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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 01841/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 0) (,Lj< I 1--RPGC-I-Cae.4.-cap€1444e-fmar-i1~9 udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 novembre 2023 depositata il 5 marzo 2024, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. perché, in concorso con persone non identificate, autori della materiale contraffazione a cui aveva fornito la fotografia ritraente la propria immagine, formava e comunque deteneva il passaporto di nazionalità slovena valido per l'espatrio appartenente ad altro soggetto sul quale risultava apposta la sua effige fotografica e risultato falsificato con la sostituzione della fotografia e rimozione del chip elettronico di controllo.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre il difensore di fiducia dell'imputato proponendo tre motivi di ricorso, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) i cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e contesta, in quanto non supportata da elementi di oggettivo riscontro, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello in relazione alla ritenuta intraneità dell'imputato in traffici similari a quello di cui all'imputazione, affermazione, questa, che colliderebbe con l'incensuratezza dell'imputato.

Censura poi la ritenuta necessità di allegazione da parte dell'imputato di elementi utili per consentire di ritenere in concreto tenue il danno conseguente alla condotta.

Deduce, infine, che, il beneficio richiesto non poteva che essere riconosciuto essendo state concesse le attenuanti generiche e applicata una pena (anni due di reclusione) inferiore al minimo edittale.

2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla denegata sospensione condizionale della pena.

2.3. Con il terzo motivo deduce sempre l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 6 e 10 cod. pen.

Sostiene che la contraffazione si è consumata in territorio straniero e, quindi, trattandosi di delitto comune commesso dallo straniero all'estero, sarebbe stata necessaria la richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.

Nello sviluppare tale motivo di ricorso contesta le valutazioni operate dalla Corte d'appello per negare il beneficio della sospensione della pena che mal si conciliano con lo status di incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità e deve, dunque, essere rigettato.

2. In ordine logico si ritiene di dover affrontare innanzitutto l'ultimo motivo nella parte in cui si censura la sentenza là dove non ha ricondotto la fattispecie agli artt. 6 e 10 cod. pen..

Tale motivo è infondato per le ragioni di cui appresso.

Nella vicenda che qui ci occupa l'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel corso di un controllo di polizia, forniva un passaporto falso, di nazionalità slovena, valido per l'espatrio, appartenente a un terzo soggetto, riportante la fotografia dell'imputato e risultato privo del chip elettronico di controllo.

Il delitto, ad avviso del ricorrente, si sarebbe consumato in territorio straniero e, quindi, trattandosi di delitto comune commesso all'estero da straniero, avrebbe necessitato della richiesta del Ministro della giustizia.

Tale censura è reiterativa di quanto già dedotto con specifico motivo di appello e a cui la Corte distrettuale, valorizzando principi ripetutamente espressi da questa Corte regolatrice, ha fornito adeguata risposta immune dalla lamentata violazione di legge e con cui il ricorrente non si confronta realmente.

Ed invero, occorre premettere che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione l'imputato non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale o personale, se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma.

La Corte d'appello, valorizzando quanto reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, ha ritenuto che la condotta dell'imputato rientri nel perimetro normativo di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non in quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, poiché il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità rende evidente la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (così, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554).

Orbene, poiché a norma dell'art. 6, comma 2, cod. pen.

«Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione», la Corte ha logicamente concluso che nella vicenda che qui ci occupa, l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore — essendo pacifico che egli abbia fornito la propria fotografia — abbia avuto luogo nel territorio dello Stato per cui è in tale luogo ché il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve considerarsi commesso, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 10 cod. pen. a norma del quale solo se il delitto è commesso all'estero ai danni dello Stato o di un cittadino italiano e lo straniero si trovi nel territorio italiano, occorre la richiesta del Ministero della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa.

3. Inammissibile è il primo motivo con cui si deduce l'erronea applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Tale censura, anch'essa già proposta con il ricorso in appello, è stata ritenuta dalla Corte distrettuale inammissibile sulla scorta dell'osservazione dell'omessa produzione, da parte del ricorrente, del «necessario corredo fattuale» volto a significare le circostanze utili per far ritenere in concreto tenue il danno derivante dalla condotta.

Con la decisione in parte qua la Corte d'appello ha correttamente valorizzato il principio affermato da questa Corte di legittimità, a cui il Collegio reputa di dover dare continuità, secondo cui «l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223-01), allegazione che nella specie non è avvenuta.

Conferente, poi, è il riferimento, operato dalla Corte territoriale al fine di contrastare la richiesta difensiva, sia alla facilità con la quale è stato ottenuto il documento falso, sia alla gravità oggettiva del fatto che, comportando il camuffamento dell' identità personale, riveste in sé un'oggettiva gravità che non consente di qualificarlo in termini di particolare tenuità.

Tale motivazione è del tutto sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute, posto che, come affermato da questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

I rilievi difensivi sul punto, volti a valorizzare la personalità dell'imputato, incensurato, sono versati in fatto e irrilevanti in questa sede.attenuanti generiche sulla base del ritenuto disagio sociale sotteso alla condotta delittuosa.

Tale censura, mascherata dal dedotto vizio di vizio di legge, si risolve nella generica contestazione del merito della motivazione che, in modo chiaro, esaustivo e non manifestamente illogico, ha ben evidenziato le ragioni per cui, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, si è ritenuto di dover esprimere un giudizio di prognosi sfavorevole in ordine alla non reiterazione del reato.

Nessuna illogicità è poi riscontabile nella decisione di non concedere il beneficio de quo nonostante la concessione delle attenuanti generiche in quanto i due istituti sono diversi per presupposti e finalità.

Ed invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle predette circostanze (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 01; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 - 01; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Stumpo, Rv. 239131 - 01).

