CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27879/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Lovero; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli art. 336 e 341-bis code pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare l'idoneità della minaccia, il collegamento tra la condotta e l'attività istituzionale in corso nonché la presenza di più persone, punti della decisione della sentenza impugnata che, come i successivi, in materia di pena, sono stati oggetto di analisi sulla base di una puntuale ricostruzione in fatto e di valutazione in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità. Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull'esame della condotta dell'imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., conclusione, questa, tutt'altro che illogica e contestata con argomentazioni che, anch'esse, sollecitano una inammissibile rivalutazione in fatto di questa Corte poiché evocano la modesta gravità del fatto per la sola ragione della non abitualità del comportamento illecito. Il richiamo ai precedenti denota la completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata ai mi del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen.. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugho 2024 Il Consigliere estensore D