CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01224/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, proponeva reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza presentata da Celami per ottenere un permesso premio finalizzato a consentirgli di conoscere il figlio nato recentemente. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazioni dell'art. 30-bis ord. pen. e degli artt. 127, 666 e 678 cod. proc. pen., per mancata instaurazione del contraddittorio mediante fissazione di udienza in camera di consiglio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 30-bis ord. pen. e vizi di motivazione, affermando che la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere il reclamo perché sussistevano le condizioni per la concessione del permesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata instaurazione del contraddittorio, è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è illegittima la procedura de plano, per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione di permesso richiesto da detenuto in attesa di giudizio, in quanto il rispetto del contraddittorio camerale deve essere assicurato, in base al combinato disposto degli articoli 666 e 678 cod. proc. pen., senza che rilevi lo status del richiedente, condannato o in attesa di giudizio (Sez. 1, n. 5186 del 10/11/2015 - dep. 2016, Rv. 266136 - 01; Sez. 1, n. 39963 del 16/05/2014, Rv. 260365 - 01). Il provvedimento emesso senza il rispetto del contraddittorio camerale è affetto da nullità assoluta (Sez. 1, n. 37527 del 07/10/2010, Rv. 248694 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, le indicazioni del provvedimento qui impugnato e le risultanze degli atti non consentono di affermare che si sia svolto il contradditorio camerale sulla questione decisa con il provvedimento stesso. Pertanto, in applicazione del principio sopra richiamato, deve accogliersi la doglianza relativa alla mancata integrazione del contradditorio, con assorbimento di ogni altra censura. 2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso