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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 08699/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA - sul ricorso iscritto al n. 14509/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -rico-rente- contro [OSCURATO:PERSONA], eettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7014/2017 depositata il 08/11/2017; - sul ricorso iscritto al n. 14510/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MATTEOTTI, 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1481/2014 depositata il 08/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa Con decreto del 29-5-2008, emesso per la realizzazione del piano di zona B37 Anagnina 2, [OSCURATO:PERSONA] ha espropriato alcune aree di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].

La società ha proposto opposizione alla stima, chiedendo che fosse determinata la giusta indennità di esproprio.

La corte d'appello di Roma, fatta eseguire una c.t.u., ha determinato in coerenza con essa, dapprima, con sentenza n. 7014 del 2017, l'indennità di esproprio (in base al valore venale :secondo un non meglio precisato criterio di incidenza dell'area, non ancora provvista, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di strumenti attuativi tali da consentire il rilascio della concessione edilizia) e, poi, con successiva ordinanza n. 9660 del 2017, ex art. 702-bis cod. proc. civ., l'indennità di occupazione temporanea, in misura conforme agli interessi legali per ciascuna annualità commisurati alla sorte già riconosciuta a titolo di indennità di esproprio. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato entrambe le decisioni, con separati ricorsi, il primo affidato a cinque motivi e il secondo a un motivo.

La prima decisione è stata altresì impugnata per conto di TeMa Tecnologie e Manutenzione, cessionaria dei crediti vantati da Sifin e parte anch'essa del giudizio di merito.

L'amministrazione espropriante ha replicato con controricorsi in entrambi ; giudizi.

Ragioni della decisione

I. - I ricorsi, rispettivamente iscritti ai n.r.g. 14509-18 e 14510- 18, debbono essere riuniti, sussistendone i presupposti (soggettivo e oggettivo) di connessione.

II. - Il ricorso contro la sentenza n. 7014 esprime critiche in ordine all'avere la corte d'appello avallato, senza riserve, la relazione peritale quanto ai valori delle aree.

Esso è affidato ai seguenti motivi:(i) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere l'ordinanza approvato la relazione peritale nel calcolo del valore di mercato delle aree espropriate, desunto da uno stato di conservazione "normale" - e cioè datato - anziché "ottimo" dei (nuovi) fabbricati edificabili; (ii) violazbne dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere la sentenza approvato la relazione peritale nei calcolo del valore di mercato delle aree espropriate, che era stato fatto in base al cr:terio di trasformazione e però, dapprima, determinato tenendo conto del valore di mercato dei fabbricati alla data del decreto di espropro (2008) e, poi, sottoposto a un'ulteriore operazione di attualizzazione di otto anni, e quindi per tale via ragguagliato a un momento (anno 2000) remoto e irrilevante ai fini dell'indennità; (iii) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere la corte d'appello approvato la c.t.u. con riferimento al computo del valore di mercato in base al criterio sintetico-comparativo detraendo i costi per oneri di urbanizzazione, viceversa rilevanti solo nell'ambito del criterio analitico-ricostruttivo; (iv) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere la corte territoriale approvato la c.t.u. con riferimento alla decerminazione del valore di mercato in base al criterio sintetico-diretto, nel quale però il c.t.u. aveva assunto come riferimento quotazioni ridotte a circa la metà di quelle delle aree con concessione edilizia, senza avvedersi del fatto che la distinzione tra le aree in argomento è tipica del mercato libero e non è invece estensibile alle aree oggetto di esproprio, per le quali, in quanto destinate a un'opera pubblica, non sarebbe possibile autorizzare un'attività edilizia privata, quanto meno per difetto del requisito di conformità urbanistica; (v) violazione "dell'art. 360 n. 5", "dell'art. 360 n. 4" e "dell'art. 132" cod proc. civ. per avere infine la corte d'appello approvato acriticamente la relazione peritale senza dar conto delle osservazioni critiche mosse dalla ricorrente, disattese con motivazione solo apparente.

