CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, in data 26 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.. Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, reiterato nella memoria con la quale è stata chiesta l'assegnazione alla sezione ordinaria e l'ammissibilità del ricorso, è manifestamente infondato in quanto la violazione dell'art. 628 cod. pen. è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità e idoneamente svolta dai giudici del merito che, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 5 sulla violenza della condotta e sulla contestualità delle azioni delittuose, tutte caratterizzate dall'atteggiamento violento del reo), hanno correttamente applicato la legge penale, in conformità dei consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587); Considerato che la seconda censura dedotta dal medesimo difensore, anche con la successiva memoria, con la quale si lamenta il vizio motivazionale in relazione all'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondata perché, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti generiche alla luce della personalità dell'imputato desunta dal casellario giudiziale); Osservato che i motivi del ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censura la violazione di legge in relazione all'art. 610 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di responsabilità, sono privi di concreta specificità e pertinenza censoria in quanto, prospettandosi deduzioni generiche senza la necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276104), dai giudici di merito (si vedano pagg. 4 - 6 sulla qualificazione giuridica dei fatti, sulla ricorrenza del dolo specifico consistito nell'utilità di natura sentimentale e sul ruolo determinante del correo che, posto alla guida dell'autovettura, accompagnava il [OSCURATO:PERSONA] e bloccava il transito della macchina della vittima; nonché pag. 3 sui riscontri testimoniali alle dichiarazioni della p.o.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i. profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co