Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04223/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p. è manifestamente infondato in quanto la normativa richiamata con riferimento al diverso termine per la proposizione dell'impugnazione da parte di imputato assente ex art. 585, co. 1-bis c.p.p. non era ancora entrata in vigore (essendo stato inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022), con la conseguenza che correttamente la Corte territoriale ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello in quanto sia la sentenza di primo grado che l'impugnazione sono state proposte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p. è manifestamente infondato in quanto la normativa richiamata con riferimento al diverso termine per la proposizione dell'impugnazione da parte di imputato assente ex art. 585, co. 1-bis c.p.p. non era ancora entrata in vigore (essendo stato inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022), con la conseguenza che correttamente la Corte territoriale ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello in quanto sia la sentenza di primo grado che l'impugnazione sono state proposte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04223/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris