CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 22307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Avellino; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'11 ottobre 2022 il Tribunale di Avellino rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rinnessione in termini per impugnare la sentenza deliberata dallo stesso Tribunale di Avellino il 26 ottobre 2020 e l'annullamento del conseguente ordine di carcerazione, adottato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Il rigetto dell'istanza presentata veniva giustificato in conseguenza del fatto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza era stato indicato in sede di lettura del dispositivo, all'udienza del 26 ottobre 2020, in novanta giorni, con la conseguenza che, essendo stato tale termine rispettato, nessuna notifica doveva essere effettuata nei confronti della condannata, ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Né assumeva rilievo, in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], la difformità tra il dispositivo indicato in calce alla motivazione e il dispositivo letto in udienza, il quale ultimo doveva ritenersi prevalente, fermo restando che il contrasto non costituiva una causa di nullità della sentenza e avrebbe dovuto essere emendato con l'attivazione della procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art.130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852- 01). 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., conseguente alla mancata notifica dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, che doveva essere effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato indicato nella motivazione della sentenza depositata in cancelleria alcun termine specifico per il deposito, che induceva l'imputato a non impugnare la decisione in assenza della prescritta comunicazione. Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 130 cod. proc. pen., rappresentandosi che la dicotomia processuale tra il termine di deposito indicato in sede di lettura del dispositivo e quello indicato nella motivazione della sentenza depositata in cancelleria non poteva essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali, fuoriuscendo la discrasia censurata dall'ambito applicativo di tale procedimento, incidendo su una prerogativa difensiva irrinunciabile.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il dispositivo della condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, letto all'udienza del 26 ottobre 2020, celebrata davanti al Tribunale di Avellino, recava l'indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza, che veniva rispettato. Tuttavia, nella motivazione della sentenza depositata in cancelleria non veniva indicato alcun termine specifico di deposito, con la conseguenza che l'imputata, che non era presente in udienza alla lettura del dispositivo, non proponeva appello, attendendo la notifica dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 26 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale sfociata nell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare se la dicotomia di indicazioni processuali concretizza una situazione di scusabilità della condannata, rilevante ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. A tale quesito occorre fornire risposta positiva. Non è, invero, dubitabile che l'appello non veniva proposto dalla condannata a causa dell'equivoco determinato dal Tribunale di Avellino, che indicava in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel dispositivo letto in udienza e, viceversa, non indicava alcun termine specifico, in contrasto il dispositivo di udienza, nella motivazione della sentenza depositata in cancelleria, dalla quale si ricavava che il deposito era intervenuto oltre i termini di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. La condizione di erroneità nella quale si veniva a trovare [OSCURATO:PERSONA], del resto, appare giustificata da un ulteriore dato processuale, parimenti incontroverso, rappresentato dal fatto che/né l'imputata/né il suo difensore erano presenti, all'udienza del 26 ottobre 2020, al momento della lettura del dispositivo della sentenza, nel quale veniva indicato il termine di novanta giorni di cui si controverte.Ci si trova, pertanto, di fronte a una situazione processuale caratterizzata dalla potenziale capacità induttiva dell'errore contenuto nella motivazione della sentenza depositata nella cancelleria del Tribunale di Avellino, nella quale non veniva indicato, in contrasto con il dispositivo letto all'udienza del 26 ottobre 2020, alcun termine specifico di deposito. Ne consegue che l'errore commesso dall'imputata nella valutazione del dato processuale, relativo ai termini di deposito della motivazione della sentenza, era determinato dall'organo giurisdizionale procedente, che dava origine a una dicotomia inconciliabile di indicazioni processuali, che riveste il carattere della decisività nella scelta dei tempi dell'impugnazione da parte della condannata, rilevante ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. Deve, per altro verso, rilevarsi che non è pertinente il richiamo effettuato dal Giudice dell'esecuzione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la difformità tra il dispositivo della motivazione e il dispositivo letto in udienza deve essere risolta attribuendo rilievo prevalente al secondo dei due dispositivi, restando fermo che la dicotomia non è una causa di nullità della sentenza e deve essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, cit.). Nel caso in esame, infatti, non assume rilievo la dicotomia processuale in quanto tale, ma gli effetti processuali che discendono dal recepimento dell'una o dall'altra soluzione adottata in materia di impugnazione, su cui non si può richiamare assertivamente il principio della prevalenza del dispositivo letto in udienza sul dispositivo della motivazione della sentenza, dovendosi tenere conto, caso per caso, degli elementi processuali concretamente rilevanti (Sez. 2, n. 23343 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ariano, Rv. 267082-01). 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugna