CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25742/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Simonelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Puoti, in Roma, via Panama, 68-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protemporeACAM [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 26366/2022Numero sezionale 5763/2026Numero di raccolta generale 25742/2026Data pubblicazione 23/09/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Genovan. 398/2022 depositata il 08/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva ricorso, affidato a seimotivi, per la cassazione della sentenza n. 398/2022 con cui la CTR dellaLiguria aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avversola sentenza n. 279/2019 con cui la CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto ilricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di [OSCURATO:SOCIETA]. e delcomune di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di accertamento n. 5075 relativoalla Tari 2017.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e il comune di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati.3. La ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiuntacon cui, sul presupposto dell’allegato accordo raggiunto dalle stesse,chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente la Corte rileva che con istanza congiunta depositatain data 27/8/2026 la ricorrente e la controricorrente hanno chiesto didichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in virtù di accordo sottoscritto dalle stesse (e non anche dalleparti rimaste intimate).Avendo, comunque, la parte ricorrente manifestato inequivocamentela volontà di rinunciare agli atti del giudizio ed avendo la controparteaderito, come evincibile sia dall’istanza congiunta che dall’accordoNumero registro generale 26366/2022Numero sezionale 5763/2026Numero di raccolta generale 25742/2026Data pubblicazione 23/09/2026allegato, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione dellespese, stante la richiesta congiunta di entrambe le parti costituite.Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributounificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015;Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]