (cfr. Cass. n. 19319 del 2015, che ha confermatola sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il giudicatoendofallimentare formatosi sull’ammissione al passivo delcredito relativo al saldo del corrispettivo dei lavori svolti perconto della fallita impedisse l’esercizio dell’azione revocatoriafallimentare con riguardo al pregresso pagamento, da partedella medesima fallita, di un acconto relativo agli stessi lavori).5. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,Ric. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 2reg5is tro generale 10349/2024Numero sezionale 2542/2026Numero di raccolta generale 21244/2026Data pubblicazione 22/06/2026della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrentea rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquidanella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 5 giugno 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2024 n. 10349 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026