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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2000

Cassazione n. 17701/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/2000 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33723/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: a) i primi tre motivi, relativi, i primi due, all'applicabilità dell'art. 384 cod. pen. e, il terzo, all'insussistenza di un pericolo concreto di intralciare le investigazioni, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata): b) il quarto motivo, relativo al profilo circostanziale e al trattamento punitivo, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.Mti a 2026 *Furrz,e, Usi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/2000 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33723/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: a) i primi tre motivi, relativi, i primi due, all'applicabilità dell'art. 384 cod. pen. e, il terzo, all'insussistenza di un pericolo concreto di intralciare le investigazioni, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata): b) il quarto motivo, relativo al profilo circostanziale e al trattamento punitivo, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.Mti a 2026 *Furrz,e, Usi
Sentenza Cassazione n. 17701/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris