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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2025

Cassazione n. 20087/2025

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istero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura diMilano, in persona del legale rappresentante pro tempore;intimati con atto di costituzioneavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1387/2024, pubblicatain data 14/05/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA].B. , cittadino della Georgia, proponeva ricorso avverso ilprovvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivifamiliari, notificato in data 16/02/2023.Il Tribunale respingeva il ricorso e la Corte d’appello confermava lastatuizione di primo grado.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025La menzionata Corte, in via preliminare, dichiarava l’inammissibilità dellarichiesta di concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale,poiché nessuna domanda in tale senso risultava proposta al Questore, sicché,considerato che il normale iter prevede il coinvolgimento della CommissioneTerritoriale, chiamata a rendere il prescritto parere, ha ritenuto non consentitala formulazione della relativa domanda direttamente in sede giudiziaria.Nel merito, statuiva come segue: «-A fronte dei gravi reati commessidall’appellante pesa sul medesimo la necessità di fornire prova di circostanzepositive a suo favore che possano bilanciare il disvalore del suocomportamento pregresso. -I legami familiari pare non abbiano avuto alcuneffetto deterrente, tant’è che l’appellante ha commesso i reati consapevole delgrave pregiudizio che avrebbe portato a tali rapporti. -L’appellante, varicordato, ha riportato in un recente passato, una condanna a 6 mesi direclusione per minacce e una ulteriore condanna a due anni e 8 mesi direclusione per rapina. -A tali comportamenti negativi deve aggiungersi, comegiustamente rilevato in primo grado, una inesistente integrazione sociale eduna assenza di attività lavorativa.

L’appellante non risulta aver percepitoredditi da fonti lecite e dunque non si comprende come possa essersimantenuto ed aver contribuito al mantenimento della propria famiglia. -Nonrisulta agli atti alcun riscontro circa un esito positivo del procedimento diaffidamento ai servizi sociali disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milanocon ordinanza del

24.10.22. -Nel bilanciamento fra gli interessi in gioco, parecorretta la valutazione di prognosi di pericolosità sociale effettuata dal giudicedi primo grado, per tutto quanto sopra esposto.»Avverso tale statuizione, il cittadino straniero ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi.Il Ministero e la Questura non si sono difesi con controricorso ma hannodepositato un comune atto di costituzione per partecipare alla discussione incaso di fissazione dell’udienza pubblica.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione dell’art.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/202519 TUI commi 1.1. e 1.2, ante decreto Cutro, ritenendo inammissibile ladomanda subordinata, relativa alla richiesta del permesso di soggiorno perprotezione speciale.»Il ricorrente ha dedotto di avere presentato al Questore di Milano, in data01/07/2020 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,che veniva respinta, e, proponendo ricorso conto il provvedimento di diniego,aveva chiesto in via gradata l’accertamento dei presupposti per il rilascio delpermesso di soggiorno per protezione speciale, ma tale domanda è statadichiarata inammissibile, in quanto non contenuta nell’istanza originariapresentata al Questore.La parte ha richiamato il disposto dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286del 1998, nel testo all’epoca vigente, ove era stabilito che «Nel caso in cui siapresentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorranoi requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere dellaCommissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale,rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.», evidenziando che,al contrario di quanto affermato dal Giudice di merito, non era necessario chedella domanda di protezione speciale fosse investita l’Amministrazione, laquale avrebbe dovuto valutare d’ufficio se il ricorrente avesse diritto alriconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.La stessa parte ha, comunque, precisato di avere successivamentepresentato regolare domanda per il riconoscimento della protezione speciale,cui è seguita la fissazione dell’appuntamento presso la Questura di Milano perla formalizzazione della domanda.Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 6 del Dlgs 286/1998 che sancisce l’obbligo da parte della PubblicaAmministrazione di valutare nel caso di revoca o di rifiuto del permesso disoggiorno gli impegni costituzionali e internazionali sottoscritti dallo Statoitaliano.»Il ricorrente ha evidenziato la rilevanza degli obblighi costituzionali (art.29 Cost.) e internazionali (in particolare, l’art. 16, comma 3, DichiarazioneOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025universale dei diritti dell’uomo del 1948 e l’art. 10, comma 1, Pattointernazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966) a tuteladell’unità familiare.In tale ottica, secondo il cittadino straniero, il bilanciamento tra gliinteressi di esigenza di sicurezza e tutela pubblica dello Stato e la tutela dellavita privata e familiare (art. 8 CEDU) deve avvenire anche sulla base di criteriidonei a preservare l’unità familiare, mediante una valutazione globale dei fattida parte dell’Amministrazione, che non deve limitarsi ad esaminare le singolecircostanze, per di più decontestualizzate, onde evitare di incorrere nellaviolazione degli artt. 8 CEDU , 7 Carta di Nizza, 29 Cost., consacranti il dirittoalla tutela della vita privata e familiare, da considerare in ogni procedimentoamministrativo o giudiziale.Ad opinione del ricorrente, nella disciplina dell’immigrazione, in sintesi, afronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, siimpone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessicoinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (CorteCost. n. 88/2023).Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs. n. 5 del 2007 per omessa valutazione della documentazione offertae prodotta al fine di verificare il bilanciamento ex art. 8 CEDU e per erratamotivazione relativa al fatto che il ricorrente non avrebbe fornito prove chepossano bilanciare il disvalore del suo comportamento pregresso.»Il ricorrente ha evidenziato che l’istituto della coesione familiare è tutelatodall’art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, sicché correttamenteegli aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,avendo un coniuge cittadino straniero maggiorenne, dal quale non eraseparato, che aveva un regolare permesso di soggiorno e un contratto dilavoro a tempo indeterminato, con il quale viveva in un alloggio condotto inlocazione in virtù di un contratto ritualmente registrato.