III. - Il ricorso contro l'ordinanza n. 9660 è dipendente da quanto dedotto a sostegno di quello fin qui esposto.

Esso è affidato a un unico motivo, col quale si assume la violazione dell'art. 20 della

I. n. 865 del 1971 per avere la corte d'appello determinato l'indennità di occupazione temporanea in funzione della indennità di esproprio appena criticata, con conseguente illegittimità derivata anche della tal seconda statuizione.

IV. - Il primo ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato nel senso che segue.

Dalla sentenza emerge che le aree oggetto di espropriazione, di estensione di mq. 24.460, in quanto ricadenti in zona di espansione edilizia El (piani comprensoriali con densità di 150 abitanti per ettaro), poi variata a zona E3 di espansione per edilizia economica e popolare, sono state stimate, ai fini del valore venale, secondo un criterio da "incidenza area", anche tenendo conto del fatto che all'epoca dell'apposizione del vincolo espropriativo l'area non era ancora provvista di strumenti attuativi idonei al rilascio di concessione edilizia.

Il valore della superficie espropriata è stato determinato come da c.t.u., "suda base del più probabile prezzo di mercato di C 254,52 a mq", con l'aggiunta di una somma ulteriore per l'area contigua utilizzata e acquisita di fatto per realizzare le opere del piano di zona.

V. - Oggetto delle doglianze è la determinazione del valore di mercato, in quanto si assume che la corte d'appello non abbia infine considerato affatto le critiche che erano state rivolte alla c.t.u. sotto i distinti profili: (i) del riferimento allo stato di conservazione dei futuri appartamenti, considerato "normale" nonostante che cedesti fossero da considerare giustappunto al nuovo; (ii) della modalità determinativa del valore di trasformazione dell'area, ingiustificatamente riportato a otto anni prima del decreto; (iii) dell'incongruità della detrazione di costi per oneri di urbanizzazione rispetto a un valore asseritamente ricostruito sulla base del criterio sintetico-comparativo; (iv) del riferimento anche a una ricostruzione con metodo sintetico-diretto in rapporto alla distinzione tra aree munite e aree prive di concessione edilizia.

In questo senso si assume l'impossibilità di decifrare le ragioni effettive della stima, per cui la sentenza n. 7014 sarebbe affetta da motivazione solo parvente.

VI. - Ora dal ricorso si apprende, in prospettiva di autosufficienza, che in effetti le osservazioni alla c.t.u. erano state puntualmente formulate.

La corte d'appello avrebbe dovuto dunque rispondere, specificando anche - e soprattutto - quale fosse il criterio di computo infine prescelto in base alla c.t.u.

La corte d'appello si è invece limitata a fornire la seguente telegrafica risposta: "con riferimento alle osservazioni (..) riproposte dalla Sifin e dalla Tema nel dicembre 2012 (..) e alle osservazioni ai chiarimenti forniti dal c.t.u. con relazione del 5.4.2017, si richiama quanto aveva già precisato il c.t.u. con la nota, antecedente, del 20.11.2012 e con i chiarimenti del 5.4.2017 che devono intendersi richiamati".

Niente altro emerge dalla motivazione, né in ordine all'effettività del criterio di determinazione del valore di mercato delle aree, né tanto meno in ordine alle ragioni in effetti desumibili dalle richiamate note del c.t.u. in correlazione con la tipologia di critiche rivolte dalla parte.

VII. - Non è in contestazione il principio secondo il quale l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma non direttamente la c.t.u., perché codesta si dice - non è annoverabile tra i fatti storici, e anche perché in generale la critica alla c.t.u. si risolve nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (v. di recente Cass. Sez. 1 n. 8584-22).La validità di simile principio non toglie che ben diversa è la situazione quando in ordine alla c.t.u. estimativa siano poste, dinanzi al giudice del merito, ragionate e specifiche osservazioni c:ritiche.

Da sempre si afferma che ove il giudice del merito aderisca al parere di un c.t.u. non è tenuto a esporne in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, anche solo per relationem.

