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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17565/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettatol’impugnazione proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenzacon cui il Tribunale di Lamezia terme aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per insus-sistenza del fatto.2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando un unico motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.Si denuncia violazione di legge con riguardo agli artt. 541, 2° comma e 5921° e 4° comma cod. proc. pen. in quanto la Corte d’Appello, nel rigettare l’impu-gnazione, non ha condannato la parte civile alla rifusione delle spese processualiin favore dell’imputato, nonostante questi lo avesse richiesto tempestivamentecon memoria difensiva depositata ex art. 598 bis cod. proc. pen.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4.

Il difensore di parte civile ha depositato memoria difensiva con cui hachiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Non si può che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, se-condo la quale nei giudizi di impugnazione il giudice è tenuto a condannare la partecivile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta,al pagamento di tutte le spese del processo, non contemplando sul punto alcunaeccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.4, n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852-01; Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020,Rv. 279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049-01; Sez. 4, n. 15494del 05/04/2022, Rv. 283024-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452).Alla luce di questo principio, costantemente ribadito e qui ulteriormente confer-mato, il giudice di appello, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilitàdell’appello della parte civile, è tenuto a condannare quest’ultima anche alla rifu-sione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, secondo lanorma generale in tema di soccombenza contenuta nell’art. 541, comma 2 cod.proc. pen. (v. anche sul punto, in un caso identico a quello in esame, Sez. 2, n.8016 del 27/2/2025, oltre a Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018, Rv. 274378 - 01).Detto questo, non c’è dubbio che la difesa dell’imputato abbia espressamente etempestivamente chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spesedel grado (v. memoria difensiva ex art. 598 bis cod. proc. pen. depositata in data8/10/2025); ciò nonostante, come è parimenti incontroverso, la sentenza impu-gnata, pur rigettando l’appello, ha condannato la parte civile al pagamento dellespese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA](v. dispositivo sentenza cit.).2.

Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc.pen.) e in tale sede si provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questogrado.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteanche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettatol’impugnazione proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenzacon cui il Tribunale di Lamezia terme aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per insus-sistenza del fatto.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando un unico motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.Si denuncia violazione di legge con riguardo agli artt. 541, 2° comma e 5921° e 4° comma cod. proc. pen. in quanto la Corte d’Appello, nel rigettare l’impu-gnazione, non ha condannato la parte civile alla rifusione delle spese processualiin favore dell’imputato, nonostante questi lo avesse richiesto tempestivamentecon memoria difensiva depositata ex art. 598 bis cod. proc. pen.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4. Il difensore di parte civile ha depositato memoria difensiva con cui hachiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Non si può che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, se-condo la quale nei giudizi di impugnazione il giudice è tenuto a condannare la partecivile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta,al pagamento di tutte le spese del processo, non contemplando sul punto alcunaeccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.4, n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852-01; Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020,Rv. 279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049-01; Sez. 4, n. 15494del 05/04/2022, Rv. 283024-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452).Alla luce di questo principio, costantemente ribadito e qui ulteriormente confer-mato, il giudice di appello, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilitàdell’appello della parte civile, è tenuto a condannare quest’ultima anche alla rifu-sione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, secondo lanorma generale in tema di soccombenza contenuta nell’art. 541, comma 2 cod.proc. pen. (v. anche sul punto, in un caso identico a quello in esame, Sez. 2, n.8016 del 27/2/2025, oltre a Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018, Rv. 274378 - 01).Detto questo, non c’è dubbio che la difesa dell’imputato abbia espressamente etempestivamente chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spesedel grado (v. memoria difensiva ex art. 598 bis cod. proc. pen. depositata in data8/10/2025); ciò nonostante, come è parimenti incontroverso, la sentenza impu-gnata, pur rigettando l’appello, ha condannato la parte civile al pagamento dellespese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA](v. dispositivo sentenza cit.).2. Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc.pen.) e in tale sede si provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questogrado. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteanche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]