La sua famigliaoriginaria era composta dalla madre, che abitava nella sua stessa casa, cheOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025aveva un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro a tempoindeterminato.Lo stesso ricorrente ha precisato di avere documentato tutte questecircostanze già nel giudizio di primo grado e, con la produzione dei contrattidi lavoro, aveva dimostrato il reddito familiare, determinato dai lavori espletatisia dalla moglie che dalla madre, aggiungendo che egli, essendo privo dipermesso di soggiorno, non poteva espletare attività lavorativa regolare, ossiaavere un contratto di lavoro da esibire e/o da produrre in giudizio.Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: «in relazione all’art. 112 c.p.c. per errorin procedendo stante la pronuncia da parte del giudice d’appello sul motivodell’impugnazione relativo al rigetto della domanda perché adottato anchesulla mancata integrazione lavorativa.»Il ricorrente ha evidenziato di avere appellato la decisione di primo grado,nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso, dando rilievo alla ritenutapericolosità sociale e alla mancata integrazione lavorativa, e che la Corted’appello ha respinto l’impugnazione senza motivare sul punto.Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione degliartt. 4, comma 3 e 5, comma 5 TUI, nonché violazione della disposizionesull’onere probatorio art. 2697 c.c.»Il ricorrente ha evidenziato che, per effetto delle modifiche introdotte conil d.lgs. n. 5 del 2007, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno percoesione familiare necessita di un giudizio concreto di pericolosità sociale chesupera ogni ulteriore elemento di valutazione che deve essere esternato nellamotivazione.

Il giudice di secondo grado, nel giudizio odierno, avrebbe dovuto,quindi, accertarsi delle ragioni della difesa sul punto, considerare la natura edeffettività dei vincoli familiari e dei legami familiari nel suo Paese d’origine,nonché della durata del soggiorno in Italia.

La stessa Corte avrebbe dovuto,inoltre, considerare il provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza diMilano che ha ritenuto il ricorrente meritevole dell’affidamento in prova aiservizi sociali, conclusosi, poi, positivamente, dato che la pena è stataOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025dichiarata estinta in data 24/10/2023.

La parte ha, così, ritenuto chel’Amministrazione, nella specie, non ha assolto al proprio onere probatorio,anche in violazione dell’art. 2697 c.c.Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: «Nullità della sentenza in relazione agliartt. 111 Cost e 132 cpc comma 2 n. 4 per motivazione inesistente e/oapparente sull’inesistente integrazione sociale ed un’assenza di attivitàlavorativa, fondata sulle motivazioni della sentenza di primo grado.»Secondo il ricorrente, la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto cheil Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto l’affidamento in prova aiservizi sociali, in relazione al comportamento tenuto dal ricorrentesuccessivamente alla commissione dei reati, e che egli non aveva una suafonte di reddito perché era privo di permesso di soggiorno e, quindi, nonpoteva essere assunto con regolare contratto, fermo restando che la madre ela moglie, cittadine straniere munite di permesso di soggiorno, con luiconviventi, lavoravano regolarmente e, quindi, percepivano la retribuzione perl’attività prestata.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1.

Deve prima di tutto rilevarsi che sussiste l’interesse del cittadinostraniero alla statuizione sul presente motivo di ricorso, anche se ha affermatodi avere successivamente proposto domanda di protezione speciale, per dueragioni.In primo luogo, non è stato dedotto alcunché in ordine alla conclusione omeno del procedimento sulla richiesta di protezione speciale e sull’esito dellostesso.In secondo luogo, l’accertamento del diritto ad ottenere il rilascio delpermesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto in questa sede,riguarda un periodo diverso ed anteriore rispetto a quello suscettibile di esserecoperto da un successivo ed eventuale successivo riconoscimento delmedesimo diritto.2.2.

