CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1961
Cassazione n. 27536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1961 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di trattenimento della corrispondenza ai danni di un detenuto, e al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento, salvaguardate dall'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo invece sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6 (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638-01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2