Diversamente, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate tramite i consulenti di parte, il giudice del merito, per non incorrere ne 1 vizio di motivazione, sia ex art. 360 n. 5 c.p.c., sia, nei casi più gravi, ex art. 132 cod. proc, civ., è tenuto a spiegare in maniera adeguata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (v. tra le tante Cass. Sez. 1 n. 23637-16, Cass. Sez. 1 n. 15147-18; e v. anche Cass. Sez. 5 n. 11917-21).

A tale principio si può derogare solo ove si tratti di critiche di per sé non decisive rispetto all'oggetto della valutazione.

VIII. - Nel caso concreto non può dirsi che le critiche citate fossero attinenti a profili astrusi o comunque in senso relativo non decisivi per la ricostruzione del valore di stima.

Non lo si può dire anche perché dalla sentenza non emerge neppure quale fosse stato in effetti il criterio seguito nella detta ricostruzione.

Donde la corte d'appello, da un lato„ avrebbe dovuto esaminare le critiche mediante rilievi adeguati, e dall'altro avrebbe dovuto prima ancora specificare a quale criterio il c.t.u. si fosse conformato per esprimere il "più probabile valore di mercato" delle aree secondo le caratteristiche di zona; quel valore infine indicato in somma fissa (254,52 EUR a mq).

Neppure questo emerge dalla motivazione della sentenza n. 7014- 17, sicché è letteralmente impossibile ricostruirne la rado in merito alla eseguita stima.Ciò ne determina la cassazione non tanto, o non solo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., quanto e prima ancora ai sensi dell'art.132 cod. proc. civ.

IX. - Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., l'esito si riflette sul secondo ricorso, relativo all'ordinanza n. 9660-17; la quale, avendo calcolato l'indennità di occupazione in funzione dell'indennità di esproprio, secondo il criterio degli interessi sulla indennità come determinata nella sentenza n. 7014, non può che seguirne la sorte.

