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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36439/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24510-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ii\HCAT\[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] gARN AT A PC); - con troricorrente - av-v-erso la sci-itcw-- '-"'"' l f`C\ 1-31'17 1-1, A TWITT l T C\ .1.A.

11. I i LA) 1 1‘..

I 1:.n li IA1 I i [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2('‘,21 dal Cl_.---,nsiglicre Relatx_91....-'s 11)0 O [OSCURATO:PERSONA].

P4tenut" in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1 ricorre, sulla base di due motivi, per 1I c7ir\sl(- (111-1 s,-ntenz.', 6091/19, 'l'i 13 Airernvw,- 9019, r"in Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 8445/16, del 7 luglio 2016, del Tribunale di Napoli — enti fpriTri V i il I": gP ttrì C ell' f rnI17Int1 P 1 prnvi,Tedimen tn mrip i tnrin, dalla stessa proposta, che le ingiungeva il pagamento della somma di €: 39.544,00 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].; - che in multo di fattn Podiernn rienrrente riferigre eli aver ao-itn - 7 7 CY norma dell'art. 645 cod. proc. civ., opponendosi al decreto ingiuntivo concesso alla società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione a prestazioni di varia natura, erogate in relazione alla fruizione, da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA], di un sito web, quale supplemento della rivista cartacea "[OSCURATO:PERSONA]"; - che la debitrice ingiunta, in particolare, contestava che le fatture allegate al ricorso monitorio potessero costituire prova, nel giudizio di opposizione, del contratto di fornitura; - che essa richiamava, infatti, il principio secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il meccanismo di distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.

"è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 cod. civ., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cod. civ.", e prevede che il creditore debba "dare la prova Ric. 2020 n. 24510 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 c? -2- della fonte negoziale o legale del suo diritto" (veniva citata, in particolare, Cass. Sez.

Un., 30 ottobre 2001, n. 13533); - che ritenuta dal primo giudice tale contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale generica e dì stile, esso rigettava l'opposizione, ritenendo provato il rapporto contrattuale in applicazione del principio di non contestazione; - che esperito gravame dalla soccombente attrice in opposizione, il giudice di appello lo rigettava, sulla scorta degli stessi rilievi del primo giudice; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione degli artt. 2687, 2702 e 2709 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ"; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ"; - che essi, nella sostanza, riproducono le difese fatte valere nel giudizio di primo grado (e con il motivo di gravame avverso la sentenza resa all'esito dello stesso), ribadendo come la convenuta opposta — che resta, pur sempre, attrice in senso sostanziale — non avesse dimostrato, come era suo onere, la fonte del proprio credito, avendo la Corte territoriale errato nel ritenere come "generica" e "di stile" la contestazione che, del credito azionato in via monitoria, aveva compiuto essa attrice in opposizione; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; Ric. 2020 n. 24510 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -3- - la proposta del relatore, sensi dell''art. .380-,1i's e-od. proe. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per 1'8 luglio 2021. onsiderato in diritto - che il ricorso va rigettato, non risultando superati — dalle C"; ci ,-,«; e-,t3.1 r r`.1÷ ti te-, 4, 1 41, rs,r, /1,1 ,1 ,1, ti. rtv- • IL C4, AI O VA Il 1,...,11 14-41.1.0.

O1.1.4111-C, (4.4- t• 380-bis cod. proc. civ. — i rilievi svolti nella proposta del consigliere relatore; _ eh, i Avi, CI il F, SS r, Si '71 r(119 Sr49itirr re congiuntamente, data la loro connessione — sono manifestamente infondati; _ che 1'1 i in trì (-1 pila ricnrrPt, to P r-1; a i TPI"' 1-11 c tn 1 nrnnri opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che la convenuta opposta non avesse dimostrato, come era suo onere, la fonte del nrnnrio creclitn (all'unnn non notenclo ritener' uffirienti le fatture uia ▪ i \ 1 prodotte dalla creditrice ingiungente in sede monitoria ), avendo la Corte territoriale, pertanto, errato nel ritenere l'esistenza del rapporto contrattuale come incontestata, sul rilievo che la contestazione operata da essa [OSCURATO:SOCIETA] fosse "generica" e "di stile"; - che, nondimeno, se va certamente ribadito che la "fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha — emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (da ultimo, Cass. Sez. 6- 3, sent. 11 marzo 2011, n. 5915, Rv. 617411-01), ciò non toglie che, nel caso di specie, tale prova sia stata ritenuta raggiunta, da ambo i giudici De 202n n. 7451n sez.

AA,2 _ ns2_07_7n91 -4- 111\-.11W, 1/4.,k111 nA-1111C Si ,dra, senza pertanto incorrere in alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ.; - che, difatti, la violazione della norma da ultimo indicata è r»11 2;n,,,I.CnC,-; ,11:1/11,1,/".

M-4-4:41,11n 4-C, 1-1,111(1.11 ts, 11,...11 cn 111 l-11 11 bll.1n11\,,, C1 V l/1K 1111111./1111A.1 l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla <1;ff,'ren7a tra f-itt; r-ostit,i1- vi e/1 ,se,-ezi‘•ni" (‘-osì, cass.3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), mentre "laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle tlU%TP r‘reiringtp (3,311p rvirti" "rwu-s, PQN:PrP "Fltta NrniPrP nl 4.:Prì (IP1 numero 5) del medesimo art. 360" (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «tilinvo" gli() tegto (Cngs ge7 '", nrd n l'VQS del 701R, - che nessuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., né dell'art. 115 (e dell'art. 167) cod. proc. civ. è ravvisabile nel caso che occupa, alla luce del principio, enunciato da questa Corte ; secondo cui in materia di prova civile, "la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 6-3. ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756-01); - che la Corte partenopea, dunque, nel ritenere provata la conclusione del contratto, fonte del credito azionato in via monitoria, si è attenuta a tale principio, affermando, in particolare, che la contestazione "generica" e "di stile" della pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto fondata da [OSCURATO:SOCIETA] sulla generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico dell'avvenuta conclusione del contratto di fornitura, avesse reso incontestata l'esistenza della relazione contrattuale, determinando — a normq Ric. 2020 n. 24510 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -5- H,„,Lrt.

L i . 1 1...&/11111 a i, ua „.

LiiitLt, — IL,.

LLL1J up.u...v della non contestazione, ovvero la "relevatio ab onere probandi"; - che, infine, neppure può ravvisarsi violazione dell'art. 116 cod. • • • /l r, 0.4 " -PC 1-4- n /A-17,SY% o-,4-1 f 7 /1 otr.1-n e- e, o e- 4-41-1-n el t, l VV...• \.,./ V • , 1,...v" 011.1..l.

VGA.

V V....1.1.1,-, 1“-, 1.4 N1,41,....3 L Corte a due sole ipotesi, nessuna delle quali ricorre nel caso in esame; - che vi è, difatti, violazione della norma suddetta (che enuncia il (-4,11,1 lawarn snlvn ci;vers', previsione legale), in primo luogo, nel caso in cui "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, CV \TV Pr 111 cvntIneztri N.721111'; Q.PrOn <1( ulPrì te arvrtrp77nt-nPil frì 1111 " -r r r t' t prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in mntivn7inne, ragg S'e7 6-9, ni-(1 18 marm 7019, n 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02); - che, in secondo luogo) "ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova", la censura di violazione dell'art. 116 "è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360. comma 1. n. 51. cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui — esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero allorché la motivazione rechi "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero sia connotata da Ric. 2020 n. 24510 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -6- "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, CaSS.

SC Z. 6-Lav., ord. :)5 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord.13 agosto 1018, 90791, PV. 650018 C,'1); - che nel caso di specie, tuttavia, la motivazione non reca affermazioni imperscrutabili, inconciliabili o affette da irriducibile re.4-11-rn (111; ttrnr; 1".“-n41-ni-Itn (1; " 4-r5;«ri.i.nrs i J. costituzionale" (Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. ?Un, 12y. (-n1,77521-01; C n C.S . gP7. 7017, n. 1(,R1-19, y. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); - elle le g t-10CP egunne, l ocrombenvn e goncì licrlidnte enme clg dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.13 .1Z . 30 magrio 2002; n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente. se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. rt"A

2. La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a Cnr, il . . . ír...n rdln of-20-..irs.1-:-.

I rnrnnl i 412.1t4 S C•li (1-•, 411,11 ,71,, S.+ che liquida in C 2.700,00, più C 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. 9n2n 24 .Ifl cv _ ir nsz_n7_2n9.1 -7- ,%ii sensi dell'art. 1L3, comma 1i-guater, del d.

P .

R. 30 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento fin 1, n 4-1-, i n .,11- rs /, i N.A.S....1.1.,[OSCURATO:PERSONA].," l C.A./ n/-"atc,s, dell'jaltc.iore 1:1 1.*"r.113 a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

CN e; rt es 1 In P evrY1 -11'esit— ar11,11',n7r, A-11- Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24510-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ii\HCAT\[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] gARN AT A PC); - con troricorrente - av-v-erso la sci-itcw-- '-"'"' l f`C\ 1-31'17 1-1, A TWITT l T C\ .1.A. 11. I i LA) 1 1‘.. I 1:.n li IA1 I i [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2('‘,21 dal Cl_.---,nsiglicre Relatx_91....-'s 11)0 O [OSCURATO:PERSONA]. P4tenut" in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1 ricorre, sulla base di due motivi, per 1I c7ir\sl(- (111-1 s,-ntenz.', 6091/19, 'l'i 13 Airernvw,- 9019, r"in Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 8445/16, del 7 luglio 2016, del Tribunale di Napoli — enti fpriTri V i il I": gP ttrì C ell' f rnI17Int1 P 1 prnvi,Tedimen tn mrip i tnrin, dalla stessa proposta, che le ingiungeva il pagamento della somma di €: 39.544,00 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].; - che in multo di fattn Podiernn rienrrente riferigre eli aver ao-itn - 7 7 CY norma dell'art. 645 cod. proc. civ., opponendosi al decreto ingiuntivo concesso alla società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione a prestazioni di varia natura, erogate in relazione alla fruizione, da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA], di un sito web, quale supplemento della rivista cartacea "[OSCURATO:PERSONA]"; - che la debitrice ingiunta, in particolare, contestava che le fatture allegate al ricorso monitorio potessero costituire prova, nel giudizio di opposizione, del contratto di fornitura; - che essa richiamava, infatti, il principio secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, il meccanismo di distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. "è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 cod. civ., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cod. civ.", e prevede che il creditore debba "dare la prova Ric. 2020 n. 24510 sez. M3 - ud. 08-07-2021 c? -2- della fonte negoziale o legale del suo diritto" (veniva citata, in particolare, Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533); - che ritenuta dal primo giudice tale contestazione dell'esistenza del rapporto contrattuale generica e dì stile, esso rigettava l'opposizione, ritenendo provato il rapporto contrattuale in applicazione del principio di non contestazione; - che esperito gravame dalla soccombente attrice in opposizione, il giudice di appello lo rigettava, sulla scorta degli stessi rilievi del primo giudice; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione degli artt. 2687, 2702 e 2709 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ"; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ"; - che essi, nella sostanza, riproducono le difese fatte valere nel giudizio di primo grado (e con il motivo di gravame avverso la sentenza resa all'esito dello stesso), ribadendo come la convenuta opposta — che resta, pur sempre, attrice in senso sostanziale — non avesse dimostrato, come era suo onere, la fonte del proprio credito, avendo la Corte territoriale errato nel ritenere come "generica" e "di stile" la contestazione che, del credito azionato in via monitoria, aveva compiuto essa attrice in opposizione; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; Ric. 2020 n. 24510 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -3- - la proposta del relatore, sensi dell''art. .380-,1i's e-od. proe. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per 1'8 luglio 2021. onsiderato in diritto - che il ricorso va rigettato, non risultando superati — dalle C"; ci ,-,«; e-,t3.1 r r`.1÷ ti te-, 4, 1 41, rs,r, /1,1 ,1 ,1, ti. rtv- • IL C4, AI O VA Il 1,...,11 14-41.1.0. O1.1.4111-C, (4.4- t• 380-bis cod. proc. civ. — i rilievi svolti nella proposta del consigliere relatore; _ eh, i Avi, CI il F, SS r, Si '71 r(119 Sr49itirr re congiuntamente, data la loro connessione — sono manifestamente infondati; _ che 1'1 i in trì (-1 pila ricnrrPt, to P r-1; a i TPI"' 1-11 c tn 1 nrnnri opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che la convenuta opposta non avesse dimostrato, come era suo onere, la fonte del nrnnrio creclitn (all'unnn non notenclo ritener' uffirienti le fatture uia ▪ i \ 1 prodotte dalla creditrice ingiungente in sede monitoria ), avendo la Corte territoriale, pertanto, errato nel ritenere l'esistenza del rapporto contrattuale come incontestata, sul rilievo che la contestazione operata da essa [OSCURATO:SOCIETA] fosse "generica" e "di stile"; - che, nondimeno, se va certamente ribadito che la "fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha — emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (da ultimo, Cass. Sez. 6- 3, sent. 11 marzo 2011, n. 5915, Rv. 617411-01), ciò non toglie che, nel caso di specie, tale prova sia stata ritenuta raggiunta, da ambo i giudici De 202n n. 7451n sez. AA,2 _ ns2_07_7n91 -4- 111\-.11W, 1/4.,k111 nA-1111C Si ,dra, senza pertanto incorrere in alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ.; - che, difatti, la violazione della norma da ultimo indicata è r»11 2;n,,,I.CnC,-; ,11:1/11,1,/". M-4-4:41,11n 4-C, 1-1,111(1.11 ts, 11,...11 cn 111 l-11 11 bll.1n11\,,, C1 V l/1K 1111111./1111A.1 l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla <1;ff,'ren7a tra f-itt; r-ostit,i1- vi e/1 ,se,-ezi‘•ni" (‘-osì, cass.3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), mentre "laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle tlU%TP r‘reiringtp (3,311p rvirti" "rwu-s, PQN:PrP "Fltta NrniPrP nl 4.:Prì (IP1 numero 5) del medesimo art. 360" (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «tilinvo" gli() tegto (Cngs ge7 '", nrd n l'VQS del 701R, - che nessuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., né dell'art. 115 (e dell'art. 167) cod. proc. civ. è ravvisabile nel caso che occupa, alla luce del principio, enunciato da questa Corte ; secondo cui in materia di prova civile, "la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 6-3. ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756-01); - che la Corte partenopea, dunque, nel ritenere provata la conclusione del contratto, fonte del credito azionato in via monitoria, si è attenuta a tale principio, affermando, in particolare, che la contestazione "generica" e "di stile" della pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto fondata da [OSCURATO:SOCIETA] sulla generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico dell'avvenuta conclusione del contratto di fornitura, avesse reso incontestata l'esistenza della relazione contrattuale, determinando — a normq Ric. 2020 n. 24510 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -5- H,„,Lrt. L i . 1 1...&/11111 a i, ua „. LiiitLt, — IL,. LLL1J up.u...v della non contestazione, ovvero la "relevatio ab onere probandi"; - che, infine, neppure può ravvisarsi violazione dell'art. 116 cod. • • • /l r, 0.4 " -PC 1-4- n /A-17,SY% o-,4-1 f 7 /1 otr.1-n e- e, o e- 4-41-1-n el t, l VV...• \.,./ V • , 1,...v" 011.1..l. VGA. V V....1.1.1,-, 1“-, 1.4 N1,41,....3 L Corte a due sole ipotesi, nessuna delle quali ricorre nel caso in esame; - che vi è, difatti, violazione della norma suddetta (che enuncia il (-4,11,1 lawarn snlvn ci;vers', previsione legale), in primo luogo, nel caso in cui "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, CV \TV Pr 111 cvntIneztri N.721111'; Q.PrOn <1( ulPrì te arvrtrp77nt-nPil frì 1111 " -r r r t' t prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in mntivn7inne, ragg S'e7 6-9, ni-(1 18 marm 7019, n 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02); - che, in secondo luogo) "ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova", la censura di violazione dell'art. 116 "è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360. comma 1. n. 51. cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui — esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero allorché la motivazione rechi "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero sia connotata da Ric. 2020 n. 24510 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -6- "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, CaSS. SC Z. 6-Lav., ord. :)5 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord.13 agosto 1018, 90791, PV. 650018 C,'1); - che nel caso di specie, tuttavia, la motivazione non reca affermazioni imperscrutabili, inconciliabili o affette da irriducibile re.4-11-rn (111; ttrnr; 1".“-n41-ni-Itn (1; " 4-r5;«ri.i.nrs i J. costituzionale" (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. ?Un, 12y. (-n1,77521-01; C n C.S . gP7. 7017, n. 1(,R1-19, y. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); - elle le g t-10CP egunne, l ocrombenvn e goncì licrlidnte enme clg dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.13 .1Z . 30 magrio 2002; n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente. se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. rt"A 2. La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a Cnr, il . . . ír...n rdln of-20-..irs.1-:-. I rnrnnl i 412.1t4 S C•li (1-•, 411,11 ,71,, S.+ che liquida in C 2.700,00, più C 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. 9n2n 24 .Ifl cv _ ir nsz_n7_2n9.1 -7- ,%ii sensi dell'art. 1L3, comma 1i-guater, del d. P . R. 30 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento fin 1, n 4-1-, i n .,11- rs /, i N.A.S....1.1.,[OSCURATO:PERSONA].," l C.A./ n/-"atc,s, dell'jaltc.iore 1:1 1.*"r.113 a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. CN e; rt es 1 In P evrY1 -11'esit— ar11,11',n7r, A-11- Se
Sentenza Cassazione n. 36439/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris