CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 24640/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 22825/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , v ia Anicia n. 6 , presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa d a gli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , in persona del curatore D ott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v i a d el Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42 , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendegiusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandatario di [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l., domiciliato in Roma, p iazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresenta ta e dife sa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 27 aprile 2021; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce - intimati - avverso la sentenza n. 16/2020 della Corte d’appello di Lecce pubblicatain data 11/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 18/2018, dichiarava il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La Corte d’appello di Lecce, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riteneva che le contestazioni sollevate dalla debitrice rispetto al credito vantato dalla banca istante non fossero fondate, rilevando, da una parte, il superamento della questione concernente la possibile illiceità dei cd. contratti monofirma, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, dall’altra la liceità della pattuizione di una capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi debitori quanto di quelli creditori, ai sensi dell’art. 120 T.U.B..Osservava che la mancanza di ragioni di contestazione di seria consistenza rispetto al debito della banca istante si accompagnava all’accertamento compiuto dalla curatela, con il deposito del progetto di stato passivo, in ordine alla sussistenza di un’esposizione debitoria complessiva di oltre € 20.000.000; il che rendeva del tutto privo di rilievo l’esito del giudizio riguardantel’effettiva esistenza di un debito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nel cui ambito la Corte di legittimità aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di accertare in fatto se emergesse o meno la consumazione di delitti non colposi dai quali fossero derivati i costi portati in deduzione, al fine della verifica della loro deducibilità. Rilevava, infine, quanto alle disponibilità patrimoniali della società debitrice, che il recupero del patrimonio immobiliare (già sottoposto a sequestro e di cui era stata disposta la confisca) in ragione della declaratoria di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva non avrebbe procurato un’immediata liquidità, sia perché era incerta la sorte dei rapporti contrattuali conclusi con riferimento a tali immobili, sia perché lo stato in cui si trovava il compendio immobiliare dopo oltre un decennio di non utilizzo richiedeva, quanto meno, un programma di investimenti, al fine di provvedere alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione che nel frattempo erano mancate. Peraltro, la pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, confermando l’esistenza del reato nella sua materialità, non avrebbe potuto non incidere sulla commerciabilità degli immobilida porre in vendita. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, depositata in data 11 agosto 2020, ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato dall’originario istante. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce non hannosvolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del deposito di documenti non prodotti avanti alla Corte di merito, che è stato effettuato dal ricorrente in questa sede , in violazione del disposto dell’art. 372 cod. proc. civ.. 5.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti: in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 5; nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione e falsa interpretazione dell’art. 96, comma 2, n. 3 e dell’art. 5 l. fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, assume che la Corte di merito abbia ravvisato l’esistenza di un’esposizione debitoria di oltre venti milioni di euro senza nulla statuire in merito ai rilievi difensivi con cui era stato rappresentato che né gli acconti ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in occasione della stipula di trentotto contratti preliminari (pari a € 6.796.482), in mancanza di richieste di risoluzione dei contratti da parte dei promissari acquirenti, né i debiti verso soci per finanziamenti (per € 474.524), ricompresi all’interno del patrimonio netto nella prospettiva di essere poi utilizzati per eventuali futuri aumenti di capitale, potevano costituire un debito in senso tecnico.I giudici distrettuali non hanno minimamente indicato – prosegue il ricorrente - le ragioni per le quali hanno individuato un’esposizione debitoria di una simile consistenza sulla base del progetto di stato passivo del curatore, tenendo conto anche del debito fiscale malgrado lo stesso non fosse ragionevolmente certo, poiché il divieto di deduzione dei costi non opera per reati contravvenzionali, come già hanno riconosciuto dieci decisioni di commissioni tributarie provinciali e regionali favorevoli ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Doveva, inoltre, essere defalcato dall’ammontare del debito l’importo (pari a € 3.290.000) correlato alle domande di insinuazione al passivo presentate da tredici promissari acquirenti, dato che i medesimi avevano chiesto, anche ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., l’esecuzione specifica dei contratti preliminari e la curatela non aveva mai comunicato la propria volontà di sciogliersi dagli stessi ai sensi dell’art. 72 l. fall.. 5.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa interpretazione art. 5 l. fall.: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa interpretazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti: in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, sostiene che la Corte di merito, essendo chiamata a verificare l’esistenza di uno stato di insolvenza quale situazione in prognosi irreversibile e non già meramente temporanea, era tenuta a verificare il carattere accidentale della situazione che aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tenendo conto, da un lato, che la sua attività economica era stata bloccata dai provvedimenti prima di sequestro e poi di confisca (disposti nell’ambito di un giudizio penale a cui era rimasta estranea), dall’altro del prevedibile superamento di questa situazione occasionale ; l a revoca della confisca, infatti, le aveva consentito di disporre di un attivo patrimoniale pari a circa € 21.000.000, con possibilità di conseguire una liquidità immediata di circa € 10.000.000, derivante dai prezzi di vendita delle unità immobiliari per cui era già stato concluso un contratto preliminare e dai proventi della cessione di altri quindici immobili. A questo proposito la Corte distrettuale ha fornito - in tesi di parte ricorrente – una motivazione inesistente o del tutto apparente, non spiegando le ragioni specifiche per le quali riteneva del tutto incerta la sorte dei rapporti contrattuali relativi ai preliminari di vendita e richiamando domande risarcitorie avanzate dai promissari acquirenti di cui non risultava l’esistenza e il contenuto. Appariva, del pari, del tutto incoerente e irragionevole il rilievo secondo cui le vendite, per essere portate a termine, necessitavano di un previo programma di investimenti, sia perché le fotografie prodotte dalla curatela al fine di dare prova di un simil e stato non rappresentavano le unità immobiliari ancora da vendere, sia perché gli immobili erano rimasti nella disponibilità dei promissari acquirenti e del legale rappresentante della società, con espressa autorizzazione al loro mantenimento e conservazione, sicché non era possibile ritenere che gli stessi si trovassero in uno stato di degrado e avessero bisogno di essere riattati. 5.3 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; violazione e falsa interpretazione degli artt. 52 e 93 l. fall. e 653 c.p.c.: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc; violazione e falsa interpretazione dell’art. 5 l. fall.: in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc”, afferma che la Corte di appello ha omesso ogni esame del fatto che, a prescindere dalla questione giuridica sui contratti monofirma e sulla reciprocità della capitalizzazione degli interessi, in ogni caso era necessario, dovendosi comunque accertare il credito di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (dato che era inopponibile al fallimento un decreto ingiuntivo non divenuto esecutivo prima della dichiarazione di insolvenza), che l’istitutoesibisse tutti gli estratti del c onto corrente in questione. 6. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili. 6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte – a cui il C ollegio intende dare continuità - la verifica, ex art. 5 l. fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe (Cass. 5215/2008). L’accertamento di uno stato di insolvenza sottende, quindi, un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, alla luce di una valutazione della sua situazione complessiva: quanto ai debiti, il relativo computo non deve limitarsi alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma va esteso a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (Cass. 23437/2017). 6.2 La Corte di merito, nel verificare la situazione debitoria della reclamante, ha constatato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva contestato il debito per scoperto di conto corrente, perché derivante da contratto nullo, siccome privo della necessaria forma scritta, e da un’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ritenendo poi che una simile contestazione non avesse una seria consistenza. A fronte di questa constatazione, l’odierna ricorrente ha sostenuto (a pag. 34) chela Corte di merito abbia “ omesso ogni esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sul fatto che, indipendentemente da ogni problematica giuridica sui contratti monofirma e sulla reciprocità della capitalizzazione degli interessi, in ogni caso era necessario che il credito fosse comunque accertato, e che all’uopo era necessario che la banca avesse esibito tutti gli estratti conto del c/c in questione”. Il rilievo, espressamente ricondotto al canone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., trascura di considerare che l’attuale testo della norma citata riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 14802/2017, Cass.21152/2014).Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione del rilievo difensivo in questione. Del resto, una simile questione non era stata posta – tenuto conto dello stesso tenore del terzo motivo di ricorso - in sede di reclamo, dove era stato sollecitato l’accertamento del credito attraverso una C.T.U. contabile su tutti gli estratti conto, ma non era stato affatto dedotto che la banca non avesse esibito l’integralità degli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di dare adeguata prova del proprio credito. Il che comporta un ulteriore profilo di inammissibilità della doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudicedi merito. 6.3 Ne discende l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, per mancanza di decisività di tutti gli argomenti illustrati a contestazione dell’esistenza di un’esposizione debitoria per debiti tributari, acconti ricevuti in occasione della stipula dei preliminari o finanziamento soci, dato che la sentenza impugnata ha rappresentato che non era necessario impegnarsi oltre nell’accertamento del debito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., bastando “in proposito richiamare quanto innanzi detto in ordine al debito nei confronti di MPS” (e ribadendo, subito dopo, che l’indagine dell’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate era “del tutto irrilevante”). 6.4 Ciò detto sul versante dell’esposizione debitoria, stessa sorte deve essere attribuita alle contestazioni sollevate in ordine alla possibilità per l’impresa di recuperare le disponibilità necessarie a far fronte alle proprie esposizioni.A questo proposito la Corte di merito ha constatato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur avendo recuperato, a seguito della declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, la disponibilità del compendio immobiliare su cui erano stat i ordinati , in precedenza, il sequestro e la confisca, non poteva confidare in modo sicuro sull’utilizzo del medesimo per ricavare la liquidità necessaria ad estinguere tempestivamente i propri debiti, vuoi perché il lunghissimo periodo di inutilizzo imponeva un programma di investimenti finalizzato al compimento delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie in funzione della vendita, vuoi perché la conferma dell’avvenuta lottizzazione abusiva incideva “sulla commerciabilità degli immobili ancora non oggetto di vendita”. Quest’ultima ratio decidendi non è stata in alcun modo conte stata, rendendo inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017). Diventa co sì superfluo evidenziare che la constatazione della necessità di un programma di investimenti per provvedere alla manutenzione del compendio rimasto per lungo periodo sotto sequestro costituisce accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, non sin dacabile da questa Corte, neppure sotto il profilo dell’erroneo esame del contenuto del materiale fotografico prodotto; infatti, la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma semmai di revocazione a norma dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 23279/2016). 7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto d