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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33766/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19194/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procur e a margine del ricorso ed elettivamente domiciliatepresso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa; –controricorrente– avverso la sentenza n. 84/11/2017 della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO, depositata in data 11 gennaio 2017 ; [OSCURATO:PERSONA] ASSOCIAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, emetteva distinti avvisi di accertamento per gli anni dal 2007 al 2010 nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] di Chioggia, con cui, ritenutal’attività svolta di natura commerciale ed esclusa l’applicabilità del regime speciale fiscale della l. n. 398 del 1991, recuperava l’imponibile a fini Ires, Iva e Irap.

I verificatori accertavano infatti che presso la sede dell’ente, costituito nella forma di associazione sportiva dilettantistica, la sola ed unica attività svolta era quella di somministrazione di alimenti e bevande.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia rigettava i ricorsi.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello della contribuente, in particolare, per quanto in questa sede rileva, ritenendo che non fosse necessaria l’autorizzazione del Procuratoredella Repubblica per accedere ai locali.

4. La ricorrente propone ricorso affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2018 la Corte, sesta sezione, rinviava la causa alla sezione ordinaria, in assenza di evidenza decisoria.

Il ricorso è stato poi fissato per la camera di consiglio del 27 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. Il processo è stato rinviato dalla sesta sezione alla sezione ordinaria.

Si premette che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio della propria valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez.

U., 5/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez.

U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480); il che è quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, dove si deve fare applicazione di principi, successivamente riportati, già affermati daquesta Corte.

2. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 52,primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e del divieto di retroattività della legge sopravvenuta di cuiall’art. 11 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. , in quanto i giudici d’appello avevano ritenuto che non fosse necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accedere a fini ispettivi nei locali degli enti non commerciali, laddove la novella liberalizzatrice di cui all’art. 8, comma 22, d.l. n. 16 del 2012 era entrata in vigore solo nel marzo 2012 e quindi i n data successiva all’accesso in questione, con conseguente illegittimità delle verifiche compiute.

3. Il ricorso non è fondato.

In primo luogo, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che in tema di accertamento, ai fini dell'accesso ai locali di un'associazione, non occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché tale autorizzazione è necessaria, in forza del principio dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi di accesso presso l'abitazione del contribuente, anche in considerazione della circostanza che la possibilità di accesso non dipende dall'attività dichiarata, essendo invece, evidente che, al di là della formale attività svolta dalla contribuente, la ragione dell'accesso ha trovato giustificazione proprio sulla necessità di verificare, in fatto, se la stessa avesse le caratteristiche di una attività commerciale, come poi, infatti, risultante dagli accertamenti compiuti (Cass. 15/10/2018, n. 25650 , riferita ad accertamenti per gli anni 1999 e 2000).

Tale decisioneè stata poi ripresa da Cass. 30/03/2022, n. 10175 e da Cass. 03/08/2021, n. 22116,evidenziando che i citati artt. 33 e 52 prevedono come necessaria l'autorizzazione (dell'Autorità giudiziaria), in forza dell'inviolabilità del domicilio di cuiall’art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi, differente da quella in esame, di accesso presso l'abitazione del contribuente e non con riferimento ad accessi in locali commerciali o di associazioni ovvero di un club.

In secondo luogo, la verifica,e quindi l’accesso, è stat a effettuat a , come emerge pacificamente dagli atti di causa,dalla Guardia di Finanza e non dai dipendenti civili.

Una consolidata giurisprudenza ritiene chel’art. 35 della l. n. 4 del 1929 sia tuttora in vigore; esso prevede che la Guardia di Finanza può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria(Cass. 08/07/2009, n. 16017 ; Cass.29/07/2011, n. 16661 ; di tale norma è stat a ribadita dalla Corte l’applicabilità anche per gli enti noncommerciali: Cass. 13/10/2022, n. 29992; Cass. 03/08/2021,n. 22116).

