CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce l'errata valutazione delle risultanze probatorie e il loro travisamento; Ritenuto che il ricorrente deduce che non sarebbe certo l'utilizzo del coltello da parte sua e che, sarebbe fuggito dagli operanti che lo avevano invitato a seguirli, si sarebbe in presenza di unna mera resistenza passiva; Considerato che tali censure sono meramente riproduttive di deduzioni difensive già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, risultando accertato sulla base del verbale d'arresto e delle dichiarazioni degli operanti che il ricorrente aveva brandito un coltello contro i militari, minacciando di usarlo contro di loro, condotta che trova, peraltro, riscontro nell'avvenuta richiesta di rinforzi da parte dei Carabinieri alla centrale operativa; Ritenuto, peraltro, che il motivo proposto si risolve in una inammissibile sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire a un nuovo esame di merito delle prove raccolte nel giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 a