CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27367/2019 del ruolo generale, proposto DA P ASQUALE R ISPOLI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50B01 G976 T), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° febbraio 1950 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 77, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53B21 C361 N), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – l’A GENZIA DELLE E NTRATE –R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione dell’ordinanza n. 1426/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata d i Salerno - depositata il 15 febbraio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – accoglieva l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 6822/4/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva, invece, accolto il ricorso (chiaro il refuso contenuto apagina n. 3 della sentenza impugnata nella parte in cui ha riferito che il primo Giudice aveva rigettato il ricorso, come si desume dal fatto che il Giudice regionale ha pure rappresentato che quello provinciale aveva «ritenuto assorbente rispetto ad ognialtra la questione della omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» v. pagina n. 3 della sentenza impugnata) proposto dal contribuente contro l’iscrizione ipotecaria notificata il 21 ottobre 2015, con cui l’agente aveva garantito il credito (anche di natura tributaria) portato da varie cartelle di pagamento. 1.1.il Giudice dell’appello, in particolare, per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso: a. dava atto che era cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 118, convertito in legge n. 136/2018, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 10020120008517232000 e 10020120017552481000; b.precisava che l’agente aveva prodotto in sede di appello, a mente dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la copia della comunicazione preventiva di ipoteca, riferita alle sette cartelle aventi ad oggetto debiti tributari; c. riteneva, infine, dimostrata « la tempestiva e regolare notifica delle cartelle di pagamento in questione, avvenuta a mezzo servizio postale, con consegna mani o a familiare convivente, dal che l’esclusione della necessità del recapito di ulteriori comunicazioni» (v. pagina n. 4 della sentenza); 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato alla società, tramite servizio postale, in data 16/17 settembre 2019, formulando tre motivi d’impugnazione; 3. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava controrico rso tramite poste elettronica certificata il 16 ottobre 2019, chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo l’inammissibile produzione in sede di appello della documentazione comprovante la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, giacchè la previsione dell’art. 58, comma 1, del citato decreto legislativo consentirebbe il deposito, in grado di appello, di documenti non conosciuti, né conoscibili in primo grado e non anche di atti non prodotti per inattività della parte, come accaduto nella specie in cui il primo Giudice aveva accolto il ricorso proprio in ragione della mancata dimostrazione della notifica del predetto avviso, segnalando, sul punto, che una diversa interpretazione violerebbe il principio di lealtà processuale e comprometterebbe il diritto di difesa, in quanto il contribuente perderebbe un grado di giudizio; 5.con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, assumendo che detta disposizione impone l’invio della raccomandata informativa, qualora, come nella specie, il consegnatario è persona diversa dal destinatario, laddove le notifiche delle cartelle nn. 1002011004375020200, 100201200175524481000 e 10020120008517232000 sono state ricevute da soggetti diversi dal destinatario e non seguite dall’invio della raccomandata informativa; 6.con il terzo motivo di impugnazione il contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, lamentando che la Commissione, pur procedendo alla declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alle due suindicate cartelle, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ha nondimeno confermato l’iscrizione ipotecaria, «omettendo di considerare la natura unitaria di detta misura cautelare» e con essa la conseguenza che «l’invalidità o annullamento di una cartella, invalida l’atto nella sua interezza» (così a pagina n. 9 del ricorso); OSSERVA 7. Il ricorso va accolto solo in relazione al terzo motivo di impugnazione. 8. Non risulta, infatti, fondata la prima censura circa la dedotta inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello. Va dato infatti seguito, in assenza di argomenti contrari che esonerano da ulteriori approfondimenti, alla reiterata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (Cass. n. 20549/2013 n. 655/2014; n.3661/2015; Cass. n. 29087/2018)» (così Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18103 e, nello stesso senso, Cass., Sez. V. 27 gennaio 2022, n. 2377, che richiama Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147). Nella specie, non è in contestazione il tempestivo deposito in grado di appello della documentazione prodotta dall’Agente, per cui la stessa va ritenuta, alla luce del suindicato principio, ritualmente acquisita al processo, appena aggiungendo che non assume concludenza l’argomento della perdita di un grado di giudizio, posto che tale garanzia non ha copertura costituzionale e cede dinanzi alla scelta del legislatore di definire altrimenti le modalità di esercizio del diritto di difesa. 8. Il secondo motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza. Con esso si censura la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto valida la « notifica delle cartelle in questione, avvenuta a mezzo servizio postale con consegna a mani o a familiare convivente, dal che l'esclusione della necessità del recapito di ulteriori comunicazioni» (così nella sentenza impugnata). L’istante ha premesso nella parte narrativa che «su 7 cartelle sottese alla impugnata comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, tre avvisi di ricevimento, relativi ad altrettante cartelle, recavano e recano, la firma di soggetto diverso dal destinatario ed agli atti mancava la prova della raccomandata informativa contemplata dall'art. 60 lett. B-bis del D.P.R. n. 602/73» (così a pagina n. 4 del ricorso). Sennonché la difesa del ricorrente ha omesso di trascrivere o di riassumere nel ricorso il contenuto delle notifiche progetto di contestazione, così precludendo al collegio ogni verifica. Ciò consente, allora, di ribadire il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui: -«… il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stessoricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documentisu cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui 4 corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220)»; - «… ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30971)». - «Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell'autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568)» (così Cass., Sez. V, 15 marzo 2022, n. 8362). 9. Come anticipato risulta, invece, fondat o il terzo motivo di impugnazione col quale il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ponendo in evidenza che la Commissione, pur dichiarando cessata la materia del contendere con rifermento alle predette due cartelle, abbia poi confermato l’iscrizione ipotecaria presa a garanzia anche dei crediti considerati in dette cartelle. In effetti - per quel che ora occupa - l’art. 22 del citato d.l.gs. prevede che «b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro». Ebbene, può ritenersi che detta richiesta di riduzione del vincolo cautelare fosse implicita, immanente nella stessa domanda volta ad ottenere il suo integrale annullamento, come nella specie richiesto da contribuente con l’impugnativa avverso l’iscrizione ipotecaria, il che consente di ritenere che effettivamente il Giudice regionale avrebbe dovuto procedere alla riduzione proporzionale dell’iscrizione ipotecaria. A tanto, tuttavia, può procedersi, ora, a mente dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non occorrendo accertamenti di fatto, per cui, oltre a cassare sul punto la sentenza impugnata, va disposta la riduzione dell’iscrizione ipotecaria in misura corrispondente all’entità dei crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 10020120008517232000 e 10020120017552481000, in relazione alle quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere. 10. L’accoglimento parziale della domanda giustifica la parziale compensazione delle spese di lite del presente grado giudizio (cfr. Cass., Sez. U. civ., 31 ottobre 2022, n. 32061), che si determina nella misura di ¾, tenuto conto della limitata riduzione dell’iscrizione ipotecaria in ragione del limitato valore economico delle due cartelle di pagamento, annullate per disposizione di legge. L’annullamento di tali cartelle per sopravvenuta volontà legislativa giustifica, poi, la compensazione delle spese di lite dei due gradi di merito. P . Q . M . la Corte accoglie il terzo motivo ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone la riduzione dell’iscrizione ipotecaria in misura corrispondente all’entità dei crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 10020120008517232000 e 10020120017552481000, in relazione alle quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Compensa nella misura di ¾ le spese del presente grado di giudizio e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento della restante parte, che liquida a favore di [OSCURATO:PERSONA]