CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 32177/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9368/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MESSINA n. 675/2022 de- positata il 24/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 2009, domandava al Tribunale di Messina di accertare l'illegittimità della recinzione apposta da Erne- sto Salonia nell'aprile del 2008 su una porzione di un suo fondo e di ordinare l'immediato rilascio. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, affermando di essere proprietario e possessore della porzione di fondo in que- stione, collocata a monte di una strada vicinale. Egli sosteneva che il fondo era delimitato da oltre trentacinque anni da una recinzione antica, che [OSCURATO:PERSONA] aveva danneggiato nel 2008 per accedere abusivamente alla sua proprietà e che egli si era limitato a ripristi- narla nell'immediatezza del fatto. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza del requisito della residualità, potendo l'attore agire con l'azione di reintegrazione. In sede di reclamo, il Tribunale in compo- sizione collegiale, con ordinanza del 2012, riqualificava la domanda come azione di reintegrazione e, riconosciuto lo spoglio, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] di reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel possesso del fondo eliminando la recinzione. Riassunto il giudizio nel merito da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, dopo aver escusso i testimoni di parte attrice e dichiarato [OSCURATO:PERSONA] decaduto dalla prova testimoniale, con sentenza n. 1226/2020 accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'interdetto possessorio. Il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base delle testimonianze, che [OSCURATO:PERSONA] possedesse la por- zione di fondo a monte della stradella, avendovi apposto una recin- zione nel 2006 tra la strada stessa e una preesistente recinzione più a monte. Ha qualificato come spoglio la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nel collocare una nuova recinzione nell'aprile del 2008, escludendo che si trattasse di legittima reazione a uno spoglio subito per mancanza di contestualità tra le due condotte. Con la sentenza n. 675/2022 in epigrafe, la Corte d'appello di Mes- sina ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata integrazione del con- traddittorio nei confronti dei compossessori della strada, poiché l'a- zione era stata correttamente proposta contro il solo autore dello spoglio. Ha rigettato anche il motivo sul vizio di ultrapetizione, qua- lificando l'ordine di eliminazione della recinzione come il precetto strumentale per ripristinare la disponibilità della striscia di terreno oggetto della domanda. Nel merito, ha confermato la ricostruzione del primo giudice, ritenendo la tesi di [OSCURATO:PERSONA] più convincente alla luce delle prove testimoniali, che avevano descritto in modo pun- tuale e concorde l'apposizione della recinzione da parte di [OSCURATO:PERSONA]- raolo nel 2006 nella porzione a monte della strada, senza modificare la recinzione preesistente. La Corte ha ritenuto così provata la situa- zione possessoria in capo a [OSCURATO:PERSONA] almeno dal 2006. Ha giu- dicato ‘labili’gli elementi addotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua tesi e ha escluso la possibilità di invocare il principio vim vi re- pellere licetper la mancanza di una reazione immediata allo spoglio che assumeva di aver subito. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi di ricorso. Re- siste [OSCURATO:PERSONA], con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. - Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applica- zione degli artt. 1168 e 841 c.c. e nullità della sentenza per manife- sta illogicità. Il ricorrente afferma che la decisione è illogica perché ha ordinato l'eliminazione di una recinzione collocata a tutela della sua proprietà, a monte della strada, per reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel possesso di un diverso appezzamento, di forma trapezoidale, si- tuato a valle della strada e a dieci metri di distanza dalla recinzione stessa. 1.2. -Il primo motivo è inammissibile. Sul punto, la sentenza impugnata, nel ricostruire i fatti in base alle testimonianze, ha concluso che la tesi di [OSCURATO:PERSONA] è ‘la più con- vincente alla luce delle risultanze probatorie’(p. 10), identificando la porzione recintata da quest'ultimo nel 2006 come quella sita ‘al di sopra della strada’(p. 11) e affermando che la recinzione del ricor- rente impediva l'accesso alla ‘porzione di fondo collocato a monte della stradella’(p. 11). Dinanzi a censure come quelle sintetizzate nel paragrafo 1.1. , il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito mani- festi di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento e lo abbia espresso in una motivazione plausibile. Ciò è accaduto nel caso di specie. È appena il caso di aggiungere che, con ciò, la corte di legittimità non si impegna a fare proprio tale apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo ‘suo’, impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). 2.1.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 841, 2697 c.c. e vizio di ultrapetizione. Il ricorrente sostiene che la domanda di reintegra riguardava la zona a valle della strada, mentre la Corte ha reintegrato la controparte in un bene non richie- sto, a monte della strada, e senza che fosse stato provato il relativo possesso. 2.2. -Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di merito, con un accertamento di fatto non sindacabile, ha ritenuto che l'oggetto della contesa fosse proprio il terreno a monte della strada, e la sua motivazione sul carattere strumentale dell'ordine di rimozione esclude il vizio di ultrapetizione. In altre pa- role, la Corte distrettuale ha fondato la ricostruzione fattuale su te- stimonianze ritenute puntuali e concordi circa l’apposizione nel 2006 e la collocazione delle recinzioni, confermando la situazione posses- soria del resistente almeno dal 2006: censurare tale valutazione equivale a sollecitare una nuova delibazione del merito, inammissi- bile.Per quanto attiene in particolare all’ordine di eliminare la recin- zione,la Corte d’appello ha chiarito che esso è il ‘ precetto strumen- tale alla rimozione di ciò che si frappone alla disponibilità della stri- scia di terreno […] di cui Ciraolo lamentava la sottrazione’. Ha poi collocato il possesso di Ciraolo ‘a monte della stradella’e qualificato la recinzione del 2008 come atto impeditivo oggettivamente idoneo a privarlo della disponibilità del bene, evidenziando la tesi avversaria (vecchia recinzione, preteso ripristino) e confutandola alla luce delle prove raccolte. Si tratta di un iter logico non apparente né contrad- dittorio. Le deduzioni del ricorrente restano, quindi, un mero tenta- tivo di rilettura del fatto e delle prove, inammissibile in cassazione. infine, l’invocazione della facoltà di chiudere il fondo non giova in sede possessoria: la rimozione dell’opera che ha determinato lo spo- glio è il naturale contenuto ripristinatorio della reintegra, anche quando l’opera insista sul fondo di chi la pose. L’art. 841 c.c. non abilita, infatti, condotte di fatto lesive del possesso altrui; le even- tuali ragioni petitorie attengono a diverso giudizio. 3.1. – Il terzo motivo (violazione dell’art. 1163 c.c.; artt. 113 e 115 c.p.c.; 2697 c.c.) denuncia che il possesso azionato da Ciraolo sarebbe violento e clandestino e dunque non tutelabile. 3.2. -Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha accertato, con valutazione di merito con- gruamente motivata, che nel 2006 Ciraolo fece collocare una recin- zione tra la strada e una preesistente recinzione più a monte, e che solo nell’aprile 2008 Salonia pose una nuova recinzione spostandola più a valle; onde lo spoglio in danno di Ciraolo. Ha altresì escluso l’immediatezza della pretesa reazione difensiva di Salonia, negando l’applicabilità del vim vi repellere licet. Ne discende che la tesi del possesso violento e clandestino da parte Ciraolo è smentita dall’ac- certamento di fatto. La censura su artt. 113 e 115 c.p.c. è mera- mente valutativa e, pertanto, inammissibile alla luce dei principi di Cass. SU 20867/2020 e successive conformi. Non ricorre, infine, vio- lazione dell’art. 2697 c.c., non risultando alcuna inversione dell’onere probatorio operata dal giudice di merito 4.1. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. Nel ricorso si sostiene essenzialmente che la Corte d’appello avrebbe accolto una domanda non proposta da [OSCURATO:PERSONA] in difetto di appello incidentale e che, essendo passato in giudicato il dispositivo del Tribunale sulla reintegra mediante eliminazione della recinzione, tale capo non era più riformabile. 4.2. -Il motivo è rigettato. La modifica della motivazione da parte del giudice d'appello (a fronte della conferma del dispositivo della decisione di primo grado) non dà luogo a violazione di un giudicato interno, che si forma solo su capi autonomi che risolvono una questione dotata di propria indi- vidualità. Non si forma su mere argomentazioni o premesse logiche della statuizione, né sulle specificazioni descrittive del luogo dell’opera che la decisione ordina di rimuovere. Il capo decisorio qui devoluto e confermato è l’accoglimento della reintegra con rimozione della rete: la Corte d’appello non ha riformato quel capo, ma l’ha confermato, precisandone le ragioni e sgombrando l’equivoco difen- sivo sull’ubicazione; ciò esclude in radice l’asserita riforma di un capo coperto da giudicato. Così come conseguentemente fuori luogo è il richiamo all’onere dell’appello incidentale. 5.1 -Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per moti- vazione irriducibilmente contraddittoria, ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. La censura si fonda sulla contrapposizione tra la statuizione sul carattere strumentale della rimozione della recinzione per acce- dere all'area trapezoidale (p. 9) e la ricostruzione del possesso sull'a- rea a monte della strada (p. 11). 5.2. -Il motivo è rigettato. La motivazione, nel suo complesso, segue un percorso logico-ar- gomentativo comprensibile, basato sull'identificazione del bene con- teso con quello a monte della strada(come si è già avuto modo di constatare), e non presenta il carattere di irriducibile contradditto- rietà richiesto per la declaratoria di nullità. 6.1.- Il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per man- cata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari della strada, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. 6.2. -Il motivo è rigettato. La Corte territoriale ha accertato, con valutazione di merito non scalfita, che la recinzione apposta dal Salonia nel 2008 impediva l’ac- cesso del Ciraolo alla porzione a monte della stradella, e che la si- tuazione possessoria in suo favore risaliva almeno al 2006. È stato altresì precisato che la strada non formava oggetto del giudizio di reintegra.Su tali premesse, l’ordine di eliminazione della recinzione non incide su una opera comune dei terzi, né presuppone la distru- zione della strada; dunque non v’è litisconsorzio necessario, e non sussiste la denunciata nullità della sentenza in quanto data inutil- mente. Pertanto, l'azione era stata correttamente proposta nei con- fronti del solo autore dello spoglio. Infatti, l'azione di reintegrazione non dà luogo a litisconsorzio necessario se non quando l'ordine di ripristino debba essere eseguito su un bene in comproprietà con terzi estranei allo spoglio, circostanza non ricorrente nel caso di specie. 7. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidanoin dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da