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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 42426/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03PB40E) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato a mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la sussistenza di un giustificato motivo per il porto degli oggetti sequestrati, per avere ritenuto qualificabili come armi anche il cacciavite e le pinze, che sono meri strumenti di lavoro, per avere escluso la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, e infine per avere ritenuto di non concedere la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod.pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità di tutti i suoi motivi, in quanto ripropone tutti i motivi di appello nel merito senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li ha respinti con motivazione logica, approfondita e non contraddittoria, nonché conforme ai consolidati principi di questa Corte sia in merito alla valutazione del giustificato motivo per il porto di un'arma (vedi, tra le molte, Sez.1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv 278083; Sez. 1, n.19307 del 30/01/2019, Rv. 276187), sia in merito alla natura di "arma" degli oggetti sequestrati (vedi Sez.1, n. 11812 del 26/02/2008, Rv. 243488), sia in merito alla concedibilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (vedi Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Rv. 276195) sia, infine, quanto alla concedibilità delle sanzioni sostitutive (vedi Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318); ritenuto il ricorso inammissibile, in particolare, perché chiede di fatto a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova, della gravità del fatto e della applicabilità di una sanzione sostitutiva, mentre compito del giudice di legittimità è esclusivamente quello di verificare gli eventuali vizi del provvedimento impugnato, senza poter sostituire alla valutazione dei giudici di merito, se logica, completa e non contraddittoria, una propria, diversa opinione (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03PB40E) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato a mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la sussistenza di un giustificato motivo per il porto degli oggetti sequestrati, per avere ritenuto qualificabili come armi anche il cacciavite e le pinze, che sono meri strumenti di lavoro, per avere escluso la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, e infine per avere ritenuto di non concedere la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod.pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità di tutti i suoi motivi, in quanto ripropone tutti i motivi di appello nel merito senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li ha respinti con motivazione logica, approfondita e non contraddittoria, nonché conforme ai consolidati principi di questa Corte sia in merito alla valutazione del giustificato motivo per il porto di un'arma (vedi, tra le molte, Sez.1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv 278083; Sez. 1, n.19307 del 30/01/2019, Rv. 276187), sia in merito alla natura di "arma" degli oggetti sequestrati (vedi Sez.1, n. 11812 del 26/02/2008, Rv. 243488), sia in merito alla concedibilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (vedi Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Rv. 276195) sia, infine, quanto alla concedibilità delle sanzioni sostitutive (vedi Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318); ritenuto il ricorso inammissibile, in particolare, perché chiede di fatto a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova, della gravità del fatto e della applicabilità di una sanzione sostitutiva, mentre compito del giudice di legittimità è esclusivamente quello di verificare gli eventuali vizi del provvedimento impugnato, senza poter sostituire alla valutazione dei giudici di merito, se logica, completa e non contraddittoria, una propria, diversa opinione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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