3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 0) (,Lj< I 1--RPGC-I-Cae.4.-cap€1444e-fmar-i1~9 udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 novembre 2023 depositata il 5 marzo 2024, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. perché, in concorso con persone non identificate, autori della materiale contraffazione a cui aveva fornito la fotografia ritraente la propria immagine, formava e comunque deteneva il passaporto di nazionalità slovena valido per l'espatrio appartenente ad altro soggetto sul quale risultava apposta la sua effige fotografica e risultato falsificato con la sostituzione della fotografia e rimozione del chip elettronico di controllo. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre il difensore di fiducia dell'imputato proponendo tre motivi di ricorso, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) i cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e contesta, in quanto non supportata da elementi di oggettivo riscontro, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello in relazione alla ritenuta intraneità dell'imputato in traffici similari a quello di cui all'imputazione, affermazione, questa, che colliderebbe con l'incensuratezza dell'imputato. Censura poi la ritenuta necessità di allegazione da parte dell'imputato di elementi utili per consentire di ritenere in concreto tenue il danno conseguente alla condotta. Deduce, infine, che, il beneficio richiesto non poteva che essere riconosciuto essendo state concesse le attenuanti generiche e applicata una pena (anni due di reclusione) inferiore al minimo edittale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla denegata sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo deduce sempre l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 6 e 10 cod. pen. Sostiene che la contraffazione si è consumata in territorio straniero e, quindi, trattandosi di delitto comune commesso dallo straniero all'estero, sarebbe stata necessaria la richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa. Nello sviluppare tale motivo di ricorso contesta le valutazioni operate dalla Corte d'appello per negare il beneficio della sospensione della pena che mal si conciliano con lo status di incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità e deve, dunque, essere rigettato. 2. In ordine logico si ritiene di dover affrontare innanzitutto l'ultimo motivo nella parte in cui si censura la sentenza là dove non ha ricondotto la fattispecie agli artt. 6 e 10 cod. pen.. Tale motivo è infondato per le ragioni di cui appresso. Nella vicenda che qui ci occupa l'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], nel corso di un controllo di polizia, forniva un passaporto falso, di nazionalità slovena, valido per l'espatrio, appartenente a un terzo soggetto, riportante la fotografia dell'imputato e risultato privo del chip elettronico di controllo. Il delitto, ad avviso del ricorrente, si sarebbe consumato in territorio straniero e, quindi, trattandosi di delitto comune commesso all'estero da straniero, avrebbe necessitato della richiesta del Ministro della giustizia. Tale censura è reiterativa di quanto già dedotto con specifico motivo di appello e a cui la Corte distrettuale, valorizzando principi ripetutamente espressi da questa Corte regolatrice, ha fornito adeguata risposta immune dalla lamentata violazione di legge e con cui il ricorrente non si confronta realmente. Ed invero, occorre premettere che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione l'imputato non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale o personale, se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma. La Corte d'appello, valorizzando quanto reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, ha ritenuto che la condotta dell'imputato rientri nel perimetro normativo di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non in quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, poiché il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità rende evidente la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (così, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554). Orbene, poiché a norma dell'art. 6, comma 2, cod. pen. «Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione», la Corte ha logicamente concluso che nella vicenda che qui ci occupa, l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore — essendo pacifico che egli abbia fornito la propria fotografia — abbia avuto luogo nel territorio dello Stato per cui è in tale luogo ché il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve considerarsi commesso, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 10 cod. pen. a norma del quale solo se il delitto è commesso all'estero ai danni dello Stato o di un cittadino italiano e lo straniero si trovi nel territorio italiano, occorre la richiesta del Ministero della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa. 3. Inammissibile è il primo motivo con cui si deduce l'erronea applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tale censura, anch'essa già proposta con il ricorso in appello, è stata ritenuta dalla Corte distrettuale inammissibile sulla scorta dell'osservazione dell'omessa produzione, da parte del ricorrente, del «necessario corredo fattuale» volto a significare le circostanze utili per far ritenere in concreto tenue il danno derivante dalla condotta. Con la decisione in parte qua la Corte d'appello ha correttamente valorizzato il principio affermato da questa Corte di legittimità, a cui il Collegio reputa di dover dare continuità, secondo cui «l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223-01), allegazione che nella specie non è avvenuta. Conferente, poi, è il riferimento, operato dalla Corte territoriale al fine di contrastare la richiesta difensiva, sia alla facilità con la quale è stato ottenuto il documento falso, sia alla gravità oggettiva del fatto che, comportando il camuffamento dell' identità personale, riveste in sé un'oggettiva gravità che non consente di qualificarlo in termini di particolare tenuità. Tale motivazione è del tutto sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute, posto che, come affermato da questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). I rilievi difensivi sul punto, volti a valorizzare la personalità dell'imputato, incensurato, sono versati in fatto e irrilevanti in questa sede.attenuanti generiche sulla base del ritenuto disagio sociale sotteso alla condotta delittuosa. Tale censura, mascherata dal dedotto vizio di vizio di legge, si risolve nella generica contestazione del merito della motivazione che, in modo chiaro, esaustivo e non manifestamente illogico, ha ben evidenziato le ragioni per cui, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, si è ritenuto di dover esprimere un giudizio di prognosi sfavorevole in ordine alla non reiterazione del reato. Nessuna illogicità è poi riscontabile nella decisione di non concedere il beneficio de quo nonostante la concessione delle attenuanti generiche in quanto i due istituti sono diversi per presupposti e finalità. Ed invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle predette circostanze (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 01; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 - 01; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Stumpo, Rv. 239131 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 01841/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris