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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24879/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7072-2021 proposto da: COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4326/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2015; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che è consentito ipotizzare la sussistenza del beneficio di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge •n. 214 del 2011 in presenza di immobilli siti nello stesso Comune, per il caso, come quello di specie, in cui il nucleo familiare si sia scisso.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il comune di Napoli, affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ric::orso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto, quando i coniugi risiedono in due [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07072 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- diversi, l'agevolazione relativa all'IMU non spetta per ciascuno dei suddetti immobili.

Considerato che in merito all'art. 13 del d.l. 20:L del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, pende questione di legittimità costituzionale il Collegio ritiene opportuna la trattazione della questione presso la quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P • Q.M • rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7072-2021 proposto da: COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4326/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2015; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che è consentito ipotizzare la sussistenza del beneficio di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge •n. 214 del 2011 in presenza di immobilli siti nello stesso Comune, per il caso, come quello di specie, in cui il nucleo familiare si sia scisso. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il comune di Napoli, affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ric::orso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Napoli lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto, quando i coniugi risiedono in due [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07072 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- diversi, l'agevolazione relativa all'IMU non spetta per ciascuno dei suddetti immobili. Considerato che in merito all'art. 13 del d.l. 20:L del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, pende questione di legittimità costituzionale il Collegio ritiene opportuna la trattazione della questione presso la quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P • Q.M • rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte. Così deciso n
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