Segue il rinvio alla medesima corte d'appello di Roma, la quale, in diversa composizione, rinnoverà l'esame e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa entrambi i provvedimenti e rinvia alla corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA - sul ricorso iscritto al n. 14509/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -rico-rente- contro [OSCURATO:PERSONA], eettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7014/2017 depositata il 08/11/2017; - sul ricorso iscritto al n. 14510/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MATTEOTTI, 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1481/2014 depositata il 08/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Fatti di causa Con decreto del 29-5-2008, emesso per la realizzazione del piano di zona B37 Anagnina 2, [OSCURATO:PERSONA] ha espropriato alcune aree di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. La società ha proposto opposizione alla stima, chiedendo che fosse determinata la giusta indennità di esproprio. La corte d'appello di Roma, fatta eseguire una c.t.u., ha determinato in coerenza con essa, dapprima, con sentenza n. 7014 del 2017, l'indennità di esproprio (in base al valore venale :secondo un non meglio precisato criterio di incidenza dell'area, non ancora provvista, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di strumenti attuativi tali da consentire il rilascio della concessione edilizia) e, poi, con successiva ordinanza n. 9660 del 2017, ex art. 702-bis cod. proc. civ., l'indennità di occupazione temporanea, in misura conforme agli interessi legali per ciascuna annualità commisurati alla sorte già riconosciuta a titolo di indennità di esproprio. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato entrambe le decisioni, con separati ricorsi, il primo affidato a cinque motivi e il secondo a un motivo. La prima decisione è stata altresì impugnata per conto di TeMa Tecnologie e Manutenzione, cessionaria dei crediti vantati da Sifin e parte anch'essa del giudizio di merito. L'amministrazione espropriante ha replicato con controricorsi in entrambi ; giudizi. Ragioni della decisione I. - I ricorsi, rispettivamente iscritti ai n.r.g. 14509-18 e 14510- 18, debbono essere riuniti, sussistendone i presupposti (soggettivo e oggettivo) di connessione. II. - Il ricorso contro la sentenza n. 7014 esprime critiche in ordine all'avere la corte d'appello avallato, senza riserve, la relazione peritale quanto ai valori delle aree. Esso è affidato ai seguenti motivi:(i) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere l'ordinanza approvato la relazione peritale nel calcolo del valore di mercato delle aree espropriate, desunto da uno stato di conservazione "normale" - e cioè datato - anziché "ottimo" dei (nuovi) fabbricati edificabili; (ii) violazbne dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere la sentenza approvato la relazione peritale nei calcolo del valore di mercato delle aree espropriate, che era stato fatto in base al cr:terio di trasformazione e però, dapprima, determinato tenendo conto del valore di mercato dei fabbricati alla data del decreto di espropro (2008) e, poi, sottoposto a un'ulteriore operazione di attualizzazione di otto anni, e quindi per tale via ragguagliato a un momento (anno 2000) remoto e irrilevante ai fini dell'indennità; (iii) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere la corte d'appello approvato la c.t.u. con riferimento al computo del valore di mercato in base al criterio sintetico-comparativo detraendo i costi per oneri di urbanizzazione, viceversa rilevanti solo nell'ambito del criterio analitico-ricostruttivo; (iv) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2000 per avere la corte territoriale approvato la c.t.u. con riferimento alla decerminazione del valore di mercato in base al criterio sintetico-diretto, nel quale però il c.t.u. aveva assunto come riferimento quotazioni ridotte a circa la metà di quelle delle aree con concessione edilizia, senza avvedersi del fatto che la distinzione tra le aree in argomento è tipica del mercato libero e non è invece estensibile alle aree oggetto di esproprio, per le quali, in quanto destinate a un'opera pubblica, non sarebbe possibile autorizzare un'attività edilizia privata, quanto meno per difetto del requisito di conformità urbanistica; (v) violazione "dell'art. 360 n. 5", "dell'art. 360 n. 4" e "dell'art. 132" cod proc. civ. per avere infine la corte d'appello approvato acriticamente la relazione peritale senza dar conto delle osservazioni critiche mosse dalla ricorrente, disattese con motivazione solo apparente. III. - Il ricorso contro l'ordinanza n. 9660 è dipendente da quanto dedotto a sostegno di quello fin qui esposto. Esso è affidato a un unico motivo, col quale si assume la violazione dell'art. 20 della I. n. 865 del 1971 per avere la corte d'appello determinato l'indennità di occupazione temporanea in funzione della indennità di esproprio appena criticata, con conseguente illegittimità derivata anche della tal seconda statuizione. IV. - Il primo ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato nel senso che segue. Dalla sentenza emerge che le aree oggetto di espropriazione, di estensione di mq. 24.460, in quanto ricadenti in zona di espansione edilizia El (piani comprensoriali con densità di 150 abitanti per ettaro), poi variata a zona E3 di espansione per edilizia economica e popolare, sono state stimate, ai fini del valore venale, secondo un criterio da "incidenza area", anche tenendo conto del fatto che all'epoca dell'apposizione del vincolo espropriativo l'area non era ancora provvista di strumenti attuativi idonei al rilascio di concessione edilizia. Il valore della superficie espropriata è stato determinato come da c.t.u., "suda base del più probabile prezzo di mercato di C 254,52 a mq", con l'aggiunta di una somma ulteriore per l'area contigua utilizzata e acquisita di fatto per realizzare le opere del piano di zona. V. - Oggetto delle doglianze è la determinazione del valore di mercato, in quanto si assume che la corte d'appello non abbia infine considerato affatto le critiche che erano state rivolte alla c.t.u. sotto i distinti profili: (i) del riferimento allo stato di conservazione dei futuri appartamenti, considerato "normale" nonostante che cedesti fossero da considerare giustappunto al nuovo; (ii) della modalità determinativa del valore di trasformazione dell'area, ingiustificatamente riportato a otto anni prima del decreto; (iii) dell'incongruità della detrazione di costi per oneri di urbanizzazione rispetto a un valore asseritamente ricostruito sulla base del criterio sintetico-comparativo; (iv) del riferimento anche a una ricostruzione con metodo sintetico-diretto in rapporto alla distinzione tra aree munite e aree prive di concessione edilizia. In questo senso si assume l'impossibilità di decifrare le ragioni effettive della stima, per cui la sentenza n. 7014 sarebbe affetta da motivazione solo parvente. VI. - Ora dal ricorso si apprende, in prospettiva di autosufficienza, che in effetti le osservazioni alla c.t.u. erano state puntualmente formulate. La corte d'appello avrebbe dovuto dunque rispondere, specificando anche - e soprattutto - quale fosse il criterio di computo infine prescelto in base alla c.t.u. La corte d'appello si è invece limitata a fornire la seguente telegrafica risposta: "con riferimento alle osservazioni (..) riproposte dalla Sifin e dalla Tema nel dicembre 2012 (..) e alle osservazioni ai chiarimenti forniti dal c.t.u. con relazione del 5.4.2017, si richiama quanto aveva già precisato il c.t.u. con la nota, antecedente, del 20.11.2012 e con i chiarimenti del 5.4.2017 che devono intendersi richiamati". Niente altro emerge dalla motivazione, né in ordine all'effettività del criterio di determinazione del valore di mercato delle aree, né tanto meno in ordine alle ragioni in effetti desumibili dalle richiamate note del c.t.u. in correlazione con la tipologia di critiche rivolte dalla parte. VII. - Non è in contestazione il principio secondo il quale l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma non direttamente la c.t.u., perché codesta si dice - non è annoverabile tra i fatti storici, e anche perché in generale la critica alla c.t.u. si risolve nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (v. di recente Cass. Sez. 1 n. 8584-22).La validità di simile principio non toglie che ben diversa è la situazione quando in ordine alla c.t.u. estimativa siano poste, dinanzi al giudice del merito, ragionate e specifiche osservazioni c:ritiche. Da sempre si afferma che ove il giudice del merito aderisca al parere di un c.t.u. non è tenuto a esporne in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, anche solo per relationem. Diversamente, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate tramite i consulenti di parte, il giudice del merito, per non incorrere ne 1 vizio di motivazione, sia ex art. 360 n. 5 c.p.c., sia, nei casi più gravi, ex art. 132 cod. proc, civ., è tenuto a spiegare in maniera adeguata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (v. tra le tante Cass. Sez. 1 n. 23637-16, Cass. Sez. 1 n. 15147-18; e v. anche Cass. Sez. 5 n. 11917-21). A tale principio si può derogare solo ove si tratti di critiche di per sé non decisive rispetto all'oggetto della valutazione. VIII. - Nel caso concreto non può dirsi che le critiche citate fossero attinenti a profili astrusi o comunque in senso relativo non decisivi per la ricostruzione del valore di stima. Non lo si può dire anche perché dalla sentenza non emerge neppure quale fosse stato in effetti il criterio seguito nella detta ricostruzione. Donde la corte d'appello, da un lato„ avrebbe dovuto esaminare le critiche mediante rilievi adeguati, e dall'altro avrebbe dovuto prima ancora specificare a quale criterio il c.t.u. si fosse conformato per esprimere il "più probabile valore di mercato" delle aree secondo le caratteristiche di zona; quel valore infine indicato in somma fissa (254,52 EUR a mq). Neppure questo emerge dalla motivazione della sentenza n. 7014- 17, sicché è letteralmente impossibile ricostruirne la rado in merito alla eseguita stima.Ciò ne determina la cassazione non tanto, o non solo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., quanto e prima ancora ai sensi dell'art.132 cod. proc. civ. IX. - Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., l'esito si riflette sul secondo ricorso, relativo all'ordinanza n. 9660-17; la quale, avendo calcolato l'indennità di occupazione in funzione dell'indennità di esproprio, secondo il criterio degli interessi sulla indennità come determinata nella sentenza n. 7014, non può che seguirne la sorte. Segue il rinvio alla medesima corte d'appello di Roma, la quale, in diversa composizione, rinnoverà l'esame e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa entrambi i provvedimenti e rinvia alla corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma nella camera di
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