Com’è noto, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 30 del 2023,Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabile al caso di specie rationetemporis, stabilisce che «Non sono altresì ammessi il respingimento ol’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi diritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazionedel diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che essonon sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine esicurezza pubblica nonché di protezione della salute … Ai fini della valutazionedel rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della naturae della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivoinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorionazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suoPaese d’origine.» Il successivo comma 1.2, sempre nel testo applicabileratione temporis, prevede, inoltre, che: «nelle ipotesi di rigetto della domandadi protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.,la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di unpermesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel caso in cui sia presentatauna domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisitidi cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissioneterritoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia unpermesso di soggiorno per protezione speciale».2.3.

Tale disposizione deve ritenersi applicabile, non solo nel caso in cuisia chiesto per la prima volta il permesso di soggiorno, ma anche quando siaformulata istanza di rinnovo, come già affermato da questa Corte,richiamando il disposto dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ove èprevisto che «Il rinnovo del permesso di soggiorno … è sottoposto alla verificadelle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dalpresente testo unico» (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30137del 22/11/2024).Allo stesso modo, per il caso in cui il cittadino straniero abbia presentatorichiesta di protezione internazionale alla competente Commissioneterritoriale, l’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente rationetemporis, prevede quanto segue: «Nei casi in cui non accolga la domanda diOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissioneterritoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso disoggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale …»In altre parole, sia che venga presentata istanza al Questore, sia chevenga presentata istanza alla Commissione territoriale, in base alla disciplinaprevigente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023,l’Autorità amministrativa è tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti per ilriconoscimento della protezione speciale anche se la richiesta ha ad oggettoun diverso titolo di protezione.2.4.

Con riferimento alla presentazione dell’istanza di protezione specialealle Commissioni territoriali, l’art. 35 bis, comma 1, d.lgs. n. 25 del 2008, neltesto vigente ratione temporis, espressamente prevede una disciplina per lecontroversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dallaCommissione territoriale «anche per mancato riconoscimento dei presuppostiper la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3.»Con riguardo, invece, all’impugnazione del diniego di rilascio o di rinnovodel permesso di soggiorno, invece, non si rinviene una espressa disposizionein tal senso.Tuttavia, una volta che il cittadino straniero propone ricorso contro ilprovvedimento di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, lostesso può far valere davanti al giudice anche il diritto alla protezione speciale,anche se il Questore non l’ha valutato, perché, come sopra evidenziato,quest’ultimo è tenuto a compiere tale accertamento sulla base di quantoacquisito nel corso del procedimento amministrativo.Come più volte affermato da questa Corte, in materia di diritto di asilo,l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativodell’Amministrazione, ma il diritto soggettivo alla protezione, che primal’Amministrazione e poi il Giudice sono chiamati a verificare (tra le tante, v.da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30137 del 22/11/2024 e Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 10221 del 18/04/2023; cfr. già Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 1390del 18/01/2022; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017; Cass.,Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025Sez.

U, Ordinanza n. 19577 del 16/09/2010; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.19393 del 09/09/2009).3.5.

In sintesi, il motivo di ricorso va accolto, perché, in base alla disciplinaprevigente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ilQuestore che respinga la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ètenuto ad accertare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento, visiano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezionespeciale, anche in assenza di una specifica richiesta del cittadino straniero.Ove, pertanto, tale accertamento sia omesso, il cittadino straniero, nelproporre ricorso contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo,può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso disoggiorno per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza almomento della presentazione della domanda di rinnovo.3.

Il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminatiin unico contesto, tenuto conto della intima connessione esistente, e risultanofondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati e per quanto di ragione.3.1.

La fattispecie attiene ad una richiesta di rinnovo del permesso disoggiorno per motivi familiari, del ricorrente, convivente con la madre e lamoglie, entrambe regolarmente soggiornanti in Italia e stabilmente occupate,che è stata negata in ragione della ritenuta pericolosità del richiedente, a cuinel 2021 era stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione per minacce e nel2020 una condanna a anni 2 e mesi 8 di reclusione per rapina, ma che ilTribunale di Sorveglianza di Milano aveva ritenuto meritevole dell’affidamentoin prova ai servizi sociali (poi conclusosi positivamente con la dichiarazione diestinzione della pena).3.2.

Com’è noto, il disposto dell’art. 5, commi 5, 5 bis, 5 ter e 6, d.lgs. n.286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, statuisce quanto segue: «5.Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso disoggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono amancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio delloStato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che nonsiano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non siOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Nell'adottare il provvedimento dirifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiornodello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovverodel familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto dellanatura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza dilegami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo stranierogià presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nelmedesimo territorio nazionale. 5-bis.

Nel valutare la pericolosità dellostraniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi coni quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli allefrontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione delprovvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno permotivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previstidagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e

3. 5-ter.Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazionedel divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

6. Il rifiuto o la revoca delpermesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base diconvenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo stranieronon soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Statoitaliano.»Con espresso riferimento ai requisiti per l’ingresso nel territorio nazionale,richiamati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l’art. 4, comma 3,d.lgs. n. 286 del 1998, sempre nel testo vigente ratione temporis, stabiliscequanto segue: «Non è ammesso in Italia lo straniero … che sia consideratouna minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesicon i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controllialle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulticondannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata aseguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 delcodice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2,Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, lalibertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina versol'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reatidiretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allosfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenzairrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto diautore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 deldecreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto18 giugno 1931, n. 773.

Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimentofamiliare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresentiuna minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Statoo di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per lasoppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione dellepersone.»D’altronde, anche in sede di espulsione, l’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n.286 del 1998, introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007, prevede, con riferimento aicasi in cui l’espulsione amministrativa sia disposta per ingresso e soggiornoillegale, che «Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto alricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensidell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincolifamiliari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionalenonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paesed'origine.»In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare,questa stessa Corte ha ritenuto, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs.n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato ancheaggiunto il comma 5 bis), d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioniostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto dellapericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio inOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti unaminaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendererecessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legamifamiliari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nelterritorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso (Cass, Sez.2, Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17070del 28/06/2018).Tenuto conto di quando disposto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del1998, che accumuna i presupposti per il mancato rilascio a quelli per il diniegodi rinnovo e per la revoca del permesso di soggiorno, i principi appenaenunciati si applicano anche alle valutazioni da compiersi in sede di rinnovodel permesso di soggiorno per motivi familiari.Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque,deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettivaesistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta.

La prima va esaminatain base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero inbase a elementi fondati su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a talfine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solocome elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatoridella sua personalità.

La seconda deve tener conto degli elementi di fattoemersi dall’istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che,oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, daparte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevantedisaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 7842 del 19/03/2021).3.4.

In sintesi, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivifamiliari, come in caso di rilascio dello stesso, la pericolosità sociale delcittadino straniero deve essere accertata in concreto e all'attualità ed imponeun bilanciamento degli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondoi criteri individuati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/20253.5.

Nel caso di specie, la Corte d’appello non si è adeguata al principioappena enunciato.Il giudizio sulla pericolosità si è prevalentemente incentrato sullacommissione dei reati per i quali il cittadino straniero è stato condannato nel2020 e nel 2021.Tale circostanza, in sé, secondo l’id quod pleurume accidit, ben puòindurre ad una valutazione di pericolosità.La stessa Corte, però, non ha dato il benché minimo rilievo alcomportamento del cittadino straniero successivamente alla commissione deireati, che invece ha portato il Tribunale di Sorveglianza a disporrel’affidamento in prova ai servizi sociali: affidamento che, per espressaprevisione di legge (art. 47 dell’Ordinamento penitenziario), viene adottatosulla base dei risultati della osservazione della personalità quando contribuiscaalla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che eglicommetta altri reati.In questa prospettiva, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerarel’esito di tale affidamento, atteso che l’esito positivo conduce alla estinzionedella pena ed è indice di un percorso rieducativo e risocializzante.I legami familiari, poi, sono stati considerati solo in termini di insufficientefreno inibitore alla commissione dei reati, mentre, invece, la Corte d’appelloavrebbe dovuto valutare anche le concrete caratteristiche degli stessi legamifamiliari e la loro effettività, effettuando poi il menzionato bilanciamento,tenendo conto degli elementi di valutazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286del 1998.In quest’ordine di idee, il giudice del merito avrebbe dovuto considerareche il ricorrente era coniugato e convivente con una donna che aveva unregolare permesso di soggiorno in Italia e un contratto di lavoro a tempoindeterminato, con la quale viveva in un alloggio condotto in locazione in virtùdi un contratto ritualmente registrato.

La sua famiglia originaria era compostaanche dalla madre, che abitava nella sua stessa casa, che aveva anch’essa unregolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro a tempoindeterminato.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/20254.

L’accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo diricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti.5.

In conclusione, il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorsodevono essere accolti e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:«In tema di immigrazione, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 30del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, il Questore che non ritengasussistenti i presupposti per concedere il rinnovo del permesso di soggiornorichiesto è tenuto a valutare se, sulla scorta di quanto acquisito alprocedimento amministrativo, vi siano le condizioni per il rilascio del permessodi soggiorno per protezione speciale, anche se il cittadino straniero non haformulato una specifica richiesta in tal senso.»«In tema di protezione speciale, in base alla disciplina previgente al d.l. n.30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ove il Questore respinga larichiesta di rinnovo di un diverso permesso di soggiorno, senza verificare lasussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno perprotezione speciale, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro ilprovvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo, può chiedere che vengaaccertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezionespeciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento dellapresentazione della domanda di rinnovo.».«In sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, comein sede di rilascio dello stesso, la pericolosità sociale del cittadino stranierodeve essere accertata in concreto e all'attualità ed impone un bilanciamentodegli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondo i criteriindividuati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.»6.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti edei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del2003.

