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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19713/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 .7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Torino rin ,2t1)?va il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Agnese di liberazione anticipata per novanta giorni per il periodo 8/6/2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e rigettava la richiesta per il periodo residuo tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il rigetto avveniva poiché il detenuto era stato sanzionato con l'esclusone dalla attività comuni.

2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta e della particolare condizione del detenuto, non essendosi esaminata la ragione di applicazione della sanzione disciplinare.

3. Il ricor'n nnissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecai:.ent.e generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Deve, in proposito, rilevarsi che i tra l'altro, il rimedio è assimilato ad un mezzo di impugnazione (..si deducono in questa sede aspetti non devoluti al giudice di merito (Sez.

U, sentenza n. 12581 del 25 102/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 280736).

Il ricorso va, dunnue, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. nen. r.o.m.

Dichiara i il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] asa jek,‹ 051" ATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 .7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Torino rin ,2t1)?va il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Agnese di liberazione anticipata per novanta giorni per il periodo 8/6/2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e rigettava la richiesta per il periodo residuo tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il rigetto avveniva poiché il detenuto era stato sanzionato con l'esclusone dalla attività comuni. 2. Avverso tale ordinanza, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità rieducative della misura richiesta e della particolare condizione del detenuto, non essendosi esaminata la ragione di applicazione della sanzione disciplinare. 3. Il ricor'n nnissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecai:.ent.e generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che i tra l'altro, il rimedio è assimilato ad un mezzo di impugnazione (..si deducono in questa sede aspetti non devoluti al giudice di merito (Sez. U, sentenza n. 12581 del 25 102/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 280736). Il ricorso va, dunnue, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. nen. r.o.m. Dichiara i il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] asa jek,‹ 051" ATO
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