CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 00725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria depositata e insiste per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore t-‘) Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta emessa il 7 ottobre 2020 in epigrafe indicata, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela del 26/9/2019, lo aveva dichiarato colpevole del reato di mancata ottemperanza dell'ordine di deposito della cauzione, ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non aveva ottemperato all'ordine di versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00 entro il termine fissato dal Tribunale di Caltanissetta. 2.1. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e conseguente vizio di motivazione in ordine alla illogica e contraddittoria sequenza seguita nella decisione impugnata. Nel periodo in riferimento non si era considerata la condizione di disoccupato e la mancanza di condizioni adeguate a far fronte al versamento della cauzione, non disponendo di beni che potessero permettergli di adempiere agli obblighi imposti. 2.2. Nel ricorso, infine, con separato motivo si contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen. e l'erroneo richiamo ai precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 2 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918). Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui la norma incriminatrice, che svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale. Quest'ultima, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. L'indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata, tuttavia, deve essere allegata dalla parte interessata. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad evidenziare in maniera generica che la condizione patrimoniale non aveva permesso allo stesso di far fronte all'obbligo di versamento della somma di 2.000,00 euro disposta dal Tribunale di Caltanissetta. La Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ineccepibilmente evidenziato che l'imputato non aveva allegato specifici elementi giustificativi dell'inadempimento, idonei a dimostrare effettivamente la sua indisponibilità economica, né l'incapacità di accumulare la provvista ricorrendo ad attività lavorativa. Il ricorso, pertanto, ha carattere meramente confutativo, perché è fondato su motivi che propongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, sicché gli stessi devono considerarsi nori specifici. 2. Quanto alla seconda ragione di doglianza da un lato il richiamo a precedenti plurimi specifici e reiterati dall'altro alla lesività della condotta hanno indotto a escludere che si versasse al cospetto della ipotesi di particolare tenuità del fatto. Invero si deve osservare che, al di là dei precedenti penali e del negativo profilo soggettivo dell'autore del fatto, la particolare tenuità è stata esclusa dalla stessa caratterizzazione obiettiva della condotta che si è protratta nella sua obiettività per il perdurare della situazione antigiuridica, legata in definitiva al mancato versamento della cauzione nel tempo. Alla luce di quanto premesso il ricorso va ritenuto inammissibile e ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci