CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 603 cod.proc.pen., non avendo il giudice accolto l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'assunzione della testimonianza degli occupanti dell'immobile, in ordine alla affermazione della responsabilità per 11 reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove in ordine all'affermazione della responsabilità. Con terzo motivo di ricorso, mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell'art.73 d.P.R. 309/1990. Con quarto motivo di ricorso, illegittimità della confisca del danaro. Con memoria la ricorrente ha articolato e illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento del primo. Considerato che, in ordine alla prima doglianza, la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, considerato il compendio probatorio acquisto, costituito dalle dichiarazioni rese dalla stessa imputata e da quanto emerge in ordine ai rapporti tra l'imputata e gli occupanti dell'abitazione. Né, con la memoria difensiva, la ricorrente ha in modo specifico descritto quale possa essere la decisività della prova richiesta. Va ricordato che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Considerato che la seconda doglianza non rientra n& numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 6 e 7 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la ricorrente deteneva nella propria abitazione sostanza stupefacente unitamente ad un bilancino di precisione, che la stessa aveva aiutato gli occupanti a reperire l'appartamento dove era stato rinvenuto altro stupefacente e che, in loro assenza, ne deteneva la chiave. In ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, si osserva che la censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di gr. 284,640 di marijuana da cui erano ricavabili 358 dosi medie singole, nonché alla organizzazione del commercio illecito, consistita nella individuazione di locali intestati ad altri soggetti ove veniva custodito lo stupefacente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. La quarta doglianza non è stata dedotta in appello, ed è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato foiné pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 I