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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 33358/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 13.3.2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13.3.2024 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco tg [OSCURATO:TARGA] intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]r.I., il cui legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] era indagato in relazione al reato di cui all'art. 256 primo comma d.

Igs. 152/2006 per aver trasportato con il suddetto mezzo rifiuti speciali non pericolosi in assenza di iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando, nella qualità di amministratore unico della società, due motivi con i quali lamenta: 2.1 la violazione del termine di cinque giorni previsto dagli artt. 309 e 324 settimo comma cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti da parte della autorità procedente al Tribunale adito i quali pur essendo stata la richiesta di riesame formalizzata in data 2.3.2024 erano pervenuti solo il successivo 8.3.2024, con conseguente perdita di efficacia della misura reale;

2.2. la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, venendo esclusivamente richiamato il provvedimento del Gip che si limitava ad affermare la sussistenza del pericolo di alienazione del bene ad un terzo compiacente al fine di sottrarlo al provvedimento ablativo in sed0i merito [OSCURATO:PERSONA] Quantunque il presente ricorso sia stato proposto dallo Sgrò nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]r.I., il medesimo risulta aver nominato quale proprio difensore per la proposizione della suddetta impugnativa l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da nomina allegata in calce all'atto: nomina questa che, quand'anche possa essere intesa, avuto riguardo al suo contenuto, come procura speciale venendo con essa conferito al difensore il potere di proporre impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame nell'ambito del presente procedimento, è stata tuttavia effettuata dallo Sgrò in proprio e non già in qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell'automezzo attinto dal vincolo reale.

L'evidente scarto tra il soggetto che ha proposto il ricorso (ovverosia il legale rappresentante della SA s.r.I.) e il soggetto che ha conferito il mandato al difensore (ovverosia [OSCURATO:PERSONA]) rende il ricorso inammissibile per mancanza della procura speciale da parte del soggetto legittimato, a nulla rilevando che lo Sgrò cumuli su di sé la veste di indagato nel presente procedimento e quella di legale rappresentante della società che reclama la restituzione del bene in sequestro.

Quello che conta ai fini della ritualità dell'impugnativa di un atto è infatti l'identità del soggetto che agisca in giudizio e di quello che abbia conferito il potere di rappresentarlo in giudizio al difensore, non essendo consentita nella presente fase di legittimità la proposizione del ricorso da parte dell'interessato in proprio stante la modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 all'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., secondo cui tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

A ciò si aggiunge che, essendo la società proprietaria del veicolo portatrice di un interesse meramente civilistico, qual è quello della sua restituzione, trova applicazione, trattandosi di un terzo interessato, la regola di cui all'art. 100 cod. proc. pen. , per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, il terzo ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., a differenza di quanto previsto per l'indagato o per l'imputato che in quanto assoggettati all'azione penale stanno in giudizio nella persona del difensore che rappresentandoli ex lege è automaticamente titolare, per effetto della sua nomina, del diritto all'impugnazione nell'interesse dei propri assistiti, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta solo per i casi di atti cd.

"personalissimi".

Come già affermato da questa Corte sulla scia dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505), così come, a monte, incorre nell'inammissibilità l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445; Sez. 1, 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174).

Mancando quindi nell'impugnativa in esame la procura speciale in quanto conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da un soggetto diverso da quello che ha proposto il ricorso, deve concludersi per la sua inammissibilità.

Segue a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 13.3.2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13.3.2024 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco tg [OSCURATO:TARGA] intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]r.I., il cui legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] era indagato in relazione al reato di cui all'art. 256 primo comma d. Igs. 152/2006 per aver trasportato con il suddetto mezzo rifiuti speciali non pericolosi in assenza di iscrizione all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando, nella qualità di amministratore unico della società, due motivi con i quali lamenta: 2.1 la violazione del termine di cinque giorni previsto dagli artt. 309 e 324 settimo comma cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti da parte della autorità procedente al Tribunale adito i quali pur essendo stata la richiesta di riesame formalizzata in data 2.3.2024 erano pervenuti solo il successivo 8.3.2024, con conseguente perdita di efficacia della misura reale; 2.2. la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, venendo esclusivamente richiamato il provvedimento del Gip che si limitava ad affermare la sussistenza del pericolo di alienazione del bene ad un terzo compiacente al fine di sottrarlo al provvedimento ablativo in sed0i merito [OSCURATO:PERSONA] Quantunque il presente ricorso sia stato proposto dallo Sgrò nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]r.I., il medesimo risulta aver nominato quale proprio difensore per la proposizione della suddetta impugnativa l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da nomina allegata in calce all'atto: nomina questa che, quand'anche possa essere intesa, avuto riguardo al suo contenuto, come procura speciale venendo con essa conferito al difensore il potere di proporre impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame nell'ambito del presente procedimento, è stata tuttavia effettuata dallo Sgrò in proprio e non già in qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell'automezzo attinto dal vincolo reale. L'evidente scarto tra il soggetto che ha proposto il ricorso (ovverosia il legale rappresentante della SA s.r.I.) e il soggetto che ha conferito il mandato al difensore (ovverosia [OSCURATO:PERSONA]) rende il ricorso inammissibile per mancanza della procura speciale da parte del soggetto legittimato, a nulla rilevando che lo Sgrò cumuli su di sé la veste di indagato nel presente procedimento e quella di legale rappresentante della società che reclama la restituzione del bene in sequestro. Quello che conta ai fini della ritualità dell'impugnativa di un atto è infatti l'identità del soggetto che agisca in giudizio e di quello che abbia conferito il potere di rappresentarlo in giudizio al difensore, non essendo consentita nella presente fase di legittimità la proposizione del ricorso da parte dell'interessato in proprio stante la modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 all'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., secondo cui tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. A ciò si aggiunge che, essendo la società proprietaria del veicolo portatrice di un interesse meramente civilistico, qual è quello della sua restituzione, trova applicazione, trattandosi di un terzo interessato, la regola di cui all'art. 100 cod. proc. pen. , per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, il terzo ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., a differenza di quanto previsto per l'indagato o per l'imputato che in quanto assoggettati all'azione penale stanno in giudizio nella persona del difensore che rappresentandoli ex lege è automaticamente titolare, per effetto della sua nomina, del diritto all'impugnazione nell'interesse dei propri assistiti, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Come già affermato da questa Corte sulla scia dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505), così come, a monte, incorre nell'inammissibilità l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445; Sez. 1, 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174). Mancando quindi nell'impugnativa in esame la procura speciale in quanto conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da un soggetto diverso da quello che ha proposto il ricorso, deve concludersi per la sua inammissibilità. Segue a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in f
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