4. Ne segue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidandole in euro 6.000,00,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19194/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procur e a margine del ricorso ed elettivamente domiciliatepresso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa; –controricorrente– avverso la sentenza n. 84/11/2017 della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO, depositata in data 11 gennaio 2017 ; [OSCURATO:PERSONA] ASSOCIAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, emetteva distinti avvisi di accertamento per gli anni dal 2007 al 2010 nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] di Chioggia, con cui, ritenutal’attività svolta di natura commerciale ed esclusa l’applicabilità del regime speciale fiscale della l. n. 398 del 1991, recuperava l’imponibile a fini Ires, Iva e Irap. I verificatori accertavano infatti che presso la sede dell’ente, costituito nella forma di associazione sportiva dilettantistica, la sola ed unica attività svolta era quella di somministrazione di alimenti e bevande. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia rigettava i ricorsi. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello della contribuente, in particolare, per quanto in questa sede rileva, ritenendo che non fosse necessaria l’autorizzazione del Procuratoredella Repubblica per accedere ai locali. 4. La ricorrente propone ricorso affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2018 la Corte, sesta sezione, rinviava la causa alla sezione ordinaria, in assenza di evidenza decisoria. Il ricorso è stato poi fissato per la camera di consiglio del 27 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Il processo è stato rinviato dalla sesta sezione alla sezione ordinaria. Si premette che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio della propria valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480); il che è quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, dove si deve fare applicazione di principi, successivamente riportati, già affermati daquesta Corte. 2. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 52,primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e del divieto di retroattività della legge sopravvenuta di cuiall’art. 11 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. , in quanto i giudici d’appello avevano ritenuto che non fosse necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per accedere a fini ispettivi nei locali degli enti non commerciali, laddove la novella liberalizzatrice di cui all’art. 8, comma 22, d.l. n. 16 del 2012 era entrata in vigore solo nel marzo 2012 e quindi i n data successiva all’accesso in questione, con conseguente illegittimità delle verifiche compiute. 3. Il ricorso non è fondato. In primo luogo, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che in tema di accertamento, ai fini dell'accesso ai locali di un'associazione, non occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché tale autorizzazione è necessaria, in forza del principio dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi di accesso presso l'abitazione del contribuente, anche in considerazione della circostanza che la possibilità di accesso non dipende dall'attività dichiarata, essendo invece, evidente che, al di là della formale attività svolta dalla contribuente, la ragione dell'accesso ha trovato giustificazione proprio sulla necessità di verificare, in fatto, se la stessa avesse le caratteristiche di una attività commerciale, come poi, infatti, risultante dagli accertamenti compiuti (Cass. 15/10/2018, n. 25650 , riferita ad accertamenti per gli anni 1999 e 2000). Tale decisioneè stata poi ripresa da Cass. 30/03/2022, n. 10175 e da Cass. 03/08/2021, n. 22116,evidenziando che i citati artt. 33 e 52 prevedono come necessaria l'autorizzazione (dell'Autorità giudiziaria), in forza dell'inviolabilità del domicilio di cuiall’art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi, differente da quella in esame, di accesso presso l'abitazione del contribuente e non con riferimento ad accessi in locali commerciali o di associazioni ovvero di un club. In secondo luogo, la verifica,e quindi l’accesso, è stat a effettuat a , come emerge pacificamente dagli atti di causa,dalla Guardia di Finanza e non dai dipendenti civili. Una consolidata giurisprudenza ritiene chel’art. 35 della l. n. 4 del 1929 sia tuttora in vigore; esso prevede che la Guardia di Finanza può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria(Cass. 08/07/2009, n. 16017 ; Cass.29/07/2011, n. 16661 ; di tale norma è stat a ribadita dalla Corte l’applicabilità anche per gli enti noncommerciali: Cass. 13/10/2022, n. 29992; Cass. 03/08/2021,n. 22116). 4. Ne segue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidandole in euro 6.000,00,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d
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