CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che la prima censura del motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato da parte degli operatori di polizia giudiziaria, non è formulata per ragioni consentite perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello (pagg. 1-2), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la seconda censura contenuta nel medesimo motivo è anch'essa proposta per motivo non consentito, in quanto non dedotta in grado di appello e comunque manifestamente infondata, poiché il richiamo è frutto di un evidente errore materiale (dovendosi intendere il richiamo al capo "8" al capo "B"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente