CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche critiche rispetto alle specifiche ragioni della sentenza impugnata, che ha adeguatamente affrontato i profili di censura con corretti argomenti logico-giuridici (si vedano p. 4-5, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato contestato e al diniego delle attenuanti generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /0/2022. [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] nese [OSCURATO:PERSONA]" cuoio , TO N C i ' ti