CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 12265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sulla segnalazione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 46563 del 2021, nel procedimento relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/6/2016 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di revocare l'ordinanza emessa da questa Corte all'udienza del 26 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 28 giugno 2016 per essere il reato estinto per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 46563 del 2021, pronunciata a seguito della camera di consiglio del 26 novembre 2021, la Settima Sezione Penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 28 giugno 2016 della Corte d'appello di Ancona. Con nota pervenuta il 17 dicembre 2021 il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona ha segnalato che il ricorrente è deceduto il 7 luglio 2021, ossia anteriormente alla pronuncia della suddetta ordinanza, sollecitando la correzione del conseguente errore materiale che in essa sarebbe presente. Non si tratta, però, di errore materiale, posto che la circostanza della morte, che la Corte avrebbe trascurato, non era stata portata a conoscenza del Collegio, cosicché non vi è alcuna divergenza tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata (posto che in una tale discrepanza consiste l'errore materiale emendabile, cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225257; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 40088 del 28/06/2005, Chino, Rv. 232451). Al riguardo le Sezioni Unite, con la sentenza Armati (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543), hanno chiarito che "deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta". Nel caso in esame non è dato di rilevare alcuna divergenza tra il contenuto inequivoco della decisione (resa nel presupposto della esistenza in vita del ricorrente) e la sua estrinsecazione (ossia la dichiarazione di inammissibilità del ricorso), mentre la correzione sollecitata dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona comporterebbe una modificazione essenziale della struttura e della statuizione finale di tale ordinanza, che dovrebbe assumere forma di sentenza e pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo, dunque un contenuto incompatibile con la funzione e il contenuto di una correzione di errore di materiale. Va, però, osservato che questa Corte ha affermato (v. Sez. 1, n. 14509 del 05/03/2009, Lancioni, Rv. 243147; in senso analogo v. Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che deve ritenersi inesistente la decisione della Corte di cassazione deliberata dopo la morte del reo, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità dopo condanna in sede di merito, stante il venir meno del rapporto processuale, che impedisce la valida pronuncia di una sentenza anche in sede di legittimità, con la conseguenza che spetta alla stessa Corte di cassazione adita per la declaratoria d'estinzione del reato per morte del reo avvenuta prima della pronuncia, il potere-dovere di dichiarare tale inesistenza, adottando le statuizioni conseguenti. Deve, pertanto, dichiararsi l'inesistenza dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 28 giugno 2016 per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Dichiara inesistente l'ordinanza r.g. n. 46563/21 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 28/06/2016 per essere il reato estinto per morte dell'