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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28698/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1235-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1858/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Siracusa che ha confermato la pronuncia della CTP di Siracusa ove erano rigettate le ragioni del contribuente in tema di prova della notifica dell'avviso di accertamento quale atto prodromico alla notifica dell'avviso di presa in carico da parte dell'agente per la riscossione.

Più in particolare, il collegio di seconde cure ha riconosciuto per avvenuta e regolare la notifica del prodromico atto di accertamento, valorizzando la copia conforme all'originale della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) prodotta dall'Ufficio all'esito di ordinanza istruttoria disposta dal giudice di primo grado.

Il ricorso è affidato a tre articolati motivi, cui replica 11 patrono erariale, spiegando tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2712 e 2719 c.c., dell'art. 366 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. — omessa pronuncia, in parametro all'art. 360 n. 4 c.p.c., per aver disconosciuto le copie dei documenti di avvenuta notifica prodotti dall'Ufficio e non averne ricevuto risposta in sentenza.

Dall'esame dei fascicoli, emerge che la conformità delle copie è stata resa dalla stessa amministrazione resistente e non da un soggetto terzo come Ric, 2021 n. 01235 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- dovrebbe essere.

Né dalla gravata sentenza si comprende che tipo di disconoscimento sia stato operato dalla parte qui ricorrente.

Ed infatti, «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 — 01; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 — 01), con la precisazione che «Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia [...] è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale» (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014), come è avvenuto nel caso di specie.

Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame circa il fatto decisivo, nonché ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. e 366 c.p.c., per travisamento della prova, nonché ancora violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 8, comma quarto, e 14 1-. n. 890/1982, laddove il fatto storico è dato dalla mancata notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento, della Ric. 2021 n, 01235 sez.

MT - id. 08-06-2022 -3- prova delle formalità eseguite, della regolarità della notifica, cui consegue violazione della prova.

Nella sostanza, il secondo motivo -nei suoi diversi profili- è incentrato sulla medesima circostanza di fatto, ovvero l'irritualità della notifica dell'atto impositivo, contestato nelle sue varie fasi, donde si era resa necessaria l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito per verificare documentalmente la ritualità o meno delle formalità richieste.

Dall'esame dei fascicoli emerge che sia stata prodotta la raccomandata informativa, donde si evince che sono stati eseguiti regolarmente gli adempimenti di rito -in tesi- contestati da parte ricorrente.

Alla luce di tale verifica, il motivo -nelle sue articolazioni- è infondato e dev'essere rigettato.

Con il terzo motivo si muove censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo la CTR posto le spese a carico dell'odierno ricorrente integralmente soccombente.

La doglianza resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo.

PQM La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1235-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1858/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Siracusa che ha confermato la pronuncia della CTP di Siracusa ove erano rigettate le ragioni del contribuente in tema di prova della notifica dell'avviso di accertamento quale atto prodromico alla notifica dell'avviso di presa in carico da parte dell'agente per la riscossione. Più in particolare, il collegio di seconde cure ha riconosciuto per avvenuta e regolare la notifica del prodromico atto di accertamento, valorizzando la copia conforme all'originale della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) prodotta dall'Ufficio all'esito di ordinanza istruttoria disposta dal giudice di primo grado. Il ricorso è affidato a tre articolati motivi, cui replica 11 patrono erariale, spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2712 e 2719 c.c., dell'art. 366 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. — omessa pronuncia, in parametro all'art. 360 n. 4 c.p.c., per aver disconosciuto le copie dei documenti di avvenuta notifica prodotti dall'Ufficio e non averne ricevuto risposta in sentenza. Dall'esame dei fascicoli, emerge che la conformità delle copie è stata resa dalla stessa amministrazione resistente e non da un soggetto terzo come Ric, 2021 n. 01235 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- dovrebbe essere. Né dalla gravata sentenza si comprende che tipo di disconoscimento sia stato operato dalla parte qui ricorrente. Ed infatti, «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013, Rv. 626517 — 01; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 — 01), con la precisazione che «Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia [...] è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale» (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014), come è avvenuto nel caso di specie. Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame circa il fatto decisivo, nonché ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. e 366 c.p.c., per travisamento della prova, nonché ancora violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 8, comma quarto, e 14 1-. n. 890/1982, laddove il fatto storico è dato dalla mancata notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento, della Ric. 2021 n, 01235 sez. MT - id. 08-06-2022 -3- prova delle formalità eseguite, della regolarità della notifica, cui consegue violazione della prova. Nella sostanza, il secondo motivo -nei suoi diversi profili- è incentrato sulla medesima circostanza di fatto, ovvero l'irritualità della notifica dell'atto impositivo, contestato nelle sue varie fasi, donde si era resa necessaria l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito per verificare documentalmente la ritualità o meno delle formalità richieste. Dall'esame dei fascicoli emerge che sia stata prodotta la raccomandata informativa, donde si evince che sono stati eseguiti regolarmente gli adempimenti di rito -in tesi- contestati da parte ricorrente. Alla luce di tale verifica, il motivo -nelle sue articolazioni- è infondato e dev'essere rigettato. Con il terzo motivo si muove censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo la CTR posto le spese a carico dell'odierno ricorrente integralmente soccombente. La doglianza resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo. Pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo. PQM La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altres
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