P.Q.MOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025La Corteaccoglie il primo e – per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione -il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudiziodi legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 05/03/2025.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura diMilano, in persona del legale rappresentante pro tempore;intimati con atto di costituzioneavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1387/2024, pubblicatain data 14/05/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA].B. , cittadino della Georgia, proponeva ricorso avverso ilprovvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivifamiliari, notificato in data 16/02/2023.Il Tribunale respingeva il ricorso e la Corte d’appello confermava lastatuizione di primo grado.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025La menzionata Corte, in via preliminare, dichiarava l’inammissibilità dellarichiesta di concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale,poiché nessuna domanda in tale senso risultava proposta al Questore, sicché,considerato che il normale iter prevede il coinvolgimento della CommissioneTerritoriale, chiamata a rendere il prescritto parere, ha ritenuto non consentitala formulazione della relativa domanda direttamente in sede giudiziaria.Nel merito, statuiva come segue: «-A fronte dei gravi reati commessidall’appellante pesa sul medesimo la necessità di fornire prova di circostanzepositive a suo favore che possano bilanciare il disvalore del suocomportamento pregresso. -I legami familiari pare non abbiano avuto alcuneffetto deterrente, tant’è che l’appellante ha commesso i reati consapevole delgrave pregiudizio che avrebbe portato a tali rapporti. -L’appellante, varicordato, ha riportato in un recente passato, una condanna a 6 mesi direclusione per minacce e una ulteriore condanna a due anni e 8 mesi direclusione per rapina. -A tali comportamenti negativi deve aggiungersi, comegiustamente rilevato in primo grado, una inesistente integrazione sociale eduna assenza di attività lavorativa. L’appellante non risulta aver percepitoredditi da fonti lecite e dunque non si comprende come possa essersimantenuto ed aver contribuito al mantenimento della propria famiglia. -Nonrisulta agli atti alcun riscontro circa un esito positivo del procedimento diaffidamento ai servizi sociali disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milanocon ordinanza del 24.10.22. -Nel bilanciamento fra gli interessi in gioco, parecorretta la valutazione di prognosi di pericolosità sociale effettuata dal giudicedi primo grado, per tutto quanto sopra esposto.»Avverso tale statuizione, il cittadino straniero ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi.Il Ministero e la Questura non si sono difesi con controricorso ma hannodepositato un comune atto di costituzione per partecipare alla discussione incaso di fissazione dell’udienza pubblica.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione dell’art.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/202519 TUI commi 1.1. e 1.2, ante decreto Cutro, ritenendo inammissibile ladomanda subordinata, relativa alla richiesta del permesso di soggiorno perprotezione speciale.»Il ricorrente ha dedotto di avere presentato al Questore di Milano, in data01/07/2020 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,che veniva respinta, e, proponendo ricorso conto il provvedimento di diniego,aveva chiesto in via gradata l’accertamento dei presupposti per il rilascio delpermesso di soggiorno per protezione speciale, ma tale domanda è statadichiarata inammissibile, in quanto non contenuta nell’istanza originariapresentata al Questore.La parte ha richiamato il disposto dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286del 1998, nel testo all’epoca vigente, ove era stabilito che «Nel caso in cui siapresentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorranoi requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere dellaCommissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale,rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.», evidenziando che,al contrario di quanto affermato dal Giudice di merito, non era necessario chedella domanda di protezione speciale fosse investita l’Amministrazione, laquale avrebbe dovuto valutare d’ufficio se il ricorrente avesse diritto alriconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.La stessa parte ha, comunque, precisato di avere successivamentepresentato regolare domanda per il riconoscimento della protezione speciale,cui è seguita la fissazione dell’appuntamento presso la Questura di Milano perla formalizzazione della domanda.Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 6 del Dlgs 286/1998 che sancisce l’obbligo da parte della PubblicaAmministrazione di valutare nel caso di revoca o di rifiuto del permesso disoggiorno gli impegni costituzionali e internazionali sottoscritti dallo Statoitaliano.»Il ricorrente ha evidenziato la rilevanza degli obblighi costituzionali (art.29 Cost.) e internazionali (in particolare, l’art. 16, comma 3, DichiarazioneOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025universale dei diritti dell’uomo del 1948 e l’art. 10, comma 1, Pattointernazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966) a tuteladell’unità familiare.In tale ottica, secondo il cittadino straniero, il bilanciamento tra gliinteressi di esigenza di sicurezza e tutela pubblica dello Stato e la tutela dellavita privata e familiare (art. 8 CEDU) deve avvenire anche sulla base di criteriidonei a preservare l’unità familiare, mediante una valutazione globale dei fattida parte dell’Amministrazione, che non deve limitarsi ad esaminare le singolecircostanze, per di più decontestualizzate, onde evitare di incorrere nellaviolazione degli artt. 8 CEDU , 7 Carta di Nizza, 29 Cost., consacranti il dirittoalla tutela della vita privata e familiare, da considerare in ogni procedimentoamministrativo o giudiziale.Ad opinione del ricorrente, nella disciplina dell’immigrazione, in sintesi, afronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, siimpone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessicoinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (CorteCost. n. 88/2023).Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs. n. 5 del 2007 per omessa valutazione della documentazione offertae prodotta al fine di verificare il bilanciamento ex art. 8 CEDU e per erratamotivazione relativa al fatto che il ricorrente non avrebbe fornito prove chepossano bilanciare il disvalore del suo comportamento pregresso.»Il ricorrente ha evidenziato che l’istituto della coesione familiare è tutelatodall’art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, sicché correttamenteegli aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,avendo un coniuge cittadino straniero maggiorenne, dal quale non eraseparato, che aveva un regolare permesso di soggiorno e un contratto dilavoro a tempo indeterminato, con il quale viveva in un alloggio condotto inlocazione in virtù di un contratto ritualmente registrato. La sua famigliaoriginaria era composta dalla madre, che abitava nella sua stessa casa, cheOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025aveva un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro a tempoindeterminato.Lo stesso ricorrente ha precisato di avere documentato tutte questecircostanze già nel giudizio di primo grado e, con la produzione dei contrattidi lavoro, aveva dimostrato il reddito familiare, determinato dai lavori espletatisia dalla moglie che dalla madre, aggiungendo che egli, essendo privo dipermesso di soggiorno, non poteva espletare attività lavorativa regolare, ossiaavere un contratto di lavoro da esibire e/o da produrre in giudizio.Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: «in relazione all’art. 112 c.p.c. per errorin procedendo stante la pronuncia da parte del giudice d’appello sul motivodell’impugnazione relativo al rigetto della domanda perché adottato anchesulla mancata integrazione lavorativa.»Il ricorrente ha evidenziato di avere appellato la decisione di primo grado,nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso, dando rilievo alla ritenutapericolosità sociale e alla mancata integrazione lavorativa, e che la Corted’appello ha respinto l’impugnazione senza motivare sul punto.Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: «violazione e falsa applicazione degliartt. 4, comma 3 e 5, comma 5 TUI, nonché violazione della disposizionesull’onere probatorio art. 2697 c.c.»Il ricorrente ha evidenziato che, per effetto delle modifiche introdotte conil d.lgs. n. 5 del 2007, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno percoesione familiare necessita di un giudizio concreto di pericolosità sociale chesupera ogni ulteriore elemento di valutazione che deve essere esternato nellamotivazione. Il giudice di secondo grado, nel giudizio odierno, avrebbe dovuto,quindi, accertarsi delle ragioni della difesa sul punto, considerare la natura edeffettività dei vincoli familiari e dei legami familiari nel suo Paese d’origine,nonché della durata del soggiorno in Italia. La stessa Corte avrebbe dovuto,inoltre, considerare il provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza diMilano che ha ritenuto il ricorrente meritevole dell’affidamento in prova aiservizi sociali, conclusosi, poi, positivamente, dato che la pena è stataOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025dichiarata estinta in data 24/10/2023. La parte ha, così, ritenuto chel’Amministrazione, nella specie, non ha assolto al proprio onere probatorio,anche in violazione dell’art. 2697 c.c.Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: «Nullità della sentenza in relazione agliartt. 111 Cost e 132 cpc comma 2 n. 4 per motivazione inesistente e/oapparente sull’inesistente integrazione sociale ed un’assenza di attivitàlavorativa, fondata sulle motivazioni della sentenza di primo grado.»Secondo il ricorrente, la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto cheil Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto l’affidamento in prova aiservizi sociali, in relazione al comportamento tenuto dal ricorrentesuccessivamente alla commissione dei reati, e che egli non aveva una suafonte di reddito perché era privo di permesso di soggiorno e, quindi, nonpoteva essere assunto con regolare contratto, fermo restando che la madre ela moglie, cittadine straniere munite di permesso di soggiorno, con luiconviventi, lavoravano regolarmente e, quindi, percepivano la retribuzione perl’attività prestata.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. Deve prima di tutto rilevarsi che sussiste l’interesse del cittadinostraniero alla statuizione sul presente motivo di ricorso, anche se ha affermatodi avere successivamente proposto domanda di protezione speciale, per dueragioni.In primo luogo, non è stato dedotto alcunché in ordine alla conclusione omeno del procedimento sulla richiesta di protezione speciale e sull’esito dellostesso.In secondo luogo, l’accertamento del diritto ad ottenere il rilascio delpermesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto in questa sede,riguarda un periodo diverso ed anteriore rispetto a quello suscettibile di esserecoperto da un successivo ed eventuale successivo riconoscimento delmedesimo diritto.2.2. Com’è noto, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 30 del 2023,Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabile al caso di specie rationetemporis, stabilisce che «Non sono altresì ammessi il respingimento ol’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi diritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazionedel diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che essonon sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine esicurezza pubblica nonché di protezione della salute … Ai fini della valutazionedel rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della naturae della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivoinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorionazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suoPaese d’origine.» Il successivo comma 1.2, sempre nel testo applicabileratione temporis, prevede, inoltre, che: «nelle ipotesi di rigetto della domandadi protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.,la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di unpermesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentatauna domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisitidi cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissioneterritoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia unpermesso di soggiorno per protezione speciale».2.3. Tale disposizione deve ritenersi applicabile, non solo nel caso in cuisia chiesto per la prima volta il permesso di soggiorno, ma anche quando siaformulata istanza di rinnovo, come già affermato da questa Corte,richiamando il disposto dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ove èprevisto che «Il rinnovo del permesso di soggiorno … è sottoposto alla verificadelle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dalpresente testo unico» (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30137del 22/11/2024).Allo stesso modo, per il caso in cui il cittadino straniero abbia presentatorichiesta di protezione internazionale alla competente Commissioneterritoriale, l’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente rationetemporis, prevede quanto segue: «Nei casi in cui non accolga la domanda diOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissioneterritoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso disoggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale …»In altre parole, sia che venga presentata istanza al Questore, sia chevenga presentata istanza alla Commissione territoriale, in base alla disciplinaprevigente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023,l’Autorità amministrativa è tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti per ilriconoscimento della protezione speciale anche se la richiesta ha ad oggettoun diverso titolo di protezione.2.4. Con riferimento alla presentazione dell’istanza di protezione specialealle Commissioni territoriali, l’art. 35 bis, comma 1, d.lgs. n. 25 del 2008, neltesto vigente ratione temporis, espressamente prevede una disciplina per lecontroversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dallaCommissione territoriale «anche per mancato riconoscimento dei presuppostiper la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3.»Con riguardo, invece, all’impugnazione del diniego di rilascio o di rinnovodel permesso di soggiorno, invece, non si rinviene una espressa disposizionein tal senso.Tuttavia, una volta che il cittadino straniero propone ricorso contro ilprovvedimento di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, lostesso può far valere davanti al giudice anche il diritto alla protezione speciale,anche se il Questore non l’ha valutato, perché, come sopra evidenziato,quest’ultimo è tenuto a compiere tale accertamento sulla base di quantoacquisito nel corso del procedimento amministrativo.Come più volte affermato da questa Corte, in materia di diritto di asilo,l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativodell’Amministrazione, ma il diritto soggettivo alla protezione, che primal’Amministrazione e poi il Giudice sono chiamati a verificare (tra le tante, v.da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30137 del 22/11/2024 e Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 10221 del 18/04/2023; cfr. già Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1390del 18/01/2022; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017; Cass.,Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025Sez. U, Ordinanza n. 19577 del 16/09/2010; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.19393 del 09/09/2009).3.5. In sintesi, il motivo di ricorso va accolto, perché, in base alla disciplinaprevigente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ilQuestore che respinga la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ètenuto ad accertare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento, visiano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezionespeciale, anche in assenza di una specifica richiesta del cittadino straniero.Ove, pertanto, tale accertamento sia omesso, il cittadino straniero, nelproporre ricorso contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo,può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso disoggiorno per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza almomento della presentazione della domanda di rinnovo.3. Il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminatiin unico contesto, tenuto conto della intima connessione esistente, e risultanofondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati e per quanto di ragione.3.1. La fattispecie attiene ad una richiesta di rinnovo del permesso disoggiorno per motivi familiari, del ricorrente, convivente con la madre e lamoglie, entrambe regolarmente soggiornanti in Italia e stabilmente occupate,che è stata negata in ragione della ritenuta pericolosità del richiedente, a cuinel 2021 era stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione per minacce e nel2020 una condanna a anni 2 e mesi 8 di reclusione per rapina, ma che ilTribunale di Sorveglianza di Milano aveva ritenuto meritevole dell’affidamentoin prova ai servizi sociali (poi conclusosi positivamente con la dichiarazione diestinzione della pena).3.2. Com’è noto, il disposto dell’art. 5, commi 5, 5 bis, 5 ter e 6, d.lgs. n.286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, statuisce quanto segue: «5.Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso disoggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono amancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio delloStato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che nonsiano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non siOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento dirifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiornodello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovverodel familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto dellanatura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza dilegami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo stranierogià presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nelmedesimo territorio nazionale. 5-bis. Nel valutare la pericolosità dellostraniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi coni quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli allefrontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione delprovvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno permotivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previstidagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter.Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazionedel divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter. 6. Il rifiuto o la revoca delpermesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base diconvenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo stranieronon soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Statoitaliano.»Con espresso riferimento ai requisiti per l’ingresso nel territorio nazionale,richiamati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l’art. 4, comma 3,d.lgs. n. 286 del 1998, sempre nel testo vigente ratione temporis, stabiliscequanto segue: «Non è ammesso in Italia lo straniero … che sia consideratouna minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesicon i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controllialle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulticondannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata aseguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 delcodice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2,Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, lalibertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina versol'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reatidiretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allosfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenzairrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto diautore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 deldecreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimentofamiliare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresentiuna minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Statoo di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per lasoppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione dellepersone.»D’altronde, anche in sede di espulsione, l’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n.286 del 1998, introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007, prevede, con riferimento aicasi in cui l’espulsione amministrativa sia disposta per ingresso e soggiornoillegale, che «Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto alricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensidell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincolifamiliari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionalenonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paesed'origine.»In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare,questa stessa Corte ha ritenuto, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs.n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato ancheaggiunto il comma 5 bis), d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioniostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto dellapericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio inOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti unaminaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendererecessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legamifamiliari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nelterritorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso (Cass, Sez.2, Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17070del 28/06/2018).Tenuto conto di quando disposto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del1998, che accumuna i presupposti per il mancato rilascio a quelli per il diniegodi rinnovo e per la revoca del permesso di soggiorno, i principi appenaenunciati si applicano anche alle valutazioni da compiersi in sede di rinnovodel permesso di soggiorno per motivi familiari.Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque,deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettivaesistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va esaminatain base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero inbase a elementi fondati su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a talfine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solocome elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatoridella sua personalità. La seconda deve tener conto degli elementi di fattoemersi dall’istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che,oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, daparte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevantedisaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 7842 del 19/03/2021).3.4. In sintesi, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivifamiliari, come in caso di rilascio dello stesso, la pericolosità sociale delcittadino straniero deve essere accertata in concreto e all'attualità ed imponeun bilanciamento degli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondoi criteri individuati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/20253.5. Nel caso di specie, la Corte d’appello non si è adeguata al principioappena enunciato.Il giudizio sulla pericolosità si è prevalentemente incentrato sullacommissione dei reati per i quali il cittadino straniero è stato condannato nel2020 e nel 2021.Tale circostanza, in sé, secondo l’id quod pleurume accidit, ben puòindurre ad una valutazione di pericolosità.La stessa Corte, però, non ha dato il benché minimo rilievo alcomportamento del cittadino straniero successivamente alla commissione deireati, che invece ha portato il Tribunale di Sorveglianza a disporrel’affidamento in prova ai servizi sociali: affidamento che, per espressaprevisione di legge (art. 47 dell’Ordinamento penitenziario), viene adottatosulla base dei risultati della osservazione della personalità quando contribuiscaalla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che eglicommetta altri reati.In questa prospettiva, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerarel’esito di tale affidamento, atteso che l’esito positivo conduce alla estinzionedella pena ed è indice di un percorso rieducativo e risocializzante.I legami familiari, poi, sono stati considerati solo in termini di insufficientefreno inibitore alla commissione dei reati, mentre, invece, la Corte d’appelloavrebbe dovuto valutare anche le concrete caratteristiche degli stessi legamifamiliari e la loro effettività, effettuando poi il menzionato bilanciamento,tenendo conto degli elementi di valutazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286del 1998.In quest’ordine di idee, il giudice del merito avrebbe dovuto considerareche il ricorrente era coniugato e convivente con una donna che aveva unregolare permesso di soggiorno in Italia e un contratto di lavoro a tempoindeterminato, con la quale viveva in un alloggio condotto in locazione in virtùdi un contratto ritualmente registrato. La sua famiglia originaria era compostaanche dalla madre, che abitava nella sua stessa casa, che aveva anch’essa unregolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro a tempoindeterminato.Oscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/20254. L’accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo diricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti.5. In conclusione, il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorsodevono essere accolti e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:«In tema di immigrazione, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 30del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, il Questore che non ritengasussistenti i presupposti per concedere il rinnovo del permesso di soggiornorichiesto è tenuto a valutare se, sulla scorta di quanto acquisito alprocedimento amministrativo, vi siano le condizioni per il rilascio del permessodi soggiorno per protezione speciale, anche se il cittadino straniero non haformulato una specifica richiesta in tal senso.»«In tema di protezione speciale, in base alla disciplina previgente al d.l. n.30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ove il Questore respinga larichiesta di rinnovo di un diverso permesso di soggiorno, senza verificare lasussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno perprotezione speciale, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro ilprovvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo, può chiedere che vengaaccertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezionespeciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento dellapresentazione della domanda di rinnovo.».«In sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, comein sede di rilascio dello stesso, la pericolosità sociale del cittadino stranierodeve essere accertata in concreto e all'attualità ed impone un bilanciamentodegli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondo i criteriindividuati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.»6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti edei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del2003. P.Q.MOscuramento disposto Numero registro generale 13435/2024Numero sezionale 951/2025Numero di raccolta generale 20087/2025Data pubblicazione 18/07/2025La Corteaccoglie il primo e – per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione -il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudiziodi legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 05/03/2025.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 20087/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris