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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44243/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro ascritti.

Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stato travisato il contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 26 marzo 2017; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 629 c.p., dovendo i fatti essere qualificati ai sensi dell'art. 640 c.p., difettando la minaccia; 2) violazione dell'art. 69 c.p., per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. come prevalente sulle circostanze aggravanti contestate; 3) violazione dell'art. 62 bis c.p., per non essere state concesse le attenuanti generiche.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Con il primo motivo del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f. 2, 3 e 4) con argomentazioni immuni da vizi.

Deve ricordarsi che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez.

VI, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164). 2.2 Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla richiesta di rivisitare in melius il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rimarcato che l'imputato non aveva tenuto nessun comportamento valutabile nel senso di ritenerlo meritevole delle attenuanti generiche e la pena era congrua, non ravvisandosi una minima gravità dei fatti.

La Corte d'appello, quindi, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 2.3 Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che il primo motivo è manifestamente infondato.

Dalla ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata, emerge che l'imputato ha usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], consistita nella prospettazione dell'alternativa tra l'adesione alla richiesta di pagare 400,00 euro e la mancata restituzione del ciclomotore, sottratto in precedenza.

Correttamente è stato ritenuto configurato il delitto di estorsione e non quello di truffa, dovendosi ribadire, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 24624 del 17/7/2020, Rv. 279492) che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento, voluto dall'agente, o di incorrere nel danno minacciato. 2.4 Le residue censure, proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], reiterano doglianze già disattese dalla Corte del merito, che non ha accolto la richiesta di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in ragione della capacità a delinquere dell'imputato, che era addentro a un contesto malavitoso e non aveva avuto un contegno collaborativo.

Al riguardo giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).2.4.1 Le attenuanti generiche sono state negate per l'intensità del dolo dell'imputato, desumibile dalle modalità della condotta, posta in essere con evidente spregiudicatezza.

In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

IL n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro ascritti. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stato travisato il contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 26 marzo 2017; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 629 c.p., dovendo i fatti essere qualificati ai sensi dell'art. 640 c.p., difettando la minaccia; 2) violazione dell'art. 69 c.p., per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. come prevalente sulle circostanze aggravanti contestate; 3) violazione dell'art. 62 bis c.p., per non essere state concesse le attenuanti generiche. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Con il primo motivo del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f. 2, 3 e 4) con argomentazioni immuni da vizi. Deve ricordarsi che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. VI, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164). 2.2 Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla richiesta di rivisitare in melius il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha rimarcato che l'imputato non aveva tenuto nessun comportamento valutabile nel senso di ritenerlo meritevole delle attenuanti generiche e la pena era congrua, non ravvisandosi una minima gravità dei fatti. La Corte d'appello, quindi, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 2.3 Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata, emerge che l'imputato ha usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], consistita nella prospettazione dell'alternativa tra l'adesione alla richiesta di pagare 400,00 euro e la mancata restituzione del ciclomotore, sottratto in precedenza. Correttamente è stato ritenuto configurato il delitto di estorsione e non quello di truffa, dovendosi ribadire, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 24624 del 17/7/2020, Rv. 279492) che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento, voluto dall'agente, o di incorrere nel danno minacciato. 2.4 Le residue censure, proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], reiterano doglianze già disattese dalla Corte del merito, che non ha accolto la richiesta di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in ragione della capacità a delinquere dell'imputato, che era addentro a un contesto malavitoso e non aveva avuto un contegno collaborativo. Al riguardo giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).2.4.1 Le attenuanti generiche sono state negate per l'intensità del dolo dell'imputato, desumibile dalle modalità della condotta, posta in essere con evidente spregiudicatezza. In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. IL n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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